A4-0186/95
Risoluzione sul progetto di conclusioni del Consiglio sull'allestimento e lo sviluppo del Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI) (C4-0008/95)
Il Parlamento europeo,
-visto il progetto di conclusioni del Consiglio (C4-0008/95),
-visti gli articoli K.1, K.3, K.4 e K.6 del trattato sull'Unione europea, nonché gli articoli 6, 7a, 8, 8a del trattato che istituisce la Comunità europea,
-visto l'articolo 51 del proprio regolamento,
-visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0186/95),
A.considerando che l'articolo K.1 sottolinea che la politica di asilo, la politica di immigrazione e alcune disposizioni concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne sono importanti ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione,
B.considerando che l'articolo K.4 stabilisce che la Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori della giustizia e degli affari interni,
C.considerando che l'articolo K.6 stabilisce che il Parlamento europeo sia consultato sui principali aspetti dell'attività nei settori di cui al Titolo VI del trattato sull'Unione,
D.considerando che si ha l'impressione che il campo di attività del CIRSFI, nel cui titolo ricorre il termine "immigrazione", si sviluppi progressivamente in direzione della sola lotta contro l'immigrazione clandestina,
E.considerando che la prevista raccolta di informazioni e dati avviene in assenza delle disposizioni necessarie per la tutela dei dati e che l'indicazione figurante nelle conclusioni del Consiglio, secondo cui i dati a carattere personale non possono essere trattati e in particolare non possono essere trasmessi al o dal CIRSFI, non elimina tale circostanza,
F.considerando che finora ha ricevuto dal Centro e sul Centro informazioni estremamente scarse o inesistenti,
G.considerando che lo studio del fenomeno immigrazione può essere utile ma che questo non deve avere luogo in un clima di segretezza,
Aspetti generali
1.ritiene che nel trattato sull'Unione il diritto d'iniziativa della Commissione costituisca un elemento fondamentale e generale e che, in tutti i settori coperti dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), incomba alla Commissione l'obbligo politico di non lasciare l'iniziativa agli Stati membri o alla presidenza del Consiglio;
2.chiede alla Commissione di essere più attiva, di proporre misure di carattere vincolante e di trasmettere tali proposte al Parlamento e al Consiglio;
3.raccomanda che la Commissione esamini se sia opportuno applicare l'articolo K.9 e riferisca in merito a tale esame nella motivazione che accompagna le proposte, in tutti quei casi in cui può elaborare proposte nei settori di cui all'articolo K.1,punti da 1) a 6);
Aspetti specifici
4.deplora che nel progetto di conclusioni non sia citata alcuna base giuridica su cui fondare le conclusioni stesse e che tali conclusioni non costituiscano uno degli strumenti di cooperazione di cui all'articolo K.3 nel quadro del titolo VI del trattato UE;
5.segnala che questo Parlamento avrebbe dovuto essere consultato su tale testo in base all'articolo K.6, secondo comma, del trattato UE e che il testo non avrebbe dovuto essergli trasmesso solo per conoscenza, come invece è avvenuto;
6.constata altresì di non disporre di dati sufficienti sul Centro e che né il Consiglio né la Commissione gliene hanno forniti;
7.rileva che il CIRSFI diverrà uno strumento fondamentale per il controllo dell'immigrazione illegale e che tale controllo costituisce un aspetto importante delle attività con portata legislativa rientranti nell'ambito del titolo VI del trattato UE;
8.ritiene che il Consiglio di fatto violi il trattato non consultando il Parlamento sulla base dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea, non tenendo nel dovuto conto l'opinione e gli eventuali emendamenti proposti da quest'ultimo e ignorando inoltre le forme decisionali previste dal trattato;
9.constata che si desta l'impressione che il CIRSFI si occuperà prevalentemente della lotta contro l'immigrazione clandestina;
10.desume dai pochi dati a sua disposizione che vi è una chiara sovrapposizione tra i dati raccolti dall'Ufficio statistico della Comunità europea concernenti gli immigrati e i richiedenti asilo e quelli raccolti dall'IOM e dall'UNHCR, dagli Stati membri, dal sistema informativo europeo in allestimento, nonché eventualmente da Europol;
11.esige che, con decorrenza immediata, un osservatore scelto dalla Commissione e un altro dal Parlamento possano partecipare alle riunioni del CIRSFI;
12.ritiene che le disposizioni relative alla comunicazione e al trattamento dei dati a carattere personale siano imprecise e confuse; chiede che siano fissate adeguate garanzie e adottate misure per impedire ogni sovrapposizione con altri organismi nella raccolta di tali dati;
13.chiede che nella proposta vengano chiaramente definiti gli obblighi degli Stati membri, le relazioni con altri organismi simili a carattere intergovernativo o comunitario, le condizioni e i limiti della trasmissione delle informazioni e dei dati da parte degli Stati membri, la protezione delle informazioni e dei dati da parte degli Stati e la sua concreta applicazione nonché gli obiettivi a breve e lungo termine del CIRSFI;
14.chiede che il funzionamento di questo Centro sia sottoposto a revisione dopo un certo lasso di tempo e che, alla luce dell'esperienza acquisita, esso possa poi trasformarsi in un organismo capace di contribuire a promuovere e a sostenere, nell'ambito dell'Unione, l'adozione di decisioni comuni e di politiche globali in materia di prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina;
15.auspica che anche agli immigrati clandestini sia riservato un trattamento dignitoso;
16.ritiene necessario che la Commissione esprima al più presto il suo punto di vista;
17.respinge, in base alle precedenti osservazioni, il progetto di conclusioni del Consiglio;
18.chiede al suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.