A4-0201/95
Risoluzione sulla liquidazione dei danni da incidente stradale subiti in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine della vittima
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 138 B, secondo comma, del trattato CE,
-visto l'articolo 50 del suo regolamento,
-considerando che nessuna proposta analoga alla presente iniziativa è in fase di preparazione o figura nel programma legislativo annuale (articolo 50 del regolamento),
-visto il Libro verde della Commissione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico (COM(93)0576 del 16 novembre 1993),
-viste le tre direttive del Consiglio in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ,
-vista la prassi seguita dagli uffici competenti per la carta verde, che garantisce il regolare risarcimento dei danni causati da un sinistro nel proprio Stato anche qualora la controparte risulti di un altro Stato europeo,
-visto il previsto accordo inteso a tutelare maggiormente le vittime di incidenti stradali in Europa al di fuori del territorio nazionale, ai sensi del quale gli uffici competenti per la carta verde dell'altro Stato forniscono assistenza nell'individuare la compagnia assicuratrice e il titolare del veicolo nonché nell'acquisire documenti relativi alle indagini di polizia, intervengono nel caso di ritardi e forniscono informazioni in merito al fondo di garanzia,
-visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0201/95),
A.considerando che tale accordo non è sufficiente a ovviare alle difficoltà incontrate dalle vittime di incidenti stradali che debbono far valere i propri diritti in un altro Stato membro nei confronti della controparte ivi residente e presso una compagnia assicuratrice stabilita in tale paese (diversità della normativa, barriera linguistica, nessuna familiarità con la prassi seguita per il risarcimento, tempi spesso insostenibilmente lunghi),
B.considerando che almeno il 90% dei danni provocati da incidente sono liquidati attraverso procedimenti extragiudiziali,
C.considerando che per le compagnie di assicurazione, che operano con sempre maggior frequenza in tutto il mercato interno, non costituisce un problema liquidare i danni secondo la legislazione in materia di responsabilità civile dei singoli Stati membri,
D.considerando che è possibile trovare una soluzione soddisfacente soltanto se la vittima di un incidente stradale in uno Stato diverso dal proprio paese d'origine può far valere i propri diritti al risarcimento nel proprio Stato membro nei confronti di un mandatario della compagnia di assicurazione ivi stabilito,
E.considerando che in questo modo è possibile mantenere le procedure di liquidazione abituali,
F.considerando che così facendo non viene a essere modificata la normativa pertinente applicabile nei singoli casi e rimane immutata la competenza giurisdizionale in caso di controversie giuridiche,
G.considerando che un regime siffatto presuppone tuttavia il diritto del danneggiato a un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della controparte,
H.considerando che le compagnie di assicurazione possono decidere autonomamente il mandatario insediato nello Stato membro del danneggiato che sarà competente per la liquidazione dei danni del sinistro,
I.considerando che la base giuridica per un atto legislativo comunitario può essere rappresentata, come nel caso delle direttive già adottate, dall'articolo 100 A del trattato CE,
1.invita la Commissione a proporre una direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo, mediante la quale
-sia introdotta in tutti gli Stati membri dell'Unione europea una normativa che permetta alla vittima di un incidente stradale di rivolgersi direttamente all'assicurazione responsabilità civile della controparte e, se del caso, di intentare un'azione giudiziaria contro di essa ("diritto di azione diretta"),
-sia imposto agli Stati membri l'obbligo di garantire, mediante strumenti legislativi o amministrativi, che tutti gli assicuratori di responsabilità civile automobilistica che esercitano la propria attività sul loro territorio - di seguito chiamati "gli assicuratori" - dispongano in tutti gli altri Stati membri di un mandatario permanente (un'agenzia propria, una filiale, un assicuratore che eserciti la propria attività in tale Stato, un ufficio competente per la carta verde, un'associazione di assicuratori, un ufficio di liquidazione dei sinistri di uno o più assicuratori, un organismo indipendente di liquidazione dei sinistri), scelto e nominato a discrezione del singolo assicuratore e abilitato a liquidare a suo nome e per suo conto i danni dei sinistri provocati dal veicolo assicurato presso l'assicuratore in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine della vittima, e ciò nella lingua ufficiale dello Stato di origine della vittima;
-sia imposto agli Stati membri l'obbligo di garantire allo stesso modo che gli assicuratori che esercitano la propria attività sul loro territorio creino un organismo d'informazione - la cui scelta è lasciata a discrezione degli assicuratori locali - in grado di comunicare in qualunque momento alla vittima di un incidente il mandatario di un assicuratore che eserciti la sua attività in un altro Stato membro;
-sia imposto infine agli Stati membri l'obbligo di garantire analogamente che gli assicuratori che esercitano la propria attività sul loro territorio comunichino agli organismi d'informazione degli altri Stati membri l'identità dei propri mandatari in tali Stati;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.