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Parlamento Europeo - 26 ottobre 1995
Politica dei visti

B4-1238/95

Risoluzione sulla politica dei visti nei confronti dei cittadini dei paesi dell'Europa centrale e orientale

Il Parlamento europeo,

-visto l'articolo 100 C del trattato CE,

-visto il regolamento (CE) n. 2317/95 del Consiglio, del 25 settembre 1995, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri ,

-visto il suo parere del 21 aprile 1994 sulla proposta di decisione del Consiglio, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che stabilisce la Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, in particolare l'emendamento 3 in esso contenuto ,

-vista la raccomandazione della commissione parlamentare mista UE-Romania del 20 aprile 1995 ,

A.considerando che, ai sensi dell'articolo 100 C, paragrafo 1, del trattato CE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri,

B.considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno concluso accordi europei con sei Stati dell'Europa centrale e orientale (Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Bulgaria e Romania),

C.considerando che, a eccezione della Bulgaria e della Romania, gli Stati dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea non figurano nell'elenco, adottato dal Consiglio, degli Stati aventi l'obbligo del visto ,

1.ribadisce la sua opinione secondo cui la procedura per la determinazione dei paesi i cui cittadini hanno l'obbligo del visto deve seguire criteri obiettivi e pubblici;

2.è del parere che gli Stati che hanno concluso un accordo di associazione con l'Unione in vista dell'adesione debbano essere trattati in linea di principio su un piano di parità anche in materia di visti e che la libera circolazione di persone non soggette all'obbligo del visto tra questi Stati e l'Unione debba costituire la norma;

3.chiede al Consiglio e alla Commissione di rendere noto il motivo alla base dell'obbligo del visto per i cittadini bulgari e rumeni, al fine di poter valutare se vi sono motivi sufficientemente importanti da giustificare tale misura;

4.constata che le deroghe a questi principi fondamentali debbano essere motivate e avere validità soltanto per il periodo transitorio necessariamente breve in cui permangono le condizioni all'origine di queste deroghe;

5.invita pertanto il Consiglio e la Commissione a riesaminare l'inserimento della Bulgaria e della Romania nell'elenco degli Stati aventi l'obbligo del visto e ad avviare negoziati con entrambi i paesi onde fissare e attuare le misure necessarie per poter conseguire quanto prima l'obiettivo della circolazione di persone non tenute all'obbligo del visto;

6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

 
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