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Parlamento Europeo - 14 luglio 1995
Ruolo del Mediatore europeo

A4-0083/94

Risoluzione sul ruolo del mediatore europeo nominato dal Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato CE, in particolare gli articoli 8 D, secondo comma, e 138 E, paragrafo 4,

-visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 20 D, paragrafo 4,

-visto il trattato CEEA, in particolare l'articolo 107 D, paragrafo 4,

-vista la propria decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, in particolare l'articolo 6 di tale statuto ,

-visti gli articoli 148 e 159 del proprio regolamento,

-visti gli appelli per la presentazione delle candidature del 30 luglio 1994 e del 23 maggio 1995 ,

-viste le candidature presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dello statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore e all'articolo 159, paragrafo 3, del proprio regolamento,

-vista la decisione con la quale il mediatore europeo è stato nominato dal Parlamento europeo per la durata della presente legislatura,

-vista la relazione della commissione per le petizioni (A4 - 0083/94),

Aconsiderando che il mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura,

Bconsiderando che il mediatore europeo è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore,

Cconsiderando che le candidature devono essere appoggiate da almeno ventinove deputati, appartenenti ad almeno due Stati membri, e comprovare che i candidati rispondono alle condizioni richieste dallo statuto del mediatore,

1.ritiene che, al fine di migliorarle, le relazioni fra i cittadini europei e le istituzioni della Comunità europea dovrebbero basarsi sul rispetto dei diritti dei cittadini europei e di conseguenza reputa che l'insediamento del mediatore consentirà di

a)tutelare i diritti dei cittadini europei dalla cattiva amministrazione delle istituzioni europee,

b)rafforzare le relazioni fra le istituzioni e i cittadini europei;

2.ritiene che la commissione per le petizioni e il mediatore costituiscano congiuntamente un efficace sistema per la tutela degli interessi dei cittadini in questioni di competenza della Comunità e contribuiscano pertanto a migliorare l'azione democratica della Comunità;

3.ricorda che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la funzione del mediatore consiste nell'individuare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari e che alla commissione per le petizioni corre l'obbligo di trovare una risposta adeguata a ogni denuncia, a ogni richiesta di parere, a ogni invito all'azione nonché alle reazioni dei cittadini alle risoluzioni del Parlamento o alle decisioni adottate da altre istituzioni od organi comunitari, a essa indirizzati da persone fisiche o giuridiche;

4.sottolinea la necessità di avviare una stretta cooperazione tra il mediatore europeo e la commissione per le petizioni del Parlamento non soltanto per quanto concerne l'esame delle singole relazioni o delle relazioni annuali del mediatore ma anche nei casi in cui lo richiedono gli interessi delle persone in causa o il miglioramento delle funzioni della Comunità, garantendo pertanto ai cittadini dell'Unione europea un esame rapido ed efficace delle denunce e delle petizioni da essi presentate;

5.si impegna a sostenere il mediatore nell'espletamento delle sue funzioni esaminandone le relazioni e, qualora la commissione per le petizioni lo ritenga necessario, intraprendendo i passi necessari per tutelare gli interessi delle persone in causa, in particolare nei casi in cui si è rivelato insufficiente il sostegno delle altre istituzioni e organi comunitari;

6.invita tutte le istituzioni e gli organi della Comunità, in particolare il Consiglio e la Commissione, a cooperare strettamente con il mediatore e a mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti di cui necessita per un efficace esercizio delle sue funzioni;

7.sollecita le tre istituzioni dell'Unione europea a rilasciare quanto prima, conformemente all'articolo 11 della decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, una dichiarazione congiunta in cui si enuncino i principi che fissano il numero degli agenti assegnati al mediatore e lo statuto di agente temporaneo o a contratto del personale incaricato delle indagini, al fine di garantire la sua indipendenza ed efficienza;

8.è preoccupato per la disposizione relativa alla carica di mediatore nel progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1995, sezione I: Parlamento europeo, secondo cui può avere la qualifica di temporaneo solo il personale che si occupa delle indagini di cui all'articolo 138 E, mentre a tutte le altre esigenze di personale deve far fronte il Segretariato generale del Parlamento, e chiede che al fine di sostenere l'indipendenza e l'efficienza del mediatore tutto il suo personale sia assegnato al suo ufficio per la durata del suo mandato;

9.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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