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Parlamento Europeo - 22 settembre 1995
Immigrazione e asilo

A4-0185/95

Risoluzione sul progetto di risoluzione del Consiglio concernente le limitazioni all'ammissione di cittadini di paesi terzi negli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale indipendente (C4-0007/95)

Il Parlamento europeo,

-visto il progetto di risoluzione del Consiglio (C4-0007/95),

-visto l'articolo 52 e seguenti del trattato CE nonché gli articoli K, K.1, K.3, K.6 e K.9 del trattato sull'Unione europea,

-visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

-visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione (A4-0185/95),

A.considerando che il trattato CE non contempla la risoluzione tra le forme di decisione vincolanti,

B.prendendo atto dei timori nutriti da taluni Stati membri nei confronti di un'immigrazione non soggetta a limitazioni,

C.rammentando, tuttavia, i vantaggi che una società può trarre dall'immigrazione,

D.considerando che l'articolo K.6 recita "La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti dell'attività nei settori di cui al presente titolo e si adopera affinché le opinioni del Parlamento europeo siano tenute in debito conto",

E.considerando che le limitazioni all'ammissione di cittadini di paesi terzi negli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale indipendente rientrano tra i "principali aspetti" della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e interessano anche aspetti del diritto comunitario,

F.considerando che la trasmissione del progetto di risoluzione da parte del Consiglio va considerata di conseguenza alla stregua di una consultazione ai sensi dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea,

Aspetti generali

1.ritiene che nel trattato UE il diritto d'iniziativa della Commissione costituisca un elemento fondamentale e generale e che in tutti i settori coperti dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), la Commissione abbia l'obbligo politico di non lasciare l'iniziativa agli Stati membri o alla Presidenza del Consiglio;

2.chiede alla Commissione di essere più attiva, di proporre misure a carattere vincolante e di trasmettere tali proposte al Parlamento e al Consiglio;

3.chiede che la Commissione studi l'opportunità di applicare l'articolo K.9 e che essa riferisca circa tale studio nella motivazione che accompagna le proposte, in tutti i casi in cui può elaborare proposte nei settori di cui all'articolo K.1, punti da 1) a 6);

Aspetti specifici

4.deplora la decisione del Consiglio di ricorrere a una "risoluzione" per trattare la problematica dell'ammissione nell'Unione europea di cittadini di paesi terzi ai fini dell'esercizio di un'attività professionale indipendente;

5.deplora la decisione del Consiglio di non fondare la sua risoluzione sull'appropriato articolo del trattato sull'Unione europea;

6.approva il contenuto del progetto di risoluzione del Consiglio a condizione che esso recepisca le modifiche di cui in appresso e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa regolarmente motivata, sulla base di un appropriato articolo del trattato sull'Unione europea;

7.chiede che al titolo B, dopo il primo trattino, siano inseriti i seguenti punti:

"-profughi ai sensi della Convenzione di Ginevra

-cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro e che godono del diritto di esercitare un'attività economica in tale Stato membro";

8.chiede che vengano soppresse le disposizioni che ostacolano l'integrazione di cittadini di paesi terzi, escludendo in linea generale il lavoro indipendente per chi abbia iniziato a svolgere un'attività salariata;

9.auspica che sia inserito un dodicesimo principio in base al quale il progetto di risoluzione non preveda alcuna limitazione dei diritti di cui i cittadini di paesi terzi possono eventualmente avvalersi in virtù del diritto comunitario;

10.considera il progetto di risoluzione alla stregua di una misura provvisoria;

11.ritiene che il Consiglio violerebbe le disposizioni dell'articolo K.6 se tentasse di introdurre per le vie di fatto una norma vincolante senza consultare il Parlamento e chiede pertanto che anche in questo settore si tenga debitamente conto delle opinioni del Parlamento;

12.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

 
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