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Parlamento Europeo - 21 settembre 1995
Immigrazione e asilo

A4-0169/95

Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche di immigrazione e di asilo (COM(94)0023 - C3-0107/94)

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato sull'Unione europea,

-visti i principi del trattato che istituisce la Comunità europea,

-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche di immigrazione e di asilo (COM(94)0023 - C3-0107/94),

-vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 sui diritti fondamentali ,

-vista la Convenzione del Consiglio d'Europa relativa allo statuto giuridico del lavoratore migrante,

-viste la direttiva del Consiglio del 25 luglio 1977 sull'assistenza scolastica dei figli dei lavoratori migranti e la sua risoluzione del 21 gennaio 1993 sulla molteplicità culturale e sui problemi della formazione scolastica dei figli di lavoratori migranti nella Comunità europea ,

-viste la sue risoluzioni del 12 marzo 1987 sui problemi inerenti al diritto d'asilo e del 18 novembre 1992 sull'armonizzazione nella Comunità delle legislazioni e delle politiche in materia di asilo ,

-vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1987 sulla discriminazione delle donne e delle lavoratrici immigrate nelle leggi e nelle disposizioni legislative della Comunità ,

-vista la sua risoluzione del 18 novembre 1992 sulla politica europea dell'immigrazione ,

-vista la sua risoluzione del 15 luglio 1993 sulla politica europea dell'immigrazione ,

-vista la sua risoluzione del 19 gennaio 1994 sui principi generali di una politica europea per i profughi ,

-vista la sua risoluzione del 27 aprile 1995 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo

-viste le relazioni delle sue commissioni d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia in Europa,

-vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio, dei rappresentati degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e della Commissione dell'11 giugno 1986 contro il razzismo e la xenofobia,

-viste le petizioni

a)574/93, presentata dal sig. Gunter Feneis, cittadino tedesco, riguardante l'obbligo di visto per i cittadini provenienti da paesi terzi,

b)335/94, presentata dal sig. Wilfried Rundholz, cittadino tedesco, su un'armonizzazione del diritto di asilo sulla base della Convenzione di Ginevra sui profughi,

c)434/94, presentata dalla sig.ra Ute Dorschner, cittadina tedesca, a nome dell'"Initiative Pro Asyl Wörthsee", sull'imminente espulsione dalla Germania, con deportazione in Turchia, di una famiglia di profughi curdi,

d)449/94, presentata dalla sig.ra Ute Dorschner, cittadina tedesca, a nome del "Initiative Pro Asyl Wörthsee", sull'imminente espulsione dalla Germania, con deportazione in Turchia, di una famiglia di profughi curdi,

e)458/94, presentata al sig. Paliah Ganesh, cittadino dello Sri Lanka, su una domanda di asilo politico,

f)564/94, presentata dal sig. Krishna Vaikunthavasan, cittadino britannico, a nome del "Tamil Coordinating Committee" sulla situazione dei Tamil che chiedono asilo politico nell'Unione europea,

g)591/94 presentata a nome dell'Associazione "Anti-Rassismus AG" (Germania), sull'imminente espulsione dalla Germania di una famiglia di profughi rumeni,

h)714/94, presentata dal sig. Costantin LASCU SORIN, cittadino rumeno, su una richiesta di asilo politico,

i)778/94, presentata dalla sig.ra Erika RENNHACK, cittadina tedesca, sull'imminente espulsione dalla Germania del coniuge della firmataria,

-visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni nonché i pareri della commissione per i diritti della donna e della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, (A4-0169/95),

A.considerando che la politica di asilo e la politica dell'immigrazione devono essere chiaramente distinte,

B.considerando che il diritto d'asilo è un diritto umano universale, sancito dall'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che si richiama alle migliori tradizioni europee,

C.considerando che la capillare impostazione caldeggiata dalla Commissione della politica di asilo e di immigrazione dell'Unione europea consistente

- nell'incidenza sulla pressione migratoria,

- nel controllo dei movimenti migratori,

- nell'integrazione dei profughi e degli immigrati,

- nella lotta a ogni forma di discriminazione,

è auspicabile e necessaria ma che i provvedimenti del Consiglio in questo ambito devono contribuire all'effettiva protezione dei profughi e a una rimozione delle cause della problematica relativa agli stessi,

D.considerando che un simile approccio equilibrato deve essere basato sulle disposizioni vigenti nel settore, con particolare riferimento alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei profughi del 1951, al Protocollo di New York del 1967, ai principi ispiratori dell'Alto commissariato per i profughi e alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950, e che occorre ampliare detto approccio affinché la tutela internazionale dei profughi

-tenga conto di una percezione integrativa armonizzata del concetto di profugo,

-possa basarsi su un efficace sistema di obblighi internazionali nel cui ambito gli Stati aderenti all'ONU si sentano vincolati alla politica dell'Alto commissariato per i profughi fornendo un sostanziale contributo,

E.considerando che gli esponenti politici hanno una particolare responsabilità per intavolare in maniera equilibrata quanto accurata il dibattito sulla politica di asilo e di immigrazione,

F.considerando che la maggioranza dei profughi e dei richiedenti asilo vengono accolti già nelle loro regioni, che l'Unione europea accoglie un numero relativamente modesto di profughi e di richiedenti asilo e che gran parte di questi ultimi fa ritorno al paese d'origine una volta eliminata la causa che li aveva spinti ad abbandonarlo,

G.considerando che la Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea non è stata ancora ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione che l'hanno firmata,

H.considerando che le "raccomandazioni", "risoluzioni" e altre decisioni del Consiglio di portata generale in materia di politica di immigrazione e di asilo sfuggono ingiustificatamente al controllo parlamentare e giudiziario denotando quindi carenze sul piano democratico e dello stato di diritto e, pertanto, non sono accettabili quali forme di regolamentazione dell'Unione;

I.considerando che, vista la crescente libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea, l'accoglienza di profughi e richiedenti asilo non può più essere disciplinata a livello nazionale ma deve essere armonizzata,

J.considerando che l'Unione europea, nella sua totalità, è considerata dai profughi come una regione sicura e che pertanto una politica meramente nazionale risulta insufficiente,

K.considerando che gli immigrati da paesi terzi in molti casi vengono discriminati a causa della loro cittadinanza in sede di accesso al lavoro, di retribuzione, di tassazione, oltre che nella previdenza sociale e sono la categoria più colpita dalla disoccupazione e dalle altre conseguenze delle crisi economiche,

L.considerando che molti non godono nell'Unione dei pieni diritti civili in quanto figli di immigrati, quantunque nati nell'Unione e aventi ivi il loro centro di interesse,

M.considerando che la politica di asilo e di immigrazione degli Stati membri non tiene sufficientemente conto della posizione specifica delle donne,

N.considerando che donne, giovani e bambini sono spesso esposti al rischio di tratta di esseri umani e pratiche abusive e che deve essere prestata loro una particolare attenzione nell'ambito dell'immigrazione,

O.considerando che la Commissione e il Consiglio, nonostante i molteplici inviti del Parlamento, non hanno predisposto alcun programma d'azione per l'integrazione degli immigrati e per la lotta al razzismo e alla xenofobia,

P.considerando che l'attuazione degli Accordi di Schengen costituisce un primo passo positivo verso la libera circolazione delle persone nell'Unione, pur presentando l'inconveniente di creare un'Europa a due velocità per quanto concerne la giustizia e gli affari interni; che per di più si utilizza un quadro intergovernativo, che non offre sufficienti possibilità per un efficiente controllo parlamentare e giudiziario,

Q.considerando il moltiplicarsi di aggressioni e incendi di stampo razzista a carico di profughi, immigrati e cittadini di colore negli Stati membri,

R.considerando che il razzismo e l'antisemitismo sono visibilmente aumentati in Europa e che, in tale contesto, i partiti razzisti e di estrema destra ottengono crescenti successi elettorali e ritenendo che questi sviluppi rappresentino una minaccia per i valori democratici della Comunità,

S.considerando che vari Stati membri hanno reso più severe negli ultimi anni le loro normative nazionali in materia di politica di asilo e di immigrazione,

T.considerando che nell'Unione europea si sarebbe ormai da tempo dovuta adottare una convenzione sull'accoglienza temporanea di profughi provenienti da regioni in cui è in corso una guerra civile, prevedendo adeguate disposizioni per la ripartizione degli oneri,

Questioni istituzionali

1.reputa necessario che la Commissione presenti prima del 1· gennaio 1996 un programma di lavoro che prenda le mosse dalla presente risoluzione e contenga una chiara impostazione per quanto riguarda l'attuazione concreta della politica in questione, uno scadenzario e il finanziamento dei provvedimenti proposti;

2.esorta la Commissione a svolgere un ruolo più attivo in questo settore e ad avvalersi del suo diritto di iniziativa in vista di una rapida armonizzazione dei vari comparti in questo ambito politico e sollecita al riguardo la definizione di criteri comunitari che, richiamandosi alla Convenzione di Ginevra, siano di aiuto per rispondere al quesito se si debba accordare ai profughi un permesso di soggiorno permanente o temporaneo; rileva che non si può applicare il principio dell'accoglienza temporanea" per evitare di offrire una tutela permanente dei profughi e pone requisiti concernenti

-le condizioni relative a un'accoglienza temporanea

-la durata dell'accoglienza

-il contenuto della stessa

e invita la Commissione a elaborare una proposta;

3.ritiene che le decisioni in materia di politica di asilo e di immigrazione debbano esser fatte gradualmente rientrare nella competenza comunitaria e insiste affinché la Commissione presenti entro il 1· gennaio 1996 una proposta tendente all'applicazione dell'articolo K.9 del trattato sull'Unione;

4.ritiene che le "raccomandazioni", "risoluzioni" e altre decisioni di carattere generale del Consiglio in materia di politica di immigrazione e di asilo si sottraggono ingiustificatamente al controllo parlamentare e giudiziario e che pertanto non siano accettabili in quanto forme di regolamentazione dell'Unione ed esige che, quando il Consiglio intende prendere decisioni sulla base del trattato UE, queste vengano sottoposte per consultazione al Parlamento europeo prima della relativa adozione, a norma dell'articolo K.6 del trattato UE; chiede che i progetti di testo che gli Stati membri o la Commissione presentano al Consiglio siano resi pubblici, analogamente a quanto avviene per le proposte della Commissione attinenti al primo pilastro del trattato UE;

5.ritiene inaccettabile che l'armonizzazione delle politiche di immigrazione e di asilo venga attuata senza un adeguato controllo giuridico internazionale e insiste pertanto affinché vengano estese le competenze della Corte di giustizia europea in genere alle questioni attinenti alla giustizia e agli affari interni;

6.chiede al Consiglio di presentargli almeno una volta all'anno una relazione scritta nel quadro dei preparativi per la discussione annuale sugli sviluppi nell'attuazione delle politiche di cui al terzo pilastro;

Migrazione

7.sollecita la Commissione a presentare una proposta che contenga raccomandazioni concrete per un coordinamento e una cooperazione migliori tra le istituzioni e le organizzazioni che si dedicano allo studio e al trattamento delle informazioni riguardanti la migrazione;

8.invita in particolare la Commissione a raccogliere, a livello di Unione e sulla base di categorie uniformi, dati comparabili sull'immigrazione nell'Unione e l'emigrazione verso Stati terzi;

9.ricorda in tale contesto la discussione in corso sulla possibile istituzione di un Osservatorio delle migrazioni e sottolinea che un approccio flessibile e basato sui progetti è preferibile all'istituzione di un Osservatorio delle migrazioni;

10.esorta la Commissione ad adeguarsi alle raccomandazioni del Vertice sociale di Copenaghen e a elaborare proposte politiche volte alla realizzazione di investimenti nelle priorità sociali e alla costruzione di una "società civile" nei paesi in via di sviluppo; esorta del pari la Commissione a moltiplicare i suoi sforzi e le sue iniziative per lottare contro le cause congiunturali dei movimenti migratori e fa osservare che una politica estera e della sicurezza più energica e più efficace può svolgere un ruolo a tale proposito;

11.esorta la Commissione a delineare un'adeguata politica preventiva dell'Unione in materia di immigrazione e in tale contesto promuovere altresì un migliore contributo dell'Unione all'organizzazione dell'accoglienza di sfollati nella regione di provenienza in caso di massicce emergenze, affinché queste persone siano il meno possibile emarginate dal loro paese di origine, e propone di sancire quali punti programmatici nel diritto comunitario

-criteri comunitari per la valutazione delle richieste di asilo

-previa valutazione, procedure e criteri applicabili per l'effettiva accoglienza e tutela dei profughi nell'area europea;

12.esorta la Commissione e il Consiglio affinché sia predisposto un efficiente e trasparente sistema di aiuti d'urgenza, che renda possibile intervenire in modo efficace in caso di catastrofi, conflitti e violazioni palesi dei diritti umani;

13.chiede ancora una volta alla Commissione di elaborare una direttiva quadro in materia di immigrazione, cui facciano seguito direttive specifiche relative ai seguenti settori:

-accesso al mercato del lavoro,

-formazione e perfezionamento,

-lavoro a tempo determinato,

-rimpatrio,

e di sostituire con una direttiva l'attuale risoluzione in materia di ricongiungimento familiare;

14.chiede in particolare agli Stati membri di dare attuazione ai principi della Convenzione di New York del 1952 per quanto attiene al diritto all'istruzione, alla salute e all'assistenza dei minori, anche se figli di immigrati irregolari"

Asilo

15.invita la Commissione a elaborare una proposta tesa a demandare ai paesi dell'Europa centro-orientale il know-how e le risorse finanziarie per l'accoglienza dei richiedenti l'asilo e dei profughi;

16.reputa necessario che la Commissione sottoponga a disamina le decisioni del Consiglio aventi conseguenze per i richiedenti asilo e controlli se i provvedimenti concordino con le rivendicazioni della Convenzione di Ginevra del 1951, si richiamino al manuale dell'Alto commissariato per i profughi dell'ONU sulle procedure e sui criteri relativi alla definizione dello status di rifugiato e tengano conto della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, fermo restando che la Commissione terrà al corrente il Parlamento dell'esito di detta ricerca;

17.afferma che il diritto alla "non espulsione" rientra tra i diritti fondamentali della Convenzione di Ginevra e invita la Commissione a esaminare se il ricorso al concetto di "paese terzo sicuro" ponga in pericolo, direttamente o indirettamente, tale diritto;

18.invita la Commissione e gli Stati membri a modificare le loro normative in modo da far sì che le procedure di asilo non durino più di tre anni nonché ad adottare disposizioni per i casi in cui detto termine sia superato indipendentemente dalla volontà del richiedente asilo;

19.chiede alla Commissione e agli Stati membri, sempre nel quadro della politica di asilo, di prendere in particolare considerazione le persone in situazione giuridica irregolare, tra cui le vittime della violenza, i bambini e le donne; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a prendere in particolare considerazione il fenomeno sempre più consistente dei minorenni non accompagnati che chiedono asilo, e ciò sotto il profilo tanto delle relative cause quanto della necessità di provvedere a un'accoglienza umana; invita la Commissione a predisporre sollecitamente una proposta che accetti quali motivi legittimi per la concessione dell'asilo la repressione legata al sesso e la violenza sessuale contro le donne;

20.chiede agli Stati membri di non fare ricorso al trucco delle "zone internazionali" negli aeroporti ed esprime il timore che la persistenza di simili situazioni rischi di moltiplicare il numero di profughi "vaganti";

21.invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione, nel quadro della politica in materia di asilo, a quanti si sono rifiutati di partecipare ad azioni di guerra civile abbandonando reparti militari o milizie private;

22.invita la Commissione e gli Stati membri, vista la loro intenzione di definire un'interpretazione armonizzata del concetto di rifugiato in conformità dell'articolo 1A della Convenzione del 1951, a seguire gli autorevoli orientamenti contenuti nelle conclusioni del comitato esecutivo dell'UNHCR e nel manuale UNHCR sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato;

23.sollecita il Consiglio a far pervenire a conclusione i lavori sull'armonizzazione della definizione di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, vigilando in particolare affinché lo statuto sia accordato a tutte le persone effettivamente vittime di persecuzioni nel proprio paese, anche quando le persecuzioni non sono attuate da autorità statali;

24.rileva che, con l'entrata in vigore degli accordi di Schengen conclusi tra sette Stati membri dell'Unione, si configura in effetti un'Europa a due velocità sul piano della giustizia e degli affari interni; lamenta tale situazione e ritiene che essa debba protrarsi il meno possibile; sollecita a tale riguardo il Consiglio e gli Stati membri per una rapida entrata in vigore della convenzione di Dublino sulla politica di asilo, fermo restando l'auspicio di poter giungere a una legislazione dell'Unione in materia;

25.invita gli Stati membri a rispettare le garanzie minime predisposte dall'Alto commissariato per i profughi dell'ONU per le procedure di asilo e a far sì che tutti coloro che partecipano alle procedure ottengano una formazione di base e beneficino di una adeguata formazione permanente;

26.esprime la sua preoccupazione in relazione ai contenuti della risoluzione del Consiglio sulle garanzie minime delle procedure d'asilo; reputa inaccettabile che il Consiglio abbia già deciso in merito il 20 giugno 1995 ed esige che esso consulti comunque il Parlamento a norma del titolo VI del trattato UE;

27.invita il Consiglio e gli Stati membri a fare ricorso agli strumenti previsti espressamente dai trattati al fine di stabilire garanzie minime per le procedure di asilo, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951, e chiede che tali garanzie prevedano come minimo il rispetto dei criteri seguenti:

-ogni richiedente asilo deve avere accesso a un contraddittorio completo e equo,

-gli Stati possono trasferire i richiedenti asilo in paesi terzi senza aver esaminato nel merito la domanda soltanto se viene garantito a questi ultimi, in forma efficace e duratura, che non saranno respinti alla frontiera,

-ogni decisione di reiezione di una domanda può essere presa soltanto dall'organo responsabile dell'esame della domanda di asilo,

-ogni richiedente asilo, la cui domanda sia stata respinta, deve poter fare ricorso a un organo giudiziario e ogni ricorso ha effetto sospensivo dell'espulsione;

28.fa presente che le sanzioni comminate ai vettori di persone i cui documenti non siano validi non devono essere in contrasto con l'allegato IX della convenzione di Chicago del 1944;

29.invita la Commissione a predisporre una regolamentazione a livello dell'Unione, sotto forma di un quadro comunitario e di misure concrete, per quanto concerne la protezione temporanea di massicci gruppi di sfollati che, senza alcuna colpa, si trovano in grave pericolo, pur non trattandosi di profughi ai sensi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, e a collaborare a tal fine con l'Alto Commissariato per i profughi delle Nazioni Unite (UNHCR);

30.sollecita la Commissione a promuovere un migliore contributo dell'Unione all'organizzazione dell'accoglienza degli sfollati nella regione di provenienza in caso di situazioni di emergenza su vasta scala;

31.ritiene che una siffatta regolamentazione in materia di protezione temporanea non dovrebbe in alcun caso rimettere in forse i diritti dei richiedenti l'asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra; che essa dovrebbe assicurare garanzie minime, fra cui quella che la protezione sia mantenuta fintantoché sussista il pericolo nel paese d'origine; che qualsiasi decisione di sospendere la protezione temporanea potrà essere presa solo dopo la verifica accurata della situazione dei diritti dell'uomo nei paesi d'origine e dopo essersi assicurati che le persone che rientrano non saranno oggetto di violazione dei diritti umani;

32.esorta la Commissione a elaborare senza indugio un progetto di sistema europeo per la totale accoglienza dei richiedenti l'asilo, degli sfollati e dei profughi perché la responsabilità di detta accoglienza incomba congiuntamente ed equamente sugli Stati membri;

Immigrazione illegale

33.giudica altamente deplorevole il fatto che, nel momento in cui le frontiere interne vengono a cadere, la Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione non sia ancora una realtà;

34.invita la Commissione a proporre una politica coerente per il rimpatrio dei migranti illegali, che tenga conto delle possibilità di formazione nell'ambito dei programmi di rientro in patria e degli accordi con paesi terzi in materia di riammissione dei loro cittadini, e la invita a preparare tale piano di concerto con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (I.O.M.);

35.invita gli Stati membri a intensificare la lotta contro i trasportatori di clandestini e le loro reti, nonché a lottare contro l'occupazione illegale, multando le imprese e obbligandole al versamento retroattivo di un'adeguata retribuzione e dei contributi sociali, oltre che delle imposte per gli occupati illegalmente, in modo tra l'altro da agevolarne il reinserimento nei paesi di origine;

Razzismo e xenofobia

36.esprime l'opinione che, anche in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, esistano argomenti validi per ritenere che la lotta contro il razzismo e la xenofobia rientri tra le questioni attinenti al primo pilastro del trattato sull'Unione; chiede alla Commissione di presentare una direttiva contro la discriminazione; ritiene inoltre che, in base al principio della sussidiarietà, la lotta contro il razzismo e la xenofobia siano di competenza di tutte le autorità e di tutte le istituzioni sociali; invita inoltre la Commissione a farsi carico delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia in Europa;

37.chiede che la lotta contro il razzismo e la xenofobia sia inserita tra le priorità dell'Unione e venga debitamente ribadita in seno alla Conferenza intergovernativa del 1996;

38.invita la Commissione a incoraggiare le parti sociali a partecipare all'elaborazione di un codice di condotta che vieti la discriminazione razziale sul posto di lavoro, che dovrebbe entrare in vigore entro il mese di gennaio 1997;

Integrazione

40.sottolinea la necessità di potenziare anche tramite le autorità locali e le ONG le misure di inserimento per le donne e i bambini immigrati e profughi nei paesi di accoglienza;

41.ritiene che sia molto importante accordare priorità al rafforzamento della posizione giuridica dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno degli Stati membri; ribadisce la sua opinione secondo cui il diritto alla libertà di circolazione nell'Unione va accordato a tutti coloro che risiedono regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalla loro provenienza, cittadinanza, religione e colore della pelle; chiede alla Commissione di presentare entro il 1· gennaio 1996 proposte per l'attuazione di tale obiettivo, nonché di fare un inventario delle disposizioni legislative che relegano detti cittadini di paesi terzi in secondo piano rispetto ai cittadini dell'Unione, nonché delle possibilità in materia di concessione ai suddetti dell'accesso a una cittadinanza europea;

42.invita gli Stati membri a facilitare l'accesso alla doppia cittadinanza per i residenti regolari e sottolinea al riguardo le esperienze convincenti realizzate in materia in taluni Stati membri;

43.invita inoltre gli Stati membri a concedere il diritto elettorale attivo e passivo, almeno a livello locale, regionale ed europeo, ai cittadini di paesi terzi che risiedono da più di 5 anni nell'Unione;

44.reputa che le donne di paesi terzi residenti legalmente nell'Unione dovrebbero avere il diritto a uno statuto di soggiorno indipendente che non decada in caso di emigrazione, divorzio o decesso del coniuge ed esige che la Commissione presenti una proposta di direttiva in materia;

45.rileva le diverse prassi vigenti negli Stati membri in ordine al diritto al soggiorno, che impediscono agli immigrati di ambo i sessi di pianificare il loro futuro nel lungo periodo, e invita la Commissione a provvedere all'armonizzazione delle apposite disposizioni nell'Unione europea onde consolidare lo status di soggiorno degli emigrati di ambo di sessi provenienti da paesi terzi;

46.invita la Commissione a predisporre programmi specifici nell'ambito del Fondo sociale europeo che risultino adeguati ai fini della formazione professionale e dell'inserimento dei giovani che subiscono particolari difficoltà susseguenti all'immigrazione oltre che discriminazioni di qualsiasi tipo;

47.invita la Commissione ad addivenire alla predisposizione di un programma comunitario per la naturalizzazione degli immigranti, con specifico riferimento al rafforzamento della posizione sociale degli stessi, avendo cura di rivolgere una particolare attenzione alla posizione delle donne migranti;

48.invita la Commissione a preparare un programma d'azione per l'integrazione degli immigrati che rispetti le identità culturali e sfrutti le occasioni fornite dai programmi "Socrates" e "Leonardo" per l'istruzione e la formazione dei lavoratori migranti, delle loro famiglie, nonché dei dipendenti pubblici preposti all'applicazione dei regimi di integrazione (alloggi, sanità, istruzione, etc.);

49.invita la Commissione a farsi promotrice di norme minime di trattamento per gli immigrati, i rifugiati e i richiedenti asilo e le loro famiglie, per esempio in materia di assistenza sociale, istruzione (inclusi i corsi di lingua), occupazione, unità dei gruppi familiari e libera circolazione, grazie alle quali essi possano orientarsi meglio nel paese ospite;

50.invita le strutture scolastiche e i mezzi di informazione a contribuire più attivamente a informare l'opinione pubblica europea sulle comunità straniere, sulla loro storia e sul loro contributo alla vita economica e sociale nell'Unione europea, al fine di favorire l'armonia delle relazioni tra le varie comunità;

51.esorta il Consiglio ad adottare immediatamente il IV programma d'azione contro la povertà e a proseguire la lotta contro l'esclusione delle categorie vulnerabili della società, compresi i lavoratori migranti e le loro famiglie;

Disposizioni finali

52.rileva che l'Unione e i suoi Stati membri da sempre sono stati de facto paesi d'immigrazione e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere in maniera duratura, nell'ambito della politica di asilo e di immigrazione, lo scambio di esperienze fra politici, scienziati e operatori, nell'intento di appurare se e in quale misura sia necessaria, in futuro, un'attiva politica in materia di immigrazione;

53.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.

 
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