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Parlamento Europeo - 12 dicembre 1995
Basi giuridiche e importi massimi

A4-0308/95

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle basi giuridiche e gli importi massimi

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare le sue disposizioni finanziarie (articoli 199-209),

-vista la comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle basi giuridiche e gli importi massimi (SEC(94)1106 - C4-0139/94),

-viste le disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee in merito alla corretta gestione finanziaria, alla scheda finanziaria e all'esecuzione del bilancio, nella versione modificata e tuttora vigente,

-vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 sull'istituzione di una procedura di concertazione,

-vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 30 giugno 1982 concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio, in particolare quelle di cui al capitolo IV, punto 3, lettere b) e c),

-visto l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio, in particolare la dichiarazione relativa al paragrafo 7, secondo comma, sugli importi massimi e sulla necessità di una base giuridica,

-vista la dichiarazione comune del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi , che precisa le condizioni per l'iscrizione dell'"importo ritenuto necessario" negli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati in codecisione e quelli non soggetti a tale procedura,

-vista la propria risoluzione del 17 maggio 1995 sul funzionamento del trattato sull'Unione europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 - Attuazione e sviluppo dell'Unione ,

-visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione,

A.considerando che la comunicazione della Commissione costituisce il seguito dato alle disposizioni adottate con la dichiarazione comune del 30 giugno 1982 e finora non soddisfacentemente applicate,

B.considerando che con la comunicazione in parola si propongono nuove procedure per la creazione di una base giuridica per gli atti legislativi aventi conseguenze finanziarie,

C.considerando che in occasione della concertazione tripartita del 4 aprile 1995 il Consiglio ha sottolineato la necessità di trovare un accordo sulle basi giuridiche enunciando i principi generali e suggerendo uno schema operativo riguardante al contempo l'adozione delle basi giuridiche per le nuove linee e la verifica contabile del passato,

D.considerando che la fissazione delle "nuove procedure" in questione è collegata alle disposizioni che attualmente regolano i diritti di iniziativa delle istituzioni, i poteri dell'autorità di bilancio e le procedure di adozione degli atti legislativi e si scontra quindi con i limiti imposti dalle prospettive finanziarie vigenti,

E.considerando che le procedure proposte non sono in grado di colmare tutte le carenze denotate dalle precedenti disposizioni, in quanto nel merito continuano a sussistere vuoti e lacune sul piano istituzionale e non è stata quindi trovata una soluzione definitiva al problema,

F.considerando che una soluzione definitiva può essere trovata soltanto riformando le disposizioni finanziarie del trattato e che essa è indissolubilmente legata ai risultati della Conferenza intergovernativa sulla revisione del trattato,

G.considerando che la mancanza di una chiara e uniforme applicazione della base giuridica non garantisce un'elaborazione e un funzionamento senza intralci del bilancio,

H.considerando viceversa che la fissazione di basi giuridiche per l'attuazione di azioni comunitarie attraverso il bilancio dell'Unione rafforza il senso di responsabilità dell'autorità di bilancio quanto alla gestione delle finanze dell'Unione e ne rinsalda la credibilità,

I.considerando tuttavia che non va dimenticato che il bilancio comunitario ha costituito il punto di partenza per il varo, lo sviluppo e l'istituzionalizzazione di un gran numero di politiche e azioni intra ed extracomunitarie,

J.considerando che spetta al Consiglio, nell'ambito delle sue responsabilità, tenere meglio conto delle priorità di bilancio definite dal Parlamento,

K.considerando che occorre evitare di ricorrere a un'eccessiva attività legislativa, per non appesantire il funzionamento del bilancio, e che una base giuridica deve quindi continuare a sussistere per le azioni comunitarie più importanti; considerando inoltre che la loro adozione può rappresentare il proseguimento di progetti pilota o azioni preparatorie che non richiedono l'esistenza di una base giuridica,

1.ricorda l'obbligo di assicurare la predisposizione e il funzionamento senza intralci del bilancio;

2.si attende che venga trovata una soluzione valida a lungo termine basata sul miglioramento, attraverso il trattato, della procedura di bilancio, sulla valorizzazione del ruolo dell'autorità di bilancio nel suo insieme e sulla partecipazione paritetica del Parlamento al processo legislativo;

3.reputa indispensabile affrontare altresì il problema a breve termine in uno spirito di disciplina finanziaria e di responsabilità politica;

4.ritiene pertanto che la questione della base giuridica non possa essere risolta senza che Consiglio e Commissione dimostrino nel contempo una maggiore accettazione delle priorità stabilite dal Parlamento nella risoluzione che esso approva prima della presentazione del progetto preliminare di bilancio da parte della Commissione;

5.è del parere che in tale contesto la comunicazione della Commissione costituisca la base di partenza per la formulazione di un quadro accettabile e funzionale a breve termine quanto all'elaborazione ed esecuzione del bilancio;

6.prende l'iniziativa di invitare il Consiglio e la Commissione a un dialogo interistituzionale sulla formulazione di tale quadro destinato a integrare la dichiarazione comune del 6 marzo 1995 sull'"importo ritenuto necessario"; sostiene però che la ricerca di siffatta soluzione "provvisoria" non esime dall'affrontare il problema in modo definitivo ed efficace nello stesso spirito di cui al precedente paragrafo 2 e si impegna a proseguire la sua azione nel caso in cui i miglioramenti istituzionali desiderati non vengano infine approvati;

7.sottolinea d'altra parte che in mancanza di una soluzione globale gli eventuali contrasti tra i due rami dell'autorità di bilancio dovrebbero essere composti attraverso una procedura ad hoc di dialogo fra le tre parti interessate;

8.ritiene che il campo di applicazione del quadro di cui al paragrafo 6 non debba essere limitato bensì comprendere ogni azione suscettibile di contribuire alla realizzazione del trattato;

9.reputa che i progetti pilota o le azioni preparatorie debbano mirare allo sviluppo di programmi pluriennali e non essere fini a se stessi;

10.giudica indispensabile fissare un termine e un importo indicativo non uniforme;

11.ritiene

a)quanto al termine, che si debba tener conto del tipo di procedura legislativa richiesta per l'adozione della base giuridica, senza tuttavia che possa eccedere complessivamente tre esercizi finanziari,

b)quanto all'importo indicativo, che esso debba dipendere dalle possibilità offerte dalle prospettive finanziarie ed essere giustificato dalle condizioni esistenti nel settore in cui l'azione proposta dovrà essere eseguita;

12.sottolinea che l'iscrizione di stanziamenti senza base giuridica nelle condizioni sopramenzionate è subordinata, tanto in seno alla Commissione quanto tra la Commissione e l'autorità di bilancio, all'introduzione di un meccanismo capace di assicurare l'adozione senza ostacoli e senza ritardi delle azioni richieste per l'adozione di una base giuridica e l'osservanza permanente delle procedure e permettere un'esauriente informazione dell'autorità di bilancio circa l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio stesso;

13.sottolinea al riguardo che la mancata esecuzione degli stanziamenti autorizzati vada debitamente motivata anziché essere semplicemente oggetto di un reimpiego automatico degli stanziamenti in altri settori ricorrendo alla procedura di storno;

14.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Gruppo di riflessione.

 
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