PER LA LIBERTA' TERAPEUTICA DEI MEDICI E IL DIRITTO ALLE CURE DEI CITTADINI FARMACODIPENDENTILA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE (ELENCO DELLE INIZIATIVE ALLO STUDIO)
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LA CAMPAGNA POLITICA
Impegni dell'Associazione per l'iniziativa radicale "Enzo Tortora" di Milano (dal testo della Mozione congressuale per il 1998, approvata il 20.2.98) :
1. Organizzare una campagna per la liberta' terapeutica e il diritto alle cure per i cittadini tossicodipendenti. Tale campagna sara' incentrata sulla vicenda del Dott. Giorgio Inzani, anche al fine di organizzare intorno al suo caso i medici che si trovano in situazioni simili.
2. Campagna straordinaria di iscrizioni all'Associazione per realizzare l'iniziativa.
3. Dotarsi degli strumenti telematici (Internet) per massimizzare socializzazione e interazione con PR, CORA, iscritti (ed esterni), anche per potenziare le iniziative del PR in Lombardia.
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FILONI DI INIZIATIVA
Le iniziative possono essere accorpate secondo quattro filoni :
I. Liberta' (o autonomia terapeutica) dei medici, codice deontologico, responsabilita' civile e penale, ecc. (Recuperare esperienze e riflessioni di Gino Del Gatto, Ignazio Marcozzi Rozzi, Maria Grazia Fasoli, ...), repressione (caso di Giorgio Inzani, dei medici processati per la prescrizione di morfina o di buprenorfina, ...).
II. Diritto alle cure, sia in generale, sia in particolari situazioni di proibizionismo, come ad esempio nel caso della tossicodipendenza (farmacodipendenza) da eroina
III. Disponibilita' dei farmaci, sperimentazione, ruolo della farmacopea e norme che la regolano in Italia e all'estero (in particolare nei Paesi dell'UE), farmacisti e codice deontologico, farmacie e norme relative, ecc.
Queste tre tematiche potrebbero essere trattate in un sito Internet apposito e in "conferenza droga" su Agora', anche al fine di incrementare suggerimenti, proposte e offerte di aiuto per il punto successivo:
IV. Iniziative politiche e parlamentari, o giudiziarie, che colgono insieme le tre tematiche.
QUADRO DELLE INIZIATIVE (APERTO AD AGGIUNTE, INTEGRAZIONI, VARIANTI, MODIFICHE, CORREZIONI)
A. Quadro generale dei trattamenti delle tossicodipendenze in Italia
1. Individuazione delle inadempienze del sistema sanitario pubblico - in particolare dei Sert - incidenti sulla capacita' di risposta al diritto alle cure dei cittadini t.d. :
- sulla base della normativa vigente (attuazione dei Sert, apertura nelle 24 ore e festiva, disponibilita' delle cure, comunicazione dei dati sulla tipologia dei trattamenti e sui loro esiti...)
- sulla base del rispetto dei diritti soggettivi del cittadino (liberta' di scelta del medico e del luogo di cura, consenso informato, qualita' delle cure, volontarieta' del supporto psicologico, rispetto della privacy, orari di somministrazione, effettiva assistenza per i problemi giudiziari, abitativi, di lavoro...)
2. Individuazione dei Sert con le inadempienze piu' gravi, e delle singole responsabilita', anche nella struttura sanitaria e a livello politico-amministrativo. Valutazione delle conseguenze delle inadempienze, nei loro vari aspetti.
Iniziative di ogni tipo nei loro confronti (interpellanze e interrogazioni parlamentari e nei Consigli Regionali, proposte di mozioni per migliorare la normativa, interventi diretti o indiretti di pressing per sbloccare o modificare situazioni, esposti, denunce, azioni nonviolente).
3. Individuazione di casi emblematici di violazione del diritto alla cura dei cittadini tossicodipendenti.
- Messa a punto di una strumentazione di risposta a tutto campo che coinvolga direttamente la persona interessata come "soggetto di diritto", dotato del potere di costringere le varie figure istituzionali a rispondere nell'ambito delle rispettive responsabilita'.
- Individuazione di medici da coinvolgere sui singoli casi per assicurare la cura.
B. Individuazione dei medici (liberi professionisti, di base, ospedalieri, dei Sert) incriminati per le cure fornite a cittadini tossicodipendenti.
1. Ricerca e rilevazione dei casi presso le cancellerie dei Tribunali penali.
2. Ricerca dei casi riportati nella raccolta di ADC, Cora fax,...
3. Ricerca presso la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, o presso i singoli Ordini provinciali, sulla casistica dei medici incriminati (numero, fattispecie,...) o sottoposti a provvedimenti disciplinari (numero, motivi...)
Acquisizione di documenti ufficiali eventualmente emanati sull'argomento, anche da parte di singoli Ordini provinciali.
4. Presa di contatto diretta con i medici e con i loro legali.
C. Farmacisti, farmaci, farmacie. Farmacopea. CUF.
1. Costituzione di una rete di professionisti che affrontino la problematica del diritto alle cure e della disponibilita' dei farmaci dal punto di vista dei farmacisti e della normativa di riferimento in vigore, nonche' delle norme deontologiche, a partire dai farmacisti che hanno per primi risposto alla messa a disposizione del metadone nelle diverse citta' (Milano, Trieste, Genova, Roma,...). Per esempio, a Milano, il Dott. Ambreck, il Dott. Brambilla,...
2. Problematiche inerenti l'approvvigionamento e la gestione dei farmaci a base di sostanze stupefacenti e psicotrope per le terapie del dolore.
3. Problematiche inerenti i controlli burocratici e di polizia.
D. Allestimento della strumentazione di risposta sul piano giudiziario
1. Acquisizione e analisi delle sentenze della Cassazione inerenti le tematiche della liberta' terapeutica, del diritto alle cure, della disponibilita' dei farmaci, con riferimento particolare, ma non esclusivo, alla cura delle farmacodipendenze e all'utilizzazione di farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Acquisizione della principale documentazione di natura giudiziaria (capi d'accusa, motivi di rinvio a giudizio, memorie difensive, perizie, testimonianze, sentenze...) riguardante i casi individuati e contattati.
3. Contatto con gli avvocati che hanno gia' dato la disponibilita' alla difesa per le disobbedienze civili e con l'Avv. Caiazza, per la costituzione preventiva di collegi di difesa legale per i medici che vogliono esercitare il diritto e la liberta' di cura nei confronti di cittadini tossicodipendenti.
4. Costituzione preventiva di una rete di sostegno tecnico-scientifico per i medici che vogliono esercitare il diritto e la liberta' di cura nei confronti di cittadini tossicodipendenti e di supporto ai collegi difensivi.
E. Iniziativa politica.
1. Allestire strada facendo documenti con precise proposte innovative da inviare alle Istituzioni competenti ai diversi livelli (Parlamento Europeo, Commissione europea, Parlamento italiano, Regioni, Province, Comuni,...) come gruppo S&C o tramite CORA, o tramite Partito Radicale o su cui cercare preventivamente adesioni di altre forze e personalita' politiche a tutto campo, o su cui cercare preventivamente adesioni e sostegno di eminenti personalita' del mondo scientifico.
2. Verificare se ci sono parlamentari nazionali ed europei, in particolare medici, disposti ad essere riferimento istituzionale per le iniziative politiche sulla liberta' terapeutica, il diritto alle cure, la disponibilita' dei farmaci.
F. Comunicazione in entrata e in uscita.
1. Far funzionare un "ufficio stampa" presso la sede di C.so di Porta Vigentina a Milano, che dirami comunicati per informare l'opinione pubblica sulle tematiche di interesse del gruppo S&C, e anche a commento e risposta a fatti e prese di posizione di rilevanza scientifica, politica o giudiziaria.
Tutti coloro che avessero notizie o valutazioni da trasformare in comunicato stampa, o gia' in forma di comunicato stampa, possono inviarli all'ufficio stampa (Fax 02/ 58314123) per la diramazione agli organi di informazione.
L'ufficio stampa sara' in continuo contatto con i redattori del "Notiziario antiproibizionista di RR.
2. Utilizzare Internet per raccontare le vicende piu' emblematiche occorse a medici per le cure fornite a cittadini tossicodipendenti con appello perche' altri casi vengano allo scoperto e diano la disponibilita' a coordinarsi con S&C per organizzare una rete. Partire dal caso del Dott. Inzani e analoghi, e recuperare anche i casi noti di medici processati per prescrizione di morfina o buprenorfina contattati in passato (ad esempio il Dott. Bonetti di Milano, la Dott.ssa Tretola di Firenze, la Dott.ssa Satta di Sassari...).
3. Proporre a Radio Radicale particolari trasmissioni, servizi, interviste sui principali casi individuati di medici, farmacisti, pazienti (chiedere la collaborazione di Cinzia Caporale, che tiene le trasmissioni di bioetica a RR, anche per farsi consigliare e avere nominativi di personalita' che sia utile contattare).
4. Tenere i contatti con la redazione del bollettino internazionale "Antiproibizionisti di tutto il mondo..." a Bruxelles.
5. Prendere contatto con Vincenzo Donvito, che cura il bollettino CORA-Fax da Firenze, e che e' stato uno dei curatori della rassegna-stampa internazionale ADC, sulle tematiche antiproibizioniste.
6. Prendere contatto con altre reti di interesse analogo a S&C (per es. Euro-Methwork...)
G. Azioni nonviolente a sostegno delle iniziative incardinate sul piano politico e giudiziario.
Disobbedienze civili.
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ELENCO DELLE INIZIATIVE (APERTO AD AGGIUNTE, INTEGRAZIONI, VARIANTI, MODIFICHE, CORREZIONI)
1. Somministrazione di eroina sotto controllo medico a cittadini farmacodipendenti da eroina che non riescono a tollerare trattamenti drug free o con farmaci cosi' detti "sostitutivi", secondo il modello sperimentato in Svizzera.
Da un documento del Dott. Augusto Magnone, gia' responsabile del Ser.T. della USSL 75/IV di via Boifava a Milano :
"L'eroina nel trattamento della dipendenza da eroina e piu' in generale si puo' curare una droga con una droga ?"
"...E' possibile utilizzare nel trattamento della dipendenza la stessa droga che ha determinato la dipendenza ? SI se non produce un danno al paziente e nel contempo procuri almeno un prevedibile, anche modesto o temporaneo, beneficio allo stato di salute od alla qualita' della vita nell'immediato o nel futuro. NO in caso contrario."
"...una somministrazione controllata di eroina su tutto il territorio nazionale, sicuramente non "guarirebbe" gli eroinodipendenti, ma e' sicuramente possibile perche' non aggraverebbe lo stato di salute degli stessi ed eviterebbe, in attesa di un adeguato percorso curativo e riabilitativo :
1- X % di morti per overdose da variazione improvvisa della concentrazione dell'eroina acquistata.
2- X % di morti per Aids ed altre patologie correlate, in quanto non tutti i dipendenti sono agganciabili con il tipo di offerte attualmente praticate.
3- X % di invalidi per malattie, non mortali ma invalidanti, correlate alla tossicodipendenza.
4- le gravi sofferenze provocate dall'astinenza.
5- il comportamento compulsivo di ricerca della sostanza. Quando il tossicodipendente non e' piu' in grado di procurarsi, con le proprie risorse finanziarie, la droga, e solitamente solo allora, inizia il progressivo distacco dalle normali attivita' dovendo finalizzare gran parte della giornata alla ricerca dei mezzi necessari ed ovviamente illeciti per acquistare una droga non piu' fonte di piacere ma farmaco necessario per non star male.
6- l'acquisizione di comportamenti criminali. L'eroinodipendente, a differenza del cocainomane, e' socialmente pericoloso quando deve procurarsi la droga, per effetto della stessa diventa una persona tranquillissima, spesso non distinguibile dalle altre persone. A volte per anni gli stessi famigliari non si accorgono di convivere con un tossicodipendente.
Dai comportamenti illeciti acquisiti e' facile uscirne talora solo a parole. Quanto e' possibile per una ragazza, divenuta prostituta per procurarsi la droga, una volta guarita, uscire da quell'ambiente ?
Un curriculum costituito da un interessante e ricco certificato penale, pregresse od intempestive carcerazioni (ad anni di distanza dal reato commesso, quando il paziente non e' piu' tossicomane) quanto incidono favorevolmente sulla possibilita' di un reinserimento sociale?
7- una situazione di auto emarginazione, favorendo l'aggancio al servizio finalizzato ad un successivo trattamento. Molti tossicodipendenti non sono avvicinabili perche' nella fase "di luna di miele" con la sostanza.
Costoro non possono essere agganciati con il metadone somministrato per via orale perche', come piu' volte ripetuto, non da' effetti piacevoli e pertanto puo' costituire un'utile modalita' di aggancio solo per coloro che vogliono o credono di volere uscire dalla tossicodipendenza."
Perche' dare eroina sotto controllo medico ?
"Perche' gli attuali servizi pubblici e del privato sociale non sono in grado di fornire attualmente una risposta quantitativamente adeguata all'eroinodipendente.
Il paziente che non viene preso in carico perche' non abbastanza motivato per gli operatori, o perso di vista per le lungaggini dell'accoglienza, o che interrompe un trattamento inadatto e magari imposto, o che viene cacciato per il riscontro di una positivita' urinaria o per non essersi presentato ad un colloquio, i pazienti che continuano nell'uso di eroina per l'imposizione di dosaggi inadeguati e coloro che abbandonano le comunita', cosa fanno ?
Vanno dallo spacciatore a comprare eroina, continuano o riprendono a rubare eda prostituirsi per tornare dallo spacciatore a comprare eroina.
E' questa la proposta di vita che offriamo a coloro che non siamo in grado o non siamo capaci di curare ?
Somministrare sotto controllo medico a costoro eroina puo' essere e deve essere una risposta interlocutoria ed espressiva della volonta' di non affidare le loro vite e la risoluzione della loro sofferenza agli spacciatori.
Sulla base di queste considerazioni, puo' essere presa in considerazione una sperimentazione preliminare non necessariamente simile a quella effettuata in Svizzera.
L'utilita' della somministrazione controllata di eroina e' e sara' comunque inversamente proporzionale non alle chiacchiere (le mie comprese), ma alla funzionalita' dei servizi pubblici e privati."
A partire da un caso concreto riguardante un cittadino tossicodipendente che ritiene di poter essere curato con eroina somministrata sotto controllo medico, e con parere favorevole del medico di fiducia o del Sert, valutare la possibilita' di azioni giudiziarie :
a. Ricorso al Pretore civile ex art. 700 c.p.c. affinche' ordini la messa a disposizione del medico curante il farmaco eroina necessario al suo paziente. L'urgenza e' dettata dallo stato di necessita' e dal grave pericolo di vita incombente sul cittadino costretto ad iniettarsi una sostanza di strada.
b. Ricorso al TAR, ed eventuale rinvio alla Corte Costituzionale per un giudizio di legittimita' su due profili di obbligatorieta' per il Parlamento di ottemperare la volonta' popolare espressa con il referendum del 18 aprile 1993 :
b.1. La depenalizzazione del consumo personale di droghe avrebbe dovuto comportare l'obbligo per il Parlamento e per il Governo di variare il DPR 309/90 al fine di predisporre almeno una via di approvvigionamento legale della sostanza eroina da cui il cittadino dipende, e la messa a disposizione di una sostanza a titolazione farmacologica nota e costante, e quindi la reimmissione dell'eroina nella Farmacopea italiana, con previsione della possibilita' di assunzione sotto controllo medico (diritto del paziente).
b.2. D'altra parte l'abrogazione referendaria dell'Art. 2, c.1, punto e, n 4 del DPR 309/90, ha determinato la sottrazione al Ministro della Sanita', cioe' "dall'ambito delle proprie competenze", della potesta' di "stabilire con proprio decreto i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi" (DPR 171/93), con la conseguente restituzione al medico della liberta' e responsabilita' terapeutica nella prescrizione di quelle sostanze per la cura dei pazienti tossicodipendenti.
Si puo' sostenere che la portata dell'abrogazione vada al di la' della potesta' prescrittiva sui soli farmaci "sostitutivi" ma sia piu' generale e di principio e quindi riguardi la incompetenza del Ministro della Sanita' (e piu' in generale di chicchessia) ad interferire in materia di prescrivibilita' di qualsiasi farmaco da parte del medico. Quindi anche un farmaco denominato eroina puo' essere prescritto dal medico, quindi la farmacia deve potersi approvvigionare, quindi il farmaco eroina deve essere nella Farmacopea (diritto del medico).
c. Comunque si deve considerare che il farmaco sostitutivo va a sostituire in realta' una sostanza di strada che non ha le caratteristiche di un farmaco, e percio' da questo punto di vista il farmaco-eroina e' da considerare esso stesso sostitutivo della sostanza di strada.
Se riusciamo ad avere questa affermazione in una sentenza, allora questo rafforzerebbe l'esito delineato in b.2. perche' sarebbe lo stesso referendum del 93 a legittimare l'immediata possibilita' per il medico di utilizzare l'eroina, purche' sia un farmaco.
Risolta la prescrivibilita', la reperibilita' del farmaco eroina potrebbe restare un problema, salvo avere, come nel caso Di Bella, la nomina di un Commissario ad acta per gli atti necessari ad introdurla nella farmacopea.
d. Per quanto riguarda la procedura della sperimentazione dei farmaci come passaggio obbligato per la loro iscrizione nella Farmacopea ufficiale, occorre osservare che una deroga e' gia' stata introdotta con l'ammissione di terapie con farmaci non sperimentati in Italia, purche' le somministrazioni avvengano secondo protocolli terapeutici validati all'estero (trovare i riferimenti).
e. Occorre farsi spiegare quali sono le alternative di approvvigionamento delle farmacie per sapere, ad esempio, come e' regolamentato l'approvvigionamento da parte di una farmacia italiana, se un farmaco non e' nella Farmacopea ma e' disponibile in altro Paese dell'Unione europea o estero in generale.
Puo' essere richiesto da una farmacia italiana l'invio da un'altra farmacia di un paese estero dove il farmaco sia in commercio, possibilmente da un paese dell'Unione europea?
Dice infatti l'Art. 17 del DPR 309/90:
Comma 1. "Chiunque intenda...impiegare, importare, ...commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'Art. 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della Sanita'".
Comma 2. "Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti".
Una ulteriore questione potrebbe essere posta incidentalmente in un ricorso al TAR.
f. la definizione della tossicodipendenza da eroina come "malattia cronica recidivante", gia' ampiamente usata nelle pubblicazioni scientifiche, potrebbe essere ripresa in una sentenza del TAR come corollario del "dovere di intervento del medico", non solo da un punto di vista deontologico (sanzionabile disciplinarmente), o morale, ma come atto dovuto sottraendosi al quale il medico incorre nel codice civile e penale.
g. Il fatto che il medico sia l'unica figura professionale responsabilizzata dai Codici civile e penale ad intervenire sul "malato tossicodipendente" lo pone in una posizione di "potere di intervento" - e di maggiore responsabilita' - di fronte ad altre figure professionali "concorrenti" nell'intervento sulla t.d. e sui t.d.
Conseguentemente, da una parte si affermerebbe una riserva di intervento prioritario del medico, secondo "scienza e coscienza" e con l'obbligo dei mezzi, dall'altra un diritto implicito di valutare nei singoli casi gli interventi degli altri operatori in termini di compatibilita' con la cura.
h. La definizione della t.d. (in particolare da eroina, ma vale anche per la nicotina) come malattia, implica il diritto alla cura del cittadino tossicodipendente con liberta' di scelta del medico e del luogo di cura, che determina in definitiva la scelta della cura, e quindi la volontarieta' della terapia attraverso il consenso informato, a garanzia del diritto costituzionale a non essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori.
i. Chiedere al Parlamento e al Governo, e in particolare al Ministro della Sanita', che nei sistemi di classificazione delle malattie annualmente accettate dal Ministero della Sanita' sia riconosciuta la "Farmacodipendenza da oppiacei" (eventualmente con una denominazione piu' corretta, che comunque comprenda la farmacodipendenza da eroina).
Sarebbe bene far formulare la richiesta da una societa' scientifica, da individuare.
l. Se la farmacodipendenza da oppiacei (o tossicodipendenza) fosse gia' ufficialmente classificata come "malattia", si potrebbero denunciare per esercizio abusivo della medicina tutti coloro che si dedicano alla "cura" dei cittadini t.d. senza essere medici.
m. Attraverso l'esercizio del diritto costituzionale del medico alla liberta' di cura, si realizza il diritto costituzionale, alla salute e alla scelta del medico e delle cure, della persona che si rivolge al medico.
Se il medico non interviene con quella "scienza e coscienza" e "liberta' terapeutica" in base alle quali il paziente ha riposto fiducia in lui, viola il diritto costituzionale del suo paziente.
n. Occorre rinforzare nell'opinione pubblica (ma anche nell'opinione dei legislatori) che il medico non solo ha un dovere deontologico di intervento, ma un obbligo, sanzionato penalmente quando violato, e civilmente quando dal non intervento deriva un danno.
Quando una persona (non solo un cittadino), e anche una persona t.d., si rivolge ad un determinato medico per essere curato, cioe' lo sceglie, questo fa scattare un obbligo del quale il medico e' responsabile personalmente.
Dato che questo accade solo per il medico, su questo e' fondata la maggiore responsabilita' e quindi la primazia del medico rispetto alle altre figure professionali che si occupano di t.d. e che pretendono spesso, nei Sert, di avere la stessa voce in capitolo.
Per questo come CORA abbiamo chiesto a suo tempo al Ministro della Sanita' che il coordinatore del Sert fosse sempre un medico: occorre rilanciare la richiesta.
o. Puo' essere utile al nostro scopo trovare sentenze di Tribunali ordinari su casi di rifiuto di curare o di prestare una cura particolare, o di omissione di soccorso, estensibili per analogia ai casi dei medici dei Sert che non prendono in cura cittadini t.d. o che escludono a priori la terapia metadonica, o non la praticano con protocolli di provata efficacia (utile anche sentenza Bivi su interruzione illegittima della terapia).
p. Su questa iniziativa il CORA potrebbe coinvolgere gli avvocati del CODACONS e altri avvocati amministrativisti per la stesura dei ricorsi al TAR (il CODACONS ha partecipato per conto del CORA alla difesa davanti al Consiglio di Stato dell'Ordinanza sospensiva del TAR Lombardia, sul Decreto De Lorenzo, contro il Ministero della Sanita', nel 1993).
q. Si possono coinvolgere associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori, forze politiche, associazioni di tutela dei malati di Aids e sieropositivi, Ordini dei Medici e dei Farmacisti,...Giunte comunali favorevoli alla sperimentazione....A tutti questi soggetti collettivi si possono chiedere interventi ad adjuvandum nei ricorsi al TAR
r. Sarebbe utile scrivere una lettera (meglio riservata se speriamo in una risposta), sottoscritta dai componenti il comitato tecnico di S&C, al Procuratore Generale della Corte di Cassazione Galli Fonseca, di apprezzamento per l'opinione espressa nella sua relazione all'apertura dell'anno giudiziario, favorevole alla sperimentazione con l'eroina, segnalare le "stranezze" dal punto di vista medico contenute in molte sentenze della Cassazione, e porre quesiti su alcune delle iniziative di S&C in cantiere per avere suggerimenti su come procedere. Se si ritiene che non potra' risponderci, allora possiamo limitarci ad una lettera aperta di apprezzamento e di segnalazione del problema della correttezza del "contenuto medico" delle sentenze.
s. Della questione delle sentenze "sbagliate" nel contenuto medico-scientifico potremmo investire la Commissione giustizia della Camera scrivendo direttamente all'On. Giuliano Pisapia, e il Ministro della Giustizia, (informando Franco Corleone) risollevando il problema della corretta informazione della magistratura, soprattutto quella giudicante, sugli effetti prodotti dal referendum del 1993 (uno dei 61 punti del CORA per il Governo) e sulle fonti delle loro informazioni mediche (chi sono i loro esperti ?)
2.a. Si puo' suggerire una iniziativa alla Regione Emilia-Romagna (?) perche' sollevi presso la Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato circa la potesta' di decidere l'avvio della sperimentazione di distribuzione di eroina sotto controllo medico.
Occorrerebbe pero' una determinazione a procedere in questa direzione, che al momento non sembra esserci. La risoluzione approvata dalla Regione Emilia-Romagna il 27.1.97 ha un dispositivo troppo debole per supportare un'azione cosi' forte e decisa. La disponibilita' e' infatti rinviata ad una revisione della legge che decida le sperimentazioni (" valuta che qualora siano promossi progetti di sperimentazione nell'ambito della sopraccitata legislazione nazionale la rete dei servizi emiliano-romagnoli...possa rappresentare un punto di riferimento per la sperimentazione nell'ambito di una strategia articolata di lotta alle droghe, con le necessarie collaborazioni con i servizi di altre regioni").
Si puo' tuttavia prendere contatto con l'Assessore alle politiche sociali Mariangela Bodio, prima firmataria della Risoluzione per vedere se qualcuno in Regione propende per una lotta piu' decisa.
Si puo' fare un giro di sondaggio per capire quali Regioni abbiano la situazione potenzialmente piu' favorevole.
Forse la Regione Toscana e' la piu' promettente. Si puo' sentire l'Assessore regionale competente e il Sindaco di Scandicci, dove il Consiglio Comunale ha approvato un OdG in cui si da' disponibilita' alla sperimentazione, e tale posizione sara' verificata tra i cittadini.
Il Dott. Icro Maremmani (intervista trasmessa da RR il 19.1.98) si e' dichiarato disponibile alla collaborazione per una sperimentazione in Toscana secondo il modello svizzero, precisando pero' che le condizioni sono ottimali in Svizzera perche' i Servizi sono i piu' accessibili con terapia metadonica di mantenimento.
Tra i Sindaci dei grandi Comuni, Rutelli e' l'unico che si e' scoperto sulla proposta di sperimentazione, in qualche modo "costretto" dalla Lista Pannella che ne aveva fatto uno dei punti fondamentali del suo programma nella campagna per le elezioni amministrative di Roma in cui ha sostenuto la candidatura di Rutelli. Questi alla fine aveva dichiarato la sua "apertura" ad acquisire le risultanze delle esperienze svolte e ad approfondirle, senza pregiudizi.
Ora che lo stesso Marco Pannella e' stato eletto nel Consiglio Comunale di Roma, nella maggioranza che sostiene il sindaco, eletto dopo una fortissima campagna elettorale centrata sulla legalizzazione della cannabis e sulla sperimentazione, e' chiaro che qualsiasi contributo utile da parte del gruppo S&C potra' essere prontamente recepito. Il Consigliere comunale verde Silvio Di Francia il 4.3.98 ha presentato una mozione per l'istituzione dell'Agenzia comunale sulle t.d. che, secondo lui e sempre se dovesse passare, potra' fare la sperimentazione con l'eroina (ma nella mozione non c'e' scritto, lui dice che e' sottinteso nella riduzione del danno). Ha poi invitato la Regione Lazio ad adottare un documento di disponibilita' come quello dell'Emilia-Romagna.
Occorre pero' capire come si muove la Regione Lazio, che ha annunciato una sua proposta di sperimentazione presentata in modo un po' diverso dal Dott. Cosentino, Assessore regionale alla Sanita', e dal Dott. Perucci dell'Osservatorio epidemiologico del Lazio ( interviste a Radio Radicale). Mentre quest'ultimo ha descritto un tipo di sperimentazione che pare vicino al modello svizzero, preceduto da "uno studio randomizzato di efficacia" (e pur dicendosi contrario ad accettare l'offerta del Dott. Massimo Barra "perche' non sono d'accordo a sostituire il metadone con l'eroina", come se Barra avesse proposto questo), l'Assessore alla Sanita' - quindi l'autorita' politico/amministrativa - ha parlato di "provare sperimentalmente se l'eroina puo' essere piu' efficace del metadone" (che sarebbe esattamente la cosa su cui non sarebbe d'accordo Perucci).
Dato che nella Regione Lazio gli abbandoni della terapia metadonica, percentualmente molto elevati 50 %), denotano un problema non tanto di "efficacia del metadone" quanto di efficacia dei protocolli terapeutici, in particolare per i bassi dosaggi di metadone e per l'insufficienza qualitativa dei supporti psicologici;
dato che la sperimentazione dovrebbe attirare i "sommersi", quelli che non vogliono o non riescono ad abbandonare la sostanza, e non quelli che avevano deciso di farsi curare e che hanno abbandonato non il metadone ma un Sert incapace di curarli;
dato che una sperimentazione pensata per il problema dei t.d. di strada tanto meno deve "agganciare" pazienti ancora in carico, le dichiarazioni dell'Assessore sono preoccupanti.
Se ha capito che si tratta di due popolazioni diverse e di due tipi di intervento, entrambi efficaci se ben fatti, ma su scale di efficacia diverse, cosa vuole dire mettere a confronto "eroina contro metadone" in una logica da "vinca il migliore", se non voler liquidare la sperimentazione con l'eroina?
Se invece ha capito che la popolazione e' una sola e si da' indifferentemente eroina o metadone in una logica da "droga di stato" e "una droga vale l'altra", magari favorendo il ritorno all'eroina di chi ha gia' scelto un percorso col metadone, con questo atteggiamento si liquida anche la terapia metadonica. Su questo occorre arrivare ad un chiarimento per capire se dobbiamo apprestare contromisure.
Torino: da qui nel 1996, grazie all'OdG di Carmelo Palma adottato dal Consiglio Comunale, era decollato l'interesse dell'opinione pubblica nazionale sulla sperimentazione svizzera e in generale sull'alternativa rappresentata dalle risposte pragmatiche ai problemi della tossicodipendenza.
E' partita l'Agenzia cittadina sulle t.d. che tra le "azioni innovative" prevede la sperimentazione di interventi di riduzione del danno, ma secondo Giulio Manfredi e' esclusa la distribuzione di eroina sotto controllo medico.
Ora Carmelo non e' piu' in Consiglio Comunale, dove invece e' rimasto il verde Guido Viale, medico, che sta tentando il rilancio di quella proposta con una lettera inviata il 9.2.98 al Sindaco, al Pres. del Consiglio e all'Assessore alla Sanita' della Regione Piemonte, all'ordine dei medici, a tutte le Asl di Torino, con richiesta di audizione degli svizzeri e proposta di sperimentazione per 200 t.d.. Possiamo contattare il Dott. Viale per collaborare.
3. Il Ministro Turco ha confermato la volonta', gia' emersa dalla Conferenza di Napoli dello scorso anno, di voler procedere alla eliminazione delle sanzioni amministrative per i consumatori di droghe, precisando che si tratta di "depenalizzazione" e "non c'entra la legalizzazione" (RR 5.2.98). Ha aggiunto che "le sanzioni amministrative, come il ritiro della patente di guida, sono ideologiche e inefficaci : senza la patente il giovane puo' essere maggiormente coinvolto in meccanismi illegali".
Avendo il referendum eliminato le sanzioni penali per il consumo personale, l'ulteriore eliminazione delle sanzioni amministrative equivale a nostro avviso alla "legalizzazione" del consumo e, come gia' detto, il corollario dovrebbe essere la messa a disposizione di una via legale di approvvigionamento di sostanze controllate farmacologicamente.
E' questa la conseguenza che si vuole escludere da parte del Governo.
Nel caso delle "droghe leggere", meno pericolose anche se gestite dal mercato illegale, e i cui consumatori sono i piu' bersagliati dalle sanzioni amministrative, emergerebbero comunque gli aspetti positivi.
Nel caso delle "droghe pesanti", o meglio dell'eroina, noi vorremmo che la sostanza fosse legale, cioe' un farmaco, e come tale prescritto da un medico ai cittadini di gia' tossicodipendenti (legalizzazione della produzione e della distribuzione), per farli diventare, intanto, "farmacodipendenti".
Resterebbe il problema di chi, non essendo tossicodipendente, vuole accedere alla sostanza.
L'iniziazione potrebbe avvenire solo attraverso l'acquisizione illegale di sostanze illegali (come avviene adesso) o attraverso l'acquisizione illegale di sostanze legali (l'eroina in farmacia). Comunque si aprirebbe una alternativa ancora illegale ma meno pericolosa dal punto di vista sanitario, e dunque piu' desiderabile. Comunque la pressione al proselitismo scenderebbe notevolmente avendo tolto dal campo molti di coloro che sono costretti allo spaccio per procurarsi la dose personale.
A cosa si riduce allora la differenza tra cio' che proponiamo noi e cio' che sceglie di fatto (decidendo o non decidendo) il Min. Turco ?
Per il Ministro cio' che alla fine dovrebbe restare illegale e', da una parte, la sostanza stessa, che dovrebbe continuare ad essere quella sporca, di strada, gestita dalla criminalita' (produzione e distribuzione illegale); dall'altra parte resterebbe illegale una particolare strategia terapeutica basata, nella fase di avvio, sull'utilizzo da parte del medico del farmaco-eroina. Per questa strategia non occorre la disponibilita' della sola eroina, ma mancando tale disponibilita', cio' che viene impedito in definitiva e' l'intervento medico.
Quelli che dicono che lo Stato non puo' distribuire un veleno, fingono di non sapere che lo Stato ha il dovere di rendere disponibili quei "veleni" che portano il nome di farmaci e si comportano come farmaci quando sono prescritti da un medico, mentre sono veleni imprevedibili le sostanze attualmente in libera circolazione, che essi vogliono lasciare come unica scelta per il tossicodipendente. D'altra parte la criminalita' gestisce le droghe non perche' siano "veleni", ma solo perche' sono proibite. Farebbe lo stesso per il gelato al pistacchio, se fosse proibito.
Il Ministro Turco ha ribadito il 5 febbraio scorso a Bologna il NO del Governo alla "legalizzazione" di tutte le droghe.
Sulla sperimentazione di distribuzione di eroina sotto controllo medico ha rammentato la posizione enunciata dal Presidente del Consiglio a nome del Governo : l'Italia non e' pronta, e quindi il Governo non prendera' decisioni in tal senso. Il Ministro Turco ha aggiunto che "bisogna studiare le esperienze degli altri e contestualizzarle alla situazione sociale italiana", che "occorre studiare e conoscere prima di prendere decisioni" e quindi non dice ne' si' ne' no alla sperimentazione, ma semplicemente non si pronuncia perche' non ha gli elementi per decidere.
In definitiva eliminerebbe il ritiro della patente per ridurre il "coinvolgimento in meccanismi illegali", ma rifiutando la legalizzazione delle sostanze, assicurerebbe la continuazione del coinvolgimento con i criminali che forniscono la sostanza "illegale". Complimenti per la coerenza.
Il 26.2.1998 la Commissione Affari Sociali della Camera ha fornito la sua interpretazione autentica del Testo Unico (D.P.R. 309/90) in materia di sperimentazione, stabilendo che la legge non consente la sperimentazione di somministrazione di eroina sotto controllo medico.
Su questo argomento si e' tenuta, intorno alla stessa data, una riunione della maggioranza di governo per un chiarimento. E' stato deciso che nel nuovo testo revisionato della Legge sulla droga sara' esclusa esplicitamente la possibilita' di utilizzare l'eroina nella sperimentazione dei trattamenti della tossicodipendenza.
L'On. Fioroni (PPI) ha detto che la sperimentazione con l'eroina riguarda la Sanita' (e questo e' giusto), non gli Affari Sociali , che sono competenti per gli interventi di "riduzione del danno" (e questo e' sbagliato), tra i quali dunque non rientra l'utilizzo dell'eroina.
La decisione del Governo (di non decidere nemmeno di "sperimentare se una sostanza pulita fa meno male di una sostanza sporca" e quindi di condannare ad una sostanza sporca i cittadini farmacodipendenti), la decisione della Commissione Affari Sociali della Camera (di dichiararsi impedita dalla legge ad effettuare la sperimentazione con l'eroina come in Svizzera), l'anticipazione del Ministro Turco (nella nuova legge sara' scritto chiaramente che non si puo' usare l'eroina nel trattamento delle t.d., neanche nelle sperimentazioni), richiedono risposte molto forti e urgenti, anche in termini di azioni nonviolente :
a. Disobbedienza civile secondo il progetto gia' predisposto nel 1997 : consegna al ministro della Sanita' di dosi di eroina sottratte al mercato criminale, provenienti da diverse parti d'Italia.
L'azione NV dovrebbe comunque essere preceduta, tra l'altro, da una richiesta ufficiale di immissione dell'eroina nella Farmacopea italiana, ed essere almeno simultanea con la presentazione dalla petizione popolare e degli OdG parlamentari per la liberta' terapeutica, il diritto alle cure e la disponibilita' dei farmaci (vedi n. 31).
b. Per il divieto nei confronti dei medici di disporre anche del farmaco-eroina, o della morfina, nelle diverse formulazioni farmaceutiche, nell'ambito di una strategia di cura dei farmacodipendenti gravi occorre sollecitare proposte di azione NV da parte di medici.
4. Problema del diritto alle cure dei cittadini farmacodipendenti da eroina negli Istituti carcerari.
a. Preparazione di una bozza di esposto alle Procure della Repubblica per le mancate stipulazioni delle convenzioni tra le ASL e gli Istituti di prevenzione e pena per la presa in carico terapeutica dei detenuti tossicodipendenti (ex Art. 96, comma 3, D.P.R.309/90; Art. 101 L. 685/75 e Art. 2, comma 4, lett. c, DL 444/90) Tale iniziativa puo' essere utilmente inserita nella campagna CORA di esposti alla Magistratura sulla questione degli orari di apertura dei Sert, e ampliata alla questione della disponibilita' delle cure.
b. Richiesta ai Ministri della Sanita' e di Grazia e Giustizia di rendere immediatamente disponibile la terapia metadonica in tutte le carceri e assicurare la continuita' anche delle terapie metadoniche.
c. Raccogliere informazioni sulle carceri in cui il metadone e' completamente bandito per iniziative giudiziarie piu' incisive ed eventuali azioni nonviolente nei confronti del Ministero della Giustizia e delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.
5. Acquisizione dei risultati di sette anni di collaborazione tra la Pretura penale di Milano e alcuni responsabili di SERT milanesi (tra i quali il Dott. Augusto Magnone) che hanno prestato la loro consulenza ai magistrati, nei processi per direttissima ai cittadini tossicodipendenti, al fine di individuare coloro che potevano usufruire immediatamente dell'affidamento in prova ai Servizi Sociali, senza passare dal carcere.
a. Iniziativa rivolta al Governo per ottenere, per legge o per decreto, che sia istituzionalizzata tale prassi, regolamentandola ed estendendola a tutti i Trbunali.
b. Iniziativa al Ministero di Grazia e Giustizia per ottenere lo stesso effetto con una Circolare.
6. Preparazione di un modulo da compilare e sottoscrivere da parte di cittadini europei tossicodipendenti e dei loro medici di fiducia, per :
a. chiedere l'intervento della Commissione Europea presso i singoli Governi degli Stati membri per ottenere pari possibilita' di cura tra tutti i cittadini europei tossicodipendenti, previa segnalazione al Commissario Europeo competente in materia di "diritti degli utenti e consumatori" delle insufficienze (dovute alle leggi nazionali) e delle inadempienze (dovute alla responsabilita' degli operatori) dei rispettivi Servizi pubblici per le tossicodipendenze, in merito alla disponibilita' dell'intera gamma di opzioni terapeutiche scientificamente convalidate e di fatto disponibili in altri Paesi dell'Unione, ovvero alla loro corretta attuazione.
Il cittadino europeo tossicodipendente fara' presente che tale situazione costituisce lesione del suo diritto a ricevere cure, e che queste siano le piu' appropriate dal punto di vista scientifico e aderenti a protocolli terapeutici internazionalmente riconosciuti come efficaci.
b. Nel modulo ci sara' uno spazio riservato al medico di fiducia che attestera' "in scienza e coscienza" che il suo paziente necessita proprio del trattamento di cui segnala l'indisponibilita' (a qualsiasi titolo) presso il Servizio pubblico per le tossicodipendenze indicato.
Se ricorre il caso, dichiarera' altresi' che egli stesso non e' in condizione di intervenire direttamente nella somministrazione della cura, per l'indisponibilita' dei farmaci o anche per gli impedimenti della legge - esplicitamente citati - al libero esercizio della professione medica nel campo delle tossicodipendenze, in violazione del suo diritto-dovere di curare come paziente chiunque lo scelga come medico, con l'obbligo di utilizzare ogni mezzo che la scienza ha individuato come utile, se non per guarire, almeno per ottenere il miglioramento del suo stato di salute.
c. Richiesta di intervento della Commissione europea da parte del cittadino di cui al punto 1.a.
Si puo' rinforzare il caso concreto incardinato in collaborazione con lo stesso cittadino t.d. (XY) noto al Dott. Inzani e al Dott. Maremmani, di cui al punto 1. E' in terapia metadonica presso il Sert, con 180 mg/die di metadone e necessita ancora di una integrazione di eroina. Il medico che lo ha in carico al Sert gli ha detto che il suo sarebbe il caso piu' evidente della utilita' della somministrazione terapeutica di eroina.
XY potrebbe fare una richiesta scritta al proprio Sert di una terapia con eroina, si potrebbe acquisire il parere favorevole del medico e il rifiuto dello stesso medico, il tutto per iscritto.
Il rifiuto potrebbe essere allegato ad una richiesta di intervento del Commissario europeo per la tutela degli utenti e consumatori sotto i due profili : come utente per la impossibilita' del servizio pubblico di fornire la cura ritenuta utile dallo stesso medico del Sert, e come consumatore per essere costretto ad assumere una sostanza potenzialmente letale invece di un farmaco.
Il rifiuto puo' essere impugnato davanti al TAR (come gia' detto al punto 1.a.) ed eventualmente davanti al Consiglio di Stato.
7. Sperimentazione di prescrizione medica "transnazionale" di una terapia metadonica per un cittadino tossicodipendente residente in uno dei Paesi membri dove tale terapia e' indisponibile.
Poiche' non e' possibile una prescrizione a distanza, dato l'obbligo del medico di visitare direttamente il paziente, si possono praticare due vie alternative.
Per entrambe si tratta di individuare un caso esemplare di un cittadino tossicodipendente in carico ad un Servizio pubblico per le tossicodipendenze, disposto a battersi personalmente per aprire un varco nella legislazione proibizionista sulle cure del suo Paese.
Facciamo l'esempio della Grecia, dove abbiamo un medico referente e disposto a fare la sua parte (il Dott. Kleantis Grivas, psichiatra di Salonicco, esperto nel trattamento delle tossicodipendenze).
Il medico dovrebbe individuare il caso adatto e intanto segnalare la situazione alla Commissione europea, come dal punto precedente. Poi ci sarebbero due percorsi :
a. L'acquisizione di pareri a distanza su base documentale. Il medico di fiducia dovrebbe acquisire le copie complete delle cartelle cliniche intestate al suo paziente, esistenti presso il Servizio tossicodipendenze o i diversi Ospedali o cliniche, oltre che presso il suo studio, accompagnate da tutte le notazioni utili per l'inquadramento medico-diagnostico.
Con il consenso scritto del paziente dovrebbe inviare copia del tutto, con richiesta di consulenza sulla miglior cura da prescrivere, a diversi specialisti di Paesi ove la terapia metadonica e' disponibile.
Per esempio potrebbe essere inviata simultaneamente in Italia, in Belgio, in Olanda, in Inghilterra, in Spagna, in Portogallo...
In Italia potrebbe arrivare al Dott. Icro Maremmani dell'Istituto di Clinica psichiatrica dell'Universita' di Pisa, alla Dott.ssa Mariagrazia Fasoli, responsabile del SERT di Montichiari (BS), al Dott. Edo Polidori responsabile del SERT di Faenza (FO), al Dott. Giorgio Inzani, medico di medicina generale, ecc.
Il caso, depurato dei riferimenti personali e con il consenso dell'interessato, potrebbe essere trattato, con una specie di consulto pubblico, su Internet, in apposito sito. Con o senza Internet e' comunque possibile un consulto tra i medici con scambio di valutazioni per posta elettronica. Alla fine dovrebbe sortire un parere congiunto circa la miglior terapia medica da prescrivere nel caso esaminato, convalidata comunque dalla partecipazione al consulto del medico di fiducia, ed il parere congiunto, o la serie dei pareri firmati dai medici del collegio, dovrebbe essere prodotta a sostegno della prescrizione fatta dal medico di fiducia del paziente e rivolta per l'esecuzione al Servizio tossicodipendenze che ha in carico il paziente (sul modello del caso risolto a Cesena, anche se in quel caso tutti i medici erano italiani, e tutti avevano potuto visitare il paziente).
b. Creare un'occasione in cui un cittadino t.d. greco accompagnato dal suo medico di fiducia, possa essere visitato, in un Paese dell'Unione Europea, dove sia possibile prescrivere il metadone, da un medico di quel Paese e ricevere la prescrizione di una terapia metadonica, affidata al medico di fiducia e da presentare al servizio t.d. o ad una farmacia in Grecia per essere eseguita dal medico di fiducia.
c. In entrambi i casi e' prevedibile l'inottemperanza della prescrizione.
c.1. Se fosse un rifiuto motivato con le disposizioni di legge in vigore nel Paese membro, si dovrebbe aprire una vertenza tramite Commissione Europea con il Governo interessato, e comunque segnalare la questione all'O.M.S. ecc. Potrebbero essere interessate le organizzazioni mediche internazionali.
c.2. Ciascun medico potrebbe rivolgersi al proprio Ministro della Sanita' e alla propria organizzazione professionale per chiedere la tutela del proprio diritto di esercitare la professione medica al di la' dei confini con l'utilizzo dei mezzi resi disponibili dal proprio Paese (caso b.) ovvero perche' intervengano sugli omologhi, per esempio in Grecia, affinche' rimuovano gli impedimenti (caso a.).
Un caso cosi' incardinato (secondo il percorso a. o b.) si presterebbe ad una campagna internazionale, anche via Internet, per il diritto alle cure dei cittadini tossicodipendenti e la liberta' terapeutica dei medici.
d. Sia il caso a. che il caso b. che il caso c. si presterebbero ad azioni nonviolente rivolte ai Governi o ai Ministri della Sanita' dei Paesi interessati, o alla Commissione europea.
8. Un'altra azione potrebbe essere organizzata sul caso greco.
a. Occorre trovare uno o piu' cittadini tossicodipendenti in terapia metadonica di mantenimento, per esempio un italiano, uno spagnolo, un inglese, un olandese, con affidamento del farmaco per sette giorni, che siano disposti a recarsi in vacanza con il farmaco in Grecia, dove la detenzione del metadone e' reato.
La difficolta' di realizzazione consiste proprio nel rischio concreto di arresto, ma soprattutto di sottrazione della terapia con immediate e gravi conseguenze per i partecipanti all'azione stessa.
b. Si potrebbe preparare il terreno con una campagna preventiva su Internet e radio locali e con preparazione stile "azione nonviolenta radicale" nei Paesi dell'Est.
c. Dell'azione dovrebbero essere preventivamente informati sia la Commissione e il Parlamento Europeo, sia i Ministri della Sanita' dei Paesi dei singoli cittadini tossicodipendenti.
I rischi scenderebbero se riuscissimo ad ottenere preventivamente assicurazioni di tutela del diritto alla terapia e assieme del diritto al libero movimento nell'Unione Europea, da parte dei Ministri della Sanita', ovvero una dichiarazione preventiva del Ministro della Sanita' greco di tutela del diritto alla terapia metadonica dei cittadini europei.
Il Ministro potrebbe essere sollecitato ad apportare tempestivamente, se necessario, le eventuali variazioni alla legislazione vigente nel Paese.
Questa azione potrebbe accompagnare la richiesta di Risoluzione del P.E. in linea con l'Appello di Parigi.
Potrebbe anche accompagnare una iniziativa di Convegno internazionale come quello tenuto a Bruxelles, da tenersi in Grecia accogliendo la disponibilita' espressa dal Min. Papandreu.
9. Organizzare iniziative di riabilitazione davanti all'opinione pubblica, dei medici processati, sia assolti che condannati, per aver prescritto ai cittadini tossicodipendenti farmaci non consentiti dalla legge, ma in obbedienza all'imperativo deontologico di curare con ogni mezzo, anche in violazione della legge.
a. Un convegno con la partecipazione dei medici incriminati, giudicati o rinviati a giudizio, gli avvocati difensori e quelli disposti ad assumere nuovi casi, i cittadini tossicodipendenti sopravvissuti, magistrati, poliziotti, parlamentari.
b. Manifestazioni di antiproibizionisti sulle sostanze e sulle cure davanti alle sedi provinciali dell'Ordine dei Medici e dei Farmacisti (nei giorni di tenuta dei rispettivi Consigli) per apporre "lapidi" di commemorazione e riabilitazione dei medici criminalizzati.
c. Richiesta al Presidente della Repubblica di concessione della medaglia d'oro al valor civile ai medici incriminati, per aver salvato la vita a cittadini tossicodipendenti.
10.a. Proporre il deposito di un quesito referendario per l'abrogazione dell'Art. 83 del DPR 309/90 (prescrizioni abusive) : "1. Le pene previste dall'Art.73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresi' a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico."
Chi deve accertare che la prescrizione e' rilasciata ad un uso non terapeutico ? Il rapporto terapeutico e' un rapporto chiuso tra medico e paziente, coperto dall'obbligo al segreto professionale da parte del medico e dal diritto alla riservatezza per il paziente. Solo il paziente puo' valutare "non terapeutica" la prescrizione del farmaco, sulla base dell'efficacia constatata o meno della cura.
In tal caso segnala la cosa al medico stesso per cambiare cura e farmaci, o cambia medico.
Se ritiene che la cura lo abbia danneggiato per imperizia del medico, puo' intentare direttamente causa civile o penale nei confronti del medico o rivolgersi all'Ordine dei medici.
Sostiene la Dott.ssa Mariagrazia Fasoli (gennaio 98) : " Non ostante il referendum e le innumerevoli vertenze, a tutt'oggi, azioni giudiziarie inconsulte, ostruzionismi burocratici, difficolta' pratiche di ogni tipo impediscono ai medici che sono in grado e desiderano farlo di attuare terapie sostitutive.
E' necessario che questi atti medici tornino ad essere NORMALI e che rientrino nelle regole previste dal codice deontologico e nella giurisdizione degli Ordini Professionali qualora si tratti di comportamenti scorretti e dei codici penale e civile qualora tali comportamenti producano danno."
Il controllo sulla qualita' professionale delle prestazioni mediche non sembra essere la prima preoccupazione degli attuali Ordini (cosi' come non e' neanche per gli Ordini delle altre professioni).
A tal proposito, la soluzione britannica delle Associazioni dei professionisti pare dia migliori garanzie, e di maggior prestigio scientifico.
11. Prendere contatto (facendo pervenire una lettera o in altro modo) con i medici di base iscritti ai 90 corsi organizzati dalla S.E.M.G., vincitrice della gara d'appalto internazionale indetta dal Ministero della Sanita', per la formazione professionale dei medici di base sui trattamenti terapeutici anche con farmaci sostitutivi. I 90 corsi sono stati avviati a livello provinciale e sono frequentati da 4.500 medici di medicina generale. Il Ministero ha diffuso materiale didattico sulle problematiche terapeutiche legate alla tossicodipendenza a 60.000 medici di base (Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcoolismo, 1/XX, 1997).
a. Potrebbe esserci una forte presa di posizione a sostegno del Dott. Giorgio Inzani perche', avendo maturato la decisione di applicarsi alla cura delle tossicodipendenze, un domani potrebbero trovarsi nella stessa situazione.
12. A partire dal caso del Dott. Di Bella, che rivendica innanzi tutto la liberta' e la dignita' del medico, il diritto alle cure di ogni persona e il diritto alla disponibilita' dei farmaci, si e' formato un vasto movimento di cittadini che, partendo dal problema da loro vissuto della cura dei tumori, rivendicano gli stessi diritti e le stesse liberta'.
Non c'e' dubbio che mai, da molti anni a questa parte, l'opinione pubblica e' stata investita in modo cosi' forte e coinvolgente (chi non ha un malato di cancro tra i suoi amici o parenti ?) su questioni di liberta' fondamentali come queste, generando un movimento capace di spazzare le resistenze stataliste, burocratiche, conservatrici ed autoritarie, con la forza dei referendum abrogativi.
Molte iniziative si possono collegare in modo diretto o indiretto a questo movimento.
Non si tratta di opportunismo, ma di saper cogliere delle opportunita' politiche che si aprono con un movimento che come una marea montante puo' portare a galla e rendere visibile una lettura delle problematiche della tossicodipendenza molto diversa da quella corrente ma con molte analogie con i motivi che hanno fatto sorgere e insorgere questo movimento per il diritto e la liberta' di cura dei tumori. Chi non ha un farmacodipendente da eroina tra i suoi amici o parenti ? Eppure genitori e parenti sono stati indotti (dal proibizionismo sulle sostanze e sulle cure) a cacciarli di casa e gli amici ad abbandonarli e a fuggirli come per autodifesa.
Di particolare interesse sono le dichiarazioni dei Parlamentari della commissione Sanita' della Camera fatte in sede di audizione del Prof. Di Bella (e del figlio) a fine gennaio 1998.
Poiche', appunto, il Prof. Di Bella aveva esordito dicendo : "Innanzi tutto occorre riaffermare la liberta' terapeutica del medico, il diritto alle cure dei cittadini malati, il diritto a disporre dei farmaci..." tutti i parlamentari che gli hanno rivolto delle domande hanno esordito dicendo di condividere questi principi da lui richiamati.
Molti di questi parlamentari erano di AN, cioe' di quella forza politica alla quale appartengono alcuni dei piu' fieri oppositori della liberta' terapeutica, del diritto alla scelta del medico, alla libera scelta delle cure, alla disponibilita' dei farmaci, quando si tratta di medici che trattano le farmacodipendenze e persone che chiedono di essere curate per la loro tossicodipendenza.
Si puo' scavare in questa contraddizione e suscitare un dibattito dentro e fuori di AN.
Alcune proposte:
a. Preparare una lettera dei medici di S&C per spiegare al Dott. Di Bella le finalita' del gruppo, dare la propria lettura dei problemi da lui affrontati, chiedere un dialogo sulle questioni che non si condividono o comunque poco chiare e offrire il proprio sostegno su alcune questioni condivise.
b. Proporre al Dott. Di Bella di sottoscrivere l'Appello di Parigi. Questa idea e' venuta all'inizio del caso, ora Di Bella potrebbe temere strumentalizzazioni parassitarie.
Si potrebbe cogliere l'occasione di un'altra presenza di Di Bella a Bruxelles, e incaricare un parlamentare europeo di proporgli la firma del documento .
c. Preparare un testo sulla liberta' terapeutica, il diritto alle cure e la disponibilita' dei farmaci (in generale, senza un riferimento esplicito alla t.d. da eroina, ma costruito in modo che la comprenda in modo inoppugnabile e sia poi estraibile per via deduttiva) su cui raccogliere le firme dei cittadini.
Potrebbero essere due petizioni :
c.1. al PE per chiedere una Risoluzione che chieda una Direttiva al Consiglio dei Ministri UE (o al Consiglio dei Ministri della Sanita');
c.2. al Parlamento italiano per chiedere, che le leggi siano revisionate alla luce dei principi enunciati.
Quella al PE (che rinforzerebbe anche l'Appello di Parigi) puo' viaggiare su Internet perche' sia firmata anche in altri Paesi, su iniziativa di medici o di militanti antiproibizionisti.
d. Preparare un testo di legge sulla liberta' terapeutica da far depositare in Parlamento con la firma soprattutto dei parlamentari medici (chi ci sta e trasversalmente).
Non dovra' servire a riaffermare dei principi, ma dovra' rimuovere tutti gli impedimenti materiali, e i possibili ostruzionismi, che nella pratica non consentono l'applicazione effettiva dei principi, e l'esercizio dei diritti che ne derivano, in materia di liberta' terapeutica, di diritto alle cure e di disponibilita' dei farmaci.
e. Formare elenchi di medici che dichiarano la disponibilita' ad azioni di disobbedienza civile per la difesa del loro diritto di curare secondo scienza e coscienza e per rispettare il diritto alle cure dei loro pazienti.
Iniziare l'elenco verificando se i circa 30 medici che gia' in passato hanno dichiarato al CORA la disponibilita' alla disobbedienza civile sulla questione della prescrizione di morfina a cittadini tossicodipendenti lasciati senza metadone dai Ser.T., sono ancora disponibili.
L'esordio nella professione medica e' segnato da un giuramento che raccoglie ed attualizza l'antico "giuramento di Ippocrate". Il testo del giuramento e' anteposto al testo del Codice Deontologico dei medici (distribuito dagli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri).
Dal 1978 nel giuramento e' stato introdotto un impegno, confermato nel testo approvato dalla F.N.O.M. il 17.7.1989, che comporta il "dovere di disobbedienza del medico alle leggi che gli impediscono di curare". Infatti il testo del giuramento recita : "Consapevole dell'importanza e della solidarieta' dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro...di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione".
Di quest'ultima proposizione occorre approfondire il significato, la portata (dal punto di vista costituzionale e del diritto penale), l'applicazione nei casi concreti, la eventuale utilizzazione in sede giudiziaria (sia dalla difesa nel dibattimento che dal giudice nella sentenza), le analogie...
A proposito di analogie : la legge istitutiva del Corpo di Polizia penitenziaria - grazie ad Emilio Vesce - prevede il dovere di disobbedienza all'ordine la cui esecuzione costituisca reato.
Il medico, obbligato dal Codice Deontologico a prestare le cure a chiunque si rivolga a lui, se obbedisse ad una legge che gli impedisse di intervenire - e il medico "in scienza e coscienza" puo' solo proporre una cura piuttosto che un'altra, ma non rifiutare qualsiasi cura - commetterebbe non solo una violazione punibile disciplinarmente in base al Codice Deontologico, ma anche un reato punito dal Codice penale ("omissione di soccorso" oppure "omissione di atti d'ufficio") e dovrebbe rispondere per eventuali danni in base al Codice civile.
Il dovere di disobbedire alle leggi ingiuste e' il fondamento di quel "diritto di resistenza" del cittadino, contro le leggi dello Stato che violano le fondamentali liberta' dell'individuo e le regole della democrazia politica, che fu discusso dall'Assemblea Costituente e sul punto di essere introdotto nella Costituzione per garantire il diritto-dovere del cittadino di ribellarsi, in astratto di fronte ad un regime totalitario, in concreto di fronte all'involuzione totalitaria dello Stato. Infatti una norma costituzionale di questo tipo non avrebbe avuto senso se non per contrastare di gia' gli attentati alla Costituzione e ai diritti civili e politici dei cittadini.
Il fatto che la norma non sia stata introdotta nel testo costituzionale, se ha fatto mancare "il diritto" non ha certo cancellato il "dovere di disobbedienza" del cittadino di fronte alle leggi - e dopo Norimberga anche agli ordini - ingiusti.
Lo Stato va collocato sempre di piu' in una tenaglia : da una parte occorre affermare la priorita' e la supremazia della persona, della coscienza individuale, dei diritti umani fondamentali rispetto allo Stato, dall'altra la priorita' e la supremazia, rispetto allo Stato, dei Trattati sovranazionali e delle Convenzioni internazionali che affermano i diritti umani fondamentali.
C'entra anche il diritto a non essere uccisi da uno Stato, per l'indisponibilita' allo Stato della vita delle persone (Nessuno Tocchi Caino).
13.a. Valutare l'estensibilita' all'eroina farmaceutica dei concetti di "farmaco innovativo" o di "farmaco salvavita". Giulio Manfredi sugerisce di studiare bene leggi e circolari a riguardo, per verificare se aprono varchi praticabili per l'eroina farmaceutica.
14.a. Valutare la possibilita' di estendere alla cura con eroina dei t.d. cronici, gli stessi criteri fondanti la legittimita' delle terapie del dolore severo da tumore, con estensione ai pazienti farmacotossicodipendenti dei diritti riconosciuti al paziente oncologico, anzi dati assolutamente per scontati. Sarebbe interessante per un diverso orientamento della percezione, da parte dell'opinione pubblica (e dei legislatori), su sostanze che in un ambito sono denominate "droghe" o "stupefacenti" e in un altro ambito "farmaci palliativi".
15. Prescrizione di farmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotrope.
a. Proporre al Parlamento e al Governo la semplificazione delle procedure burocratiche attualmente previste per la prescrizione e la gestione di stupefacenti (oltre all'abrogazione dell'Art. 83 del DPR 309/90).
Dice la Dott.ssa Mariagrazia Fasoli in un suo contributo del gennaio 1998 : "Tali procedure infatti, ben lungi dallo scoraggiare i veri spacciatori che ovviamente vendono e comprano di tutto senza tanti registri, ottengono il solo risultato di esasperare gli infermieri dei SERT, perennemente concentrati sui milligrammi di metadone sperduti sul registro degli stupefacenti, di burocratizzare i medici, di disincentivare i farmacisti ad approvvigionarsi del farmaco.
La responsabilizzazione del medico nel merito e non nella forma della prescrizione di sostanze psicotrope anche attraverso una semplificazione delle incombenze burocratiche e un piu' stretto controllo degli Ordini sul rispetto dei doveri deontologici relativi all'accuratezza e alla diligenza nel porre le diagnosi psichiatriche e alla necessita' di ottenere un consenso informato da parte del paziente appare, d'altra parte, l'unica possibilita' di contrastare efficacemente il preoccupante fenomeno della assunzione di psicofarmaci per condizioni niente affatto patologiche quali la tristezza, la noia, la preoccupazione, l'ira, la vivacita', l'appetito considerati socialmente inopportuni".
16.a. Acquisire e valutare l'utilizzabilita' delle sentenze delle Preture civili ex Art. 700 c.p.c., sul tipo dell'Ordinanza del Dott. Tricoli, Pretura Civile di Crotone (febbraio 98) sulla reperibilita' dei farmaci per la cura secondo il metodo del Dott. Di Bella (il 6.3 era fissata la comparizione delle parti).
17. Giorgio Inzani ha proposto di introdurre l'uso del termine "farmacodipendente da eroina" al posto di "tossicodipendente da eroina", come rivoluzione semantica che aiuti piano piano a ristabilire nell'opinione pubblica la realta' delle cose. Un po' come quando abbiamo cominciato a parlare di "cittadino t.d." e mai "tossicodipendente" da solo e tanto meno "tossico".
Questa dizione e' gia' stata usata qua e la' nel presente testo.
a. Sarebbe bene verificare : il nuovo termine e' appropriato sempre e comunque ? Dove e' ancora corretto parlare di "tossicodipendenza" e di "tossicodipendente" ? Si puo' proporre una interpretazione per la quale "tossicodipendente" e' chi assume eroina di strada e "farmacodipendente" chi assumesse il farmaco eroina, a composizione costante e dosabile ? O e' meglio che si dica sempre "farmacodipendente" per dire che, se uno e' farmacodipendente, cio' che bisogna dargli e' la possibilita' di assumere un farmaco e non una sostanza che comunque non ha le caratteristiche di un farmaco, non si trova in farmacia, non viene prescritta da un medico e non viene assunta sotto controllo medico ? Bisogna dire che, siccome qualsiasi sostanza ha un "effetto farmacologico" in senso lato, anche se non ne conosciamo la composizione, allora e' "farmacodipendente" anche chi assume eroina di strada ? Oppure, risalendo all'etimo greco per cui "pharmako'n" e' veleno o medicamento a seconda dell'uso che ne viene fatto, della conc
entrazione, della modalita' di assunzione, delle condizioni soggettive..., "farmacodipendente" e' chi fa un uso meno rischioso di una sostanza, assumendola con l'attenzione che si dedica all'assunzione di un farmaco, mentre "tossicodipendente" e' chi assume una sostanza in modo rischioso, rispondendo compulsivamente ad uno stimolo simile a quello della fame?
18. Iniziative ad personam sui parlamentari che intervengono sul tema della t.d. per correggere puntualmente le scorrettezze presenti nei loro interventi, a volte inconsapevoli e dovute a disinformazione, a volte fatte in malafede. Stabilire un dialogo diretto puo' risolvere almeno le prime.
a. Per esempio, come gia' detto, tutti i parlamentari di AN che hanno dichiarato pubblicamente di condividere i principi proclamati dal Dott. Di Bella sulla liberta' terapeutica del medico, sul diritto di ogni persona alla cura e alla scelta della cura, e il diritto alla disponibilita' dei farmaci, possono essere coinvolti in un ragionamento per tentare di superare la discriminazione nei confronti delle persone t.d. per le quali non ritengono applicabili gli stessi principi, che pure dovrebbero essere universali.
Si tratterebbe di far superare il pregiudizio che fa ritenere loro che la t.d. non sia una semplice "farmacodipendenza", cioe' una malattia da curare, ma piuttosto una "debolezza da sferzare" (o un vizio da reprimere, secondo il moralismo pseudoreligioso).
Non sarebbe male se dall'interno di AN qualche parlamentare, magari medico, cominciasse a dire qualcosa di diverso accanto al solito Gasparri.
b. Qui si puo' valorizzare l'esperienza del Dott. Augusto Magnone, che gia' sta ottenendo passi avanti con un gruppo vicino ad AN che lo ha scelto come esperto sul tema delle tossicodipendenze.
Sarebbe interessante trovare dei militanti di AN nel gruppo Magnone, disposti a scrivere ad uno dei suoi parlamentari per intavolare uno scambio di riflessioni epistolari, o su Agora', se attiviamo una conferenza ad hoc, o su Internet se attiviamo un sito.
19. Analizzare bene le sentenze contenute nella Rassegna amministrativa della sanita', anche per nutrire gli avvocati dei collegi di difesa di informazioni, riflessioni, controdeduzioni, riferimenti, ecc...soprattutto di natura scientifica, medico professionale, medico-legale...
a. Nel numero di gennaio-marzo 1996 c'e' la sentenza della IV sezione della Cassazione penale del 29.9.95 a proposito del caso del Dott. Moncalvi, su ricorso della Procura generale d'appello di Milano. Cosa sancisce ?
1 . "Il referendum del 18-19 aprile 1993 (D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), a seguito dell'abrogazione dell'art. 120, 5 comma, e dell'Art. 121, 1 comma, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha prodotto l'effetto di consentire ai sanitari di assistere e curare direttamente ed autonomamente le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti".
Questa sentenza e' stata prodotta dalla difesa del Dott. Inzani in sede di interrogatorio da parte della polizia giudiziaria disposta dal PM, per dimostrare senza ombra di dubbio il suo diritto di curare cittadini t.d. per effetto del referendum del 93.
Il seguito della sentenza ha contenuti estremamente gravi, che potrebbero aver determinato il procedimento Inzani e che possono essere presi a fondamento in qualsiasi momento di altri procedimenti analoghi. E' una vera e propria mina vagante che occorre disinnescare :
2 . "Il sanitario, il quale voglia seguire il tossicodipendente che a lui si rivolga per la cura della tossicodipendenza, deve proporsi lo stesso fine che il legislatore, nell'art. 122 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, assegna al servizio pubblico per le tossicodipendenze, ovverosia il fine della riabilitazione e del recupero del tossicodipendente, attraverso la definizione di un programma terapeutico - preceduto dai necessari accertamenti - e socioriabilitativo personalizzato, tale da assicurare, con ragionevole probabilita', il recupero del tossicodipendente."
Premesso che il referendum non ha certo trasformato il medico in un Sert e che gia' prima del referendum il medico aveva la facolta' e non l'obbligo di "avvalersi della collaborazione del Sert", quanto sopra affermato appare contraddittorio e letteralmente anticostituzionale.
- E' contraddittorio riconoscere all'inizio che al medico e' consentito "assistere e curare direttamente ed autonomamente" e poche righe piu' sotto affermare che "deve proporsi lo stesso fine che il legislatore...assegna al servizio pubblico per le tossicodipendenze".
- Per un medico e' assolutamente normale curare chiunque, e il referendum ha semplicemente ripristinato la normalita' nei confronti dei cittadini t.d. illegittimamente discriminati nella possibilita' di libera scelta del medico per farsi curare come pazienti per la loro tossicodipendenza.
- Il medico ha gia' un obbligo di legge e non puo', a pena di gravi conseguenze anche penali, rifiutarsi di dare una risposta terapeutica a chiunque si rivolga a lui.
I Sert invece hanno rifiutato la presa in carico terapeutica a migliaia di cittadini t.d. (e ancora lo fanno) senza rischiare nulla, senza essere perseguiti ne' d'ufficio ne' per iniziativa di parte (pero' possiamo ancora provarci): dunque non hanno gli stessi obblighi di un medico, dunque le loro finalita' sono di rango inferiore di fronte alla legge. E' come se la legge riconoscesse che il medico che non interviene puo' causare un danno irreparabile, ma se lo fa il Sert no.
E' evidente che non e' cosi' (e ancora si devono contare i morti tra i cittadini rifiutati o cacciati dai Sert), ma allora una legge che si preoccupasse di assicurare l'incolumita' dei cittadini dovrebbe semmai affermare che il Sert deve assumere le finalita' che la legge attribuisce al medico e non il contrario.
A meno che non si voglia sostenere che il cittadino tossicodipendente non ha gli stessi diritti degli altri cittadini e soprattutto che la sua vita non ha lo stesso valore.
- Lo stesso uso del termine "deve" riferito all'attivita' del medico costituisce una illegittima interferenza in una sfera protetta da un diritto costituzionale, e se fosse imposta o sancita penalmente, sarebbe una aperta violazione dell'Art. 33 Cost. (liberta' della scienza).
C'e' poi indirettamente la violazione del diritto del paziente a non essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori, o imposti per legge, ma che comunque costituiscono una violazione della dignita' della persona (Art. 32 Cost.). Violazione che non puo' essere definita da chi la compie, ma molto di piu' da chi la subisce.
- Come conciliare il fatto che il medico puo' curare autonomamente il paziente t.d., vigendo sempre la norma per cui puo' anche non avvalersi del Sert, e tuttavia la sentenza vincolerebbe il medico a fornire anche una risposta "socioriabilitativa" per la quale non e' attrezzato e dunque dovrebbe obbligatoriamente rivolgersi a un Sert? Mistero.
- Come puo' il medico che per tradizione e norma deontologica e' tenuto a curare e non necessariamente a guarire, che anzi deve curare anche se e' certo che il paziente probabilmente o certamente non guarira', come puo' intraprendere la cura del paziente t.d. proponendosi "il fine della riabilitazione e del recupero del tossicodipendente" ?
- E ancora di piu' : lasciando perdere il programma "socioriabilitativo personalizzato" e attenendosi al programma terapeutico; come puo' un medico rispettare la sentenza dove dice che "deve proporsi...il fine della riabilitazione e del recupero del t.d. attraverso la definizione di un programma terapeutico...tale da assicurare, con ragionevole probabilita', il recupero del tossicodipendente" ?
3 . Prosegue la sentenza. "Gli interventi del sanitario...possono prevedere anche il ricorso a sostanze stupefacenti, ma l'uso di dette sostanze nella cura dei tossicodipendenti presuppone sia che la terapia non ecceda le necessita' della cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto, come esige l'art. 72, 2 comma, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sia che quella terapia si proponga la disassuefazione e la guarigione; l'uso delle sostanze stupefacenti e', pertanto, legittimo soltanto se e' mirato, sulla base di un programma terapeutico individualizzato, ad assistere, curare e recuperare, fino alla disassuefazione, il tossicodipendente: il che e' possibile con una terapia a scalare e per brevi periodi, che e' inconciliabile con un qualsiasi tipo di intervento limitato al solo mantenimento dello stato di tossicodipendenza."
Cosa "presuppone" per la Cassazione "l'uso di dette sostanze (stupefacenti) nella cura dei tossicodipendenti" ? "sia" quello che dice l'Art. 72 del D.P.R. 309/90, "sia" che la terapia "si proponga la disassuefazione e la guarigione".
- L'art. 72, DPR 309/90, recita : "E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto".
La terminologia e' quella attinente l'ambito medico e la sfera delle normali responsabilita' del medico. L'art. 72 non usa la dizione "non ecceda" che lascia intendere un limite fisso, misurabile, assolutamente invalicabile, che invece non esiste ed e' improponibile proprio per il seguito dell'articolo che indica la natura variabile della prescrizione: "secondo le necessita' di cura", di competenza della valutazione medica, e "in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto", valutate anch'esse dal medico, e risiedenti nel soggetto, e definibili di volta in volta solo nel rapporto medico/paziente, coperto dal segreto professionale al quale e' tenuto il medico (anche in sede giudiziaria ?) e dal diritto alla privacy del soggetto.
Comunque fin qui la Cassazione si appoggia in qualche modo ad un articolo di legge e, pur con le forzature evidenziate, non puo' certo dire cose molto diverse. Diverse considerazioni vanno invece fatte per le conseguenze che il seguito della sentenza ha inteso affermare.
- Nessuna norma di legge impone, ne' potrebbe, che "quella terapia (che utilizza le sostanze stupefacenti) si proponga la disassuefazione e la guarigione", e quindi dire che "l'uso di dette sostanze presuppone che la terapia si proponga la disassuefazione e la guarigione" resta un semplice pregiudizio, che al massimo puo' essere stato avallato da un "esperto" di fiducia della Cassazione, interessato a forzare oltre il lecito l'effettiva capacita' della legge di proibire o limitare la cura della t.d. nell'esercizio della professione medica.
Come gia' detto il medico ha l'obbligo di curare, non di guarire. Se poi il medico "spera" o "auspica" che il paziente guarisca, la speranza non puo' essere ne' imposta ne' regolata per legge. L'unica misura dell'efficacia delle cure e' il "miglioramento" delle condizioni di salute del paziente, valutato anche sentendo cosa ne pensa il paziente (percezione soggettiva del benessere).
- Attraverso il termine "pertanto" la Cassazione fa poi discendere a cascata dal suddetto pregiudizio (e non dall'Art. 72), una serie di conseguenze viziate da contraddittorieta' :
a) che "l'uso (da parte del medico) delle sostanze stupefacenti e' legittimo soltanto se e' mirato... ad assistere curare e recuperare, fino alla disassuefazione, il tossicodipendente"
b) che la "guarigione" di cui sopra consiste nella disassuefazione finale del t.d.
c) che la disassuefazione finale "e' possibile con una terapia a scalare e per brevi periodi"
d) che la terapia a scalare "e' inconciliabile con un qualsiasi tipo di intervento limitato al solo mantenimento dello stato di tossicodipendenza".
e) che la cura del t.d fino alla disassuefazione va fatta "sulla base di un programma terapeutico individualizzato".
Il punto c) e' scientificamente falso : una "terapia a scalare e per brevi periodi" non puo' determinare "la disassuefazione" e tanto meno "la guarigione" di un t.d.
Il punto d), dicendo che una terapia a breve termine e' inconciliabile con una a lungo termine (o a tempo indeterminato), quale e' la cosi' detta "terapia di mantenimento", e' una ovvieta' che pero' dovrebbe comportare l'esclusione della terapia a scalare e non di quella di mantenimento, che invece e' quella scientificamente appropriata nella cura della t.d.
E' evidente la illogicita' di parlare di guarigione a seguito di "una terapia a scalare per brevi periodi" quando e' noto che un cittadino t.d. non si puo' considerare stabilmente fuoriuscito dalla t.d. se non dopo un lungo periodo, di anni, senza ricadute.
Anche l'uso del plurale "per brevi periodi" associato alla forma singolare "una terapia scalare" fa intendere una ripetitivita' della terapia a scalare che a sua volta presuppone delle ricadute e non certo la "guarigione".
Il punto e) per il quale la cura del t.d fino alla disassuefazione va fatta "sulla base di un programma terapeutico individualizzato" rimanda ancora ad una attivita' tipicamente medica di cui il medico dovrebbe rispondere solo in caso di danno al paziente, in sede civile e penale, su iniziativa della parte danneggiata, mentre il resto e' materia coperta da una parte dal segreto professionale e dall'altra dalla legge sulla privacy.
Appare evidente nella sentenza la commistione del concetto di "disassuefazione" (di lungo termine) con quello di "disintossicazione" (a breve o brevissimo termine) e comunque la non conoscenza dell'andamento della t.d. come malattia.
4 . L'ultima proposizione della sentenza della Cassazione recita : "Per il delitto di cui all'art. 83 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 non e' richiesto il dolo specifico essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza, da parte del sanitario, di formare ricette contenenti la prescrizione di sostanze stupefacenti al di fuori dei casi in cui la legge lo consente ovvero in assenza di specifiche esigenze terapeutiche."
Oltre alle considerazioni fatte in altra parte sull'Art. 83 si puo' notare che la sentenza pone sullo stesso piano la prescrizione di un farmaco al di fuori dai casi per i quali la legge ne prevede l'uso, e la prescrizione per uso non medico delle sostanze, cioe' in "assenza di esigenze terapeutiche", addirittura lasciando supporre che la prima condizione puo' essere scambiata tout court con la seconda, anzi la invera.
E' evidente invece che cio' non e' vero. Puo' accadere che un farmaco non sia riconosciuto valido nella cura di una certa sindrome per un certo periodo e che poi la valutazione cambi e cosi' il suo uso diventi legale, cosi' come puo' essere riconosciuto valido per certi usi in alcuni Paesi e per usi piu' limitati in altri. La corrispondenza del farmaco alle esigenze terapeutiche del paziente e' valutata dal medico sulla base delle proprie conoscenze scientifiche, che non dipendono dai confini di Stato e delle leggi che disciplinano l'uso dei farmaci in ogni Paese.
20. La sentenza della Cassazione appena analizzata, lascia intravedere, dietro le argomentazioni dei giudici fatte in sicura buona fede, una disinformazione sulla cura delle farmacodipendenze, che corrisponde in parte alla disinformazione diffusa nell'opinione pubblica dai mezzi di comunicazione di massa, ma che corrisponde perfettamente all'opinione "scientifica" degli esperti disintossicazionisti che a suo tempo contribuirono ad impostare le leggi proibizioniste sulle cure. Chi sono gli esperti consulenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello e di Cassazione ?
a. Verificare se la sentenza del 1995 della Cassazione penale nel caso Moncalvi ha utilizzato pareri di periti della stessa Corte di Cassazione o della Corte d'Appello di Milano, e in caso affermativo identificarne l'autore per consentire a chi ne ha diritto di procedere nei suoi confronti in sede penale e civile, ma intanto per promuovere l'invalidazione del suo parere sul piano scientifico e ridimensionare la sua attendibilita' in vista di nuove "prestazioni" in campo giudiziario. Tale iniziativa puo' supportare il successivo punto riguardante un ricorso alla Corte Costituzionale.
21. Come neutralizzare gli effetti giurisprudenziali di una sentenza della Cassazione, che puo' costituire il riferimento orientativo (e, come visto, fuorviante) per altre sentenze, come fare per avere un pronunciamento che serva ad annullare gli effetti devastanti della sentenza della Cassazione esaminata ?
a. Ricorso del Parlamento (?), delle Commissioni Sanita' (?) alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato perche' la Magistratura, con la sentenza della Cassazione nel caso Moncalvi, ha modificato la volonta' del legislatore (intendendo per legislatore anche il corpo elettorale che si e' espresso con il referendum del 1993, ma il caso Moncalvi e' del 1992).
La sentenza della Cassazione e' in contraddizione addirittura con il Decreto De Lorenzo, se vale la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato (nel ricorso contro la sospensiva del TAR a favore del CORA, e dei Dottori Inzani e Fasoli) per conto del Ministero della Sanita'.
Puo' essere promotore del ricorso il Ministro della Sanita' ? A quanto sembra sono vie non percorribili direttamente.
b. Pero' sarebbe doveroso per il Ministero della Sanita' - che possiamo reinvestire del problema - almeno dare seguito a quanto richiesto piu' volte dal CORA: l'invio alla Magistratura di note tecniche ufficiali sulla cura delle farmacotossicodipendenze, in particolare sulle variazioni intervenute per effetto del referendum del 1993.
Questa volta potremmo attaccare il problema dal versante "Giustizia", investendo del problema il Sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone e il Presidente della Commissione Giustizia della Camera Giuliano Pisapia.
c. L'eccezione di incostituzionalita' occorre che sia sollevata incidentalmente in un'altra causa contro un medico, nella quale la suddetta sentenza della Cassazione sia indicata come precedente determinante per una richiesta di condanna, ma soprattutto sia citata a fondamento della sentenza di condanna.
Quindi nel caso di una sentenza di primo grado, va sollevata in Appello e nel caso di una sentenza d'Appello va sollevata nel ricorso in Cassazione.
Possiamo cercare le sentenze di condanna, di primo e di secondo grado, e vedere se e' stata utilizzata. Quindi possiamo prendere contatto con i medici condannati e con i loro avvocati per verificare .
d. Possiamo anche cercare il Dott. Moncalvi per sentire se ha ritenuto o meno di adire la Corte di Strasburgo, ammesso che possa farlo, e se puo' ancora farlo. E anche se vuole farlo.
Possiamo contattare anche il Dott. De Molli, che fu arrestato a Milano per fatti analoghi a quelli del Dott.Moncalvi, nell'ambito della stessa operazione di polizia (anche se non si conoscevano) per vedere se dalla sua vicenda sono sortiti esiti differenti (la vicenda del Dott. De Molli e' stata persa di vista perche' quando e' stato incontrato a S.Vittore da Giorgio e da Lucio, nel 1992, non aveva una gran voglia di battaglia politica, almeno con gli antiproibizionisti).
22. E' in corso una sorta di campagna contro il metadone, che passa attraverso la richiesta di valutazione dell'efficacia delle terapie metadoniche e di restrizione di queste nel recinto della "riduzione del danno" intesa come materia di competenza degli Affari sociali e non della Sanita'.
Si e' delineato un fronte di attacco al metadone che va dal Ministro Livia Turco (PDS) all'On. Gasparri (AN) passando dai cattolici On. Fioroni(PPI), On. Giovanardi (CCD)... e da On. Ce' e altri (Lega Nord) : tutti stanno chiedendo il monitoraggio delle terapie metadoniche e i dati sui loro esiti.
Ha risposto pubblicamente il Dott. Massimo Barra dicendo che la terapia metadonica e' quella maggiormente verificata.
In Commissione Affari Sociali della Camera, presieduta dall'On. Marida Bolognesi, il 10.2.98 il Min. Turco ha risposto alle richieste di approfondimento in precedenza avanzate dai Commissari :
- cosa intende il Governo per riduzione del danno ? (Lega Nord, AN, Comunisti uniti...);
- cosa dicono i dati sulla efficacia delle terapie metadoniche ? (Lega Nord, AN, Forza Italia...);
- per gli interventi di sperimentazione occorrono linee guida ? puo' essere usata qualsiasi sostanza ? (PPI,...)
Il Min. Turco ha risposto che "non si sa quanti escono dalla droga con il metadone", che "servono nuove linee-guida" (alla Conferenza di Napoli l'aveva detto anche il Ministro della Sanita' Rosy Bindi), che "ci sono strutture che hanno saputo risolvere il problema", che "occorre valorizzare quello che costituisce il metodo italiano per affrontare la t.d., attraverso le politiche sociali". Ha annunciato per il 10 maggio 1998 un appuntamento del Governo per definire nuovi provvedimenti conseguenti alla Conferenza nazionale di Napoli.
L'On. Gasparri insiste, e non e' il solo in Parlamento, nel riferirsi all'utilizzo del metadone solo come "riduzione del danno" negandogli ogni dignita' terapeutica.
L'On. Giovanardi ha presentato una interrogazione parlamentare palesemente "contro" il Dott. Barra - che aveva dichiarato la disponibilita' di effettuare presso Villa Maraini la sperimentazione con l'eroina (tra l'altro il Dott. Perucci non e' d'accordo su questo) - per aver dichiarato a RAI 1 che le strutture antidroga devono far finta di fare progetti per avere i finanziamenti che poi usano per le attivita' quotidiane. L'11.2.98 il Sottosegretario alla Sanita' ha risposto che il finanziamento a Villa Maraini e' correttamente usato e che e' in corso il monitoraggio sull'utilizzo dei fondi 90/93 da parte di tutte le Comunita', compresa Villa Maraini.
Questo episodio dimostra che Giovanardi ed altri fanno di gia', su queste tematiche, un fuoco di sbarramento che necessita di risposte adeguate.
Una panoramica delle posizioni dei deputati e' rappresentata dagli interventi alla Camera del 17.2.98, in sede di dichiarazione di voto sul DdL 438/98 che ha prorogato a tutto il 1998 la possibilita' di spendere i fondi 94/95 della lotta alla droga.
- L'On. Ce' (LN x Ind. Pad.) ha detto "...la Commissione Affari Sociali ha posto due quesiti al Governo, che attendono risposta: 1) quali risultati hanno dato le terapie metadoniche nella riduzione del danno ? 2) a legislazione vigente e alla luce dei risultati del referendum del 1993, quali sostanze diverse possono essere usate nelle sperimentazioni da parte delle Regioni ? ...La maggioranza tergiversa...";
- l'On. Taradash (F.I.) ha detto "...La riduzione del danno, come e' stata fatta, e' utile ?...Il Sert, basta che dia solo il metadone a mantenimento o dovrebbe dare una gamma di servizi e terapie ?..Se sono strutturati per fare solo la distribuzione del metadone, allora questo diventa 'droga di Stato' per mantenere l'equilibrio, ma non serve al reinserimento; idem per le unita' di strada...Oggi si parla di eroina al posto del metadone: e' un passo avanti perche' sottrarra' dalla vita di strada...ma i danari saranno stanziati ?...E' piu' di un esperimento...E' opportuno legalizzare le droghe leggere...E' opportuno classificare le sostanze in base al contenuto farmacologico e non in base allo status legale...andrebbe fatto anche per il tabacco...occorre riportare le sostanze alla vita e all'uso quotidiano...Valutare i modelli di intervento pubblico prima di fare gli investimenti...Il problema della persona t.d. non e' una malattia, ma un problema della persona...La repressione serve contro la droga ?...Proibi
zionismo = lotta alla droga, non e' equivalenza falsa ?...Il padre che da' denaro per togliersi di torno il figlio, non gli risolve il problema...";
- l'On. Giacalone (PPI) ha detto che "occorre sforzarsi per avere protocolli seri di disintossicazione...";
- l'On. Lumia (Sin.Dem./Ulivo) ha detto che "esiste la centralita' della persona e la terapia deve essere misurata su quella persona, con nome e cognome...C'e' un interesse internazionale per il nostro Paese per la sperimentazione di nuovi cammini...La riduzione del danno, come dice il nostro compagno Rocco Caccavari (deputato PDS, psichiatra, nume tutelare del Sert di Parma sin dai tempi dell'occupazione del CORA), rispecchia questo approccio...La riduzione del danno non e' ne' legalizzazione ne' distribuzione controllata di eroina : e' piu' servizi sul territorio...La lotta alle tossicodipendenze ha bisogno di una nuova fase progettuale...";
- l'On. Valpiana (PRC) ha detto che "...in Commissione si cerca di dare risposte per soluzioni concrete...per uscire da una condizione che e' scelta di non liberta'..." (e' la Comm. Affari Sociali, quella che il 26.2 ha liquidato la sperimentazione con l'eroina perche' non contemplata dalla legge vigente, e ha anticipato che la prossima legge la escludera' esplicitamente);
- l'On. Guidi (F.I.) ex Ministro degli Affari Sociali, ha parlato di "persone con tossicodipendenza" (come si dice "persone con handicap") e ha detto che "in Parlamento ci sono due gruppi: quelli che vogliono ridurre non solo il danno, ma anche la sofferenza della tossicodipendenza e quelli che usano i tossicodipendenti, cosi' come gli immigrati, per una battaglia politica inaccettabile. Se si dialoga emergono le concordanze...E' evidente che un provvedimento non risolve tutto, se no e' la soluzione del ghetto, del lager...Molti qui credono che la sofferenza vada ridotta: va bene, ma non si puo' togliere la drammaticita' della differenza, se no nasce un handicappato e noi lo sopprimiamo...Come si puo' parlare di t.d. ?, di ex t.d. ? Il sintomo ingloba la difficolta'. Meglio chiamare la persona con nome e cognome...C'e' il percorso terapeutico, diverso per ciascuno...servono approcci diversi, accettando soluzioni parziali. In carcere c'e' la stessa terapia uguale per tutti: elettroshock, psicofarmaci...Come s
i diceva una volta da parte di una certa sinistra a proposito dell'uso di psicofarmaci, non si puo' essere favorevoli all'uso di eroina o di farmaci cronicizzanti...Le comunita' di strada sono un valore enorme: danno quella solidarieta' che porta al servizio";
- l'On. Procacci (Verdi) ha detto che "E' necessario dare risposte ai t.d., quindi non vanno bene i comportamenti rigidi, specialmente da parte dei politici...Non abbandonare gli strumenti adeguati...Per noi legislatori e' importante guardare in modo laico alle esperienze di altri Paesi, come la distribuzione controllata di eroina, e guardare con onesta' e verita' alle politiche fallimentari sulle t.d. per trovare risposte diverse non ancora praticate: questo, Ministro Turco, per riconoscere la dignita' dei t.d.";
- l'On Carlesi (AN) : "Si dice che non bisogna fare ideologia, pero' la t.d. attiene la concezione della vita. Il t.d. non e' un malato, quindi non ci sono ricette. E' un disagiato, e' uno che ha perso i valori. Questo riporta alla centralita' della persona e quindi a risposte diverse. Non possiamo pensare che chi propone l'eroina e' cinico, ma la politica di riduzione del danno non e' questo, perche' non crea l'aggancio per risolvere il problema di una vita". Non siamo d'accordo con quanti dicono che non si deve risolvere ma cronicizzare, e 'riduciamo i danni se non possiamo fare altro'...Dunque non eroina. dobbiamo ancora risolvere il problema se il metadone, attraverso la riduzione del danno, ha risolto qualcosa. C'e' un problema di cronicita' legato al metadone. E' un problema di ordine politico e scientifico. Non e' vero che la sperimentazione dell'eroina in Svizzera ha portato qualcuno fuori dalla t.d.: ha solo migliorato la loro vita, ma noi non ci vogliamo fermare alla qualita' della vita del soggett
o. La stessa Svizzera ha modificato l'obbiettivo nel corso della sperimentazione: prima era finalizzato all'astinenza, poi si e' accontentato di livelli diversi di qualita' della vita...";
- l'On. Massidda (F.I.) ha detto "Questo provvedimento di finanziamento delle iniziative non vuol dire altro: siamo contro la distribuzione di eroina. Voteremo anche il prossimo provvedimento, pero' non deve significare altro: non daremo assegni in bianco, neanche alle Regioni...La t.d. e' argomento per noi importante, tra i prioritari della nazione. E' legato alla sofferenza e alla solitudine...Saremo vigili affinche' attraverso DdL nobili come questo, qualcuno non tenti di introdurre cavalli di Troia: li combatteremmo con ogni mezzo";
- l'On. Lucchese (CCD, relatore del DdL), ha chiuso gli interventi dicendo "...anche se non e' oggetto di questo provvedimento, dichiaro che siamo contrari alla sperimentazione con distribuzione di eroina...".
Dovremmo riuscire ad utilizzare questa che, anche se a senso unico, e' comunque una spinta per ottenere informazione, e cercare di ottenere finalmente una informazione a tutto campo.
a. Riprendere con decisione la richiesta a suo tempo avanzata (tra i 61 punti del CORA) al Ministro della Sanita' per l'acquisizione di informazioni sull'efficacia di tutte le terapie, degli interventi solo psicosocioriabilitativi e di quelli in C.T., per orientare le scelte del Parlamento e del Governo, anche in relazione al miglior utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla legge.
b. C'era l'impegno preso dal Governo Amato nella Conferenza di Palermo del 1993, a portare 3 anni dopo, alla successiva Conferenza, la valutazione di efficacia di tutti gli interventi fatti, distinti per tipologia, per una analisi comparata utile a conoscere la vera portata del sistema pubblico di risposta e non finalizzato a liquidare alcun tipo di trattamento, ma semmai a ridimensionarlo o a ridefinirne i protocolli applicativi...
Non e' stato fatto. Dove si e' arenato il proposito? Chi l'ha ostacolato ? Perche'?
c. Pressione politica. Possiamo avere un vasto schieramento parlamentare a favore se prepariamo una mozione che impegni il Governo a fornire entro tempi certi i dati che chiediamo, con le firme di appoggio degli operatori, o meglio dei responsabili, dei Sert, o meglio ancora degli Assessori Regionali alla Sanita', tutti ugualmente interessati a conoscere il risultato generale prodotto dai diversi tipi di intervento.
23.a. Predisporre esposti per inadempienza dei Sert sulla comunicazione dei dati sui trattamenti e sui loro esiti, dati rilevati ex Art. 113, comma 2, lett. g, del D.P.R. 309/90 ed ex Art. 3, comma 3, lett.h,i, del DM 444/90. Accorpare questi esposti agli altri sui Sert.
E' possibile che solo la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna rilevino gli esiti dei trattamenti, ammesso che il modo di rilevazione dica effettivamente qualcosa di definitivo sulla buona riuscita del trattamento ?
E' possibile che ai Ministeri della Sanita' e degli Interni non siano capaci di pretendere che arrivino i dati del 100 % dei Ser.T. ?
E se non sanzionano le inadempienze, non ne sono corresponsabili ?
b. Predisporre esposti per inadempienza del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope sulla comunicazione dei dati sui trattamenti e sui loro esiti (ex Art.3, comma 2, lett.b,c, D.P.R. 309/90).
24. Occorre intraprendere una campagna di difesa avanzata della terapia metadonica, anzi sarebbe opportuno passare all'attacco con le argomentazioni che attengono la questione piu' rilevante : la protezione della vita dei cittadini farmacodipendenti da eroina attraverso il corretto uso del metadone e il massacro di vite umane causato dall'imposizione ideologica e fondamentalista di certi interventi drug free negli anni passati (e in parte ancora oggi) che hanno rigettato in strada o tenuto lontano dai Sert migliaia di cittadini t.d.
Solo cosi' puo' emergere il vero panorama sconvolgente di quanto e' accaduto in questi anni, ancora coperto dal silenzio omertoso.
I casi di morte vanno considerati per la assoluta importanza che hanno come principali indicatori dell'esistenza o meno di un presidio sanitario efficace, al di la' e al di fuori della diatriba sulla esattezza della loro classificazione come decessi per eroinismo acuto o overdose da eroina.
E' vero che l'andamento delle morti cosi' dette "per overdose" non puo' essere assunto come indicatore assoluto della correttezza di una politica sulle droghe perche' in larga misura dipendono da modificazioni dovute al mercato criminale (Carla Rossi), tuttavia la disputa non ci deve interessare piu' di tanto, dal momento che comunque e' l'avere impedito l'intervento medico che ha costretto molti cittadini t.d. a correre rischi sanitari di ogni tipo legati a stili di vita fisicamente devastanti e debilitanti, con accumulo di patologie e cedimento finale, e dunque le morti denotano l'inadeguatezza almeno della politica sanitaria in materia di t.d.
E' il panorama che ha fatto e fa da sfondo all'opera del Dott. Inzani e degli altri medici incriminati per aver voluto curare, o di quei medici dei Sert che si sono accollati un carico di lavoro massacrante per compensare la diserzione di altri.
E' necessario illuminare questo scenario per far capire l'importanza di quello che hanno fatto i medici incriminati e questo puo' essere il contributo decisivo sia per un esito positivo dei processi sia per contribuire a modificare la volonta' politica in merito alla risposta sanitaria al problema della t.d. in Italia.
Proprio perche' non e' ancora esploso il caso del genocidio della minoranza dei farmacodipendenti da eroina - collegato a "drogopoli", cioe' all'affare economico-finanziario montato con il proibizionismo sulle cure e su certi farmaci (ma ben piu' grave) - gli autori piu' o meno consapevoli del genocidio, dopo una fase di riflusso, si muovono per riprendere il sopravvento.
Sara' necessario per questo rivangare vecchie storie, rifare la bucce ai Sert e a certi medici, ma sara' anche un'operazione per ristabilire la verita' e semmai rendere giustizia ai tanti cittadini sacrificati per il fanatismo di alcuni che contavano e che vogliono contare ancora, magari accreditandosi oggi come fautori della riduzione del danno, secondo nuove interpretazioni autentiche di comodo.
Si riaffaccera' l'ipotesi sconvolgente di alcune situazioni locali in cui un cittadino t.d. poteva trovare maggior protezione rispetto all'overdose, a certe condizioni, continuando a frequentare la strada, piuttosto che affidandosi al Ser.T. Tale ipotesi si era affacciata di gia' osservando alcune evidenze relative alla Lombardia :
- l'elevato numero di decessi di t.d. in carico ai Ser.T., non tutti ascrivibili all'Aids (in Lombardia nel 1994/95: 785 decessi);
- la ricorrenza, nelle notizie di cronaca sui singoli casi di overdose, della circostanza che il t.d. era in cura presso un Ser.T.;
- la verifica frequente, pur nella difficolta' di superare la riservatezza degli operatori, che il t.d. deceduto era in terapia a scalare o in trattamento con naltrexone;
- la circostanza, anch'essa ricorrente, che il t.d. era appena uscito da una CT o dal carcere.
Per quanto riguarda le CT e' certo che quasi tutti i t.d. che si sono rivolti al Gruppo Antiproibizionisti della Regione Lombardia tra il 1991 e il 1995, per conflitto con il Ser.T. che negava loro la terapia metadonica, avevano avuto una o piu' esperienze di CT nella loro storia.
Quindi chi usciva dalle CT (o dal carcere) e non incorreva subito nell'overdose, ricadeva poi nella casistica degli utenti o degli aspiranti utenti dei Ser.T.
Limitandoci alle responsabilita' dei Ser.T., la loro chiusura nei confronti del trattamento MM si e' protratta oltre la scadenza referendaria, almeno fino alle nuove Linee Guida del Ministero della Sanita', datate settembre 1994.
Ma resistenze e sacche di esclusione della terapia metadonica sussistono a tutt'oggi e occorrerebbe riuscire ad effettuare alcune operazioni, facendoci aiutare anche dall'esterno.
a. Risalire ai Ser.T. inadempienti attraverso i casi affrontati dal gruppo di Roberto Nardini, da Giorgio Inzani, da Ignazio Marcozzi-Rozzi e da altri medici di base e liberi professionisti.
b. Identificare i Ser.T. che attuano la cosiddetta "decodificazione della domanda".
Sono i Ser.T. che prediligono gli interventi solo psicosocioriabilitativi e chiamano "decodificazione o ridefinizione della domanda" l'operazione mediante la quale pretendono di dimostrare a coloro che chiedono la terapia metadonica che in effetti vogliono solo raccontare la loro vita ad uno psicologo e intanto disintossicarsi e poi magari entrare in una Comunita'.
Questi comportamenti si possono configurare, intanto, come grave violazione del diritto alla scelta della cura e violazione delle norme della deontologia medica, se chi li attua e' anche un medico.
Ma sono anche un segnale per ricercare, dove si pratica, l'andamento dei decessi tra coloro che ricevono soltanto un trattamento di questo tipo: almeno nella Regione Lombardia, per la quale i dati sono disponibili, il numero dei decessi tra i cittadini t.d. in trattamento solo socioriabilitativo e' elevatissimo, tenendo conto che e' piu' "normale" ritrovare i decessi per Aids o per epatite tra coloro che hanno trattamenti con metadone protratto e spesso sono stati ammessi a questo trattamento solo in quanto sieropositivi all'HIV o in Aids conclamato.
c. Identificare l'area dei medici di base (pochi) che hanno in cura pazienti tossicodipendenti, per risalire da questi ad eventuali Ser.T. inadempienti.
Ricostruire la mappa di questi medici impegnati nelle terapie metadoniche, magari con l'aiuto degli Ordini Provinciali ai quali potremmo chiedere gli elenchi, e' urgente anche perche' e' l'area della persecuzione giudiziaria, alla quale i medici sono particolarmente esposti, come dimostra il caso del Dott. Giorgio Inzani, che evidenzia la tendenza di certa magistratura requirente ad equiparare la terapia metadonica allo spaccio di stupefacenti, utilizzando la "chiave falsa" dell'Art. 83 (prescrizioni abusive) per introdurre il medico nell'Art. 73 del DPR 309/90 che punisce pesantemente i trafficanti.
Addirittura la magistratura giudicante, almeno in alcune sentenze intervenute tra il '93 e il '96, ha applicato le norme restrittive del DM 445/90, benche' abrogate dal referendum del 93.
d. Sarebbe necessario almeno andare a vedere dove erano residenti i deceduti e che tipo di trattamenti facevano o fanno i Ser.T. in quella certa zona. Occorrerebbe una indagine puntuale con una anamnesi storica dei singoli casi individuando le strutture di passaggio, ma ci vorrebbe qualcuno che ci si dedicasse esclusivamente, come un investigatore.
Potrebbe essere parte di una tesi di laurea. Si potrebbe suggerire.
Potrebbe essere sufficiente riuscire a documentare almeno una decina di casi esemplari.
Da questo lavoro potrebbe emergere una mappa interessante di Ser.T. inadempienti rispetto al diritto alle cure, da cui far partire eventualmente iniziative giudiziarie e giornalistiche.
Si potrebbe stilare la classifica dei 10 Ser.T. italiani dove sono morti di piu', l'elenco dei 10 "top gun", per aiutare a far capire quali maltrattamenti sono stati e sono imposti ai cittadini farmacodipendenti da eroina in Italia.
Tutto cio' farebbe parte di quell'azione sull'opinione pubblica e sull'opinione della classe politica (una sorta di "controfuoco di sbarramento") che consentirebbe poi la lettura dei comportamenti per i quali i medici vengono processati, piuttosto come atti di eroismo che come atti criminali.
A partire da questa base documentale possiamo tentare di rilanciare richieste gia' avanzate in passato in sede politica, e rimaste assolutamente senza risposta nonche' clandestine.
e. Riprendere con decisione la richiesta di una Commissione parlamentare d'indagine sulle cause dei decessi dei cittadini tossicodipendenti (con relative anamnesi) in carico ai Ser.T. negli anni precedenti ed in quelli successivi al referendum del 1993.
f. Chiedere indagine parlamentare parallela per ricostruire le tappe della vicenda tossicomanica, e in particolare la traiettoria attraverso i diversi tipi di trattamento (se c'e' stato) nelle strutture sanitarie e socioriabilitative e nelle C.T., dei cittadini la cui morte e' stata classificata come "overdose", negli anni precedenti ed in quelli successivi al referendum del 1993.
Sara' estremamente difficile ottenere Commissioni parlamentari d'indagine su questo argomento. Anche perche' ci sono troppi scheletri nell'armadio e fuori dall'armadio.
Salvo, appunto, sollevando una serie di casi ben documentati, che costringano a sollevare il coperchio.
g. Si potrebbe sollecitare il Parlamento affinche' chieda al Ministro della Sanita' di fornire risposte precise su quesiti precisi, entro tempi definiti, utilizzando la burocrazia ministeriale, come sempre accade, ma sotto il controllo di un intergruppo parlamentare di garanzia.
h. Si potrebbe cercare di ottenere, attraverso qualche parlamentare, il complesso dei dati raccolti in Italia in alcune grandi citta', tra cui Milano, per conto dell'OMS, per una ricerca sulla mortalita' nella popolazione tossicodipendente nel mondo.
E' stata effettuata una meticolosa ricerca dell'esistenza in vita dei pazienti dei Ser.T. (transitati o dimessi per completamento della terapia), che potrebbe fare al caso nostro. L'indagine risale ad alcuni anni fa, ma pare non sia ancora pubblicata. L'anticipazione della parte italiana puo' arrivarci attraverso Carla Rossi o Fabrizio Starace ?
25.a. Preparare la descrizione di un certo numero, limitato ma significativo, di casi di cittadini t.d. deceduti per mancanza o per inadeguatezza della risposta sanitaria, a causa delle leggi italiane proibizioniste sulle cure, per segnalarli ad Amnesty International come caso di persecuzione di una minoranza.
Tra le persone perseguitate vanno considerati comunque tutti i cittadini rimasti gia' vittime, o che rischiano di diventarlo quotidianamente, per mancanza di alternative legali al consumo di eroina di strada, cioe' per mancanza in Italia di una politica. comunque sanitaria, di riduzione del danno.
26.a. Preparare sulle stesse questioni un ricorso alla Corte di Strasburgo sulla base della Carta sociale europea (si puo'?)
27. Avviare una vertenza (piu' che riaprire la polemica) con il Gruppo tossicologi forensi (GTF) che accusarono il referendum del 1993 di essere la causa dell'aumento dei decessi per overdose negli anni successivi. Questa affermazione era stata fatta in sede di anticipazione (alla vigilia della Conferenza di Napoli) dei risultati di una ricerca ancora da pubblicare come rapporto sulle morti per overdose negli anni 91/95 ("Libro bianco sulle morti da droga 1991-1995").
L'argomento e' stato ripreso ancora ai primi di gennaio 1998 dall'On. Mantovano (AN) e sul Sole 24 ore dal Prof. Tonini (Diritto Penale), anche se quest'ultimo si riferiva all'aumento dell'uso di droga.
Il CORA aveva risposto ufficialmente con Carla Rossi che aveva confutato i dati dal punto di vista della correttezza statistica. Anche la nota del Prof. Tonini era stata smentita da Carla Rossi con dati dell'Osservatorio di Lisbona.
I promotori del referendum non hanno a suo tempo querelato il GTF per diffamazione : questa dichiarazione era stata fatta in una conferenza stampa, ripresa da molti organi d'informazione ed era circolata nella Conferenza di Napoli attraverso un volantino informativo di una associazione antidroga che l'aveva riportata.
a. Possiamo tentare di recuperare l'iniziativa della denuncia per diffamazione e per diffusione di notizie false e tendenziose a partire dalla effettiva pubblicazione del Libro bianco, che va verificata.
I dati dimostrano che per effetto del referendum tra il giugno 93 e il giugno 96 sono arrivati ai Ser.T., direttamente dalla strada, 30 mila utenti in piu' (da 60 a 90 mila), 20 mila dei quali sono andati ad incrementare le terapie col metadone (da 16 a 36 mila); dunque si dovrebbe riconoscere che e' aumentata la protezione dei cittadini t.d.
Ma e' anche vero che sono approdati ai Sert quelli che negli anni precedenti, abbandonati alla strada, si erano infettati e molti di questi naturalmente muoiono anche se trattati col metadone, pero' per malattie contratte in fase di negazione della terapia metadonica. Accollare al metadone questi decessi, o tentare di pareggiare i conti, oltre che falso, sarebbe una beffa che rischia di riprodurre un nuovo ciclo di duro proibizionismo sulle cure, anzi sulla cura piu' efficace. Solo una indagine corretta e imparziale puo' ristabilire la verita' e bloccare i tentativi di rivincita.
28. Monitorare e replicare agli interventi radiotelevisivi, sui temi di interesse di S&C.
a. Intervenire con richieste di rettifica o con esposti-denuncia nei casi di notizie inesatte o false per infondatezza scientifica. Ci sono trasmissioni come "Accadde domani" condotta da Maria De Filippi, dove il problema della tossicodipendenza e' trattato spesso, e l'unica indicazione fornita e' sempre e soltanto la Comunita' terapeutica. La disinformazione opera uno sviamento sistematico dell'opinione pubblica, funzionale alle scelte politiche del Governo.
b. Si puo' chiedere la disponibilita' del Codacons (Avv. Rienzi di Roma o Avv. Donzelli di Milano), che ha presentato un esposto-denuncia alla magistratura contro la RAI per "abuso della credulita' popolare", per studiare la formula.
Si puo' chiedere a Valeria Ferro del Centro d'ascolto radicale di Roma, se e come ci puo' aiutare.
c. Si puo' mandare un documento al Garante della concorrenza e del mercato (antitrust) per segnalare le scorrettezze della RAI (che riscuotendo il canone dagli utenti e' tenuta al rispetto del loro diritto all'informazione) e chiedere il suo intervento.
29. La pillola del giorno dopo, RU 486, per l'aborto farmacologico, e' un farmaco inventato e disponibile in Francia. Negli USA le case farmaceutiche che lo producevano sono state perseguitate dalle associazioni religiose e dal movimento contro l'aborto. Le case farmaceutiche hanno infine restituito la proprieta' della formula all'inventore, che l'ha messa a disposizione di chiunque voglia farne un uso senza fini di lucro. E' li' che aspetta.
Ci sono analogie tra le vicende per la legalizzazione dell'aborto e quelle per la legalizzazione delle droghe, come ha fatto rilevare Pannella : con la legalizzazione gli aborti sono diminuiti, quindi possiamo attenderci una analoga riduzione del consumo di droghe legalizzandole.
La resistenza strenua contro la pillola RU 486, che renderebbe l'aborto meno cruento, e' assimilabile alla resistenza contro l'uso medico dell'eroina che ridurrebbe la sofferenza dei cittadini t.d. : entrambe sono espressione del fanatismo proibizionista cattolico; entrambe hanno al centro la questione della disponibilita' dei farmaci, dell'autonomia terapeutica dei medici nel prescriverli e del diritto dei cittadini a ridurre la propria sofferenza quando non la possono eliminare.
a. Si puo' sentire Mirella Parachini, ginecologa di Roma, che vuole rilanciare la battaglia per la RU 486, e Cinzia Caporale, che l'ha ospitata di recente nella sua trasmissione sulla bioetica a Radio Radicale.
30.a. Il Sole 24 ore del 1 marzo 1998 (inserto domenicale), ha pubblicato il "Manifesto di bioetica laica" sul diritto alla procreazione, e in particolare sulla procreazione assistita.
E' stato presentato dai Ministri Turco e Bindi. Pare contenga principi utili anche al nostro caso. Si puo' studiare il Manifesto e preparare e proporre una integrazione che copra le questioni di interesse di S&C.
31. Da un documento della Dott.ssa Mariagrazia Fasoli del 10.3.96 (tranne il neretto).
"L'abrogazione con referendum popolare della norma legislativa che consentiva al Ministro di regolamentare le terapie sostitutive ha impedito la dichiarazione di illegittimita' del D.M. 445/90 con sentenza del TAR Lombardia (anche se a suo tempo l'Avv. Nicosia aveva detto che, nonostante il referendum, era ancora possibile che il ricorso andasse comunque a sentenza su richiesta dei ricorrenti, cioe' il CORA, la Dott.ssa Fasoli, il Dott. Inzani e due cittadini al tempo t.d.).
La liberalizzazione delle terapie che si e' verificata in seguito al referendum non e' percio' stata la conseguenza del riconoscimento di un diritto costituzionale dei medici a esercitare liberamente la professione, ma si configura come una semplice scelta da parte del popolo sovrano che, evidentemente, potrebbe essere annullata da un'eventuale scelta contraria.
Il Ministero della Sanita', non potendo piu' emanare decreti, ha emesso la circolare n. 20/94 che contiene "linee guida" per i trattamenti con metadone che l'Ordine dei Medici di Brescia ha ritenuto confusive, contraddittorie e in contrasto con alcune norme di buona pratica clinica ma che, non essendo vincolanti, non possono essere impugnate.
L'inadeguatezza delle "linee guida" ministeriali ha riattivato la proliferazione di "linee guida" regionali che hanno ulteriormente confuso il quadro normativo.
Come era prevedibile tutto cio', aumentando la confusione, ha portato ad una ripresa in tutto il paese di processi a medici accusati di prescrizioni abusive.
Le nostre proposte.
Il dibattito sviluppatosi in questi anni sia a livello di Ordini dei Medici sia tra colleghi impegnati nei Servizi Tossicodipendenze ci fa ritenere che la storia infinita delle terapie sostitutive non potra' avere un esito soddisfacente finche' ognuno non rientrera' nelle proprie competenze.
In particolare si chiede:
- che il Ministero chiarisca con le sue circolari unicamente i limiti di legge entro cui si svolgono tutte le terapie, farmacologiche e non, applicandoli alle tossicodipendenze;
- che le Regioni si astengano da interventi che interferiscano con la regolamentazione dell'esercizio della professione medica e quindi anche delle terapie farmacologiche, in quanto non di loro competenza;
- che le "linee guida", se necessarie, vengano elaborate da societa' scientifiche e discusse in "conferenze per il consenso";
che l'autogoverno della professione medica venga riportato totalmente in ambito ordinistico.
Conclusioni.
Dalla nostra esperienza riteniamo di aver tratto alcuni concetti fondamentali che potrebbero orientare i colleghi che volessero far valere la "liberta' di curare" contro impedimenti della natura che abbiamo descritto. Li riassumiamo sinteticamente.
La liberta' di curare
- e' relativa al medico non al farmaco;
- e' garantita dalla Costituzione solo attraverso il codice deontologico e non attraverso le leggi dello Stato;
- e' necessariamente collegata alla responsabilita' professionale che implica l'obbligo di attenersi a tutte le norme deontologiche;
- essendo un diritto del medico in quanto tale e non in quanto cittadino non puo' rappresentare un problema individuale ma va tutelato attraverso l'Ordine dei Medici cosi' come previsto dagli articoli 5 e 83 del nuovo codice deontologico.
a. Si puo' predisporre il testo di una petizione popolare al Parlamento ed al Governo per chiedere il recepimento delle proposte contenute nel documento di Mariagrazia Fasoli.
Oltre alle firme dei cittadini ai tavoli, converrebbe chiedere le firme di personalita' del mondo accademico e della professione e poi consegnare la petizione con il dovuto risalto.
b. Il testo potrebbe essere trasformato in OdG per la Camera e per il Senato da far presentare da parte dei parlamentari medici disposti ad essere punti di riferimento per S&C.
c. Si puo' chiedere ai Consigli provinciali dell'Ordine dei medici e alla Federazione nazionale (FNOM), di votarla come proprio documento.
Si puo' fare altrettanto con l'Appello di Parigi, inviando insieme i due documenti, con l'elenco dei firmatari piu' importanti dell'Appello.
d. Poiche' si parla insistentemente da parte del Ministro della Sanita' di nuove linee guida del Ministero sulle terapie con farmaci sostitutivi, possiamo stralciare e anticipare la richiesta che le "linee guida", se necessarie, vengano elaborate da societa' scientifiche e discusse in "conferenze per il consenso";
32. Valorizzare i risultati della ricerca scientifica, riportati dall'ultimo numero del "Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcoolismo" del Ministero della Sanita' (inviato a tutti i Servizi), e comunicati nell'intervento del Prof. Avram Goldstein, ricercatore emerito della Stanford University e meglio conosciuto come il padre delle endorfine. Si tratta del suo intervento in sessione plenaria all'ultima conferenza di Chicago nell'aprile del 1997. Lo ha consegnato di persona a Roberto Nardini, che lo ha tradotto e inviato al Bollettino proprio perche', in modo semplice e divulgativo, spiega i meccanismi di neuromodulazione che sottostanno all'abuso di sostanze ed al chiarimento di un concetto che gia' era noto ai ricercatori attenti :
"Il metadone, se usato clinicamente ed in forma corretta, non e' un sostituto dell'eroina, ma delle endorfine deficitarie nei soggetti eroinodipendenti, e quindi, un regolatore del rilascio della dopamina".
Come tale, anche se lo si puo' impiegare con successo nell'ambito della riduzione del danno, ha precise caratteristiche terapeutiche e stabilizzanti che non sono comuni ad altri oppiacei e puo' essere impiegato assai piu' proficuamente in programmi che hanno dimostrato efficacia e sicurazza. Per questo noi ci opponiamo ogniqualvolta si usa il termine "terapeutico" connesso con l'eroina, che non puo' esserlo, ed ogniqualvolta si parla di metadone soltanto come intervento di "bassa soglia" per la riduzione del danno. (Segnalazione di Roberto Nardini)
La comunicazione scientifica del Prof. Goldstein non e' certamente una novita', ma proprio perche' imporrebbe la totale reimpostazione della risposta sanitaria al problema della farmacodipendenza da eroina, meriterebbe un impegno sul piano divulgativo e su quello politico.
a. Si dovrebbe mettere alle strette il Ministro e il Ministero della Sanita' per fargli compiere rapidamente i passi necessari per arrivare ad acquisire questo nuovo punto di partenza per modificare al piu' presto tutta la filosofia e il sistema di risposta sanitaria. Quali iniziative possiamo immaginare per accelerare il processo ? Quale puo' essere il percorso migliore ?
Non potremmo tentare di ottenere un appello da Rita Levi Montalcini, che sa bene queste cose (e magari di qualcun altro suggerito da lei stessa) ?
Il nostro ruolo potrebbe essere quello di chi le porta i dati numerici della tragedia dovuta alla diversa lettura del problema, e questo potrebbe convincerla della responsabilita' che si assume chi sa come stanno le cose ma non fa nulla per migliorare la situazione.
b. Il Dott. Giorgio Inzani ricorda spesso che l'attivita' sportiva prolungata stimola il rilascio nell'organismo delle endorfine, cioe' di "morfina endogena", che aiuta a tollerare il dolore fisico ma anche il disagio psichico e, producendo la sensazione del "benessere", fa cessare la ricerca compulsiva di sostanze da introdurre nell'organismo dall'esterno come surrogati (non solo "droghe illegali", ma anche nicotina, caffeina, ecc).
E' noto che Giorgio Inzani si fa quaranta vasche a nuoto ogni giorno e che per questo riesce a tollerare gli altri e soprattutto se stesso.
Per pubblicizzare la diversa visione del problema, per cercare di far "accendere la lampadina" nell'opinione pubblica si potrebbero organizzare provocatoriamente manifestazioni fuori dalle piscine comunali, dando dei "drogati" a quelli che escono, chiedendo l'intervento dei carabinieri dei NAS per verificare il loro livello endorfinico, volantinando l'estratto della comunicazione del Prof. Goldstein e chiedendo che cessi la persecuzione dei cosi' detti "tossicodipendenti" in quanto semplici "malati farmacodipendenti da eroina per deficit endorfinico".
c. A parte i "ricercatori attenti" evocati da Nardini, il deficit endorfinico inteso come handicap e' adombrato in espressioni come "bastone chimico" riferito al metadone (che pero' ha anche proprieta' curative), e "persone con tossicodipendenza" come dice l'On. Guidi.
Potremmo inventarci messaggi che abbiano piu' a che vedere con l'handicap, che in genere desta immediatamente un riflesso di simpatia (a parte i nazisti...) nell'opinione pubblica, che invece e' indotta di piu' a vedere la tossicodipendenza come vizio, o trasgressione, o mancanza di valori...
d. "L'eroina inibisce il sistema endorfinico" : questo potrebbe essere il messaggio per scoraggiare l'inizio di una storia tossicomanica. "Meglio la morfina fai da te".
Ma se uno e' biologicamente deficitario, allora occorre pubblicizzare la descrizione dei sintomi premonitori e pubblicizzare il tempestivo ricorso all'intervento medico, prima che cerchi una risposta nell'eroina di strada del mercato illegale.
Certo tutti i medici di base devono essere messi pero' in condizione di dare risposte efficaci.
33. Valorizzare le testimonianze favorevoli all'uso dell'eroina come farmaco. Probabilmente e' piu'
facile reperirle fuori d'Italia, dove l'eroina e' nella farmacopea ufficiale (Inghilterra, Belgio...).
a. Si puo' interessare Fabrizio Starace a Londra e Eric Picard a Bruxelles per raccogliere testimonianze scritte e sotto forma di intervista radiofonica e televisiva.
C'e' gia' stata una testimonianza interessante, rilasciata a RR il 19.1.98 da un senatore di A.N., Valentino Martelli, che ha raccontato di aver usato l'eroina come medico in Inghilterra per 15 anni sugli operati al cuore, arrivando a constatare che si comportava meglio della morfina.
RR potrebbe riprendere questa testimonianza (se ne puo' fare uno spot ?), aggiungerne alttre, suscitare dibattito pubblico tra i medici...lasciando fuori rigorosamente i politici e i preti.
b. Tenendo conto di quanto riferito da Roberto Nardini e, come dice lui, "gia' noto ai ricercatori piu' attenti", possiamo dire che, nella strategia di intervento su dipendenti da "eroina di strada", l'eroina farmacologicamente titolata, dosabile, e' il vero "farmaco sostitutivo" della sostanza di strada (per la riduzione del danno), mentre il metadone va chiamato regolarmente "farmaco regolatore del rilascio della dopamina" ?
Possiamo decidere di introdurre sistematicamente queste dizioni in tutti i nostri documenti e comunicati stampa (cosi' come l'uso di "farmacodipendente" invece di "tossicodipendente") o ci sono controindicazioni ? Resterebbe fuori qualcosa ?
34. Iniziative sul tema delle terapie del dolore.
a. Acquisire, studiare e valorizzare le linee guida dell'OMS, emanate nel 1997, nelle quali si da' il via libera all'uso degli oppioidi per il trattamento del dolore cronico benigno. Sinora l'uso degli oppioidi (soprattutto metadone cloridrato) era consentito solo per il trattamento del dolore severo da cancro.
La notizia e' stata data nel corso del Congresso nazionale dell'Associazione italiana per lo studio del dolore (Milano, 15-16 maggio 1997). Il giornalista dell'Avvenire Paolo Castiglia in un articolo del 16 maggio 1997 ricorda che questo problema riguarda, solo in Italia 30 milioni di persone sofferenti di mal di schiena, artrosi, cefalee. Riporta anche una dichiarazione di Paolo Marchettini, responsabile del centro del dolore dell'Ospedale (cattolico !) San Raffaele di Milano : "Il dolore sommerso causa sofferenze e costi sociali elevatissimi, ma la miopia politico-sanitaria ostracizza i farmaci piu' economici ed efficaci ed impedisce la formazione permanente dei medici di famiglia e una vera risposta al controllo dei costi."
Castiglia ricorda che "l'uso degli oppiacei ha una specie di rigetto dal punto di vista psicologico sia da parte dei pazienti che, spesso, anche da parte dei medici che li dovrebbero consigliare". Ancora Marchettini spiega che "anni di esperienza nella terapia del dolore hanno poi dimostrato l'infondatezza del rischio rappresentato dagli oppioidi nel generare tossicodipendenza. Paradossalmente i derivati della morfina, i farmaci piu' efficaci e meno costosi, (meno di centomila lire al mese di terapia) che potrebbero risolvere il 60 % dei dolori cronici piu' gravi, in Italia non solo sono i meno prescritti, ma addirittura i piu' ostacolati."
L'articolo riferisce che il Narcotic International Control Bureau dell'ONU ritiene che in Italia probabilmente le dosi vendute erano inadeguate per curare il dolore da cancro statisticamente prevedibile in una popolazione di 57 milioni di persone.
Secondo Mario Tiengo, promotore del primo centro italiano di terapia del dolore, c'e' un atteggiamento culturale sbagliato, in Italia, nei confronti delle terapie antalgiche : "La morfina non e' il diavolo, anche le nuove linee guida dell'OMS lo hanno sottolineato. Ma i medici italiani non sanno che finche' c'e' il dolore, la morfina non da' assuefazione e non e' possibile trasformare un malato in un drogato."
(Forse potremmo convincere Tiengo che intanto il "drogato" e' un farmacodipendente, e che probabilmente cerca di automedicare qualcosa di simile al dolore.)
b. Possiamo contattare il Dott. Marchettini e il Prof. Tiengo di Milano, e anche il Prof. Henriquet di Genova, per sapere se ci sono ancora difficolta' nella prescrizione e nella reperibilita' dei farmaci antalgici, morfina e derivati, per il dolore da cancro, e in particolare se sta trovando ostacoli, nonostante le nuove linee guida dell'OMS, la prescrizione di questi farmaci per il dolore cronico benigno. Possiamo poi proporre iniziative conseguenti.
c. Incardinare una iniziativa parlamentare per il recepimento nella legislazione italiana delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'OMS. Potrebbe essere una Mozione.
d. Azioni nonviolente a sostegno del recepimento delle Linee Guida dell'OMS nella legislazione italiana.
35. Iniziativa nei confronti del Ministro della Sanita' per il cambiamento della registrazione dei farmaci di dimostrata utilita' nel trattamento delle farmacodipendenze da oppiacei :
a. prevedere la prescrivibilita' della morfina in caso di necessita' ed urgenza (mancanza di metadone) o in casi eccezionali, per ridurre piu' velocemente sintomi astinenziali gravi o per la non tollerabilita' di altri farmaci;
b. prevedere l'immediata prescrivibilita' della buprenorfina sulla base delle sperimentazioni condotte all'estero, senza attendere l'esito della sperimentazione italiana e autorizzare la registrazione di confezioni in dosaggi adeguati per l'impiego nel trattamento della tossicodipendenza;
c. introdurre nella farmacopea italiana e assicurare la reperibilita' del LAAM (levo-alfa-acetil-metadolo) per consentire intervalli di tempo piu' lunghi tra una somministrazione e l'altra (fino a 72 ore) e quindi una minore dipendenza dai Servizi.
Queste richieste sono state avanzate piu' volte in passato dal CORA (l'ultima volta alla Conferenza di Napoli) a vari Ministri della Sanita', che pero' non hanno mai risposto, neanche negativamente (a parte una risposta molto gentile ma assolutamente vuota del Min. Costa).
Questa volta sarebbe meglio ripresentare le richieste corredata dai pareri di illustri uomini di scienza e accompagnata dagli opportuni allegati tecnici.
Studiare se con i decreti emanati per la sperimentazione del Metodo Di Bella si sono aperti dei varchi utili.
Per la questione dell'uso della morfina per intollerabilita' del metadone, possiamo utilizzare la vicenda che ha avuto a protagonista il Dott. Marcozzi Rozzi, che per questo motivo aveva prescritto morfina ad un suo paziente e si era autodenunciato alla Procura della Repubblica di Roma.
L'Ordine dei Medici di Roma aveva approvato il suo operato.
36.a. Riprendere, e tradurre in proposta di legge, l'inziativa della Dott.ssa Mariagrazia Fasoli sulla prevenzione dell'overdose da oppiacei attraverso la distribuzione di naloxone (Narcan) descritta nella Lettera al direttore Carlo Vetere) pubblicata sul "Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcoolismo", n. 3/XX (1997). Il contenuto della lettera e' riassunto qui di seguito.
L'intervento, iniziato nel 1985, e' basato sulla informazione a tutte le persone con anamnesi positiva per assunzione di droghe illegali che accedono ai Ser.T. sui meccanismi dell'overdose da oppiacei, sui metodi per evitarla, sul corretto utilizzo del naloxone, sui risvolti medico-legali dell'intervento, oltre che sulla farmacocinetica dell'antidoto e dell'oppiaceo. Ad ogni paziente vengono consegnati una fiala di naloxone, una siringa sterile e un opuscolo riassuntivo delle informazioni necessarie.
I pazienti t.d. sono "incoraggiati" ad operare come primi soccorritori perche' si trovano piu' spesso nelle situazioni del caso e sono in grado di riconoscere un'overdose e di prendere una vena.
Rispetto alla legittimita' di una somministrazione endovena da parte di non medici, i pazienti vengono informati che la terapia endovena e' un atto medico, ma che l'Art. 54 C.P. prevede la non punibilita' di chi agisce in stato di necessita', salvo poi far intervenire il Pronto Soccorso dopo il risveglio della persona interessata dall'overdose.
L'effettivo recepimento delle informazioni viene verificato attraverso la somministrazione di un questionario ai pazienti t.d., soprattutto per controllare la conoscenza della possibilita' di tornare in coma entro 6 ore dalla somministrazione.
Il Dott. Carlo Vetere ha risposto: "Senza dubbio trattasi di una esperienza importanteche andrebbe estesa sistematicamente: certo diventa difficile nel mix variegato della clientela dei Ser.T. effettuare un confronto con centri che non praticano attivita' educativa e preventiva analoghe. Ne' mancano problemi di carattere amministrativo legati ad alcune sentenze del TAR relative alla distribuzione diretta dei farmaci, ma al riguardo la Federazione Nazionale Ordine dei Farmacisti ha manifestato la massima disponibilita' ad esaminare forme funzionali di collaborazione fra farmacisti e Ser.T., nel quadro della prevenzione dei decessi da overdose".
Si potrebbe contattare la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti per sentire direttamente cosa propone, o ancora il Dott. Vetere, prima di preparare un testo di PdL.
Anche se il contenuto sembra piu' del tipo di quelli trattati in genere dalle circolari ministeriali, dato l'insuccesso che in passato hanno avuto analoghe iniziative (vedi Circolare della Regione Lombardia voluta da Inzani e ottenuta nel 1994, ma rimasta inapplicata) forse e' meglio procedere con una proposta di legge molto agile e puntuale.
Sull'argomento conviene forse contattare prima anche la Croce Rossa di Trieste che ha ottenuto risultati straordinari con il Narcan, salvando centinaia di persone.
37. Riprendere i suggerimenti contenuti nella Lettera di Roberto Nardini al direttore del "Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcoolismo", n. 3/XX (1997), sul problema dell'impiego in prima istanza del Naltrexone (in commercio come Antaxone o Nalorex) a pazienti farmacodipendenti da eroina.
Dice Nardini: "Il nostro atteggiamento di critica all'impiego in prima istanza del naltrexone parte non solo dall'esperienza negativa di molti Ser.T. italiani presso i quali l'antagonista viene imposto quasi in contrapposizione a interventi sostitutivi "concessi" solo con il lanternino, ma anche da contatti con colleghi nordamericani che avendo sperimentato il naltrexone prima di noi ne hanno riconosciuto i limiti ed anche i rischi. In quel Paese i medici debbono spesso rispondere di "malpractice" e, quindi, evitano comportamenti non basati sulla "medicina dell'evidenza".
Infatti studiosi come Jaffe, entusiasti sostenitori dell'antagonista, dopo tutta una serie di prove cliniche ha dichiarato che l'impatto terapeutico del naltrexone non e' significativo. Il che non significa abbandono dell'antagonista ma accurata selezione dei casi che per modicita' del craving, buona situazione familiare, elevato grado di motivazione, mancanza di polidrug e, quindi, adesione cosciente al programma, consentano l'effettivo sviluppo di interventi psico-sociali.
Ma soprattutto nell'uso indiscriminato del naltrexone sembra persistere da una parte la scarsa considerazione dei diritti del cittadino tossicodipendente (mai interpellato), dall'altra la presunta necessita' di un "lavaggio radicale" (e "drenaggio finanziario"). Viene troppo spesso trascurato il rischio di ipersensibilizzazione di recettori degli oppioidi ed il conseguente rischio di overdose per una ripresa dell'eroina e nel pacchetto terapeutico mancano informazioni adeguate per i tossicodipendenti ed i familiari.
Altro aspetto di fondo e' quello dell'arbitrarieta' delle imposizioni terapeutiche a fronte del diritto del paziente alla libera e cosciente scelta, per cui appare urgente un indirizzo generale di richiamo all'osservanza di diritti che sono stati anche recentemente ribaditi da leggi poiche' e' proprio la non accettazione del tossicodipendente come malato da curare e rispettare e la larvata adesione alle tesi del drogato vizioso e moralmente decaduto che e' alla base di atteggiamenti non deontologicamente corretti."
Le osservazioni di Nardini hanno guidato il CORA, nell'ottobre del 1992, nella stesura dell'esposto alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste per alcuni casi di morte sospetta di persone in trattamento con Antaxone prescritto dai responsabili del Ser.T. (CMAS) di quella citta'.
Successivamente il CORA si era opposto con successo alla richiesta di archiviazione di quell'esposto grazie alla consulenza sulle cartelle cliniche effettuata dal Dott. Maremmani e grazie all'intervento sul piano tecnico legale dell'Avv. Giuliano Pisapia.
a. Proporre una Circolare ad hoc del Ministero della Sanita' ai Ser.T. con le indicazioni ricordate da Nardini, con precisi riferimenti alle conseguenze penali e civili per i danni derivanti da imperizia nell'indicazione della terapia con naltrexone e per la eventuale violazione del diritto del paziente ad esprimere un libero consenso informato, con espresso divieto di patteggiare con i pazienti benefici di alcun tipo in cambio dell'accettazione della terapia ( su questo aspetto: vedi casi raccolti a Trieste).
38.a. Chiedere l'introduzione di procedure di autorizzazione all'uso dei farmaci e delle cure, secondo i principi della responsabilita' personale del medico e del consenso informato del paziente, e producendo una specifica documentazione dei motivi che suggeriscono il ricorso alla terapia, con la possibilita', per il medico, di fornire, anche al di fuori delle "autorizzazioni burocratiche", prove documentali in ordine alla validita' degli studi clinici sperimentali, gia' iniziati o conclusi, con la stessa indicazione. (Carmelo Palma, M. Fasoli).
Sarebbe sufficiente reintrodurre le norme del DL 161/96, decaduto e non reiterabile, allargandone la sfera di applicazione alla cura delle farmacodipendenze.
Le buone ragioni di quel decreto sono elencate in un documento di Mariagrazia Fasoli : "...con questo provvedimento, il legislatore sembra voler regolamentare tutti quei casi in cui la terapia farmacologica considerata piu' adatta dal medico non e' quella attuabile con i farmaci e con le indicazioni previsti dalle autorizzazioni ministeriali all'immissione in commercio.
Queste situazioni sono in realta' molto piu' frequenti di quanto si ritenga. Basti pensare per esempio ai seguenti casi, riguardanti ormai migliaia di persone :
- pazienti che ritengono di non aver nulla da perdere e tutto da guadagnare utilizzando terapie anche solo ipoteticamente utili perche' sono affetti da una malattia senza cura efficace, a prognosi certamente infausta (Aids, alcuni tumori...) o progressivamente e irreversibilmente invalidante (cirrosi scompensata, sclerosi a placche...);
- cittadini della Comunita' Europea con patologie croniche che viaggiano per lavoro o per turismo e hanno iniziato all'estero una terapia non ancora o non piu' compresa nelle indicazioni ministeriali italiane;
- pazienti con patologia invalidante (grave emicrania, nevralgia post-erpetica, disturbo depressivo maggiore...) refrattaria a tutti i trattamenti di dimostrata efficacia, per cui una ricerca o anche una casistica clinica indichino la possibile utilita' di farmaci ben tollerabili gia' in commercio con altre indicazioni.
Occorre inoltre tener presente, per non incorrere in paradossi e incongruenze legislative, che in tutto l'Occidente, Italia compresa :
- si diffondono pratiche mediche alternative, basate su presupposti pre-scientifici, per le quali sono regolarmente in vendita prodotti, che non possiamo che chiamare medicamenti, non sottoposti e probabilmente non sottoponibili alle verifiche scientifiche ordinariamente previste per i farmaci;
- sempre piu' prodotti farmacologicamente attivi sono acquistabili direttamente in farmacia e chiunque, di fatto, puo' farne l'uso che crede senza incorrere in nessun problema legale.
In tale contesto, una buona legge dovrebbe riuscire da una lato a garantire la liberta' di scelta del paziente e del medico, dall'altro a garantire almeno la terapeuticita', se non la validita' scientifica, delle scelte possibili.
Occorrerebbe infatti evitare che pazienti con problemi tanto difficili da non poter essere risolti con le comuni terapie fossero vittime di interventi speculativi, impropri o controindicati con danni fisici, psicologici o economoci."
39.a. Chiedere l'abrogazione della norma (di cui all'Art.1, comma 3 del DL 476/96) che impedisce di ricorrere al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento dei programmi di riduzione del danno che comportino il ricorso alla terapia metadonica, laddove questi programmi non siano interamente gestiti dalle autorita' sanitarie locali.
Questa norma e' un capolavoro dell'assurdo : da una parte "concede" a tutti i medici la prescrizione del metadone all'interno di programmi riabilitativi, dall'altra la disincentiva e, di fatto, la impedisce, all'interno dei programmi di riduzione del danno (di strada, a bassa soglia, ecc.) : proprio quelli che esigono un maggiore ricorso a trattamenti metadonici massicci. (Carmelo Palma).
40. Valorizzare articoli e lettere ai direttori pubblicati su giornali e riviste, interventi pubblici e contributi in convegni e congressi vari, brani tratti da libri, segnalazioni a responsabili politici e amministrativi, esposti alla magistratura, ricorsi, arringhe e memorie difensive, ecc. ecc. centrati sulle questioni di interesse di S&C, cioe' sulla liberta' terapeutica del medico, il diritto alla libera scelta del medico e della cura, il diritto alla disponibilita' dei farmaci, e quindi il diritto di usufruire della miglior terapia disponibile in base ai dati scientifici e il diritto di rifiutare una certa terapia o un "determinato trattamento sanitario".
In particolare utilizzare materiali prodotti da medici, esperti riconosciuti, esponenti del mondo della scienza...Per esempio, M. Fasoli ha scritto diversi articoli centrati su questi diritti (ma anche Inzani, Nardini, ecc.) a partire da molti anni fa, quando non erano certo in voga nella cura della farmacodipendenza da eroina, anzi erano massacrati nel silenzio generale.
a. Raccogliere in un dossier questo materiale, ed eventualmente pubblicarlo, e utilizzarlo come supporto alle iniziative politiche e giudiziarie condotte per riaffermare quei principi e diritti fondamentali.
41. Diritto di ogni persona, anche farmacodipendente, a cure d'elezione e non obbligate.
I farmacodipendenti sono spesso "oggetti" di trattamento sanitario.
Il CORA fece modificare il titolo delle Linee Guida sul metadone da "L.G. per il trattamento dei tossicodipendenti..." - mutuato dal linguaggio penitenziario - in "L.G. per il trattamento delle tossicodipendenze..." Il passo successivo e' la liberta' di scelta della cura.
a. Raccogliere e analizzare la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale sui trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e sull'applcazione dell'Art. 32, comma 2 Cost. ("Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
b. Raccogliere e analizzare le ordinanze delle Preture sulla disponibilita' dei farmaci necessari all'effettuazione della cura Di Bella. (e' gia' in altro punto : qui interessano le argomentazioni sui principi della liberta' terapeutica del medico e su diritto alle cure).
c. Acquisire e analizzare l'Ordinanza del TAR Lazio che ordina la messa a disposizione gratuita, dei farmaci necessari ad effettuare la terapia secondo il Metodo Di Bella (MDB) per i malati terminali, e nomina un Commissario ad acta perche' provveda agli atti necessari a procurare i farmaci; acquisire ed analizzare il ricorso dell'Avvocatura dello Stato al Consiglio di Stato e del Governo alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione dei poteri.
- Questa sentenza ci consentira' di valutare le argomentazioni utilizzate dal TAR per arrivare a limitare le potesta' del Ministro.
- I ricorsi ci consentiranno di valutare le argomentazioni utilizzate dall'Avvocatura dello Stato per affermare le prerogative del Ministro e del Governo.
42. I Ser.T., per anni hanno esercitato il monopolio delle cure in via di diritto, e oggi ancora lo esercitano di fatto. Si verifica ancora il caso di Ser.T. che condizionano la presa in carico di pazienti farmacodipendenti da eroina all'accettazione di regolamenti spesso molto severi e rigidi, che li configura piu' come strutture a carattere pedagogico-educativo che sanitario.
La violazione di queste regole, di natura disciplinare e non sanitaria, comporta quasi sempre indebite ritorsioni sulla terapia.
La tutela del diritto alla cura del paziente farmacodipendente non ha bisogno di alcun "diritto separato" o "speciale" (Carte dei diritti dei t.d., decaloghi, ecc.) : invocarne la necessita' significa in qualche misura riconoscere uno status di inferiorita' del paziente farmacodipendente di fronte alla Costituzione e alle leggi ordinarie.
Tanto e' vero che, per fare solo un esempio, nel settembre 1992 il CORA ottenne un'ordinanza del Pretore di Milano ex Art. 700 c.p.c. con cui si ordinava al medico coordinatore del Ser.T. di via Nikolajevka la ripresa immediata di una terapia metadonica sospesa per motivi estranei alla cura in corso.
a. Non si tratta dunque di chiedere l'istituzione di un diritto che non c'e' e nemmeno il rafforzamento di un diritto che gia' c'e', ma di chiedere al Ministro della Sanita' di far rispettare le leggi in vigore, dichiarare la nullita' di tali regolamenti illegittimi (spesso denominati come "contratti terapeutici" ma a contenuto prevalentemente disciplinare), verificare d'ufficio la loro persistenza e denunciare tutti i responsabili dei Ser.T. che attraverso l'obbedienza burocratica alle regole che si sono dati, impongono agli stessi operatori comportamenti che violano le leggi, e i diritti fondamentali non solo del cittadino, ma della persona umana, e che si concretizzano nell'interruzione delle cure o nella non accettazione in carico.
b. Il Ministro della Sanita' dovrebbe anche verificare se i pazienti dei Ser.T. godono della liberta' di scelta delle terapie, secondo la prassi del consenso informato, o se la soluzione terapeutica e' imposta. Una circolare potrebbe contenere una diffida a rispettare il diritto degli utenti dei Ser.T. ad una offerta terapeutica compatibile con il proprio stato, le proprie possibilita' e le proprie scelte, secondo le stesse regole che valgono per tutti gli altri utenti dei servizi sanitari.
c. Oltre all'esposto alla Procura trattato in altro punto, e' necessario che anche il Ministro verifichi che ogni Ser.T. offra l'intera gamma delle soluzioni terapeutiche, senza discriminazioni e con personale capace di condurle secondo i migliori protocolli terapeutici. L'obbligo di mettere a disposizione tutti i tipi di intervento, dopo la caduta del DM 445/90, e' ancora in vigore per i Ser.T. in base all'Art. 3, comma 2, DM 444/90.
Gli operatori dei Ser.T. che pretendano ancora di escludere una certa terapia dal servizio pubblico, debbono essere rimossi e sostituiti, anche per consentire loro di aprire una clinica privata specialistica, con i propri soldi (per es. diversi Ser.T. emiliani).
Invece il servizio pubblico, pur ammettendo tutta l'elasticita' organizzativa che si vuole, deve comunque offrire l'intera gamma delle possibili alternative terapeutiche.
43. I controlli sul conducente di un mezzo, per verificare se sta guidando in stato di ubriachezza o di alterazione sensoriale da cannabis, con potenziale pericolo per terze persone, sono del tutto ragionevoli.
Non altrettanto si puo' dire sui controlli tesi ad accertare non se un attimo prima di metterti alla guida, ma se una sera di alcuni mesi fa, hai bevuto un bicchiere di vino o hai fumato uno spinello.
a. Chiedere l'abrogazione della norma che obbliga i Ser.T. ad effettuare i controlli urinari e le analisi del capello per accertare il consumo pregresso di derivati della cannabis e i medici a certificare la presenza o l'assenza del principio attivo di una sostanza che non da' assuefazione (Art.121, D.P.R. 309/90 : "...il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al Ser.T. competente per territorio...il Ser.T. ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo" e Art.2, comma 5, DM 444/90, con riferimento alla L. 685/75: "Ai fini del trattamento di cui agli articoli 72 e 72-bis su richiesta del prefetto e dell'autorita' giudiziaria competente i Ser.T. predispongono e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati; forniscono altresi' all'autorita' giudiziaria le certificazioni di cui all'Art. 82-ter, comma 2.")
.
Con questi atti in realta' i medici svolgono all'interno di un servizio sanitario e in quanto sanitari, un indebito ruolo di controllo sociale (per interposto controllo urinario e analisi del capello), del tutto improprio e persecutorio, nonche' offensivo della loro dignita'.
b. Se a seguito dei controlli urinari e dell'analisi del capello la persona risulta positiva alla ricerca del THC, cio' che ne consegue non e' la prescrizione di una cura, ma una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto, come la sospensione della patente (se non e' gia' stata sospesa per detenzione della sostanza per uso personale).
Ma allora il costo non dovrebbe essere a carico del Ministero degli Interni, e non della Sanita', dato che comunque questo esame di laboratorio non e' propedeutico ad un atto medico ?
Un cittadino che attraverso il pagamento del ticket sanitario finanzia direttamente la spesa sanitaria - e non altro - non potrebbe impugnare davanti al TAR un qualsiasi provvedimento di invio di una persona al Ser.T. da parte del Prefetto per accertamenti di laboratorio onerosi, non finalizzati ad una cura, ma ad una sanzione amministrativa, e pero' gravanti sulla spesa sanitaria ?
Su questo si potrebbe sentire il parere del Codacons.
c. Si potrebbe verificare che tipo di applicazione ha avuto sinora l'Art. 125, comma 1, del D.P.R. 309/90 che recita : "Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del Lavoro e di concerto con il Ministro della Sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese dei datori di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici".
Se gli accertamenti coperti da questo articolo sono effettuati anche per consumo presunto di derivati della cannabis, sono illegittimi perche' non si puo' prospettare in alcun caso un "accertamento di tossicodipendenza", e anche i datori di lavoro sono stati truffati perche' hanno sostenuto le spese di analisi "fuori legge" in quanto non finalizzabili all'accertamento di una tossicodipendenza in atto.
c 1. Se qualcuno non viene assunto solo perche' gli e' stato contestato il consumo saltuario o anche abituale (ma non in atto) di derivati della cannabis, potrebbe impugnare la decisione davanti al TAR ?
c 2. Comunque sia, chiunque prima di essere assunto in un posto di lavoro fosse sottoposto a questi controlli finalizzati alla rilevazione di una sua abitudine personale e non di una tossicodipendenza come dice la legge, non potrebbe rivolgersi al Garante della privacy per far cessare questa pratica ?
d. Sarebbe interessante comunque valutare l'incidenza sulla spesa sanitaria del costo delle analisi del capello per l'accertamento di "assenza di tossicodipendenza" in aspiranti lavoratori, ex Art. 125, e di presenza di principio attivo dei derivati della cannabis ex Art. 121, in consumatori (veri o presunti) di derivati della cannabis segnalati dai prefetti.
Dato il costo molto elevato di questo tipo di analisi di laboratorio (e stante lo scandalo delle analisi d'oro), chi si e' arricchito ?
44. In tema di diritto alle cure, in particolare per quelle che dovrebbero essere fornite dai Ser.T., la Dott.ssa Mariagrazia Fasoli sottolinea il problema dell'utenza emergente che "non e' solo quella emarginata ma anche quella del tutto integrata e di media eta'".
a. Istituzione di servizi per "senza dimora" che forniscano le prestazioni sociosanitarie minime (comprese quelle, anche farmacologiche, per la tossicodipendenza) destinate a chi ha scelto o subisce (per esempio perche' clandestino) uno stile di vita stabilmente al di fuori dai circuiti ufficiali.
L'eventuale illegalita' di una determinata situazione non ha infatti rilevanza ne' clinica ne' epidemiologica e il principio della riduzione del danno (per esempio limitando la diffusione della tubercolosi) dovrebbe valere non solo per i singoli ma anche per la societa'.
b. Il vero nuovo sommerso e' costituito da persone perfettamente inserite nel lavoro: imprenditori, insegnanti, professionisti, dirigenti d'azienda, impiegati pubblici, piloti, infermieri professionali, farmacisti...(come ha rilevato la Dott. Fasoli per averli seguiti nel suo Ser.T. grazie all'applicazione del diritto all'anonimato). "Si tratta di soggetti adulti, spesso politossicodipendenti, a volte con una buona cultura anche scientifica...A costoro non e' certo proponibile la "decodificazione della domanda", magari accompagnata da schedatura con fotocopia della carta d'identita' (gia' successo) da parte di qualche assistente sociale neo-diplomato o l'esecuzione di inutili test infettivologici o l'avvio a comunita' terapeutiche che provocherebbero, piu' che un inserimento, un disinserimento sociale. Eppure anche per queste persone si pone il problema della limitazione del danno sociale : proprio la loro collocazione in posti chiave della attivita' produttiva, infatti, rende conveniente la creazione di ser
vizi che attuino modalita' di intervento per loro accettabili...
b1. Apertura serale di un servizio per l'attivazione di programmi ambulatoriali senza farmaci.
b2. Incentivi economici per gli operatori che accettino di lavorare nelle ore serali, per esempio dalle 17 alle 22.
45. La Dott.ssa Mariagrazia Fasoli segnala un altro problema di diritto alle cure appropriate.
"L'emergere di politossicodipendenze, il dilagare di tossicodipendenze iatrogene dovute a incaute diagnosi psichiatriche e a relative terapie, ben piu' rischiose del vecchio metadone, a cui si aggiunge l'annoso problema dell'ostruzionismo ai ricoveri di tossicodipendenti attuato sistematicamente dai reparti di medicina e di psichiatria, rendono indispensabile l'istituzione di posti letto in Medicina delle Farmacotossicodipendenze o Tossicologia clinica che dir si voglia.
Non a caso la principale novita' del DSM-IV per tutte le sindromi psichiatriche e' la esclusione della eziologia da sostanze d'abuso.
Il problema ha, a mio giudizio, un tale impatto sociale da rischiare di vanificare per molte persone quanto ottenuto in termini di tutela della dignita' e della identita' della persona con la chiusura dei manicomi. Gia' vediamo infatti casi di pazienti, tossicodipendenti o alcolisti, socialmente svantaggiati (per gli altri ci sono le cliniche svizzere e brianzole), etichettati frettolosamente come doppie diagnosi per aver manifestato sintomi psichiatrici forse iatrogeni (per esempio da benzodiazepine, da neurolettici, ma anche da beta-bloccanti o da antivirali) entrare nella "porta girevole" delle comunita' e dei T.S.O. senza mai ottenere ne' la diagnosi ne', di conseguenza, il trattamento adeguato.
Per queste persone e' indispensabile che, ad evitare un inappropriato e stigmatizzante avvio al circuito psichiatrico (per l'opinione pubblica gli ex tossicodipendenti o gli ex alcolisti esistono gli ex matti ancora no) ci siano reparti dotati di personale medico e sociale esperto nel trattamento delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, in grado di interpretare le sindromi indotte da farmaci... Cio' per consentire di restituire al cittadino ma anche ai suoi famigliari non solo una diagnosi ma anche il rispetto e l'identita' a cui ha diritto."
a. Se non e' prematuro, la Dott.ssa M. Fasoli potrebbe stendere una bozza di proposta di legge per l'istituzione dei reparti di Medicina delle Farmacotossicodipendenze da far depositare in Parlamento, previa verifica di ogni aspetto tecnico e finanziario da parte di esperti da identificare, ad opera di Deputati e Senatori di diversi gruppi.
Il PdL potrebbe trovare il sostegno di illustri personaggi del mondo Accademico e professionale (Rettori di Universita', Presidi di Facolta', Primari, Presidenti di Ordini dei Medici e dei Farmacisti, ecc. ecc.) attraverso la firma di un documento che riassuma le motivazioni scientifiche e civili della proposta di legge e chieda la sua rapida messa all'OdG ed approvazione.
b. Si puo' proporre un provvedimento (o almeno un OdG per il Governo) per incrementare i corsi di perfezionamento in Medicina delle Farmacodipendenze, anche per preparare medici con titoli adeguati per accedere ai Ser.T., e porre l'esigenza del bando nazionale di idoneita' in Medicina delle Farmacodipendenze per accedere ai posti apicali.
46.a. Chiedere al Parlamento e al Governo la denuncia da parte dell'Italia della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" relativamente all'Art. 5, comma 1, lettera "e". L'articolo 5, comma 1, recita: "Ogni persona ha diritto alla liberta' e alla sicurezza. Nessuno puo' essere privato della liberta' salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge : a) se e' detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;...e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane, o di un vagabondo".
La Convenzione europea (Roma, 4 novembre 1950) non contempla affatto diritti fondamentali come la liberta' della scienza, la liberta' terapeutica, il diritto alle cure...
Il punto "e" dell'Art. 5, c. 1, per il quale chiedere la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia, e' palesemente discriminatorio proprio perche' e' inutile.
Infatti non si capisce perche' alcune persone debbano poter essere private della liberta' in quanto "tossicomani" o "vagabondi" ecc. quando comunque il punto "a" prevede gia' un caso generale, che certamente le ricomprende, e soprattutto vincola la detenzione ad un regolare processo.
47. Medicinali esteri (da un documento di M. Fasoli).
"Il legislatore non sembra tenere nel giusto conto i problemi della mobilita' attraverso i vari paesi dei pazienti con patologie croniche, si pensi alla terapia del dolore, ai quali dovrebbe essere garantito il diritto alla continuita' terapeutica secondo le prescrizioni del proprio medico di fiducia, ovunque costui eserciti."
a. Si potrebbe per esempio introdurre una norma di questo tipo :
"Salvo che emergano controindicazioni dsi carattere medico i pazienti di qualsiasi nazionalita', temporaneamente sul territorio italiano, in terapia con farmaci non commercializzati in Italia hanno diritto alla continuita' terapeutica. La documentazione clinica dovra' essere presentata in una delle lingue della comunita' (dell'Unione) europea. Per i pazienti in terapia con sostanze stupefacenti prescritte all'estero dal proprio medico curante in maniera diversa da quanto previsto dalla legge 309/90 e' riconosciuto l'uso terapeutico di tali sostanze. Le prescrizioni effettuate in Italia devono tuttavia rispettare il limite del dosaggio massimo necessario per otto giorni di terapia previsto dalla legge italiana.
Ogni Regione dovra' attivare almeno una farmacia internazionale.
Il Ministero della Sanita', in collaborazione con gli Ordini dei Medici, provvede ad adottare tutti i provvedimenti utili a consentire l'effettiva continuita' delle cure ed istituisce un servizio di traduzione gratuito via fax e un numero verde a cui sia i cittadini che i singoli medici o strutture sanitarie possano rivolgersi per eventuali problemi.
Lo stesso Ministero si adopera con ogni utile iniziativa per garantire la continuita' terapeutica ai cittadini italiani temporaneamente all'estero."
48. Al punto 31. si e' sottolineato che l'abrogazione con referendum popolare della norma legislativa che consentiva al Ministro di regolamentare le terapie sostitutive ha impedito (o meglio ha fatto ritenere superflua ai giudici del TAR) la dichiarazione di illegittimita' del D.M. 445/90 con sentenza del TAR Lombardia, che infatti non c'e' stata.
"La liberalizzazione delle terapie che si e' verificata in seguito al referendum non e' percio' stata la conseguenza del riconoscimento di un diritto costituzionale dei medici a esercitare liberamente la professione, ma si configura come una semplice scelta da parte del popolo sovrano che, evidentemente, potrebbe essere annullata da un'eventuale scelta contraria".
L'Avvocato dello Stato, che aveva impugnato l'ordinanza sospensiva del TAR davanti al Consiglio di Stato, si arrampico' sugli specchi per dimostrare che il Decreto De Lorenzo intendeva affermare, negli articoli impugnati, proprio i principi che secondo i ricorrenti erano negati.
Il Consiglio di Stato fu sommerso da una mole imponente di dati documentali, provenienti da ogni parte d'Italia, che dimostravano che i Ser.T. interpretavano il DM 445/90 esattamente come diceva il CORA e non come pretendeva di sostenere l'Avvocatura dello Stato.
Il Consiglio di Stato annullo' l'ordinanza del TAR relativamente ai due ricorrenti medici, ma lascio' intatta la sospensiva per i due ricorrenti cittadini tossicodipendenti.
L'unica differenza che poteva essere considerata per arrivare a decisioni opposte era la diversa valutazione qualitativa del "grave rischio immanente di danno irreparabile", ritenendo di poco conto per un medico la perdita della liberta' terapeutica e della propria dignita' professionale, ma riconoscendo implicitamente che i cittadini tossicodipendenti, proprio per i comportamenti effettivi dei Ser.T. italiani, evidenti nella documentazione prodotta, rischiavano davvero la vita.
E' evidente la contraddizione tra i due esiti differenti : infatti la limitazione della liberta' terapeutica si percepisce (e quindi c'e') proprio nel momento in cui vi sono pazienti che non sono curati adeguatamente, che si rivolgono ad altri medici, e questi scoprono a quel punto, volendo rispondere come medici al proprio dovere di curare, di essere impediti nel libero esercizio della professione.
Se il TAR Lombardia andasse a sentenza, anche oggi, a distanza di anni, quale potrebbe essere il giudizio sulla base di questi antefatti e di questi documenti, dopo che un verdetto popolare nel 93 ha detto che nessuno puo' dire al medico quale sia la cura giusta da fare, neanche un Ministro della Sanita', e tanto piu' oggi dopo la sentenza pur discutibile del TAR Lazio sulla disponibilita' della terapia Di Bella, e la sostituzione del Ministro con un Commissario ad acta, e un movimento di opinione pubblica combattiva come il popolo del dolore da cancro ?
Le analogie tra la cura del cancro, o la terapia del dolore, e la cura della farmacodipendenza da eroina, possono sfuggire alla gente comune, ma i giudici amministrativi non possono sottrarsi al dovere di affermare gli stessi principi di liberta' di scelta di cui sono titolari i cittadini medici e i loro pazienti, al di la' delle differenti circostanze.
a. Nonostante il referendum, e' ancora possibile che il ricorso (almeno quello dei medici) vada a sentenza su richiesta dei ricorrenti, cioe' il CORA, la Dott.ssa Fasoli, il Dott. Inzani ? Cosi' aveva assicurato a suo tempo l'Avv. Nicosia.
Sarebbe utile, ai fini della nostra campagna, avere oggi la sentenza ?
La risposta e' nel documento della Dott.ssa Mariagrazia Fasoli :
"La vertenza sulla liberta' terapeutica che noi avevamo intrapreso non era...su quale trattamento dovesse essere applicato ma su chi lo dovesse decidere.
Avremmo pertanto desiderato giungere ad una sentenza definitiva che sancisse non quale trattamento sia indicato per le tossicodipendenze ma la liberta', la potesta' e il dovere di curare da parte dei medici."
49. Valorizzare l'Appello dei medici italiani antiproibizionisti, indirizzato al Parlamento e agli Ordini dei medici, messo a punto dal Dott. Ignazio Marcozzi Rozzi alcuni anni fa, ma ancora attualissimo.
a. Prendere contatto con tutti i medici che lo hanno firmato, verificare se e' stato consegnato ai destinatari, se ne hanno tenuto conto ed eventualmente provvedere alla consegna.
b. Riconfezionare l'Appello sotto forma di Petizione al Parlamento (ai Presidenti di Camera e Senato) - basta cambiare l'intestazione - allegare le firme che gia' sono state raccolte e consegnarle, in modo che ne sia data pubblicamente notizia all'inizio della seduta, e sia affidata alla Commissione Sanita', competente per materia.
5 Ipotesi di possibile autoterapia con derivati della cannabis per la fuoriuscita dalla farmacodipendenza da eroina.
a. Approfondire il caso, seguito dal Dott. Inzani, di due cittadini che stanno risolvendo la loro dipendenza da eroina attraverso il consumo di derivati della cannabis. Loro dichiarano che effettivamente sono arrivati all'eroina partendo dallo spinello.
Inzani intende verificare la possibilita', se e' vero questo percorso, che allora sia possibile il percorso inverso (per colpa dello spinello entri? grazie allo spinello esci).
b. Cercare e raccogliere casi analoghi.
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