A4-0276/95
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente le regole uniformi a livello mondiale in materia di investimenti diretti (COM(95)0042 - C4-0118/95)
Il Parlamento europeo,
-vista la comunicazione della Commissione concernente le regole uniformi a livello mondiale in materia di investimenti diretti (COM(95)0042 - C4-0118/95),
-visti i risultati negoziali dell'Uruguay Round soprattutto nei settori delle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIM), della tutela della proprietà intellettuale (TRIP) e degli scambi di servizi (GATS),
-vista la decisione adottata dalla conferenza ministeriale OCSE del 24 maggio 1995 di avviare quanto prima, tra i 25 paesi aderenti all'OCSE, negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo multilaterale in materia di investimenti, al fine di giungere, entro la prossima conferenza ministeriale del 1997, a un'intesa circa un accordo quadro globale caratterizzato da elevati standard di liberalizzazione,
-visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0276/95),
A.considerando l'incremento dell'interscambio internazionale che dal 1950, nel corso di otto negoziati GATT multilaterali, è aumentato di oltre tredici volte grazie alla soppressione degli ostacoli commerciali e ha favorito una sempre maggiore globalizzazione delle attività economiche, accentuando nel contempo le disparità settoriali e regionali,
B.considerando che nel contesto di questo processo di globalizzazione, oltre ai flussi commerciali, anche gli investimenti diretti internazionali esplicano una funzione sempre più importante al fine di consolidare posizioni concorrenziali all'estero e reperire nuovi sbocchi di mercato,
C.considerando che gli investimenti diretti per il momento sono operati quasi esclusivamente tra gli Stati industriali dell'Occidente, ma che da alcuni anni taluni paesi asiatici e latino-americani, grazie al loro dinamismo economico, si impongono sempre più sia perché mettono a disposizione capitali per gli investimenti diretti sia perché li accolgono,
D.considerando che in numerosi paesi in via di sviluppo e paesi industriali emergenti, ma anche in taluni paesi industrializzati, sussistono molteplici discriminazioni che ostacolano gli investimenti diretti esteri e il trasferimento dei capitali e degli utili,
E.considerando che in molti paesi esistono inoltre numerose e diverse restrizioni concernenti altre forme di investimento e i trasferimenti di capitali e utili, che potrebbero essere interessate dai precedenti creati per gli investimenti diretti,
F.rilevando che l'Unione europea, in quanto una delle principali potenze commerciali a livello mondiale, ha una particolare responsabilità riguardo alla creazione di un sistema di scambi mondiali più equo,
1.riconosce l'esigenza delle imprese operanti a livello internazionale di disporre di un quadro giuridico armonizzato per i loro investimenti e il diritto di ciascuno Stato - in particolare dei paesi economicamente meno avanzati - a una politica economica autonoma, di cui l'adozione di testi legislativi e di altre disposizioni per gli investimenti esteri costituisce un elemento integrante,
2.sottolinea la necessità che a queste imprese operanti sul piano internazionale sia offerto per le loro politiche in materia di investimento tale quadro normativo armonizzato e neutro sotto il profilo concorrenziale, che garantisca loro di poter operare con le stesse garanzie esistenti all'interno del loro paese e beneficiando di pari accesso al mercato;
3.è convinto che una siffatta armonizzazione e liberalizzazione dei flussi internazionali degli investimenti, opportunamente disciplinate e sotto il controllo di un organismo multilaterale, possano contribuire a un migliore sfruttamento delle risorse economiche e a una maggiore occupazione e crescita economica anche nei paesi in via di sviluppo;
4.rileva che una liberalizzazione degli investimenti diretti, senza che si sia definito un quadro normativo multilaterale di accompagnamento, possa dar luogo a uno sviamento dei flussi internazionali degli investimenti, avente per corollario fenomeni di dumping sociale e/o ambientale;
5.reputa comunque esagerati i timori che a causa degli investimenti diretti all'estero, soprattutto quando sono implicati trasferimenti di stabilimenti nei cosiddetti paesi con bassi salari, si possa verificare un'esportazione continua di posti di lavoro, dato che le esperienze finora acquisite dimostrano che le differenze nei costi salariali costituiscono solo uno tra i tanti fattori presi in considerazione per gli investimenti esteri;
6.ricorda in proposito che quando si verificano investimenti diretti non c'è soltanto deflusso ma anche afflusso di capitali, che grazie agli investimenti esteri spesso aumenta la domanda di beni d'investimento nel paese d'origine, con la conseguenza di assicurare a lungo termine posti di lavoro nei comparti dipendenti dalle esportazioni;
7.sottolinea che un'ampia liberalizzazione dei flussi degli investimenti rende ancora più urgente la necessità di armonizzare su un piano multilaterale ulteriori normative quadro, soprattutto nel settore sociale e ambientale;
8.chiede pertanto l'inserimento della tutela ambientale nell'ordine commerciale multilaterale e rivolge un appello ai paesi aderenti all'OMC, soprattutto agli Stati membri dell'Unione europea, affinché avviino, con la partecipazione dei sindacati, un dialogo sulle norme sociali minime senza che l'inclusione di aspetti sociali e ambientali possa condurre a un protezionismo surrettizio;
9.rileva che il miglioramento delle possibilità di investimento all'estero non dà necessariamente luogo a un aumento della concorrenza, ma può servire alle grandi imprese multinazionali per affermare posizioni dominanti, concludere accordi di cartello internazionali in grado di assicurare i loro investimenti esteri, oppure per realizzare fusioni di imprese che limitano la concorrenza;
10.chiede pertanto un'armonizzazione anche nel settore della politica di concorrenza e invita gli Stati aderenti all'OMC a prevedere, nel quadro dell'accordo TRIM ed entro cinque anni, per il nuovo ordine commerciale mondiale, norme che investano la politica di concorrenza;
11.giudica elementi importantissimi di un accordo multilaterale in materia di investimenti diretti
-la clausola di paese più favorito, che impegna il paese destinatario a non operare discriminazione alcuna tra gli investimenti provenienti dai diversi paesi firmatari,
-la clausola del trattamento nazionale, che impegna il paese destinatario a non operare discriminazione alcuna tra investimenti nazionali e investimenti esteri,
-l'impegno a emanare norme giuridiche che garantiscano la libertà di trasferimento dei capitali e degli utili nonché una protezione contro gli espropri illegali,
-le disposizioni riguardanti una certa mobilità dei lavoratori, limitata nel tempo, per effettuare gli investimenti esteri e avviare gli impianti all'estero nel rispetto delle realtà specifiche del mercato del lavoro esistenti nel paese destinatario,
-un'efficace procedura di composizione di eventuali vertenze;
12.segnala, nel contesto, la grande importanza di un'efficace tutela della proprietà intellettuale, in base alla quale il "know how" tecnologico o i procedimenti di fabbricazione trasferiti all'estero da un investimento diretto non possono essere esposti a una concorrenza sleale e chiede di conseguenza che tutte le parti contraenti dell'OMC rispettino pienamente e nei termini previsti gli impegni stabiliti dall'accordo sui diritti commerciali in materia di proprietà intellettuale (TRIP);
13.reputa opportuno che alle parti contraenti siano concesse, a seconda del loro sviluppo economico, scadenze differenziate per ottemperare a questi obblighi, in modo da offrire anche ai paesi in via di sviluppo la possibilità di divenire anch'essi parte contraente;
14.ravvisa nei negoziati a livello OCSE una base utile per giungere a un'intesa multilaterale in materia di investimenti nel quadro dell'OMC e ritiene pertanto necessaria la partecipazione a tali negoziati di Stati non appartenenti all'OCSE, in considerazione dell'incremento dei flussi di investimento nell'Asia sud-orientale, nell'America latina e nei paesi dell'Europa centro-orientale;
15.ritiene d'altra parte necessario prendere in considerazione più di quanto si sia fatto finora gli interessi economici dei paesi in via di sviluppo;
16.rileva in particolare in tale contesto la necessità di capitali d'investimento occidentali per il processo di trasformazione economica nell'Europa centrale e orientale e nelle repubbliche della Comunità di Stati indipendenti e auspica che la conclusione di un accordo multilaterale sugli investimenti, cui tali paesi devono necessariamente partecipare, comporti un miglioramento delle condizioni per gli investimenti in loco;
17.si dichiara favorevole a che questi negoziati siano condotti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e chiede alla Commissione, nella sua qualità di membro dell'OMC e di portavoce degli Stati dell'Unione in seno all'OMC, di attivarsi affinché la conferenza ministeriale dell'OMC, prevista per il dicembre 1996, decida di intraprendere questi negoziati;
18.rileva che lo stretto collegamento tra flussi commerciali e flussi di investimento, gli elementi di un accordo multilaterale in materia di investimenti già contenuti negli accordi sui TRIM, i TRIP e gli scambi di servizi nonché la possibilità di avvalersi della procedura di composizione delle controversie dell'OMC sono argomenti a favore del proseguimento dei negoziati nel quadro dell'OMC;
19.rileva che eventuali decisioni in materia di investimento per impegni a lungo termine all'estero e molti altri aspetti dello sviluppo economico internazionale sono ostacolati e minati dalle fluttuazioni dei tassi di cambio derivanti da pressioni speculatrici e chiede pertanto alle istituzioni monetarie internazionali e nazionali di cooperare per limitare la portata di tali elementi dirompenti sui mercati valutari;
20.plaude all'iniziativa della Commissione di impegnarsi a livello di OMC nella negoziazione di un accordo multilaterale sugli investimenti diretti e chiede al Consiglio di conferire al momento opportuno alla Commissione il relativo mandato negoziale;
21.ribadisce in proposito la sua richiesta di migliorare la trasparenza e il controllo democratico dell'OMC e chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di sottoporre il relativo progetto di mandato negoziale all'approvazione della commissione parlamentare competente in materia di politica commerciale;
22.ritiene che, data la globalizzazione dei mercati, spetti agli Stati membri affrontare il problema della diminuzione delle loro competenze per quanto concerne gli investimenti e altre questioni connesse e garantire che ogni aumento nelle competenze dell'Unione in tale settore sia accompagnato da una maggiore responsabilità verso le istituzioni democratiche dell'Unione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;
23.è convinto che gli accordi bilaterali sugli investimenti esistenti tra Stati dell'Unione e paesi terzi possano essere sostituiti da un accordo multilaterale che contribuirebbe a rafforzare la coerenza della politica condotta dall'Unione nel settore delle relazioni economiche esterne;
24.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'OCSE e all'OMC.