B4-1365, 1383 e 1414/95
Risoluzione sulla ratifica della Convenzione sulla distruzione delle armi chimiche
Il Parlamento europeo,
-viste le sue precedenti risoluzioni concernenti problemi relativi alle armi chimiche, in particolare quelle del 12 giugno 1986 , del 15 settembre 1988 , del 17 novembre 1988 , del 18 gennaio 1989 , del 19 gennaio 1989 , del 14 marzo 1989 , del 18 aprile 1991 , del 12 settembre 1991 , del 20 gennaio 1994 e del 10 febbraio 1994 ,
A.prendendo atto del fatto che la Convenzione sulle armi chimiche vieta lo sviluppo, la produzione, il possesso, il trasferimento e l'utilizzazione di armi chimiche e che 159 Stati l'hanno sottoscritta e 42 l'hanno ratificata,
B.prendendo atto del fatto che la Convenzione entra in vigore 180 giorni dopo che 65 Stati l'hanno ratificata,
C.rilevando che tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato la Convenzione ma esprimendo nel contempo la sua profonda preoccupazione per il fatto che il Belgio, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo e il Regno Unito devono ancora ratificarla,
1.sottolinea la necessità di una sua tempestiva entrata in vigore; chiede ai governi e parlamenti degli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione sulle armi chimiche di compiere con urgenza i passi necessari a completare le procedure di ratifica;
2.chiede agli Stati membri di garantire che siano disponibili poteri e risorse sufficienti per il funzionamento di un sistema attivo, efficace e trasparente di controllo di conformità nei loro territori;
3.invita l'imminente Consiglio europeo di Madrid a ribadire l'impegno politico di tutti i capi di governo per una tempestiva ratifica della Convenzione;
4.chiede al Consiglio dell'Unione europea di interpellare gli Stati Uniti e la Federazione Russa per incitarli a una rapida ratifica della Convenzione;
5.chiede alla Commissione di preparare una relazione sugli aspetti giuridici dell'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche negli Stati dell'Unione europea, onde consentire il coordinamento dei controlli delle esportazioni di prodotti chimici e di altre normative in questo settore, in linea con gli impegni assunti a titolo individuale ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche;
6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati firmatari della Convenzione sulle armi chimiche.