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Parlamento Europeo - 25 ottobre 1995
Controllo delle risorse proprie

A4-0202/95

Risoluzione sull'adeguamento del sistema di controllo delle risorse proprie in seguito all'attuazione del mercato unico

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato sull'Unione europea e le disposizioni che modificano il trattato CEE, il trattato CECA e il trattato CEEA,

-vista la decisione del Consiglio [88/376/CEE, Euratom] del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ,

-visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ,

-visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ,

-visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario ,

-visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ,

-visto il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee del 21 dicembre 1977,

-visto l'articolo 148 del suo regolamento,

-vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0202/95),

A.considerando che l'attuazione del grande mercato interno non è stata accompagnata da una maggiore integrazione delle attività dei servizi doganali né da una maggiore armonizzazione dei controlli, volte a proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi,

B.considerando che spetta alla Commissione formulare le proposte utili a pervenire a una migliore integrazione dei servizi doganali europei,

C.considerando che le disparità dei poteri riconosciuti ai funzionari doganali e a quelli incaricati più in generale di scoprire le frodi di qualsiasi tipo commesse a danno del bilancio comunitario costituiscono altrettanti freni a una buona cooperazione doganale e amministrativa all'interno della Comunità o con taluni Stati extracomunitari,

D.considerando che la Comunità non dispone di un proprio sistema informatico che consenta di consultare rapidamente i dati del commercio estero e intracomunitario,

E.considerando gli scarsi risultati ottenuti in materia di riscossione a posteriori dei dazi frodati o elusi ovvero delle somme indebitamente versate,

F.considerando che l'entità delle somme da recuperare è sorprendente alla luce anche del fatto che in numerosi settori la regolamentazione comunitaria prevede la costituzione di garanzie il cui oggetto è propriamente quello di garantire i crediti del bilancio comunitario,

G.considerando le frodi commesse a titolo del regime del transito comunitario e le carenze dei meccanismi di garanzia predisposti,

H.considerando che il sistema delle entrate del bilancio dell'Unione, nonostante venga denominato sistema di "risorse proprie", non sembra essere di proprietà esclusiva dell'Unione, il che non consente ai suoi cittadini di identificare chiaramente quali sono le risorse destinate all'Unione,

I.considerando che il sistema delle entrate dovrebbe riflettere maggiormente le capacità finanziarie esistenti in seno agli Stati membri e permettere di fissare un massimale finanziario globale,

1.invita di conseguenza la Commissione a proporre i provvedimenti utili a

1.1armonizzare i controlli alla frontiera esterna dell'Unione, unica misura questa in grado di evitare gli sviamenti di traffico verso i punti in cui i controlli sono meno numerosi e/o meno efficaci;

1.2armonizzare a tal fine detti controlli sotto il duplice aspetto

-quantitativo, ravvicinando le percentuali dei controlli stessi,

-qualitativo, generalizzando lo sviluppo delle tecniche di individuazione e analisi del rischio;

1.3coordinare le verifiche effettuate dai servizi doganali dopo lo sdoganamento, in particolare assumendosi la responsabilità di elaborare un'autentica politica dei controlli a posteriori da effettuare in modo congiunto presso le imprese transnazionali;

1.4facilitare l'azione dei servizi incaricati di tali controlli proponendo misure volte a permettere, laddove occorra, l'accesso di tali servizi alle informazioni relative alle entrate e alle spese che interessano il bilancio comunitario e che sono contenute nelle basi di dati informatici di altri Stati membri;

1.5far sì che la supervisione di tali controlli e la responsabilità degli stessi vengano effettivamente affidate alla Commissione;

1.6rafforzare la partnership tra gli Stati membri: questi ultimi devono in particolare essere incoraggiati a istituire presso le amministrazioni doganali di altri Stati membri degli "attachés doganali" con il compito di effettuare operazioni di reciproca assistenza amministrativa allo scopo di facilitare e assicurare le attività di ricerca e di repressione delle frodi a danno del bilancio comunitario, nonché di riscuotere i dazi o le sovvenzioni frodati o indebitamente percepiti a danno dell'Unione;

2.chiede alla Commissione di riferirgli in merito alle disparità dei poteri dei funzionari doganali e alle misure da prendere per ravvicinare tali poteri e garantire la tutela più completa degli interessi finanziari della Comunità;

3.chiede alla Commissione, per quanto concerne i sistemi informatici che contribuiscono alla gestione delle risorse proprie

3.1di indicargli la natura e l'estensione dei vari sistemi informatici che registrano le operazioni di sdoganamento effettuate nei vari Stati membri, nonché le modalità che consentono l'accesso comune alle basi di dati di questi diversi sistemi;

3.2in un secondo tempo, di formulare le proposte atte a indurre gli Stati membri che dispongono di sistemi non del tutto affidabili a dotarsi di sistemi che assicurino maggiori prestazioni e di proporre misure in grado di assicurare l'integrazione in una base unica dei dati raccolti presso i vari Stati membri;

4.chiede alla Commissione di studiare una modifica del succitato regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio e del regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio del 14 giugno 1989 relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale , di modo che le liquidazioni dei dazi (siano esse supplementari o stabilite d'ufficio dai servizi doganali) riguardanti a qualsiasi titolo una persona che beneficia di una procedura di accredito degli stessi siano direttamente imputabili all'importo dei dazi che beneficiano della procedura di garanzia istituita a tale scopo;

5.chiede alla Commissione, per quanto concerne il regime del transito comunitario, di

5.1intraprendere con urgenza l'informatizzazione del regime del transito comunitario, anche per quanto riguarda la procedura di attuazione e gestione delle garanzie e la fissazione realistica di massimali di garanzia, nonché di tenerlo informato sul preciso stato di avanzamento dei lavori;

5.2prendere con urgenza ogni disposizione utile a salvaguardare meglio gli interessi finanziari della Comunità per le spedizioni che circolano a titolo del regime del transito comunitario e riguardano operazioni fiscalmente onerose (sigarette, prodotti della PAC, ecc.) e di assumersi pertanto l'iniziativa di apportare le indispensabili modifiche regolamentari;

6.invita la Commissione a presentare, entro il 1999, proposte per adattare il meccanismo di riduzione dei versamenti della risorsa IVA accordato al Regno Unito, per correggere apparenti squilibri finanziari;

7.chiede alla Commissione di formulare proposte per ottenere un rafforzamento dei suoi stessi poteri di verifica in materia riscossione dell'IVA e la invita a presentarle al Consiglio nel contesto della revisione del succitato regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;

8.invita la Commissione a norma dell'articolo 8 della decisione (94/728/CEE, Euratom) del Consiglio del 31 ottobre 1994 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee , a presentare, previa consultazione del Parlamento, le disposizioni necessarie a migliorare e armonizzare le basi PIL e ad assicurarne i controlli;

9.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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