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- 4 febbraio 1999
Abolizione della leva: proposta di referendum

di seguito una proposta di referendum concepita da Nicola Marcuccetti del Comitato "Né giusta né utile" per l'abolizione della leva.

A prima vista, mi sembra un po' moderata...

Olivier

PROPOSTA DI REFERENDUM PER L'ABOLIZIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DELLA LEVA

("Referendum Marcuccettum" a cura di Nicola Marcuccetti)

Testo dell'attuale art. 14 L. 230/1998, tra parentesi quadre la parti da abrogare.

Art. 14.

[1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.]

5. COLORO CHE IN TEMPO DI PACE [adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno] RIFIUTANO TOTALMENTE, PRIMA O DOPO AVERLO ASSUNTO, LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE I LEVA SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI PRESTARLO [quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.]

[6. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.]

Testo risultante del quesito referendario, qualora approvato:

Art. 14.

Coloro che in tempo di pace rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo.

RISULTATO: Si cancella la sanzione penale per chi rifiuta di prestare il servizio militare di leva in tempo di pace. Si afferma al contrario la sua non punibilità.

Per il servizio civile varrebbe la regola analoga grazia al rinvio operato dall'art. 17 comma 5: "Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'art.14."

Opportuna la contestuale abrogazione (totale o parziale dell'art.16 comma 2 per il suo rinvio alle sanzioni dell'art. 14: "Chi viola il divieto di cui al Comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1"

CONSIDERAZIONI:

Profilo giuridico:

- poiché "il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge" (art. 52, comma 2 Costituzione) il quesito deve modificare tali limiti e modi, senza cancellare del tutto l'obbligatorietà, che sembra essere un contenuto minimo imposto dalla Costituzione. Sono infatti inammissibili i referendum che abroghino disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato (tale circostanza forse ricorrerebbe se ad esempio volessimo cancellare del tutto ogni pena in ogni tempo). Il limite del "tempo di pace" appare tuttavia congruo: la stessa possibilità di modificare in Parlamento le leggi sulla leva senza preventive modifiche della Costituzione sono del resto legate all'ammissibilità di tale limite secondo la Corte Costituzionale. (*)

- Sotto il profilo dell'omogeneità delle sanzioni penali giocano precedenti affermazioni della Corte Costituzionale: in particolare nella sent. 409/1989 essa ha sottolineato che "non risulta costituzionalmente sancito alcun obbligo di penalizzazione per le violazioni all'interesse tutelato dal 2 comma dell'art. 52 Cost." La sanzione penale non è dunque un contenuto vincolato dalle leggi sulla leva, ben potendo essere previste sanzioni di altra natura. Peraltro il referendum non intende abolire eventuali sanzioni penali in tempo di guerra. Inoltre la stessa Corte ha più volte sottolineato la possibilità della legge di introdurre ampi limiti all'obbligatorietà del servizio militare, specialmente quando si trattava di contemperarla con altri valore, come l'obiezione di coscienza e il diritto al lavoro. Dovrebbe essere pertanto riconosciuta al legislatore una sufficiente discrezionalità nel contemperare i diversi interessi costituzionali in gioco (libertà, lavoro, difesa della Patria etc.) fino a limitare gli ob

blighi di leva al tempo di guerra o a circostanze eccezionali.

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profilo politico

- il quesito evita di schierarsi apertamente contro il servizio civile, incentrandosi sulla sanzione da infliggere agli obiettori totali. Questo dovrebbe consentire di aggregare più ampie maggioranze.

- il quesito non cancella neppure i meccanismi di arruolamento e non implica espressamente la costituzione di un esercito professionale: nulla precluderebbe (in linea teorica) di continuare a tenere in piedi un esercito di massa (e parralo servizio civile), magari meglio retribuiti e resi più appetibili, visto che chiunque potrebbe rifiutarli, o comunque istituire un servizio a base volontaria ma non professionale o altre soluzioni. Non è insomma un referendum militarista.

- Da segnalare la straordinaria portata "eversiva" del referendum, qualora fosse ritenuto ammissibile. In base ai principi del diritto penale, qualora il quesito fosse approvato sarebbero cancellati retroattivamente tutti i reati di rifiuto del servizio di leva, con relativa cancellazione delle condanne ed estinzione dei processi in corso.

- proprio quest'ultimo aspetto unito alla particolare disciplina dell'art.14 detta attualmente e alla lentezza del sistema penale potrebbero determinare un intervento immediato di Governo e Parlamento che renderebbe superflua la celebrazione del referendum. Una volta ammesso il quesito sarebbe infatti verosimile che tutti i giovani chiamati a prestare servizio decidessero di rifiutarlo in attesa dell'esito referendario: qualora vincessero i si' essi sarebbero prosciolti, in caso contrario, potrebbero agevolmente estinguere il reato chiedendo di essere ammessi al servizio, come previsto dai commi 6 e 8 dell'art. 14. L'esercito di leva tramonterebbe già nel momento in cui la Corte ammettesse un simile quesito.

POSSIBILI OSTACOLI

- i vari progetti di leggi, annunciati o proposti, o probabili interventi della Corte Costituzionale potrebbero alterare il testo dell'Art. 14. particolarmente il comma 5 (quello da ritagliare) che prevede un trattamento assai più severo per chi rifiuta in base a motivi non "di coscienza" è palesemente incostituzionale (*). Potrebbe essere necessario abrogare l'intero art. 14, senza possibilità di ritagli, e ogni riferimento ad esso.

- occorre valutare quando le modifiche legislative precludono la via referendaria: il testo su cui ritagliamo deve essere ancora in vigore al momento della proposizione del referendum? Al momento della consegna delle firme? Al momento dell'ammissione da parte delle Corte Costituzionale?

- in caso di pronuncia di incostituzionalità del comma 5 potremmo ugualmente ritagliarlo? Quando dovrebbe intervenire una simile pronuncia per impedirci di ritagliarlo?

- L'abrogazione dell'intero art. 14 cancellerebbe la sanzione penale per chi rifiuta il servizio civile. Occorrerebbe verificare le conseguenze per chi rifiuta il servizio militare: se sussistano altre norme che lo puniscano, che potrebbero riprendere vigore qualora non fossero state espressamente abrogate (**). Non credo che l'eventuale permanenza di norme che sanciscono pene per chi rifiuta il servizio militare possa incidere negativamente sulla coerenza e l'omogeneità del quesito (e percio' sulla sua ammissibilità), ma occorrerebbe approfondire. Ovviamente in base ai principi del diritto penale non potrebbero essere applicate analogicamente a chi rifiuta il servizio civile, per il quale, abrogato l'art. 14, resterebbero soltanto le sanzioni disciplinari dell'art. 17 (***)

(*) la Corte si è pronunciata su una questione simile in relazioni alla diversa pena per chi rifiuta il servizio militare e quello civile (sentenza 409 del 18-7-1989) affermando che data l'identità oggettiva della violazione "l'adduzione di motivi di coscienza (come del resta, di qualsiasi scelta ideologica) non puo', in nessun caso, condurre alla davvero sproporzionata sanzione..." che era prevista per chi rifiutava il servizio civile. La situazione attuale sembra essere analoga.

(**) Non cosi' ad esempio per la pena prevista a carico degli obiettori dalle legge del '72 espressamente abrogata dall'art. 23 della nuova legge.

(***) Il risultato di cancellare la sanzione penale per gli obiettori dovrebbe essere sicuro. E tra le sanzioni disciplinari dell'art. 17, la più grave è la sospensione dal servizio (!). E' verosimile che anche la pena per chi rifiuta il servizio militare verrebbe disapplicata per parità con il servizio civile.

DA VERIFICARE:

per valutare l'ammissibilità del referendum:

- la sentenza di ammissione del referendum sull'obiezione di coscienza (gennaio 1995).

- La sentenza del 14-11-1998 in cui la Corte Costituzionale chiarisce il concetto di "difesa civile".

Per correggere eventualmente il quesito:

- L'esistenza di altre norme che puniscano il rifiuto del servizio militare in tempo di pace.

- Individuare la norma che punisce il rifiuto del servizio militare in tempo di guerra (contenuta nel Codice penale militare in tempo di guerra).

- Scoprire in che modo e in che tempi le modifiche del testo di legge possono interferire con quesito (leggi sul referendum? L. 352/1970 modificata dalle L. 159/1995 e L. 173/1995).

- i testi precisi degli emendamenti all'art. 14 proposti dall'On. Spini, quello dell'On. Olivieri ed altri di cui sia abbia notizia) e lo stato della loro discussione.

Nicola Marcuccetti, "Né giusta né utile"

 
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