A4-0181/95
Risoluzione sul progetto di risoluzione del Consiglio sull'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea a fini di studio (C4-0005/95)
Il Parlamento europeo,
-visto il progetto di risoluzione del Consiglio (C4-0005/95), adottato dal Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni del 30 novembre e 1 dicembre 1994,
-visti gli articoli 126, paragrafo 3, e 128, paragrafo 3, nonchè il titolo XVII del trattato CE e gli articoli K, K.1, K.2, K.3, K.6 e K.9 del trattato UE,
-visto l'articolo 51 del suo regolamento,
-visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0181/95),
A.considerando che il progetto di risoluzione del Consiglio sull'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea a fini di studio rientra tra gli aspetti essenziali delle attività concernenti la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni,
B.considerando che la trasmissione da parte del Consiglio del suo progetto di risoluzione deve essere considerata una consultazione ai sensi dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea,
C.considerando che l'articolo K.6 recita: "La presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti dell'attività nei settori di cui al presente titolo e si adopera affinchè le opinioni del Parlamento europeo siano tenute in debito conto",
D.considerando che nella fattispecie entrano in gioco anche aspetti del diritto comunitario, con particolare riferimento al capo terzo del titolo VIII e al titolo IX (cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di cultura), al titolo XVII del trattato CE, il cui articolo 130 U stabilisce che la Comunità tiene conto degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo in tutte le altre politiche, e dell'articolo 7 A del trattato CE (libera circolazione delle persone legalmente presenti sul territorio dell'Unione),
E.considerando che decisioni come il progetto di risoluzione del Consiglio in esame, indipendentemente dalla forma che possono assumere, incidono sui diritti fondamentali dei cittadini, motivo per cui non possono essere sottratte a un adeguato controllo parlamentare e giurisdizionale,
F.considerando che la regolamentazione degli scambi, a livello internazionale, di studenti e ricercatori è parte integrante della politica di cooperazione con gli Stati terzi di provenienza,
G.considerando che il progetto di risoluzione in esame intende regolamentare l'accesso dei cittadini di quei paesi terzi che si trovano in una situazione di ritardo economico onde evitare che il soggiorno per motivi di studio sia strumentale all'ingresso sul territorio dell'Unione per motivi economici,
H.considerando che il progetto di risoluzione in esame incide sugli obiettivi propri della politica di cooperazione allo sviluppo disciplinata dal titolo XVII del trattato CE,
I.considerando che tale progetto di risoluzione può tradursi nell'impropria fissazione di limiti alla futura politica d'immigrazione, da predisporre in conformità dell'articolo K.1 del trattato sull'Unione europea,
J.considerando che nella Dichiarazione sui principi che disciplinano gli aspetti esterni della politica d'immigrazione, figurante nell'allegato 5 alla parte A delle Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, si afferma che i problemi generali connessi ai flussi migratori vanno oltre la sfera delle competenze dirette dei ministri responsabili per l'immigrazione,
K.considerando l'articolo K.2 del trattato sull'Unione europea e le numerose dichiarazioni sul rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati,
Aspetti generali
1.ritiene che, nel quadro del trattato UE, il diritto d'iniziativa della Commissione costituisca un elemento fondamentale di carattere generale e che, in tutti i settori coperti dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), la Commissione abbia l'obbligo politico di non lasciare l'iniziativa agli Stati membri o alla Presidenza del Consiglio;
2.invita la Commissione a essere più attiva, a proporre misure di carattere vincolante e a sottoporle al Parlamento e al Consiglio;
3.chiede che la Commissione valuti l'opportunità di applicare l'articolo K.9 ed esponga le sue valutazioni nella motivazione che accompagna le proposte in tutti i casi in cui essa può elaborare proposte per i settori di cui all'articolo K.1, punti da 1) a 6);
Aspetti specifici
4.invita il Consiglio a consultarlo formalmente nel quadro della procedura decisionale, conformemente allo spirito dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea;
5.esprime il proprio parere sul progetto di risoluzione del Consiglio sull'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea a fini di studio e propone le modifiche indicate in appresso;
6.ritiene incompleto l'elenco delle categorie di persone alle quali la risoluzione non si applica, figurante al punto B della stessa, e chiede pertanto che siano apportate le seguenti aggiunte:
" -ai cittadini di paesi terzi ammessi negli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale indipendente;
-ai profughi ai sensi della Convenzione di Ginevra;
-a coloro che godono dello statuto di rifugiato secondo l'ordinamento nazionale;
-ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro e che godono di taluni diritti sulla base di un accordo bilaterale;
-ai cittadini di paesi terzi che godono di diritti di ammissione per effetto di accordi di associazione;
-ai cittadini di Stati terzi e ai membri delle loro famiglie, che si recano negli Stati membri per esercitarvi un'attività subordinata";
7.ritiene indispensabile che lo studente possa dimostrare il suo status di studente nello Stato membro; reputa che spetti a ciascuno Stato membro definire i propri criteri, i quali dovrebbero essere equivalenti a quelli applicabili agli studenti dello Stato membro stesso e che lo studente di un paese terzo che soddisfi a tali criteri dovrebbe godere dello stesso diritto riconosciuto a uno studente nazionale di contribuire al finanziamento dei propri studi lavorando;
8.ritiene che le norme relative al rientro nel paese di origine al termine degli studi debbano essere trasparenti, per evitare che possano essere oggetto di interpretazioni errate sia da parte dei richiedenti che dei cittadini degli Stati membri;
9.auspica che sia aggiunto un sesto principio, il quale sancisca che il progetto di risoluzione in esame non implica alcuna limitazione dei diritti che i cittadini dei paesi terzi possono far valere in casi specifici in virtù del diritto comunitario;
10.ritiene legittimo che gli Stati membri si assicurino che i permessi di soggiorno previsti nel progetto di risoluzione in parola non vengano utilizzati per fini diversi da quelli che essi giustificano;
11.invita il Consiglio a fissare un limite massimo quanto al periodo di validità della risoluzione;
12.ritiene necessario approvare quanto prima una raccomandazione all'indirizzo del Consiglio, in base all'articolo K.6 del trattato sull'Unione, nella quale siano affrontati sia gli aspetti procedurali che quelli sostanziali della materia;
13.sottolinea che la presunta necessità di controllare l'immigrazione non deve pregiudicare gli sforzi politici dell'Unione europea volti a stabilire legami accademici e culturali con paesi terzi;
14.sottolinea l'importanza di concludere accordi con paesi terzi sul mutuo riconoscimento delle qualifiche scolastiche e sul potenziamento dei sistemi universitari nei paesi in via di sviluppo mediante accordi di cooperazione;
15.ritiene che i requisiti finanziari per l'entrata e il soggiorno nell'Unione europea potrebbero rivelarsi un onere insostenibile per molti studenti, soprattutto per quelli provenienti dai paesi in via di sviluppo nonché dall'Europa centrale e orientale;
16.raccomanda agli Stati membri di consentire agli studenti meno abbienti di svolgere un'attività secondaria di breve durata ai fini del loro sostentamento durante il periodo di studio nell'Unione;
17.chiede al Consiglio di stabilire chiaramente che è soprattutto compito delle autorità accademiche pronunciarsi sulla validità dei titoli che dovrebbero consentire a uno studente di compiere i propri studi nell'Unione europea come cittadino di un paese terzo;
18.esorta il Consiglio a fornire orientamenti più specifici alle autorità competenti in materia di immigrazione circa le condizioni di ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di studio;
19.ritiene che sia importante non impedire a quanti lo desiderino di perfezionarsi mediante studi superiori; che gli scambi di conoscenze siano fondamentalmente positivi per le relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi, come affermato al punto A.2. del progetto di risoluzione del Consiglio; che il trasferimento di competenze tecniche e scientifiche e la comprensione culturale siano essenziali per lo sviluppo e la crescita economica di tali paesi; che le norme che disciplinano l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di studio vadano considerate da questo punto di vista;
20.si attende una reazione alle suddette proposte di modifica e ritiene necessario che la Commissione o la Presidenza presentino al Consiglio una proposta modificata;
21.chiede che la risoluzione del Consiglio sia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale nella versione stabilita dal Consiglio dopo aver preso in considerazione le modifiche proposte nel presente parere;
22.ritiene che il Consiglio agirebbe in violazione del disposto dell'articolo K.6 qualora tentasse di introdurre l'atto in questione senza tener conto del parere del Parlamento;
23.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.