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- 11 settembre 1996
Tunisia/PE: proposta di risoluzione

Risoluzione d'urgenza conformemente all'articolo 47 del Regolamento presentata da Gianfranco DELL'ALBA, Olivier DUPUIS, Pierre PRADIER

Sul rispetto dei diritti umani in Tunisia e sul caso di Kemais Chamari.

Il Parlamento europeo,

A. considerando che K.Chamari, parlamentare dell'opposizione democratica tunisina, vice presidente del principale partito diopposizione (MDS), vice presidente della Lega tunisina di difesa dei diritti dell'uomo, co-fondatore dell'Istituto arabo per i diritti dell'uomo, membro del Consiglio Direttivo della Legainternazionale per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000 è stato condannato a 5 anni di detenzione per divulgazione del segreto istruttorio in un caso di attentato allasicurezza dello Stato;

B. considerando che il Parlamento tunisino, dominato dal partitodel presidente, il 2 novembre 1995, all'apertura delle indaginiha revocato con una schiacciante maggioranza l'immunità parlamentare di K.Chamari a cui era già stato ritirato ilpassaporto e che è stato successivamente arrestato il 18 maggio 1996 e processato;

C. considerando la condanna a 5 anni di detenzione di KemaisChamari, confermata dalla Corte di Cassazione il 29 agosto 1996come risulta dai rapporti di varie associazioni come laCommissione internazionale dei giuristi, la FIDH e Human RightsWatch, appare essere fondata su ragioni politiche ed essersisvolta in violazione di varie norme procedurali in particolare:

- senza che gli avvocati della difesa abbiano avuto modo di averecopia della sentenza di condanna della Corte d'Appello e divedere il loro assistito;

- la conduzione del processo sulla base di prove acquisite perintercettazioni telefoniche e per fax, contrarie all'art. 9 dellaCostituzione tunisina;

- l'utilizzo di prove raccolte nel corso di altri procedimenti;

- la sostanziale assenza di prove relative ai fatti imputati;

- l'utilizzo di un'incriminazione totalmente sproporzionatarispetto i fatti imputati di cui comunque Chamari ha semprenegato di essere l'autore;

D. considerando che K.Chamari / attualmente detenuto incondizioni inammissibili, essendo in gravi condizioni di salutesenza alcuna assistenza medica, chiuso in una cella insieme adaltri 40 detenuti, senza potere scrive, ricevere libri ecorrispondenza dalla famiglia;

E. considerando la sua precedente risoluzione del 23 maggio 1996;

1. chiede alle autorit ! competenti la liberazione di K.Chamari;

2. chiede che cessino le persecuzioni nei confronti di tutti glialtri militanti dei diritti dell'uomo e che cessi la pratica delritiro del passaporto con lo scopo di reprimere coloro cheesercitano la propria libertà di espressione;

3. ribadisce la sua assoluta opposizione alle violazioni dei diritti umani e in particolare alla violazione degli standard stabiliti dal diritto internazionale a tutela dei detenuti e degli imputati;

4. invita una volta di più la Tunisia a considerare il fatto che non ci puo' essere sviluppo economico, politico e sociale senzail rispetto delle libertà democratiche;

5. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a faretutto il possibile affinché la Tunisia rispetti l'opposizione democratica e i suoi impegni internazionali in materia di diritti umani.

6. invita il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione ed al governo della Repubblica di Tunisia.

 
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