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- 20 agosto 1996
Droga: situazione italiana (3)

SIMULAZIONI PER UNA PARZIALE RIFORMA ANTIPROIBIZIONISTA DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA SULLA DROGA.

Documento di lavoro preparato da Carmelo Palma

PREMESSA

Il regime delle droghe è il regime di tutte le sostanze psicoattive giudicate politicamente "droghe" - che la caratteristica di droghe è stata giuridicamente riservata dalle Convenzioni Internazionali solo ad alcune sostanze psicoattive; nelle Convenzioni Internazionali, e nella legislazione italiana, non esiste una definizione di "cosa siano le droghe". C'è l'elenco di "quali siano le droghe", articolato per tabelle che dovrebbero accorpare le droghe che hanno alcune comuni caratteristiche. Dunque la classificazione "giuridica" delle droghe è tutt'altra cosa dalla classificazione "scientifica" delle sostanze psicoattive.

Il regime giuridico delle droghe è quindi, approssimativamente, il regime di quelle sostanze psicoattive di cui si giudica conveniente interdire il consumo.

Conseguenza di tutto ciò e che il regime sia "unico" e rigido, e che la medesima disciplina giuridica venga riservata a comportamenti che presentano un grado di pericolosità sociale e sanitario addirittura incommensurabile.

OBIETTIVI E STRUMENTI: Il decalogo antiproibizionista

Chi propone una soluzione antiproibizionista - cioè un regime di regolamentazione legale delle droghe attualmente proibite - alternativa alla legislazione esistente, propone obiettivi e strumenti alternativi rispetto a quelli su cui si basano le legislazioni proibizioniste.

Si tratta di una alternativa che, si suppone, possa:

a) risolvere e limitare i problemi che conseguono, per le società e per gli individui, dall'adozione di legislazioni proibizioniste;

b) contenere e ridurre (più e meglio di quanto il proibizionismo non riesca a fare) i danni sociali connessi al consumo delle droghe attualmente proibite.

In particolare questi sono gli obiettivi dell'alternativa antiproibizionista:

1) l'annullamento della distanza che attualmente intercorre fra la classificazione "scientifica" e quella "giuridica" dei prodotti naturali o di sintesi qualificabili come droghe; dunque la riclassificazione delle sostanze in base alla loro pericolosità, ed alle caratteristiche dei principi attivi;

2) la diversificazione, in ragione della diversità delle sostanze, della disciplina giuridica cui le singole sostanze sono sottoposte;

3) l'abolizione del monopolio criminale e della liberalizzazione di fatto delle droghe attualmente proibite;

4) la riduzione dei profitti criminali conseguenti al commercio illegale delle droghe;

5) la limitazione del potere che le organizzazioni criminali sono in grado di esercitare sull'economia e sulla società legale;

6) il ripristino di condizioni di sicurezza sociale e di ordine pubblico minacciate da consumatori di droghe illegali, per ragioni non connesse direttamente al consumo di droghe illegali (fenomeni di microcriminalità...);

7) l'adozione di "modelli" di intervento che non comportino (salvo che in casi particolari) l'obbligo dell'astinenza dal consumo di droghe come condizione per l'esercizio dei diritti e delle libertà di cui tutti i cittadini sono titolari (in campo civile, economico e politico);

8) la normalizzazione dell'ordinamento giuridico, e, soprattutto giudiziario, su cui hanno influito pesantemente, in senso illiberale e autoritario, i capisaldi della "war on drugs" e della lotta alle narcomafie (giustificata dalla diffusione delle droghe, e dall'invadenza dei poteri criminali che il proibizionismo produce e seconda);

9) la definizione di linee di politica sanitaria atte a scoraggiare l'uso di droghe ed a contenere i rischi connessi al consumo di droghe;

10) l'orientamento della domanda di sostanze psicoattive verso le forme meno pericolose da un punto di vista sociale, e nocive da un punto di vista sanitario.

PER UNA RIFORMA DELLE POLITICHE SULLA DROGA IN ITALIA SULLA DROGA IN ITALIA.

In linea teorica la via più conseguente e logica alla riforma della legislazione Italiana (ma è via che richiede l'immediata disponibilità del Governo - cioè un dato di acquisito riconoscimento dell'efficacia e della legittimità della soluzione antiproibizionista) sarebbe rappresentato dalla denuncia, complessiva delle Convenzioni Internazionali rispetto alle disposizioni da cui discende l'intero sistema sanzionatorio, tanto in rapporto alla produzione ed al commercio quanto rispetto al consumo, delle sostanze proibite.

Questa soluzione dovrebbe però essere suffragata dalla possibilità e dalla capacità di disciplinare in modo alternativo la produzione, il consumo e la droga di tutte le droghe proibite.

In linea pratica è invece indubbio che solo rispetto ad alcune sostanze: i derivati della cannabis e gli oppiacei (quelle il cui commercio e consumo è più storicamente e massicciamente diffuso, e pone problemi rilevantissimi, e pure molto diversi fra di loro, di sicurezza sociale) esiste un grado di consapevolezza (in termini politici e scientifici) sufficiente per elaborare alternative praticabili. D'altra parte è indubbio che queste sostanze sono, a tutti gli effetti, quelle su cui convergono i più grandi interessi criminali "organizzati", i fenomeni di disgregazione sociale più accentuati, le forme di persecuzione "politica" e di stigmatizzazione "simbolica" più sistematiche o irragionevoli. Sono le due sostanze rispetto alle quali la disciplina giuridica proibizionista ha imposto all'intera società i prezzi più alti. E' dunque ragionevole che proprio rispetto ad esse si sperimenti un tentativo "ragionevole" di disciplina alternativa.

Cannabis

La disciplina delineata dalla proposta di legge di iniziativa popolare del Cora (e, in linea di massima, dagli altri p.d.l. di iniziativa parlamentare depositati in seguito) e dal referendum atteso al giudizio di costituzionalità della Consulta è articolato in questi termini:

a) la sottoposizione della produzione e della vendita dei derivati della cannabis per uso non terapeutico ad un regime autorizzativo, quale è quello previsto attualmente dal DPR 309/90 (art 17) per l'acquisto, la vendita etc. per finalità terapeutiche o scientifiche delle sostanze comprese nelle 4 tabelle di cui all'art. 14, o del materiale base suscettibile di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 70);

b) l'abolizione di ogni forma di sanzione per il consumo di derivati della cannabis;

c) la garanzia della disponibilità legale dei derivati della cannabis secondo un modello di "relativa" liberalizzazione della vendita;

Da questa disciplina, che contrasterebbe in maniera evidente con il dettato delle Convenzioni Internazionali, deriverebbe per il Governo Italiano l'obbligo di una:

d) denuncia della Convenzioni Internazionali (a norma dell'art 46 della Convenzione Unica del 1961) in quelle parti in cui proibiscono la produzione ed il consumo della cannabis; la denuncia è uno strumento nelle mani degli stati, che vogliano, unilateralmente, discostarsi dalla disciplina prevista dalle Convenzioni;

e la possibilità di una:

e) richiesta di declassamento (a norma dell'art 3 della Convenzione Unica) della cannabis, nella forma radicale dell'esclusione dal novero delle sostanze psicoattive internazionalmente controllate.

Eroina

Rispetto all'eroina sono possibili due alternative:

1) l'estensione (secondo quanto descritto al punto 5 del documento: "Attuazione del risultato referendario") alle sostanze comprese nelle 4 tabelle delle droghe proibite delle procedure di sperimentazione dei farmaci fondate sul principio del consenso informato del paziente, e della "validità" puramente documentale (testi della letteratura scientifica internazionale) delle terapie. Questa disciplina, che consente sperimentazione anche al di fuori delle consuete "autorizzazioni" burocratiche, era contenuta, rispetto a farmaci che non comprendessero le sostanze di cui alle 4 tabelle, nel dl 161/96 (decaduto e non reiterato); il ripristino e l'estensione di questa disciplina amplierebbe la gamma delle opzioni terapeutiche, ma non garantirebbe l'effettivo utilizzo dell'eroina come alternativa terapeutica;

oppure:

2) l'istituzione presso i Sert di Centri di Trattamento con eroina (come previsto dal P.d.l. di iniziativa popolare del Cora); tale disciplina comporta:

a) l'inserimento dell'eroina nella Farmacopea Ufficiale dello Stato italiano;

b) l'utilizzo dell'eroina nelle terapie di mantenimento delle dipendenze da oppiacei, in alternativa ai trattamenti farmacologici sostitutivi tradizionali;

c) l'abolizione di ogni tipo di sanzione per il consumo di eroina;

d) la sostituzione dell'offerta illegale con forme di offerta legale, secondo un modello di "distribuzione terapeutica", non affidata alla disponibilità del medico curante, ma unicamente alla scelta dell'utente del servizio. Sostanzialmente, la distribuzione legale di eroina (perlomeno per i casi di tossicodipendenza accertata) verrebbe assicurata secondo gli stessi criteri che regolano attualmente l'interruzione volontaria di gravidanza.

Questa disciplina, ovviamente, non comporta né la denuncia delle Convenzioni, né la richiesta di declassamento degli oppiacei.

 
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