A4-0151/95
Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1994-1995
Il Parlamento europeo,
-visti gli articoli 156 - 158, in particolare l'articolo 157, paragrafo 5, del proprio regolamento,
-visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 8 D e 138 D del trattato che istituisce la Comunità europea,
-viste le sue precedenti risoluzioni sulle petizioni, in particolare la risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1993-1994, approvata il 3 maggio 1994 sulla base della relazione annuale,
-vista la risoluzione del 17 novembre 1993 e la decisione del 9 marzo 1994 con cui il Parlamento ha stabilito lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore,
-vista la relazione della commissione per le petizioni (A4-0151/95),
A.considerando che il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo è stato accolto nei trattati quale parte importante della nuova cittadinanza dell'Unione e quindi codificato in modo ancora più vincolante,
B.ricordando che, in conformità dell'articolo 156 del regolamento, i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione europea hanno il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo,
C.riconoscendo che i cittadini dell'Unione e le persone che vi risiedono vogliono partecipare in modo più incisivo alla costruzione della Comunità e che pertanto è divenuto ancora più importante esaminare rapidamente e in modo adeguato le loro richieste, con la cooperazione di tutti gli organi e di tutte le istituzioni comunitarie e, eventualmente, anche degli Stati membri,
D.considerando che la procedura delle petizioni rappresenta per le istituzioni e gli organi comunitari l'occasione migliore per essere informati direttamente sugli effetti che regolamenti, decisioni e direttive hanno sulla vita dei cittadini dell'Unione e delle persone che risiedono nell'Unione europea e che questo rappresenta per il Parlamento europeo un rafforzamento della sua funzione di controllo,
E.considerando che nel periodo oggetto della relazione si è nuovamente avuto un forte aumento delle petizioni e dei firmatari, come pure un crescente ampliamento della gamma di problemi affrontati, che tale tendenza sarà prevedibilmente ancora più accelerata dopo l'adesione dei tre nuovi Stati membri e che questo costante quanto recente aumento del numero delle petizioni ha ingenerato una considerevole mole di lavoro,
F.riconoscendo che le petizioni riguardano sempre più frequentemente casi preoccupanti di mancata osservanza del diritto comunitario, ovvero lamentano che in molti settori di attività della Comunità alle dichiarazioni politiche non fanno seguito norme vincolanti,
G.considerando che le petizioni inoltrate al Parlamento europeo, oltre a problemi riguardanti la Commissione e questioni giuridiche che essa è chiamata a chiarire, sollevano, non di rado, problemi di carattere politico,
H.considerando che le informazioni trasmesse al Parlamento europeo tramite le petizioni su carenze nei sistemi giuridici e singole questioni giuridiche dell'Unione costituiscono un prezioso aiuto per l'esame delle singole tematiche,
I.considerando il fatto che, grazie al trattato di Maastricht, viene concessa per la prima volta al Parlamento europeo la possibilità di promuovere iniziative nel settore legislativo,
J.considerando il fatto che le mutate strutture e il numero in costante aumento delle petizioni inoltrate postulano nuove metodiche di lavoro della commissione per le petizioni oltreché una nuova struttura amministrativa e di lavoro in sede di cooperazione del Parlamento europeo con la Commissione,
K.considerando che ci sono firmatari che non dispongono, nell'ambito di controversie giuridiche, di strumenti propri necessari per far prevalere i propri interessi risultati manifestamente giustificati nell'ambito dell'apposita procedura e che, non di rado, i sistemi giuridici nazionali non intervengono nell'ambito di questioni giuridiche internazionali,
L.considerando che, nel caso di talune petizioni che sollevano ben specifiche questioni giuridiche, la competenza e le informazioni della Commissione e dei servizi del Parlamento non sono sufficienti per chiarire la tematica,
1.si impegna, nella sua qualità di unico organo comunitario eletto direttamente dai cittadini dell'Unione, a prendere in seria considerazione i loro reclami e a rappresentarli in modo efficace anche nei confronti del Consiglio e della Commissione;
2.incarica pertanto le sue commissioni e delegazioni di esaminare con attenzione le petizioni trasmesse loro dalla commissione per le petizioni, oltreché le carenze nei sistemi giuridici e nei singoli atti giuridici emerse globalmente dalle petizioni e di tener conto delle richieste formulate nell'ambito delle proprie proposte relative alla predisposizione e alla modifica degli atti giuridici nell'ambito del normale iter legislativo del Parlamento, in particolare nel quadro della procedura di cooperazione e di codecisione come pure, in casi eccezionali, sotto forma di proposte legislative presentate alla Commissione a norma dell'articolo 138 B del trattato che istituisce la Comunità europea; invita in tale contesto le sue commissioni e delegazioni a riferire alla commissione per le petizioni sui provvedimenti adottati e sulle iniziative politiche prese a seguito delle petizioni;
3.afferma che il mediatore, a norma del trattato sull'Unione europea, ha il compito di individuare abusi nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari e che, a norma del regolamento del Parlamento europeo, alla commissione per le petizioni incombe l'obbligo di trattare petizioni che rientrano nel campo delle attività dell'Unione e che riguardano direttamente il firmatario; afferma che ciò ha come risultato pratico che le petizioni che
-fanno riferimento al contenuto dei Trattati e al diritto comunitario derivato,
-concernono questioni che non sono direttamente collegate alla lettera di disposizioni specifiche del diritto comunitario ma rientrano nel quadro dello sviluppo prevedibile della Comunità,
-fanno riferimento all'attività di un'istituzione o di un organo comunitario,
vengono dichiarate ricevibili; il criterio dell'interesse diretto di cui all'articolo 138 D del trattato viene quindi applicato in modo estensivo, in conformità di una decisione della commissione per le petizioni;
4.invita gli altri organi comunitari e in particolare la Commissione, nei casi in cui sia necessario per un esame accurato di una petizione, a trasmettere alla commissione per le petizioni i documenti e le informazioni non riservati;
5.ringrazia la Commissione per la cooperazione finora dimostrata, l'invita ad una migliore e più stretta collaborazione nell'esame delle petizioni e le chiede di trattare in modo più sollecito le petizioni che le sono trasmesse a norma dell'articolo 157, paragrafo 3 del regolamento del Parlamento europeo;
6.invita la Commissione a sorvegliare nel modo più rigoroso il rispetto delle norme di diritto comunitario da parte degli Stati membri e, nell'eventualità di un avvio della procedura di cui all'articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, a farsi guidare esclusivamente dall'interesse della Comunità; ricorda agli Stati membri l'obbligo di fornire in tempi brevi alla Commissione, quale custode dei trattati, informazioni esaurienti in merito ai problemi sollevati dalle petizioni;
7.ritiene inoltre che la presentazione di petizioni costituisca un diritto fondamentale dei cittadini e pertanto un eccellente strumento per ridurre il deficit democratico, consentire maggiore trasparenza, conoscere l'opinione dei cittadini su questioni attuali e di politica europea e soprattutto individuare le carenze nella normativa esistente ovvero nel recepimento e nell'applicazione del diritto comunitario;
8.ricorda altresì alle sue commissioni competenti come pure alla Commissione che su alcuni grandi temi esiste un impegno particolarmente forte dei cittadini dell'Unione e delle persone che vi risiedono, sulla base del quale Consiglio, Commissione e Parlamento sono invitati a dare il loro contributo, in modo da rispondere con adeguate proposte legislative alle istanze dei cittadini; chiede in particolare che
-la Commissione applichi in futuro la direttiva sull'impatto ambientale, attualmente in fase di rielaborazione, in modo da ampliare la competenza dell'Unione in tale settore;
-la Commissione, unitamente alla sua commissione per gli affari sociali e l'occupazione, esamini il modo in cui sia possibile ridurre la grande divergenza esistente in materia di criteri medici per la concessione da parte degli Stati membri di pensioni di invalidità professionale;
-il Consiglio e la Commissione facciano un uso più mirato delle possibilità offerte dal trattato sull'Unione europea al titolo VI (disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni), in modo da ridurre le carenze delle disposizioni nazionali e degli accordi internazionali, per esempio per quanto riguarda il diritto matrimoniale o le norme in materia di stato civile e di diritto d'asilo, carenze che sono spesso causa di controversie;
-il Consiglio e la Commissione intensifichino gli sforzi e prendano le misure necessarie per garantire la libera circolazione delle persone;
9.afferma che molti firmatari di petizioni si sono espressi contro le condizioni, a loro parere insostenibili, del trasporto di animali domestici e da macello e si compiace che su questo problema da lungo tempo pendente, si sia giunti finalmente a un compromesso il quale consente che la fornitura di animali da macello a livello dell'Unione avvenga in modo civile, dimostrando ai cittadini che la Comunità tiene pienamente conto delle loro critiche;
10.invita la Commissione e la commissione per le petizioni a mettere a punto congiuntamente nuovi metodi di lavoro, essendo inteso che va in particolare reperita una nuova e più rapida procedura di esame di petizioni manifestamente ingiustificate o da evadere rapidamente; a tale riguardo riveste una particolare rilevanza l'analisi delle petizioni inoltrate su questioni giuridiche identiche; occorre altresì esaminare se possa risultare prezioso, nell'assolvimento di questo compito, un nuovo sistema di dati che ricorra a parole chiave o a riferimenti;
11.sottolinea la necessità di avvalersi, nell'ambito di talune questioni giuridiche complesse, di pareri legali esterni; invita pertanto la commissione per i bilanci a reperire un'adeguata fonte di finanziamenti, appurando se la Commissione sia in grado di sostenere i costi di tali pareri;
12.invita la commissione per le petizioni a riesaminare l'attuale cadenza delle riunioni e a convocare riunioni straordinarie e/o supplementari;
13.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione alla Commissione e al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle commissioni parlamentari competenti per le petizioni e ai difensori civici.