Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
lun 24 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 26 ottobre 1995
Accordo di pesca con il Marocco

B4-1311, 1312 e 1314/95

Risoluzione sull'accordo di pesca con il Marocco

Il Parlamento europeo,

-viste le sue risoluzioni del 28 ottobre 1994 sull'Accordo di pesca con il Marocco , del 13 luglio 1995 sull'Accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del 22 settembre 1995 sull'Accordo di pesca con il Marocco ,

-visto l'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE,

A.considerando la volontà dell'Unione europea di pervenire quanto prima alla stipula di un accordo in materia di pesca equo e soddisfacente,

B.considerando che in conseguenza dei quasi sei mesi d'inattività della flotta comunitaria si sono avute gravi ripercussioni socioeconomiche per l'industria di trasformazione e i settori connessi nelle regioni interessate,

C.considerando che questo Parlamento è stato tenuto al margine di questi negoziati a prescindere dall'importanza politica, finanziaria, economica e sociale dell'Accordo di pesca,

D.considerando che i negoziati fra l'Unione europea e il Marocco su questo accordo hanno comportato il rilancio dei negoziati sull'accordo globale di associazione, in particolare per taluni settori e prodotti quali i prodotti agricoli e industriali, motivo per cui le concessioni commerciali in materia di agricoltura avranno un periodo di validità superiore a quello dell'accordo di pesca;

1.constata i progressi compiuti durante quest'ultima tornata negoziale;

2.sottolinea le importanti riduzioni di possibilità di pesca comunitarie decise per praticamente tutte le modalità e, in particolare, l'impatto socioeconomico che queste riduzioni produrranno nelle zone interessate, tutte appartenenti a regioni dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali;

3.manifesta la sua preoccupazione per l'irrigidimento delle condizioni obbligatorie circa l'imbarco di marittimi marocchini, il che, oltre ad aumentare il tasso di disoccupazione nelle regioni interessate, può ostacolare gravemente alcune modalità di pesca;

4.chiede alla Commissione se, nell'ambito dell'accordo, le implicazioni sociali concernenti l'impiego di manodopera marocchina e il rispetto delle condizioni sanitarie di trasformazione dei prodotti destinati alle strutture di trasformazione e di commercializzazione al di fuori della Comunità siano state sufficientemente valutate e prese in considerazione;

5.manifesta il suo stupore per l'incremento della compensazione finanziaria a carico del bilancio comunitario, a prescindere dai tagli alle possibilità di pesca;

6.valuta positivamente che sia prevista una durata quadriennale, dal momento che ciò consentirà uno scaglionamento graduale delle riduzioni dello sforzo di pesca;

7.chiede alla Commissione e agli Stati membri interessati di affrontare gli esuberi in termini di manodopera e di flotta ingenerati dalle condizioni restrittive del nuovo accordo, mediante una programmazione efficace dei fondi strutturali comunitari e nazionali;

8.ritiene che i periodi di fermo biologico vadano stabiliti con assoluta reciprocità evitando le discriminazioni dell'accordo precedente;

9.chiede in particolare di conoscere le concessioni parallele accordate al Marocco negli altri settori rientranti nell'accordo globale di associazione ed esprime la sua preoccupazione per il futuro del settore ortofrutticolo comunitario alla luce delle contropartite offerte al Marocco nel quadro del negoziato parallelo sull'accordo di associazione, contropartite che lasciano inapplicato il principio della preferenza comunitaria in questo settore, anche per quanto riguarda le concessioni a livello del settore conserviero, vista l'importanza che questa industria riveste per i paesi iberici, in particolare per il Portogallo, dal momento che anche in questo caso è necessario tener conto della preferenza comunitaria e del fatto che questi settori sono complementari all'industria della pesca e creatori di posti di lavoro, soprattutto in regioni poco sviluppate e dipendenti dal settore della pesca;

10.reputa che se per concludere l'Accordo di pesca si fanno delle concessioni commerciali da inserire nell'Accordo di associazione, l'Accordo di pesca non possa avere una durata inferiore a quella dell'Accordo di associazione;

11.rammenta al Consiglio che l'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE impone la consultazione del Parlamento secondo la procedura del parere conforme per gli accordi internazionali, con notevoli incidenze sul bilancio;

12.reputa altresì imprescindibile di venir consultato sull'applicazione provvisoria di tale accordo;

13.deplora, ancora una volta, di essere stato escluso totalmente dal processo negoziale, tanto più che la Commissione non ha fornito informazioni continue e immediate circa lo sviluppo dei negoziati e degli accordi adottati;

14.prende atto con soddisfazione della solerzia con cui la Commissione ha presentato, come richiesto da questo Parlamento, la proposta concernente una misura specifica per la concessione di un'indennità ai pescatori che hanno dovuto sospendere le proprie attività nelle acque marocchine;

15.chiede alla Commissione di fornire con urgenza una previsione realistica delle risorse di pesca disponibili per le flotte dell'Unione nel prossimo decennio nelle sue acque, in quelle che rientrano nella giurisdizione di paesi terzi e nel mare libero;

16.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri interessati e al governo del Regno del Marocco.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail