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Parlamento Europeo - 14 luglio 1995
Sperimentazione animale

A4-0165/95

Risoluzione sulla relazione annuale 1994 della Commissione su sviluppo, convalida e accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale

Il Parlamento europeo,

-vista la relazione annuale 1994 della Commissione, in data 15 dicembre 1994, su sviluppo, convalida e accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale (COM(94)0606 - C4-0115/95),

-vista la sua decisione del 21 aprile 1993 in seconda lettura in merito alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (C3-0010/93 - SYN 307),

-vista la direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ,

-vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0165/95),

1.deplora che due anni dopo l'approvazione della direttiva 93/35/CEE la Commissione non sia in grado di fornire un'analisi dettagliata della portata e degli scopi della sperimentazione di cosmetici su animali nell'Unione europea;

2.stigmatizza il fatto che siano stati compiuti pochi progressi verso la sostituzione delle sperimentazioni su animali con metodi alternativi di sperimentazione, il che compromette il termine per il divieto delle sperimentazioni su animali (1· gennaio 1998) previsto dalla direttiva 93/35/CEE;

3.ribadisce la data del 1· gennaio 1998 per il divieto delle sperimentazioni su animali;

4.invita la Commissione a

a)presentare una dettagliata analisi statistica delle sperimentazioni di cosmetici su animali in tutti gli Stati membri per il periodo 1991-1993;

b)rivedere immediatamente la sua interpretazione dell'articolo 4 e confermare che la sperimentazione del prodotto finito rientra nella portata della direttiva;

c)discutere urgentemente con le autorità nazionali competenti i mezzi atti a garantire un maggiore controllo della sperimentazione dei cosmetici prima della concessione dell'autorizzazione, senza tralasciare un'analisi critica della loro necessità e severità e del numero di animali usati;

d)definire metodi che prevedano la partecipazione attiva di tutte le industrie e organismi che effettuano la sperimentazione su animali nell'Unione europea a studi di sviluppo e di convalida; svolgere attività parallele in vitro quando si ricorra alla sperimentazione su animali; fornire i relativi dati affinché possano essere immessi nel sistema telematico dell'UE;

e)avviare discussioni nel quadro dell'OCSE per facilitare una rapida accettazione dei metodi alternativi nei settori di sperimentazione definiti "promettenti";

f)avviare e finanziare, congiuntamente agli Stati membri e all'industria, studi adeguati per far progredire lo sviluppo di metodi alternativi nei settori di maggiore rilievo numerico per i prodotti cosmetici, per esempio sensibilizzazione cutanea, tossicità acuta/subcronica/cronica;

5.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

 
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