A4-0207/95
Risoluzione sugli strumenti finanziari derivati: ruolo attuale sui mercati dei capitali, vantaggi e rischi
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 148 concernente le relazioni di iniziativa,
-viste le deliberazioni della audizione pubblica del 21 marzo 1995 su tale argomento organizzata dalla sottocommissione per gli affari monetari,
-vista l'attività legislativa in corso negli Stati Uniti, in Giappone e nell'Unione europea, nonché le proposte del Comitato di Basilea per la supervisione bancaria,
-vista la sua risoluzione del 15 dicembre 1993 sulla cooperazione monetaria internazionale nel quadro di un alleggerimento delle restrizioni vigenti sui mercati dei capitali , in particolare le sue proposte e raccomandazioni per quanto concerne gli strumenti finanziari derivati,
-vista la risposta della Commissione sotto forma di comunicazione sugli strumenti finanziari derivati, i movimenti dei capitali e la discussione sul regolamento finanziario, (SEC(95)0587),
-vista la relazione della commissione per i problemi economici monetari e la politica industriale (A4-0207/95),
A.consapevole dell'espansione rapida e, dal 1989, accelerata dei mercati degli strumenti finanziari derivati negli ultimi 20 anni, a seguito della necessità per le istituzioni di proteggersi dai rischi finanziari conseguenti al crollo del sistema di determinazione dei tassi di cambio di Bretton Woods,
B.consapevole del consistente aumento della percentuale del relativo mercato mondiale coperta dall'Europa,
C.prendendo atto dello spirito innovativo inerente allo sviluppo degli strumenti finanziari derivati, nonché della conseguente varietà e, in taluni casi, complessità di tali strumenti che può rendere problematica all'utente comune la comprensione dei rischi associati,
D.tenendo conto dello sviluppo parallelo di un mercato borsistico e di un mercato fuori borsa (OTC), ciascuno dei quali orientato alle esigenze di un determinato gruppo di consumatori e comportante problemi specifici di operatività e di supervisione,
E.convinto che i prodotti finanziari derivati, utilizzati come strumenti di gestione del rischio, abbiano arrecato reali benefici sotto forma di: a) una più efficiente allocazione delle risorse e b) ripartizione del rischio, riducendo il costo dell'intermediazione del rischio mediante il frazionamento di rischi prima indivisibili,
F.ricordando, nondimeno, la preoccupazione espressa nella summenzionata risoluzione del 15 dicembre 1993 per gli accresciuti rischi di destabilizzazione ai quali è esposta la piramide finanziaria in conseguenza della rapida espansione dei mercati degli strumenti finanziari derivati, nonché le inquietudini manifestate in altri contesti parlamentari in tutto il mondo, in particolare al Congresso degli Stati Uniti,
G.considerando che le autorità comunitarie e nazionali devono tenere in massima considerazione la tutela dei piccoli risparmiatori che affidano alle banche e alle società finanziarie la gestione dei loro investimenti,
H.preoccupato inoltre per l'uso sempre più diffuso degli strumenti finanziari derivati a fini esclusivamente speculativi;
I.considerando che in taluni Stati membri la questione se gli organismi pubblici, le "building societies" e altre parti siano legalmente abilitate a effettuare transazioni finanziarie derivate non è chiaramente definita e che lo status giuridico degli operatori (sul mercato) varia da uno Stato membro all'altro,
J.constatando che gli strumenti finanziari derivati sono anche utilizzati, in particolar modo da operatori di borsa e investitori, per assumere posizioni proprietarie non protette e spesso fortemente indebitate, in previsione di favorevoli fluttuazioni dei prezzi; che tale tipo di attività comporta rischi particolari; che sono possibili e di fatto si verificano perdite molto cospicue nel corso di tali operazioni; che sono state segnalate pratiche discutibili sul piano etico in relazione a casi recenti di perdit, gravi a danno di clienti o intermediari,
K.consapevole che non esiste alcuna garanzia assoluta contro la possibilità che tali perdite inneschino una reazione a catena di fallimenti e che ciò assuma le proporzioni di un rischio sistematico e grave, e tuttavia desideroso di ridurre al minimo le probabilità di un tale evento e di proteggere i fondi pubblici che potrebbero altrimenti essere mobilitati per operazioni di soccorso,
L.sottolineando pertanto la necessità che le società e le organizzazioni operanti sul mercato in causa assumano un grado ancor più elevato di responsabilità e di controllo interno, in primo luogo assicurando che tutti i membri della direzione e del personale impegnati in tali operazioni conoscano perfettamente gli strumenti di cui si occupano,
M.riconoscendo le iniziative e i continui sforzi di varie società ed organizzazioni professionali, tanto nell'Unione europea che negli Stati Uniti, applicati alla formulazione di un sistema di gestione dei rischi e di regole volontarie di responsabilità professionale in materia di controlli interni nonché di sana e adeguata conduzione delle attività collegate agli strumenti finanziari derivati, per quanto riguarda amministratori, agenti e utenti,
N.favorevole in massimo grado alla più ampia diffusione e adozione tra gli operatori di metodi di buona prassi secondo lo spirito dei due paragrafi precedenti e consapevole delle notevoli discrepanze esistenti nel mondo tra i diversi regimi di supervisione e di regolamentazione,
O.contrario all'idea di appesantire le attività collegate agli strumenti finanziari derivati con regolamentazioni discriminatorie, non necessarie, eccessive o mal concepite; auspicando che alla novità rappresentata dagli strumenti finanziari derivati e alla loro versatilità sia accordato il più vasto campo d'azione, coerentemente con la sicurezza delle transazioni e la stabilità dei mercati finanziari; appoggiando la continuazione e il rafforzamento della cooperazione, del resto già emersa, tra organizzazioni professionali e poteri pubblici in tale settore,
P.desideroso di favorire lo sviluppo di un ambiente caratterizzato da concorrenza leale, non discriminazione e parità di accesso, così da poter profittare degli importanti benefici intrinseci a un uso corretto degli strumenti finanziari derivati attraverso un funzionamento continuo, fluido e sicuro dei mercati, ciò che presuppone l'armonizzazione e l'aggiornamento delle norme di contabilità, di rivelazione e di supervisione su scala europea e, successivamente, su scala mondiale, in modo da tener conto adeguatamente del processo di innovazione a livello finanziario e dei suoi risultati,
Q.determinato a rassicurare l'opinione pubblica europea che i timori che essa può nutrire circa la sicurezza e la stabilità dei mercati finanziari in fase di innovazione sono esaminati al livello il più alto possibile e con tutta l'attenzione necessaria e deciso a trasmettere un forte messaggio alle autorità di tutte le principali aree economiche, in particolar modo per quanto concerne Stati Uniti e Giappone, in merito all'esigenza di un coordinamento a livello mondiale che consenta di raccogliere i frutti dell'innovazione finanziaria in condizioni di espansione equilibrata, e invitando pertanto anche il Comitato di Basilea per la sorveglianza bancaria ad accelerare e intensificare le sue attività in tal senso,
R.appoggiando i seguenti obiettivi in materia di supervisione e regolamentazione:
a)mantenimento della stabilità del sistema finanziario,
b)potenziamento dell'efficienza e della competitività dei mercati bancari e finanziari dell'UE,
c)protezione dei consumatori dalla frode e da pratiche commerciali ingannevoli,
d)massima protezione possibile dei fondi pubblici dal rischio di perdite associate a cattiva gestione,
S.consapevole del fatto che gli obiettivi su indicati relativi agli strumenti finanziari derivati non potranno essere raggiunti se l'attuale quadro nazionale e comunitario di regolamentazione e supervisione dei mercati finanziari non sarà rafforzato in modo sostanziale dal momento che
a)gli strumenti finanziari derivati in ragione della versatilità, del continuo rinnovamento e dell'uso globale che li caratterizza hanno comportato un aumento della gestione del rischio e del rischio sistematico,
b)tali strumenti hanno contribuito ad un'evoluzione che rende meno netta la distinzione tra banche, intermediari finanziari e società finanziarie specializzate,
c)l'attuale procedura legislativa è intollerabilmente lenta in rapporto alla velocità degli sviluppi sotto l'impatto dell'innovazione finanziaria nel mondo, nel cui contesto gli strumenti derivati svolgono un ruolo centrale,
1.chiede alla Commissione europea di presentare, nel suo programma di lavoro annuale per il 1996, proposte intese a realizzare i seguenti obiettivi:
a)codificare le proposte avanzate finora dalle diverse organizzazioni professionali per quanto concerne regole volontarie di condotta valide per amministratori, agenti e utenti impegnati nei mercati degli strumenti finanziari derivati, in modo da completare tali norme, se necessario, e tradurle in codici di condotta,
b)adeguare le norme di contabilità e di rivelazione alle caratteristiche particolari delle sopravvenienze attive e passive - e in particolare degli strumenti finanziari derivati - nei conti approvati delle società, facendo ricorso il più possibile ai metodi di adeguamento giornaliero, allo scopo di incoraggiare gli Stati membri a rendere più chiara e ad aggiornare con urgenza la loro legislazione, e, su tale base, procedere all'armonizzazione delle norme contabili su tutta l'area del mercato interno,
c)elevare il livello di formazione di manager e scambisti che operano con gli strumenti finanziari derivati, sia nelle società finanziarie intermediarie sia in società che agiscono in quanto utenti finali, istituendo un esame professionale unificato su scala europea, e, in attesa che la preparazione di tale esame sia adeguatamente realizzata, introdurre materiali concernenti i prodotti finanziari derivati in tutti gli esami professionali esistenti relativi a tali strumenti,
d)rafforzare la validità degli accordi di compensazione che coprono i contratti relativi ai prodotti finanziari derivati e incoraggiare il ricorso a tecniche per il rafforzamento del credito, includendo, se del caso, le iniziative del settore volte a sviluppare adeguati meccanismi di compensazione,
e)fare in modo che le misure di cui ai punti a), b) e d) coprano in pieno non solo le banche ma tutti i tipi di società finanziarie e non finanziarie che trattano strumenti finanziari derivati, sia in qualità di intermediari o in quanto utenti finali, tenendo conto delle diverse dimensioni e specializzazioni;
per quanto concerne i punti a), b), d) ed e) sopra indicati, occorrerebbe tener conto della distinzione tra strumenti finanziari derivati negoziabili su mercati organizzati e quelli negoziabili su mercati fuori borsa (OTC) e adattare le relative disposizioni di conseguenza;
2.chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di introdurre un meccanismo che consenta di determinare il grado specifico di rischio associato ai vari tipi di strumenti finanziari derivati e di fornirne una valutazione pubblica;
3.esprime la sua preoccupazione per la concentrazione di transazioni finanziarie derivate nelle mani di un ridotto numero di fornitori e invita la Commissione a esaminare le possibili implicazioni di tale concentrazione nell'Unione europea;
4.chiede alla Commissione di preparare e presentare regolarmente al Parlamento e al Consiglio relazioni sugli sviluppi dei mercati degli strumenti finanziari derivati, ricorrendo a tutte le statistiche disponibili e iniziando la raccolta di statistiche supplementari ove se ne presenti la necessità e, in particolare, tenendo specificamente conto delle relazioni trimestrali del Comitato di Basilea per la sorveglianza bancaria;
5.chiede alla Commissione di preparare e presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sui possibili rischi sistemici degli strumenti finanziari derivati;
6.incarica la sottocommissione monetaria della sua commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale di adottare immediatamente tutte le misure necessarie per stabilire un contatto, a livello appropriato, con il Congresso degli Stati Uniti e la Dieta giapponese onde avviare un'iniziativa congiunta e coordinata a livello mondiale che favorisca la realizzazione degli obiettivi suindicati e sia intesa a introdurre un codice di condotta internazionale per quanto concerne le transazioni in strumenti finanziari derivati e il loro uso;
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Istituto monetario europeo, al Comitato di Basilea per la supervisione bancaria, al Congresso degli Stati Uniti, alla Dieta giapponese e ai parlamenti degli Stati attualmente impegnati in ricerche sugli strumenti finanziari derivati.