A4-0157/95
Risoluzione sull'iscrizione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione
Il Parlamento europeo,
-visti gli articoli 199, primo comma, e 203, paragrafo 1, del trattato CE,
-vista la sua risoluzione del 14 febbraio 1973 recante il parere del Parlamento sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa al regolamento finanziario applicabile al bilancio della Comunità , segnatamente il paragrafo 7 sull'iscrizione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio delle Comunità,
-vista la proposta della Commissione del 10 gennaio 1979 sull'iscrizione in bilancio del FES (COM(79)0004),
-visti l'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio , in particolare la dichiarazione n. 7 sul Fondo europeo di sviluppo,
-vista la relazione della Commissione del 6 giugno 1994, sulle possibilità e sulle modalità di iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (SEC(94)0640),
-visto l'articolo 148 del suo regolamento,
-visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0157/95),
A.considerando che il trattato CE, segnatamente all'articolo 199, stabilisce che tutte le entrate e le spese della Comunità devono essere iscritte nel bilancio,
B.considerando che, con la dichiarazione n. 7 allegata all'Accordo interistituzionale del 1993, il Consiglio si è impegnato a esaminare le modalità e le possibilità di un inserimento effettivo in bilancio dell'8· FES a partire dal 1995,
C.ritenendo che il deficit democratico si perpetua nell'Unione, dal momento che le decisioni concernenti la natura e le modalità di finanziamento del FES nonché i regolamenti che disciplinano gli accordi a esso relativi continuano a essere adottate al di fuori del bilancio dell'Unione e della procedura pertinente,
D.considerando che questo Parlamento insiste dal 1973 affinché il deficit democratico all'interno dell'Unione sia colmato e affinché sia dato seguito all'accordo scritto iscrivendo il FES e il bilancio CECA nel bilancio dell'Unione,
E.considerando che gli Stati membri hanno introdotto nel trattato sull'Unione europea il principio di sussidiarietà quale nuovo elemento della politica comunitaria e ritenendo altresì che la politica di sviluppo, date la sua natura specifica e la sua portata, costituisce un esempio lampante di un tipo di intervento da attuare in forma privilegiata a livello di Unione in applicazione del suddetto principio, e non a livello di Stati membri,
F.considerando che gli Stati membri hanno indirettamente accolto sin dall'inizio tale interpretazione del principio di sussidiarietà per quanto riguarda la politica di sviluppo, incaricando la Commissione dell'attuazione della Convenzione di Lomé e della gestione del FES,
G.considerando che nella fissazione del progetto di bilancio in generale e nell'assegnazione degli stanziamenti per la politica di sviluppo più in particolare l'autorità di bilancio deve disporre di una visione d'insieme e di informazioni esaurienti su tutte le azioni avviate a livello comunitario nell'ambito della politica di sviluppo, così da poter decidere in modo più responsabile,
H.considerando che l'iscrizione del FES nel bilancio generale dell'Unione contribuirebbe a rendere esplicite le priorità delle politiche finanziate all'interno della rubrica 4 delle attuali prospettive finanziarie,
I.considerando che, a norma dell'articolo C, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire la coerenza globale dell'azione esterna dell'Unione nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, sicurezza, economia e sviluppo e ritenendo che tale coerenza possa essere assicurata solo a condizione che il FES sia iscritto nel bilancio dell'Unione unitamente alle altre politiche,
J.considerando che la problematica in questione riguarda essenzialmente l'unità del bilancio dell'Unione e non implica pertanto una modifica unilaterale, o addirittura un indebolimento, della Convenzione di Lomé o della dotazione finanziaria del Fondo di sviluppo,
K.considerando che il FES deve rispondere ai medesimi criteri di trasparenza, controllo e controllabilità fissati dal regolamento finanziario per il bilancio dell'Unione,
L.considerando che i paesi beneficiari possono trarre ulteriori vantaggi da una gestione di bilancio ordinata, da una maggior flessibilità di bilancio e dal raggruppamento di tutte le risorse disponibili per la politica di sviluppo e ritenendo altresì che sia interesse di beneficiari e donatori utilizzare in modo più efficace le risorse, il che torna inoltre a loro vantaggio,
M.ritenendo che l'iscrizione in bilancio del FES non comporterà un aumento dell'onere globale per gli Stati membri e che, a medio termine, l'inserimento del FES nella parte entrate del bilancio dell'Unione non deve tradursi in una maggiore pressione per i singoli Stati membri,
N.considerando che l'iscrizione in bilancio del FES impone una modifica delle prospettive finanziarie e delle risorse necessarie al finanziamento del bilancio dell'Unione e che la Commissione dovrà elaborare proposte di regolamento per integrare opportunamente la Convenzione di Lomé,
O.considerando che il Consiglio non ha rispettato l'impegno assunto nel quadro dell'Accordo interistituzionale del 1993 e ha adottato l'8· FES senza il concorso dell'autorità di bilancio,
P.considerando che occorre intraprendere azioni positive volte a rafforzare il carattere comune del FES e a liberarlo dal peso di certe tradizioni,
Q.ritenendo che l'iscrizione del FES nel bilancio dell'Unione non rappresenti in prima linea una questione di bilancio bensì una questione politica,
1.rammenta al Consiglio che il trattato CE, segnatamente all'articolo 199, stabilisce che tutte le entrate e le spese della Comunità debbono essere iscritte in bilancio;
2.rammenta al Consiglio che, con la dichiarazione n. 7 allegata all'Accordo interistituzionale del 1993, esso si è impegnato a esaminare le modalità e possibilità di un inserimento effettivo in bilancio dell'8· FES a partire dal 1995 e a tale proposito deplora particolarmente il fatto che il Consiglio abbia adottato l'8· FES senza onorare effettivamente l'impegno assunto;
3.ritiene che il fatto che il FES continui a non essere iscritto nel bilancio dell'Unione perpetua il deficit democratico all'interno dell'Unione stessa;
4.ricorda che questo Parlamento insiste sin dal 1973 sull'opportunità di iscrivere in bilancio il FES, che in passato la Commissione ha appoggiato tale iniziativa e che già sul finire degli anni '70 lo stesso Consiglio si era dichiarato disposto a prendere i provvedimenti del caso;
Elementi relativi all'iscrizione del FES nel bilancio dell'Unione
5.invita il Consiglio a prendere nella dovuta considerazione il principio di sussidiarietà, da esso stesso inserito nel trattato sull'Unione europea, e ad applicarlo concretamente, così che la politica di sviluppo assurga a esempio di un tipo di intervento che, per la sua natura e la sua portata, è opportuno attuare a livello comunitario;
6.rammenta al Consiglio che il conferimento alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo, sin dalla sua creazione, va inteso come un'applicazione del principio di sussidiarietà, nel senso che la politica di sviluppo può essere meglio attuata a livello comunitario;
7.ritiene che, in sede di fissazione del bilancio, l'autorità di bilancio debba poter disporre di un quadro globale dei mezzi stanziati per la politica di sviluppo, al fine di poter prendere decisioni appropriate;
8.invita il Consiglio ad attribuire la dovuta importanza al principio della coerenza, da esso stesso iscritto nel trattato sull'Unione europea all'articolo C, secondo comma, e a porre le istituzioni della Comunità in condizioni di garantire la suddetta coerenza, in particolare con riferimento alle azioni che esse sono chiamate ad attuare in materia di relazioni esterne, sicurezza, economia e sviluppo;
9.ribadisce la propria determinazione a proseguire incondizionatamente e a sostenere la politica di sviluppo della Comunità e sottolinea che proprio nel momento attuale è particolarmente importante rafforzare l'impegno profuso in questo settore;
10.ribadisce la convinzione che è opportuna una riflessione sui parametri della politica di sviluppo in modo da introdurre nuovi elementi quali, per esempio, il rafforzamento della politica in materia di ambiente, una politica relativa alla formazione, una politica per la promozione della condizione femminile, nonché iniziative volte a salvaguardare l'identità culturale, il che richiede globalmente un maggior impegno finanziario da parte dell'Unione;
11.respinge l'idea di una riduzione dell'impegno finanziario e politico dell'Unione europea per la politica di sviluppo, in particolare nei confronti dei paesi ACP;
12.dichiara formalmente che l'iscrizione in bilancio del FES non comporterà una riduzione, diretta o indiretta, dell'impegno finanziario dell'Unione nei confronti dei paesi ACP e di altri paesi terzi né tantomeno si tradurrà in una modifica unilaterale o addirittura in un indebolimento della Convenzione di Lomé;
13.chiede che per l'iscrizione in bilancio e l'esecuzione del FES si applichino le stesse norme in materia di trasparenza, controllo e "controllabilità" prescritte dal regolamento finanziario per il bilancio dell'Unione;
14.ritiene che i paesi ACP trarranno vantaggio dall'iscrizione in bilancio del FES, poiché ciò garantirà una gestione di bilancio ordinata e flessibile e permetterà di raggruppare tutte le risorse relative alla politica di sviluppo;
15.osserva che l'integrazione del FES nel bilancio dell'Unione non deve comportare un aumento dell'onere complessivo a carico degli Stati membri e che, in una prospettiva a medio termine, l'inserimento del FES nella parte entrate del bilancio dell'Unione non determinerà una modifica dell'onere a carico dei singoli Stati membri;
16.rileva una grande diversità fra gli Stati membri nel grado di diffusione delle informazioni sulle possibilità offerte dal FES e chiede quindi alla Commissione di mettere rapidamente a punto un programma specifico nei paesi in cui la carenza di informazioni è più evidente;
17.osserva che gli stanziamenti FES vanno iscritti in bilancio quali spese non obbligatorie ai sensi delle decisioni contenute nell'Accordo interistituzionale del 1993;
18.riconosce che, a seguito dell'iscrizione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio generale, possono essere necessarie disposizioni transitorie per il finanziamento delle spese coperte in precedenza dai FES; fa rilevare tuttavia che tale regime transitorio non deve durare più di cinque anni e deve infine essere sostituito dal finanziamento a titolo delle risorse proprie, nel rispetto dei principi dell'unità di bilancio e della non-destinazione delle entrate; sottolinea la necessità di un collegamento fra il regime attuale e la futura, piena iscrizione in bilancio del FES, anche per quanto riguarda gli aspetti concernenti il discarico;
19.sollecita la Commissione a proporre una modifica del regolamento finanziario, subito dopo l'iscrizione in bilancio del FES, in modo da permettere una gestione finanziaria decentralizzata degli stanziamenti di bilancio, consentendo così un sistema semplificato e più efficiente per la gestione dei programmi di sviluppo e degli altri programmi di assistenza esterna;
20.sottolinea l'importanza che gli stanziamenti della politica di sviluppo siano garantiti per un periodo di diversi anni; chiede quindi alla Commissione di proporre un sistema di programmazione pluriennale per gli attuali stanziamenti FES, in modo da fornire ai paesi beneficiari la sicurezza finanziaria necessaria nel rispetto del principio dell'annualità di bilancio;
21.ricorda alla Commissione che molti dei sistemi di gestione impiegati attualmente in ambito FES potrebbero essere proficuamente integrati nei sistemi di gestione del bilancio generale;
22.invita la Commissione a sottoporre proposte per una revisione delle prospettive finanziarie e della decisione sulle risorse proprie al fine di integrare il FES nel bilancio dell'Unione, adeguando il massimale di conseguenza;
23.invita la Commissione a presentare proposte di regolamento intese ad adeguare e/o riprendere le disposizioni della Convenzione di Lomé;
24.invita il Consiglio a rimediare alle inadempienze evidenziate nella presente risoluzione per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contratti e constata che a tale fine è necessaria in primo luogo una decisione politica, e solo in seguito una regolamentazione di bilancio;
25.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.