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Parlamento Europeo - 26 ottobre 1995
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

B4-1299/95

Risoluzione sui ritardi intervenuti nell'applicazione dei regolamenti 2081/92 e 2082/92 relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche

Il Parlamento europeo,

-viste le interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione sul ritardo nell'applicazione dei regolamenti (CEE) 2081 e 2082/92 relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (B4-1085 e 1086/95),

-vista la risposta della Commissione alla succitata interrogazione orale,

A.considerando che i due regolamenti in questione sono entrati in vigore il 24 luglio 1993,

B.considerando che, fino a oggi, la Commissione non ha ancora elaborato e pubblicato l'elenco delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche trasmesse dagli Stati membri e da essi già riconosciute,

C.considerando che neppure l'elenco delle denominazioni divenute generiche è stato pubblicato,

D.considerando che questi ritardi rischiano di rendere inutili le azioni intraprese a favore di una politica comunitaria della qualità, nel quadro dell'impostazione della politica agricola comune riformata,

1.ritiene che il ritardo nell'attuazione dei due regolamenti penalizzi tanto i produttori agricoli nelle loro azioni di promozione della qualità quanto i consumatori, che hanno diritto a una maggior trasparenza;

2.chiede con fermezza alla Commissione di fare tutto quanto in suo potere onde elaborare e pubblicare, entro i termini più brevi, gli elenchi delle denominazioni di origine protetta (DOC) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per le quali sia già stato concluso l'esame tecnico;

3.invita la Commissione a rispettare le varie scadenze e i vari obblighi previsti dai regolamenti, definendo, in particolare, l'elenco delle denominazioni divenute generiche;

4.chiede di essere informato regolarmente sulle difficoltà e sugli ostacoli che ritardano l'attuazione dei due regolamenti;

5.invita la Commissione, al fine di garantire opportunità di scelta al consumatore, a intensificare le misure di promozione della qualità per i prodotti agricoli e i generi alimentari, anche mediante la diffusione della Ecolabel europea, e ad assicurare la presenza di analoghe condizioni di concorrenza negli Stati dell'Unione;

6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

 
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