A4-0167/95
Risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento alla Commissione e al Consiglio sull'applicazione della Convenzione sulla biodiversità
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 90, paragrafo 5, del suo regolamento,
-vista l'istituzione di un gruppo ad hoc di esperti incaricati di effettuare una riflessione sulle modalità di un protocollo relativo alla sicurezza biologica,
-visto il proprio parere del 25 giugno 1993 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (COM(92)0509 - C3-0046/93) ,
-vista la decisione del Consiglio del 25 ottobre 1993 relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica ,
-vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0167/95),
A.considerando che l'Unione europea e la maggior parte dei suoi Stati membri hanno ratificato la Convenzione sulla diversità biologica, aperta alla firma nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992,
B.considerando che l'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione sulla biodiversità impegna le parti firmatarie a considerare la necessità e le modalità di un protocollo sulla manipolazione, il trasferimento e l'utilizzazione secondo criteri di sicurezza di qualsiasi organismo vivente modificato risultante dalla biotecnologia che potrebbe avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica,
C.considerando che il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite ha istituito un organismo speciale (gruppo di esperti n. 4 ovvero Panel 4) incaricato di effettuare tale esame e che questo, nel marzo 1993, è giunto alla conclusione che si rendeva necessario un protocollo internazionale giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica,
D.considerando che nel proprio summenzionato parere sulla decisione di ratifica della Comunità europea questo Parlamento ha appoggiato le conclusioni del gruppo di esperti n. 4,
E.considerando tuttavia che, a quanto risulta, i rappresentanti dell'Unione europea non avrebbero propugnato l'adozione di tale protocollo nella Prima conferenza degli Stati firmatari della Convenzione sulla diversità biologica e nelle riunioni preparatorie che l'hanno preceduta, appoggiando invece un sistema di linee direttrici volontarie,
F.considerando che è stato istituito un "gruppo ad hoc di esperti a tempo indeterminato" nominati dai governi, che si riunirà a Madrid dal 24 al 28 luglio 1995 per esaminare più approfonditamente l'esigenza e le modalità di un protocollo sulla conservazione della biodiversità nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica, al fine di redigere una raccomandazione destinata alla Seconda conferenza delle Parti, che si svolgerà in Indonesia nel novembre 1995,
G.considerando che, secondo recenti informazioni, esiste un notevole traffico internazionale di organismi geneticamente modificati, ai margini di qualunque regolamentazione, e che in molti paesi in via di sviluppo che non sono dotati di una legislazione o di infrastrutture che ne garantiscano un uso sicuro vengono deliberatamente immessi nell'ambiente organismi geneticamente modificati; considerando inoltre che tale situazione costituisce un rischio per l'intera biosfera,
I.rivolge alla Commissione e al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
1.ribadisce la sua ferma posizione sulla necessità e l'urgenza di un protocollo internazionale giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica, che deve essere immediatamente negoziato dagli Stati firmatari della Convenzione sulla diversità biologica;
2.chiede al Consiglio di conferire mandato ai rappresentanti dell'Unione europea in seno alla Seconda conferenza delle parti contraenti e in ogni riunione preparatoria in cui l'Unione sia rappresentata - quale, per esempio, l'incontro di Madrid del luglio 1995 - di sostenere l'adozione urgente di un protocollo giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica;
3.ritiene che il protocollo sulla sicurezza biologica debba disciplinare l'intero ciclo di vita degli organismi geneticamente modificati (OGM) e dei loro prodotti, coprendo tutti gli aspetti della ricerca, dello sviluppo, della manipolazione e dell'utilizzazione nonché del trasferimento e dello smaltimento dopo l'uso secondo criteri di sicurezza, sia in caso di impiego confinato che di emissione nell'ambiente; data la difficoltà di prevedere le potenziali conseguenze ambientali dell'emissione degli OGM nell'ambiente, dovrebbe essere basato sul principio di precauzione da applicare caso per caso e secondo il principio "per gradi";
4.ritiene che il protocollo sulla sicurezza biologica dovrebbe affrontare quanto meno i seguenti problemi:
a)gli effetti del trasferimento e dell'impiego di OGM in ambienti diversi da quello in cui sono stati sviluppati e sperimentati;
b)l'impatto cumulativo nel tempo sugli ecosistemi naturali di un sempre crescente numero di organismi geneticamente modificati;
c)procedure complete di valutazione del rischio ambientale, compresa la valutazione degli effetti e delle interazioni degli OGM con altre specie, tra cui i microorganismi, e il livello di certezza di tale valutazione;
d)valutazione dell'impatto degli OGM e dei loro prodotti sulla salute umana;
e)valutazione dell'impatto socioeconomico degli OGM e dei loro prodotti, compresa la valutazione degli effetti della sostituzione di risorse biologiche tradizionali utilizzate da comunità indigene e locali e degli effetti generali sulle conoscenze e tecnologie tradizionali;
f)principi e portata delle procedure di assenso preliminare in conoscenza di causa, comprese le disposizioni relative all'etichettatura obbligatoria degli OGM e dei loro prodotti ai livelli nazionale e internazionale per fornire informazioni sulle strutture in questione;
g)definizione di adeguate misure di gestione del rischio, comprese le misure post-emissione e post-commercializzazione e i piani di emergenza;
h)partecipazione del pubblico alle decisioni di autorizzazione e garanzia di accesso all'informazione;
i)precisazione dei requisiti di formazione e istruzione dei responsabili della gestione del rischio e designazione di idonei organismi di gestione del rischio, che comprendano scienziati provenienti da un'ampia gamma di discipline;
5.chiede alla Commissione e al Consiglio a informarlo sui progressi dei negoziati o sulla mancanza di essi e di sottoporgli il progetto di accordo affinché esso possa esprimere il proprio parere o accordo prima della firma della Convenzione da parte dell'Unione;
6.raccomanda alla Conferenza delle Parti di adottare una moratoria sul trasferimento di OGM da e verso paesi che non dispongono di una normativa in materia di sicurezza biologica fino a quando non sarà stato aggiunto alla Convenzione sulla diversità biologica un protocollo internazionale giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica;
7.invita gli Stati membri, in quanto parti individuali firmatarie della Convenzione sulla biodiversità, ad adoperarsi per la rapida approvazione di un protocollo giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica;
8.chiede con forza al Consiglio e alla Commissione di rendere disponibili, nell'ambito del bilancio dell'Unione, fondi sufficienti per assicurare un'effettiva applicazione della Convenzione sulla biodiversità e dei relativi protocolli;
II.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.