B4-1571/95
Decisione recante costituzione di una commissione temporanea di inchiesta
Il Parlamento europeo,
-visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 138 C,
-visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, segnatamente l'articolo 20 B,
-visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, segnatamente l'articolo 107 B,
-vista la decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo ,
-visto l'articolo 136 del proprio regolamento,
-vista la richiesta presentata da più di un quarto dei suoi membri per la costituzione di una commissione temporanea di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nel quadro del regime di transito comunitario ,
-vista la proposta della Conferenza dei presidenti del 7 dicembre 1995 in merito a questa richiesta,
1.decide di costituire una commissione temporanea di inchiesta per esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nel quadro del regime di transito comunitario;
2.decide che la commissione temporanea di inchiesta riferirà al Parlamento entro dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
3.decide che detta commissione temporanea di inchiesta sarà composta da diciassette membri.
Allegato
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
TEMPORANEA D'INCHIESTA PER ESAMINARE
LE ACCUSE DI INFRAZIONE O DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE
NELL'AMBITO DEL REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO
(presentata conformemente alla decisione della Conferenza
dei Presidenti del 7 dicembre 1995)
I sottoscritti deputati chiedono, ai sensi dell'articolo 138 C del trattato CE, di costituire una commissione d'inchiesta per esaminare, nell'ambito dell'attuale regime di transito comunitario, i casi di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario. A tale proposito espongono quanto segue:
1.OGGETTO DELL'INCHIESTA
1.1. Il regime di transito comunitario
Come precisa la relazione annuale 1994 della Commissione sulla "Protezione degli interessi finanziari della Comunità - Lotta contro la frode" (Sezione 5 del Capitolo 1), grazie alla procedura del transito comunitario le merci possono circolare, sotto controllo doganale, da un punto all'altro del territorio della Comunità con la sospensione del pagamento di dazi e tasse, e col beneficio di qualsiasi provvedimento risultante dalla politica comunitaria.
La procedura è fondata sulla designazione di una persona (fisica o giuridica) in quanto principale obbligato, incaricata da un lato di prestare una garanzia al fine di assicurare la riscossione dei dazi o altri diritti dovuti in caso di irregolarità e, dall'altro, di presentare le merci in buono stato presso l'ufficio doganale di destinazione, entro i termini prescritti. Se l'operazione di transito è considerata come regolarmente avvenuta, il principale obbligato è liberato dagli oneri in questione.
Per contro, in caso di irregolarità, il versamento dei dazi e dei diritti divenuti esigibili è richiesto all'autore dell'infrazione, se è nota la sua identità. In caso contrario il pagamento è reclamato dal principale obbligato; infine, se quest'ultimo non è grado di onorare i propri obblighi, si fa ricorso alla garanzia che copre l'operazione di transito.
1.2. I problemi attualmente esistenti
Nel documento la Commissione ritiene che nelle circostanze attuali il sistema del transito sia preso di mira dalle reti criminali organizzate al fine di effettuare operazioni fraudolente. In questo contesto, costituisce un rischio elevato la circolazione di merci molto fiscalizzate (sigarette o altri prodotti finanziati dalla PAC). Anche il Consiglio ha fatto la stessa constatazione nell'ambito della sua risoluzione del 23 novembre 1995 relativa all'informatizzazione dei regimi di transito doganale.
Sempre secondo la Commissione, le frodi consistono principalmente:
-nella mancata presentazione delle merci presso l'ufficio doganale di destinazione e nel relativo smercio nella Comunità senza essere state sottoposte al pagamento dei dazi e delle tasse dovuti;
-nella falsificazione dei documenti doganali che attestano l'avvenuta presentazione delle merci presso l'ufficio di destinazione, mediante l'apposizione di timbri contraffatti o rubati.
Nei due casi le merci sono irregolarmente introdotte e smerciate sul mercato comunitario senza essere state sottoposte al pagamento dei dazi e delle tasse dovute.
1.3. L'oggetto della commissione temporanea d'inchiesta
Fortemente preoccupata da questo fenomeno, il 29 marzo 1995 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Frodi nella procedura di transito - Soluzioni previste e prospettive per il futuro". Anche la Corte dei conti si è soffermata sul problema, e la sua analisi e i risultati delle sue iniziative figurano nella relazione annuale per l'esercizio 1994. Ora, questi due documenti sono fonte più di interrogativi che di risposte, segnatamente per quanto riguarda la natura e la portata, in questo settore, della cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario.
L'oggetto della presente commissione temporanea d'inchiesta consiste pertanto nel permettere di accertare la realtà di queste affermazioni e di individuare le implicazioni per le amministrazioni interessate allo scopo di poter formulare, eventualmente, le raccomandazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, nonché dall'ultima versione dell'articolo 136, paragrafo 10 del regolamento del Parlamento.
2. MOTIVAZIONE DETTAGLIATA
Nei documenti citati la Commissione (paragrafo 4.2.) e la Corte dei conti (punto 1.48), dopo aver precisato che le amministrazioni nazionali sono responsabili della qualità dei controlli amministrativi e della gestione del regime, costatano tuttavia che negli ultimi anni la qualità di tali controlli è calata progressivamente.
Questa carenza di controllo amministrativo sarebbe essenzialmente all'origine del citato fenomeno, vasto e in espansione, delle frodi a scapito della Comunità.
Le presunte accuse cause del gravissimo peggioramento della qualità del controllo amministrativo in questione possono essere raggruppate nelle tre seguenti categorie:
2.1. Ritardi/tolleranza in caso di mancato rispetto dei termini:
-gli operatori economici sono tenuti a presentare le merci e i documenti all'ufficio dogale di destinazione entro i termini fissati (ad esempio 20 giorni per il trasporto aereo, 45 giorni per il trasporto marittimo); però nella pratica sembra che i termini non siano rispettati e che la mancata osservanza degli stessi non sia sanzionata;
-le procedure d'inchiesta inerenti alle operazioni in sospeso non sono avviate in una fase sufficientemente sollecita, con il risultato che spesso la frode sarebbe constatata in un momento assai tardivo;
-la consegna tardiva all'ufficio doganale di partenza dell'esemplare di rinvio comporta un accumulo dei documenti non evasi. In certi casi i ritardi nella trasmissione dei fascicoli fra gli uffici doganali appaiono talmente considerevoli che, dato l'accumulo dei ritardi, i termini previsti dalle norme comunitarie non potrebbero più essere rispettati in assenza di uno sforzo di recupero.
2.2. Cattiva gestione del regime:
-le procedure d'inchiesta non sono svolte con la priorità e il rigore necessari, in quanto le amministrazioni degli Stati membri non attribuirebbero una sufficiente priorità ai controlli sul transito;
-l'applicazione della regolamentazione e delle disposizioni amministrative esistenti da parte di questi Stati non appare sempre idonea a garantire una corretta gestione;
-la sorveglianza sulle entrate e sulle uscite dai magazzini appare a volte del tutto insufficiente.
2.3. Comunicazioni e modalità di recupero degli importi:
-nel campo delle risorse proprie gli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi del regolamento n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 recante applicazione del sistema delle risorse proprie delle Comunità e inerenti ai casi di frode o di irregolarità rimarrebbero ad un livello assai insufficiente, dell'ordine di un terzo degli importi fraudolenti conosciuti;
-gli importi recuperati sarebbero minimi;
-la regolamentazione comunitaria vigente prevede sanzioni (la definizione e l'attuazione della quale sono disciplinate dalle legislazioni nazionali degli Stati membri), che però nella pratica non sarebbero mai applicate;
-peraltro, solo una modesta percentuale dei casi notificati ai sensi del citato regolamento formerebbe oggetto di indagine giudiziaria.
Rispetto a questi tre capi d'accusa, già di per sé assai articolati ed importanti, le relazioni della Corte dei conti e della Commissione non sembrano tuttavia precisare per quale motivo tali lacune e tali casi di cattiva amministrazione, se non di infrazione delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, si producano e continuino ad aumentare con il passare degli anni.
3. MANDATO DELLA COMMISSIONE TEMPORANEA D'INCHIESTA
Questa commissione temporanea d'inchiesta sarà pertanto costituita allo scopo di chiarire la natura e le cause di questi casi di cattiva amministrazione presso le autorità nazionali competenti, con la frode nella procedura di transito e l'infrazione del diritto comunitario che ne deriva.
Essa raccomanderà anche miglioramenti per quanto riguarda il rilevamento e la prevenzione della frode, la salvaguardia degli interessi economici e finanziari della Comunità e il recupero delle somme dovute.
La commissione esaminerà in particolare:
-la genesi della crisi del sistema di transito
-le carenze e le lacune delle procedure
-le misure adottate per migliorare le procedure
-le misure supplementari da adottare adesso
-le misure adottate o da adottare per ricuperare le somme perdute e sanzionare i contravventori.
4. DURATA DELLA COMMISSIONE TEMPORANEA D'INCHIESTA
La commissione temporanea d'inchiesta riferirà entro dodici mesi dalla data della pubblicazione della decisione del Parlamento europeo che la costituisce.
(firme)