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- 12 giugno 1996
CORRISPONDENZA

La situazione ripristinata, rispetto all'apertura della corrispondenza, è quella normale. A titolo di servizio, per maggior conoscenza da parte di tutti, riporto un estratto dalla norma in materia vigente in Italia:

Art. 616 del Codice Penale

"Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o farne prendere da altri cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (...) è punito (...) con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a lire un milione."

Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Mi auguro che l'avere risolto rapidamente la questione costituisca l'inizio di un ritorno, ormai urgente, ad una maggiore serenità fra tutti coloro che operano a Torre Argentina, 76.

 
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