From: Paolo Bonacchi bonacchip@tin.itPistoia 26 ottobre 1999
Caro Marco,
quanto devo dirti è così difficoltoso a spiegare in tre parole come sarebbe necessario perché tu lo leggessi, che bisognerebbe avere la bacchetta magica. Non avendola, devo sintetizzare. Sintetizzando rischio di non essere capito. Dunque che l'Onnipotente mi aiuti. Su suggerimento di diversi radicali di Pistoia, ti dico cosa sto facendo: sto raccogliendo le firme in diversi Comuni ( Vicenza, Arcugnano, Sovizzo, Montecchio, Pistoia, Montecatini, Quarrata, Agliana e Prato), per presentare ai sindaci due petizioni sugli Statuti dei rispettivi Comuni. La prima riguarda l'introduzione nello Statuto dei referendum di iniziativa e di revisione, al posto di quelli abrogativo, consultivo e propositivo; la seconda riguarda l'elezione del Difensore civico da parte dei cittadini, invece che da parte del Consiglio comunale o da parte di Commissioni elettorali che alcuni Statuti prevedono. Lo scopo è quello di far venire allo scoperto i signori del potere su un argomento per loro pieno di incognite e di paure: quello de
lla sovranità popolare. Conosco la pericolosità del discorso che tu tradurresti in rischio plebiscitario, e condivido in parte le critiche che possono essere avanzate sulla democrazia diretta prevalente sulla democrazia rappresentativa. Ma se devo fare una scelta fra i rischi dell'attuale parlamentarismo integrale (tutto nei partiti niente al di fuori dei partiti), e la prevalenza della democrazia diretta su quella rappresentativa, preferisco di gran lunga quest'ultima. Ti ricordo che con questa soluzione, tutti i referendum presentati dai radicali sarebbero oggi leggi dello Stato. Esattamente come avviene in California o nella vicina Svizzera, dove l'ordine politico è stabile ed il progresso, affidato alla responsabilità della maggioranza responsabile, rapido e sicuro. Tu, come la maggior parte, dirai che il nostro popolo non è pronto per la democrazia diretta. Non è vero. I referendum radicali hanno dimostrato esattamente il contrario. Eppoi secondo una indagine del CIRM fatta per conto dell'Uomo qualunque
nell'agosto del '98, in Italia esiste un partito ancora non costituito di ben 15 milioni di cittadini che non vorrebbero veder alterati i risultati dei referendum. Anche applicando a tale cifra i quoziente di Agostini, tendente a tradurre in comportamenti reali le dichiarazioni di intenti, questo partito inesistente conta ben 7.200.000 aderenti disposti, secondo l'indagine, ad impegnarsi col tempo e con denaro in una iniziativa politica tendente a stabilire un reale potere dei cittadini nei confronti della partitocrazia. Scopo dell'iniziativa è anche quello di cominciare a diffondere la mentalità federale che è la mentalità della libertà politica ed economica. Nessun ordine politico nuovo può essere costituito senza che questa mentalità si sviluppi nei cittadini. Come tu ben sai il federalismo è una teoria contrattuale dello Stato ma, forse questo lo ignori, non si tratta di un contratto sociale, bensì di un contratto politico che è cosa assai diversa perché il primo tende alla conservazione dell'esistente
in cui tutto lo Stato è finzione di giurista, il secondo realizza lo Stato secondo la volontà, le attese e gli interessi dei cittadini. La nostra proposta è inquadrata in questa ipotesi dello Stato federale e tende a scardinare dal basso, prima nei Comuni, poi nelle Province quindi nelle Regioni e nello Stato il potere eccessivo dei partiti, bilanciandolo col potere dei cittadini ai quali viene restituita la democrazia. Dai tavoli fatti risulta che la gente firma molto volentieri le petizioni a cui i Sindaci sono tenuti a rispondere entro sessanta giorni. A Vicenza la Provincia ha "smarrito" le 1414 firme presentate nel '98. I sindaci dei Comuni ancora non rispondono. E' stata fatta una denuncia alla magistratura, ed interessato il prefetto di Vicenza. Cominciano ad arrivare i primi segnali di cedimento nei confronti delle petizioni. Mi immagino cosa accadrebbe se un movimento organizzato e battagliero come quello dei radicali, con i quali a Pistoia collaboro da oltre 10 anni, presentasse le petizioni in t
utti i Comuni italiani. I partiti dovrebbero venire allo scoperto sul tema fondamentale del rapporto con i cittadini e non accetterebbero mai di stabilire un potere nelle istituzioni superiore al loro. Sarebbe la fine della partitocrazia e l'avvio di una vera rivoluzione federale che, ripeto, è la rivoluzione della libertà politica ed economica. Ed eccoci al dunque: vuole il Partito radicale gestire questa iniziativa in collaborazione con l'Unione movimento federalista? Noi mettiamo a disposizione del Partito radicale le petizioni che abbiamo già presentato senza alcuna rivendicazione o interesse personale, al solo scopo pratico di dar voce a quei quindici milioni di italiani. Sicuramente i testi che allego alla presente sono migliorabili con il vostro aiuto, ma devi riconoscere che l'idea è buona, semplice, comprensibile e rivoluzionaria. Capisco di essere stato lungo e di aver abusato della tua pazienza e me ne scuso. Sono certo che valuterai con attenzione quello che ho cercato sinteticamente di spiegarti
. Trai tu le conclusioni e se credi, rispondimi. Comunque noi tireremo avanti per questa strada, che sarà lunga e difficoltosa, ma che sicuramente è l'unica in grado di portarci al traguardo del federalismo. Un cordiale ed affettuoso saluto,
Paolo Bonacchi
Le riforme federali che si possono fare subito
a cura del movimento federalista UNIONE
Il nostro Paese sente una grande necessità di riforme, ma queste non vengono fatte. Ti sei mai chiesto perché? Se ci pensi un attimo è semplice: i partiti, che in sostanza sono i proprietari dello Stato, propongono solo le riforme che portano loro vantaggi elettorali. E' evidente che se una cosa accontenta un partito, scontenta un altro. Questo scontro di interessi determina l'immobilismo, l'eterno rinvio, il compromesso, la spartizione e in definitiva il disordine politico e sociale nel quale nessuna vera riforma federalista potrà mai essere avviata. Tuttavia, grazie ad una legge voluta dall'Europa, abbiamo individuato una crepa nel sistema della partitocrazia che poterebbe restituire lo Stato e la democrazia ai cittadini. Esistono due piani per le riforme: 1. a livello parlamentare 2. a livello locale, presso i Comuni e le Province. L'iter parlamentare è lungo e tortuoso, almeno fintanto che le Camere saranno terreno di scontro esclusivo degli attuali partiti; il secondo livello invece offre, pur fra mille
difficoltà, una possibilità. Nel 1990, grazie alla "Carta Europea delle Autonomie Locali", emanata dall'Unione Europea, il Parlamento italiano varò la Legge 8 giugno 1990, n. 142, denominata: "Ordinamento delle autonomie locali". Di questa legge, tre sono gli aspetti che più c'interessano ai fini delle riforme intese ad ottenere forme di democrazia diretta (la democrazia diretta consiste nel fatto che i cittadini possono fare direttamente le leggi che li riguardano senza l'intermediazione dei partiti) senza ricorrere a lunghi e tortuosi iter parlamentari o dei Consigli comunali e regionali. 1. Al Capo III della legge 142, denominato "Istituti di partecipazione" popolare, art.6 comma 3, si stabilisce che " Nello Statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi .. devono altresì determinare (negli Statuti di Co
muni e Province che rappresentano la piccola Carta costituzionale di questi enti) le garanzie per il loro tempestivo esame". Dunque, in forza di tale legge non è necessario essere Sindaci o Consiglieri comunali, Presidenti o Consiglieri provinciali, per chiedere conto di determinati provvedimenti e delibere o per proporne di nuove. Tuttavia, per garantirsi come singoli cittadini della corretta applicazione della Legge 142 bisogna avere ben in mente l'efficacia di due strumenti in essa previsti: 2. Il referendum consultivo (previsto dall'Art. 6,) 3. Il Difensore civico (previsto dall'Art. 8). Nella redazione degli Statuti la partitocrazia ha eluso sistematicamente questi importanti istituti di partecipazione popolare. Mentre per il primo punto non sono stati attuati i regolamenti di attuazione dello Statuto, per il secondo, che riguarda i referendum consultivi e propositivi, la situazione è almeno grottesca. I cittadini che facendosi forza del dettato di legge desiderassero intraprendere la strada del refe
rendum consultivo o propositivo (beninteso limitato a materie di esclusiva competenza locale), dovrebbero innanzitutto superare un vero e proprio percorso ad ostacoli, stabilito apposta dalla partitocrazia più per scoraggiare che per invitare alla partecipazione popolare. In tutti gli Statuti di Comuni e Provincie infatti, c'è un articolo che immancabilmente suona pressappoco così: "Art. (?) - effetti del referendum - Il Sindaco (o il Presidente della Provincia), entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale (o provinciale) il dibattito relativo." Il che significa che i Consiglieri potrebbero anche deliberare in senso contrario alle indicazioni dei cittadini, emerse in seguito al referendum stesso e considerare il referendum popolare poco più che un indirizzo, un sondaggio, un consiglio: una presa in giro colossale insomma! Del resto, come tutti sanno, questo è accaduto più volte a livello nazionale. Occorre dunque che i cittadini, sempre
per mezzo degli istituti di partecipazione previsti dagli Statuti, formulino delle "Petizioni" aventi lo scopo di trasformare l'istituto del referendum consultivo e propositivo, in "Referendum di iniziativa e di revisione", come oggi rende possibile l'art. 3 comma 3 della legge 21 agosto 1999 n 265 che non indica più il tipo di referendum e sostituisce l'art. 6 della legge n 142 del 1990. Per referendum di "iniziativa" s'intendono azioni tese ad imporre al Sindaco, Presidente della Provincia, della Regione, Giunta e rispettivi Consigli, deliberazioni su argomenti che interessano l'intera comunità. Per referendum di "revisione" s'intendono quelle deliberazioni che, già assunte dall'amministrazione, si vogliono sottoporre al giudizio dei cittadini per cambiarne il contenuto in modo prestabilito. I Consigli comunale o provinciale debbono così prendere atto della volontà popolare ed agire di conseguenza e non già secondo gli interessi elettorali dei partiti che li hanno fatti eleggere. Esteso a livello nazio
nale questo processo di modifica delle istituzioni ci consentirà di avere forme di democrazia diretta, senza passare per l'elaborato iter
parlamentare delle Camere che, come abbiamo constatato dopo ben tre bicamerali, non hanno la volontà o la capacità di farlo. Dopo averne tanto parlato, si è forse dimenticato che il termine "sussidiarietà" significa proprio consentire ai cittadini il governo di se stessi? Per quanto attiene al terzo punto il citato Art. 8 della legge 142 (Difensore civico) al comma 1. afferma testualmente: "...l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon funzionamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini." e, comma 2." Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale". La partitocrazia ha nuovamente aggirato queste democratiche enunciazioni di legge, semplicemente stabilendo in tutti gli statuti degli Enti locali, che a
d eleggere il Difensore civico sono - con varie forme e sistemi - i Consiglieri comunali o provinciali. In altri termini: si è disinvoltamente aggirato il dettato di un fondamentale istituto del Diritto Romano che prescrive l'inammissibilità del fatto che il "Controllato" elegga il "Controllore". Occorre dunque che i cittadini si riapproprino della loro sovranità, esigendo attraverso gli istituti di partecipazione su indicati, l'elezione diretta del Difensore civico da parte del corpo elettorale, in concomitanza con l'elezione del Sindaco o del Presidente della Provincia e della Regione e loro rispettivi Consiglieri. Se il Difensore civico è il difensore dei cittadini, nei confronti di eventuali abusi dell'amministrazione, siano gli elettori a nominarlo. Il fatto stesso di svincolare tale figura dall'influenza della partitocrazia, indurrà automaticamente la burocrazia ed i suoi funzionari, come pure i politici, ad assumere comportamenti più rispettosi e aderenti ad una democrazia diretta in cui i referendum
di iniziativa e di revisione potranno salvare i cittadini dalla "partitocrazia" ed il difensore civico li potrà salvare dalla "burocrazia".
Agliana 16 ottobre 1999
Al Sindaco del Comune di Agliana Petizione
ai sensi dell'Art. 48 dello statuto del Comune di Agliana, atta ad attivare l'iniziativa degli organi del Comune su questioni di interesse collettivo.
Oggetto della petizione: modifiche statutarie, per la realizzazione di forme di democrazia diretta e di autonomia amministrativa, in armonia con la Carta europea delle autonomie locali, con la legge 8 giugno 1990, n . 142, denominata "Ordinamento delle autonomie locali" e con la legge 21 agosto 1999 n . 265 art. 3 comma 3.
PREMESSO:
· che la sovranità del popolo preesiste allo Stato e che Io Stato italiano, in tutte le sue articolazioni (Comune di Agliana compreso), appartiene ai cittadini italiani e non viceversa; · che a conferma di ciò l'Art. 1 comma 2 della Costituzione sancisce: "La sovranità appartiene al popolo..."; · che appartenendo la sovranità, a qualsiasi livello degli organi dello Stato, ai cittadini, gli eletti hanno sempre il dovere di uniformarvisi, qualunque essa sia, poiché essi sono delegati a rappresentare la volontà della maggioranza e non gli interessi dei partiti politici ai quali appartengono, e che anche in una democrazia rappresentativa ai cittadini dev'essere sempre riconosciuto il potere di modificare le regole della delega, e di fare o di modificare direttamente le leggi ed i regolamenti nella libertà e senza assurdi ed ingiustificati vincoli burocratici; · che tutti i partiti politici attualmente presenti in Parlamento hanno abbondantemente e continuamente disatteso i referendum popolari voluti e votati dai
cittadini, o venendo cestinati o essendo violata o limitata la volontà della maggioranza dei votanti; · che il quorum della partecipazione al referendum del 50% degli aventi diritto al voto, conferendo ai non partecipanti al referendum il potere giuridico di invalidare la volontà della maggioranza dei partecipanti, tradisce i due principi fondamentali della democrazia che sono la partecipazione e la responsabilità; · che un Paese in cui le leggi di iniziativa popolare (art 71 Cost.), non vengono neppure prese in esame dal Parlamento, non può essere considerato né democratico né repubblicano; · che tutti i partiti (ad esclusione di Rifondazione comunista) si dichiarano favorevoli all'introduzione di un'organizzazione federalista nello Stato italiano; · che uno dei principi federalisti indiscutibili è la contrattualità politica del rapporto fra cittadini e fra cittadini e Stato e che lo Stato è, per questo, un effetto della volontà della maggioranza che non può essere alienata, limitata, violata o disattesa
dagli organi rappresentativi e che il popolo può delegare la sua volontà, ma deve sempre restare libero di modificare le regole della delega; · che al Capo I (Principi generali) l'Art. 3 comma 4 dello Statuto del Comune di Agliana si afferma testualmente che il Comune " Garantisce la partecipazione, la consultazione e l'azione popolare, assicurando ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso, di informazione e di controllo "; · che l'art. 29 comma 1 afferma: "Costituisce dovere civico di ogni cittadino, singolo o associato, concorrere allo sviluppo sociale, culturale e morale della Comunità." e che l'Art. 48 comma 1 dello stesso Statuto (istanze, petizioni e proposte) sancisce testualmente: " l cittadini singoli o associati possono presentare al Comune istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi particolari o collettivi e per esporre comuni necessità." ed al comma 2 "Le strutture e gli organi competenti devono tempestivamente esaminarle ed
inviare risposta scritta al primo firmatario entro sessanta giorni."
considerato
che lo Statuto del Comune di Agliana, pur riguardando tutti i cittadini ed essendo in pratica la legge fondamentale del Comune, non è mai stato sottoposto all'approvazione o rifiuto dei cittadini aglianesi, e che la legge del 21 agosto 1999 n 265 modifica la precedente normativa sui referendum prevista dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n 142
Noi
sottoscritti cittadini di Agliana, unitamente ai rappresentanti del Movimento Noi per Agliana ed al movimento Federalista "UNIONE" con il presente documento,
CHIEDIAMO:
Che ai sensi dell'Art. 116 dello Statuto (Revisione dello statuto), il Consiglio comunale apporti le seguenti modifiche allo Statuto del Comune di Agliana:
Avvertenza: le parole del testo sottolineate devono ritenersi da cancellare e da sostituire con il testo scritto in grassetto. Esempio: Art 37 comma 1 (Referendum) "E' indetto referendum popolare consultivo di iniziativa e di revisione quando ne facciano richiesta non meno di settecentocinquanta del 2% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune chiamati ad eleggere il Consiglio comunale o quando sia ........."
Titolo lII Istituti di partecipazione popolare Capo lI Referendum
Art. 37- Referendum popolari 1. E' indetto referendum popolare consultivo di iniziativa di revisione quando ne facciano richiesta non meno di settecentocinquanta del 2% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune chiamati ad eleggere il Consiglio comunale o quando sia deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti "
2. Con il referendum si sottopongono alla consultazione popolare all'approvazione o al rifiuto dei cittadini l'adozione ovvero l'abrogazione di atti e provvedimenti di competenza locale. Sono di esclusiva competenza locale tutte le materie che riguardino la vita e gli interessi morali e materiali dei cittadini della comunità. 3. Per referendum di iniziativa e di revisione si intende l'approvazione o il rifiuto della maggioranza dei cittadini responsabili partecipanti al referendum di un testo formalmente definito su una materia di competenza comunale. Contemporaneamente al referendum sul progetto presentato dai cittadini, la Giunta comunale può presentare un suo controprogetto. Ogni avente diritto al voto deve poter dichiarare nel referendum: a) se preferisce l'iniziativa o la modifica al diritto vigente; b) se preferisce il controprogetto al diritto vigente: Il testo (i testi) del quesito posto ai cittadini per il rifiuto o l'approvazione, una volta effettuato il referendum, è ratificato senza modifiche da
l Consiglio comunale entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati. l referendum sono validi con qualsiasi numero di partecipanti degli aventi
diritto al voto. I referendum comunali si tengono ogni due anni nella seconda domenica di maggio.
Art. 38 Limitazioni.
1. (Da abrogare per intero) 2. (Da abrogare per intero)
Art.39 Garanzie
1. (Da abrogare per intero) 2. 1. Il Consiglio comunale può richiedere ai promotori di modificare il quesito proposto, qualora questo risulti poco chiaro o di difficile comprensione o tale da ingenerare confusione, oppure quando la modifica richiesta renda ammissibile una proposta di referendum altrimenti inammissibile. 3. 2. La deliberazione del Consiglio comunale sulla ammissibilità del quesito di referendum deve precedere la raccolta delle firme da parte dei promotori.
Art. 40 Svolgimento della consultazione
2. I promotori hanno diritto di assistere ad ogni fase delle procedure, anche nel caso in cui le medesime siano eseguite o controllate dal Comitato di garanzia di cui all'art.37.
Art.42 Comitato di garanzia
1. Il Comitato di garanzia è nominato dal Consiglio comunale contestualmente alla deliberazione che rende ammissibile il referendum. I promotori devono esservi rappresentati. 2.1. Il Difensore civico Ha il compito di sovrintendere sulle principali operazioni del procedimento referendario e di garantirne il regolare svolgimento
REFERENDUM SPECIALI
Art.43 Definizioni
1. E' definito referendum speciale consultivo di iniziativa o di revisione quello limitato ai residenti in una singola zona o a categorie determinate di cittadini. 2. Il referendum speciale può essere indetto solo per proporre a consultazione su problemi che riguardino prevalentemente gli abitanti di una zona o gli appartenenti ad una determinata categoria.
Art. 44 Convocazione
1) Il referendum speciale è indetto dal Consiglio comunale e convocato dal sindaco, su proposta di un congruo numero di richiesta di un terzo dei cittadini interessati.
Argomentazioni per la modifica: · Prendiamo atto con sincero apprezzamento che lo Statuto del Comune di Agliana, a differenza di quasi tutti gli Statuti comunali italiani, non prevede il quorum della partecipazione del 50% degli aventi diritto al voto per la validità del referendum. Prendiamo anche atto che tale quorum è assolutamente insignificante quando si tiene conto che il Consiglio comunale è in grado di violare, limitare o disattendere quanto deciso dalla maggioranza dei cittadini, essendo il referendum previsto dallo Statuto "Consultivo", per cui contrariamente allo spirito della democrazia, che significa letteralmente "governo del popolo", il Consiglio ha sempre l'ultima parola. E' qui inutile citare tutte le violazione della Costituzione e dei risultati dei referendum effettuati dal Parlamento. Tuttavia ad evitare futuri ripensamenti desideriamo chiarire che secondo i firmatari della presente, tale quorum snatura il concetto di Democrazia che si basa sul governo diretto della maggioranza dei citt
adini responsabili che partecipano e non sui non partecipanti. A giustificazione di ciò, è indicativo conoscere che nella vicina Svizzera i non partecipanti al voto sono considerati a tutti gli effetti "voti favorevoli alla approvazione della proposta di referendum presentata dai cittadini". Il quorum del 50%, previsto dalla Costituzione italiana per la validità del referendum abrogativo (art 75), è chiaramente indicativo della volontà politica di porre ostacoli ingiustificati all'accertamento della volontà della maggioranza, e che tale volontà persiste integra nello Statuto del Comune di Agliana. Tale quorum non esiste peraltro per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali, né per le elezioni politiche o amministrative, il che dimostra che quando si tratta di partiti e non di cittadini, si può governare con percentuali di consenso inferiori al 50% degli aventi diritto al voto. · Si analizzi poi la possibilità dell'elezione di un Sindaco che si dimostri inadatto o inadeguato al ruolo, o peggio, cor
rotto o corruttibile e si noterà che il solo deterrente di uno dei suddetti referendum, allontanerà dall'istituzione ogni possibilità di deliberare in modo insoddisfacente per la maggioranza dei cittadini. · Circa la definizione dei due referendum: "di iniziativa" e "di revisione", va constatato ed evidenziato, per esempio, che essi sono stati introdotti nella Costituzione della Confederazione Elvetica sin dal 1848 e sono regolarmente tenuti nella generalità degli Stati americani ed in particolare nello Stato della California, fornendo prova di indiscussa partecipazione popolare e stabilità politica · Infine, è necessario considerare che l'elettorato, prendendo coscienza che una piccola minoranza potrebbe incidere su deliberazioni importanti, con molta probabilità si guarderebbe bene dal disertare le urne e diventerebbe maggiormente responsabile delle scelte compiute nell'interesse della collettività · Il limite del 2% per la raccolta delle firme sembra più equo che non le settecentocinquanta firme, pari
a quasi i 7% degli aventi diritto al voto previsto dallo Statuto, in quanto questo renderebbe di fatto possibili solo i referendum presentati dai grossi partiti. Prevedendo la Costituzione italiana appena l'1% per l'indizione di un referendum abrogativo a carattere nazionale, similmente a quanto previsto dalla Costituzione svizzera (50.000 cittadini , dove peraltro su una popolazione di sette milioni appena 100.000 aventi diritto al voto hanno il potere di chiedere la modifica totale della Costituzione), sembra assurda ed ipocrita la percentuale prevista. · Oltre a ciò, poiché 100 firme di cittadini, pari a meno dell'1% del corpo elettorale, sono sufficienti alla presentazione di una lista per l'elezione del sindaco e di 40 consiglieri comunali che restano in carica per quattro anni e deliberano su innumerevoli materie, si potrebbe anche ritenere sufficiente il 2% per permettere ai cittadini di deliberare per una sola volta ogni due anni su alcuni argomenti di interesse generale. · Tanto più che in democ
razia il voto non è la firma di una cambiale in bianco da parte degli aventi diritto nei confronti dei rappresentanti per la durata della legislatura, ma un mandato di rappresentanza in cui i cittadini riservano per sé un potere maggiore di quello che conferiscono agli eletti (contratto politico). Considerato poi che i cittadini eleggono, e pagano, un Sindaco e 20 Consiglieri comunali per delegare loro alcune decisioni, costoro non possono avere il potere di deliberare come credono anche quando gli elettori, attraverso il referendum, intendono decidere da sé. Da un punto di vista della democrazia ciò è davvero esilarante! · Infatti, se un referendum è abrogativo o consultivo o propositivo, e lascia successivamente il dibattito e la conseguente votazione al Consiglio, questo, come ampiamente dimostrato dal Parlamento, può anche deliberare in senso
opposto al risultato del referendum, violando la sovranità popolare garantita dall'art. 1 comma 2 della Costituzione. · Ancor più importante: poiché i cittadini che votano un referendum si trasformano per quel progetto ed in quel momento in legislatori ( Democrazia = governo del popolo), può esserci qualcun altro che dibatte e delibera, dopo di loro, su quell'argomento? · Sebbene non ci sia molta giurisprudenza in merito, un referendum "consultivo" "propositivo" o "abrogativo", può facilmente tradire lo spirito della democrazia, permettendo di confondere la volontà della maggioranza dei cittadini liberamente espressa, con un sondaggio della pubblica opinione, con un indirizzo o una indicazione da dare al Consiglio comunale o agli altri organi istituzionali eletti ed appare già di per sé una... "singolarità giuridica" che esiste solo in Italia. · Va infine rilevato che, ratificando i consiglieri il risultato del referendum, formalmente la decisione è loro. Non si contravviene quindi a nessun dettame di le
gge. Soprattutto però, è fatto salvo anche il principio di... "rappresentatività" così caro all'attuale ordinamento. Infatti, quale migliore modo di deliberare da parte dei rappresentanti dell'elettorato, se non in sintonia con quanto ha espresso la maggioranza del corpo elettorale stesso?
Agliana 26 ottobre 1999
Al Sindaco del Comune di Agliana
PETIZIONE
ai sensi dell'Art. 48 dello statuto del Comune di Agliana, atta ad attivare l'iniziativa degli organi del Comune su questioni di interesse collettivo.
Oggetto della petizione: modifiche statutarie, atte alla realizzazione di forme di democrazia diretta e di autonomia amministrativa, in armonia con la Carta europea delle autonomie locali, con la legge 8 giugno 1990, n . 142, denominata "Ordinamento delle autonomie locali" e con legge 21 agosto 1999 n . 265 art. 3 comma 3.
Considerato
che lo Statuto del Comune di Agliana recita:
Il Difensore civico
Art. 56 Istituto e prerogative
Avvertenza: le parole del testo sottolineate devono ritenersi da cancellare e da sostituire con il testo scritto in grassetto.
Art. 59 - Requisiti
1. (da abolire completamente) 2. 1. E' eleggibile alla carica di Difensore civico qualunque cittadino del Comune di Agliana chiamato ad eleggere il Consiglio comunale. Non può ricoprire l'incarico chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali. L'incarico è comunque incompatibile con la carica di consigliere, con qualunque altra carica elettiva pubblica e con incarichi direttivi in partiti politici.
Art. 60 Candidature
1. Ogni candidatura per la elezione del Difensore civico deve essere corredata da adeguata relazione curricolare è sottoscritta nelle forme di legge da almeno 50 elettori. 2. (da abolire per intero) 3. 2. Le candidature alla carica di Difensore civico devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso con il quale il Sindaco informa che deve procedersi alla elezione del difensore civico.
Art. 61 Elezione
1. Il Difensore civico è eletto da una Assemblea formata dai consiglieri comunali, da un rappresentante per ognuno dei soggetti della partecipazione iscritti nella prima e nella seconda parte del Pubblico Registro e da tre rappresentanti per ognuna delle consulte comunali. Non possono fare parte dell'assemblea coloro che abbiano sottoscritto candidature. Il Difensore civico è eletto dai cittadini aventi diritto al voto per eleggere il Consiglio comunale, in concomitanza con le elezioni
comunali. E' eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature. 2. (da abolire completamente) 3. (da abolire completamente) 4. (da abolire completamente) 5. (da abolire completamente) 6. 2. Entro 15 giorni dalla data delle elezioni, il Consiglio comunale ratifica l'esito delle votazioni e provvede alla nomina formale dell'eletto dotandolo dell'ufficio e dei mezzi necessari all'espletamento del mandato. Al difensore civico spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di funzione pari a quella del sindaco. Il Difensore civico, per la durata del mandato, non può svolgere altra attività retribuita sia essa pubblica sia privata.
Art 62- Durata in carica, decadenza, revoca.
1. Il difensore civico dura in carica tre anni quanto il consiglio comunale, e comunque fino alla elezione del successore in caso di dimissioni o per impossibilità ad esplicare il mandato a causa di grave malattia permanente o per morte o per revoca del mandato e può essere rieletto. Il difensore civico non può essere revocato se non per gravi motivi inerenti l'assolvimento del mandato da indicarsi specificamente nel provvedimento di revoca, che deve essere adottato con le stesse modalità prescritte per la nomina in seguito a referendum popolare di revoca. Il Consiglio comunale dichiara la decadenza del Difensore civico quando questi perda uno dei requisiti previsti dallo Statuto o sia stato revocato dai cittadini.
3. La revoca è pronunciata dall'Assemblea competente per le elezioni, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. La formalizzazione della revoca è effettuata dal Consiglio comunale che prende atto del risultato del referendum popolare.
Argomentazioni per la modifica:
La modifica introdotta della elezione diretta del Difensore civico da parte dei cittadini, è intesa ad evitare lo stravolgimento di un dettato fondamentale del diritto romano, che prescrive l'inammissibilità del fatto che il "controllato" nomini il "controllore". Se il Difensore civico è il difensore dei cittadini, nei confronti di eventuali abusi dell'amministrazione nei loro confronti, siano gli elettori a nominarlo. Il fatto stesso di svincolare tale figura dall'influenza della partitocrazia, indurrà automaticamente la burocrazia ed i suoi funzionari, come pure i politici, ad assumere comportamenti più rispettosi e aderenti allo spirito della democrazia.
E' richiesta l'abolizione del punto 1. dell'art. 59 perché discriminante rispetto al principio di uguaglianza di tutti i cittadini sancito dalla Costituzione il cui art. 3 recita: " Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali." Pertanto, essendo uguali tutti i cittadini ed avendo pari dignità sociale, non possono esistere condizioni di ineleggibilità come quelle descritte nel comma 1. dell'art . 59. e per conseguenza tutti coloro che possono eleggere il Consiglio comunale, possono anche candidarsi alla funzione di Difensore civico.
E' richiesta l'abolizione del comma 2. per le stesse ragioni
Art. 60 La modifica del comma 1. é stata richiesta perché viola il principio della parità dei cittadini. Sarebbe la stessa cosa se per l'elezione alla carica di sindaco o di Consigliere la legge prevedesse la presentazione di una relazione curriculare e le qualità previste dal comma 1. dell'art. 59. E' stata richiesta l'abolizione del comma 2. perché limitativa del diritto di partecipazione in quanto ogni soggetto previsto nel comma ha, se lo vuole, la possibilità di dimettersi dall'incarico precedente e presentare così la sua candidatura.
Art. 61 Le modifiche richieste sono conseguenti a quanto sopra esposto. La richiesta di effettuare l'elezione del Difensore civico contemporaneamente a quella del consiglio comunale non è intesa, come si potrebbe credere, a politicizzare l'elezione del difensore civico, bensì a rendere maggiormente responsabili i cittadini della loro scelta, dovendo questo difenderli dall'amministrazione. E' evidente che in tale situazione gli elettori si preoccuperanno innanzitutto di votare il candidato che offra loro maggiori garanzie di imparzialità, di efficienza, di correttezza e di moralità. La modifica richiesta al punto 6, mentre lascia la ratifica formale dell'elezione del Difensore civico al Consiglio, intende affermare un importante principio innovatore per il quale il Consiglio comunale, accettando la volontà della maggioranza degli elettori, si attiene a quanto deciso dalla maggioranza degli aventi diritto al voto. Abbiamo ritenuto che la delicatezza del mandato conferito al Difensore civico nella difesa dei c
ittadini sia tale da ritenere giustificata un'indennità di funzione pari a quella del sindaco. E' evidente che svolgere gratuitamente come prevedono altri statuti, o con una indefinita indennità come previsto dallo Statuto del Comune di Agliana, una funzione tanto delicata ed impegnativa quale la difesa dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, senza adeguato compenso, è assurdo ed al tempo stesso indicativo della volontà politica di rendere inefficace ed inutile la figura del Difensore civico.
Art. 62 Durata in carica, decadenza e revoca. L'art. è stato modificato per le ragioni già esposte.
Conclusioni relative alle due petizioni:
L'instabilità politica derivante dalla faziosità e litigiosità dei partiti ha, di fatto, ingessato le istituzioni ad ogni livello. Tutto si può "'aggiustare", "insabbiare", "negoziare" o "rinviare". Si va alle urne non perché cittadini Io vogliono, o per scadenza naturale, ma per interesse dei partiti, per posizioni personalistiche o ideologiche, che nulla hanno a che vedere con i reali vantaggi per la collettività, mentre tutto è fatto a spese di quest' ultima. Con le petizioni presentate, non vogliamo dimostrare di essere contrari ai partiti in quanto libere associazioni di cittadini e necessari strumenti di democrazia rappresentativa; vogliamo al contrario dimostrare che questi partiti hanno gravemente pregiudicato la funzionalità e la credibilità delle istituzioni democratiche, ma che è ancora possibile correggere gli errori. Poiché 6 italiani su 10 ritengono che l'Italia non sia più un Paese democratico, invitiamo i responsabili della cosa pubblica a realizzare in senso democratico gli istituti previs
ti dalla legge, consentendo forme di democrazia diretta che nei Paesi più avanzati hanno fornito ampia prova della loro validità nello stabilire un ordine politico duraturo condiviso dai cittadini. Nel caso specifico noi abbiamo considerato: 1 la possibilità per la figura del Sindaco di appoggiarsi all'opinione pubblica, espressa mediante i referendum di cui sopra, potendo cosi dipendere meno
dall'umore dei partiti che lo sostengono, con la più sostanziale approvazione degli amministrati. In sintesi: Ia stabilità politica! 2 un maggior controllo da parte dell'opinione pubblica, dell'operato di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, attraverso la figura istituzionale del Difensore civico eletto dai cittadini; Del resto non sembrano esistere soluzioni migliori. Un significativo sondaggio del "Cirm" per conto di "Uq" (i cui risultati sono stati diffusi ad Agosto 1998 dall'ANSA e pubblicati su importanti settimanali a diffusione nazionale), attesta che oltre il 50% degli elettori non crede più al valore del voto e vorrebbe che i partiti fossero più coerenti e si mantenessero fedeli alle alleanze pattuite. II numero di chi manifesta sfiducia per l'attuale sistema, è di gran lunga superiore a quello degli astenuti alle ultime consultazioni. Secondo il sondaggio il 55% degli italiani, chiede più rispetto per i risultati dei referendum e più democrazia diretta, 62 elettori su 100 vorrebbero votare su ar
gomenti specifici senza la mediazione dei partiti, cioè con il metodo referendario, e a patto che venisse impedito ai partiti di manomettere i risultati della consultazione.
LEI, QUINDI, SIGNOR SINDACO, unitamente al Consiglio comunale ha l'opportunità storica di iniziare un cammino di vere riforme, tese a riportare stabilità, credibilità e partecipazione nelle istituzioni. Buon Lavoro!
Il responsabile di Noi per Agliana
Massimo Zucchelli
Il responsabile regionale dell'Unione movimento federalista,
Paolo Bonacchi
Seguono le firme di cittadini residenti nel Comune di Agliana.
Agliana 26 ottobre 1999