A4-0306/95
Risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (SEC(95)1382 - C4-0364/95)
Il Parlamento europeo,
-visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (SEC(95)1382 -C4-0364/95),
-visto l'articolo 90 del trattato CE,
-viste le sue risoluzioni del 7 aprile 1995 e del 19 maggio 1995 in merito al "Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo" e del 19 maggio 1995 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso l'ambiente delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea" e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo a un comune orientamento nel settore delle comunicazioni mobili e personali ,
-visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0306/95),
A.considerando che con il presente progetto di direttiva la Commissione dà seguito al suo Libro verde sul quale il Parlamento ha espresso un parere in linea generale favorevole,
B.considerando che, rispetto al Libro verde, la Commissione ha introdotto nel progetto di direttiva diversi elementi di cui il Parlamento aveva sottolineato l'importanza, in particolare
-il ruolo fondamentale che per le comunicazioni mobili riveste la disponibilità di uno spettro di frequenze sufficientemente ampio da consentire una programmazione degli investimenti in un contesto prevedibile;
-il fatto che il numero delle licenze attribuite deve corrispondere alle possibilità di rispetto delle condizioni generali di autorizzazione dei servizi, in particolare dei limiti di servizio pubblico;
-la possibilità per uno stesso operatore di offrire una serie di diverse tecnologie mobili complementari;
-l'applicazione delle regole di concorrenza e la soppressione dei diritti esclusivi e speciali così come l'eliminazione delle restrizioni d'accesso alle infrastrutture alternative di telecomunicazione e di teledistribuzione per la fornitura di comunicazioni mobili entro il 1· gennaio 1996;
C.considerando che l'apertura del mercato europeo delle telecomunicazioni mobili può comportare benefici per le imprese di paesi terzi solo nella misura in cui essi assicurino la reciprocità ai fornitori europei,
1.accoglie con favore il progetto di direttiva della Commissione sia per quanto riguarda i principi che gli obiettivi;
2.ricorda tuttavia che la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 3, per quanto giustificata quale mezzo atto a evitare gli ostacoli regolamentari alla concorrenza, non deve tuttavia sostituirsi agli strumenti legislativi previsti dal trattato, in particolare all'articolo 100 A, per determinare le regole di funzionamento di un settore economico nell'Unione;
3.ritiene in particolare che le disposizioni del progetto di direttiva debbano applicarsi senza pregiudicare la futura legislazione comunitaria in materia di organizzazione delle attività di telecomunicazioni nell'Unione, in particolare di interconnessione e interoperabilità, norme applicabili al servizio universale e norme relative alla numerazione e agli elenchi;
4.insiste sulla necessità di trasparenza sia per quanto riguarda le condizioni di concessione delle licenze che le modalità di utilizzazione, da parte degli operatori di sistemi mobili, del loro diritto all'interconnessione;
5.respinge ogni deroga all'apertura del mercato delle comunicazioni personali in un determinato Stato membro che non sia giustificata in modo esplicito e trasparente dalla realizzazione dei necessari adeguamenti strutturali;
6.ritiene pertanto che occorra apportare al progetto di direttiva della Commissione le modifiche seguenti:
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