a. Breve Storico:
- il 6 maggio il Parlamento Europeo ha autorizzato con una risoluzione senza discussione il suo presidente Gil Robbles a firmare un accordo interistituzionale che prevede la possibilità da parte dell'OLAF di svolgere indagini sui singoli parlamentari, sui funzionari e sugli altri agenti del PE in casi di presunzione di frode.
- il 27 ottobre il Parlamento Europeo non approvava con voti sufficienti la modifica del Regolamento cvolta a recepire l'accordo interistituzionale.
- il 16 novembre la Commissione Affari Costituzionali (AFCO) approvava nuovamente e con alcune modifiche formali la proposta di modifica del Regolamento e l'annesso a questo volti a recepire l'accordo interistituzionale.
- il 18 novembre il Parlamento Europeo in seduta plenaria approvava definitivamente la modifica del Regolamento e l'annesso ad esso.
b. I problemi relativi all'accordo interistituzionale:
Il problema principale di questo accordo è dato dal fatto che autorizza l'OLAF, ufficio nominato e dipendente amministrativamente della Commissione, a indagare su presunti casi di frode da parte dei membri e del personale del Parlamento Europeo nonché delle altre istituzioni.
Contemporaneamente afferma come principio quello della delazione all'interno dell'istituzione parlamentare (oltre che delle altre istituzioni europee), con conseguentemente il rischio di strumentalizzazioni politiche.
Vi sono quindi alcuni punti che rimangono aperti:
1. Il fatto che l'OLAF sia stato istituito con Decisione della Commissione (l'istituzizone esecutiva della Comunità), e ad esso vengano affidate prerogative, competenze e poteri che coinvolgono le altre istituzioni. Il fatto che l'OLAF trovi la sua base giuridica in un regolamento amministrativo (o decisione interna) della Commissione e non in un atto legislativo pone evidentemente dei problemi di legittimità di questo allorquando esso ha poteri di indagine nei confronti dei membri delle altre istituzioni, anche perché questi stessi poteri (in sostanza l'autonomia dell'azione disciplinare o penale), violano le immunità e garanzie che tradizionalmente sono proprie dei membri delle stesse istituzioni;
2. Per quanto concerne il Parlamento, il Protocollo sui privilegi e le immunità prevede al suo articolo 10 che i membri per la durata delle sessioni beneficino sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudizioario. Questo rinvio alle disposizioni nazionali pone essenzialmente due problemi: il primo riguarda la compatibilità dell'accordo interistituzionale con le costituzioni di alcuni stati membri, prime fra tutte Germanie e Italia, che prevedono un regime di immunità e garanzie per i deputati molto ampio; il secondo è dato dalla mancanza di uguaglianza fra deputati allorquando, in virtù delle disposizioni nazionali, alcuni potrebbero essere maggiormente garantiti di altri.
A cio' si deve aggiungere il fatto che l'articolo 10 prevede per i membri l'esenzione di ogni procedimento giudiziario sul territorio di ogni stato membro: vista la portata dei poteri dell'OLAF e in particolare del suo direttore, si potrebbe anche immaginare che questi siano paragonabili a procedimenti giudiziari.
c. Sulla procedura:
Il Parlamento ha recepito questo accordo interistituzionale con una procedura al limite della correttezza. In particolare due sono stati i momenti più gravi: in commissione AFCO, la decisione del presidente di dichiarare irricevibili 18 emendamenti su 24; in plenaria la decisione di adottare la procedura d'urgenza su una proposta di modifica del Regolamento.
In commissione AFCO: il Parlamento nella sessione plenaria di Ottobre 2 non è riuscito ad approvare la modifica del regolamento che recepiva l'accordo in quanto non approvata con la maggioranza assoluta dei membri. La relazione quindi viene rinviata in commissione affinché rielaborasse una proposta.
La commissione AFCO si riunisce straordinariamente il 15 di novembre per approvare la nuova relazione e presentarla all'aula per la discussione due giorni dopo. In quell'occasione alcuni deputati protestano perché non era stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti. Il presidente decide dunque di convocare, con l'autorizzazione della presidente del PE, una riunione straordinaria il giorno successivo e fissa il termine di presentazione degli emendamenti per le 14h00.
Nella riunione del 16 novembre, il Presidente, in virtù dell'articolo 140 del Regolamento, dichiarava irricevibili 18 emendamenti su 24, adducendo come motivazione il fatto che questi modificavano la sostanza dell'accordo interistituzionale. Alcuni di questi emendamenti, ripresentati in plenaria il giorno successivo, vengono ammessi alla votazione dalla presidente del Parlamento.
La commissione infine adotta la relazione, con alcune modifiche formali, alle 21h30 dello stesso giorno.
In plenaria:
L'ordine del giorno della sessione di Novembre prevede la discussione sulla modifica del Regolamento che recepisce l'accordo interistituzionale per Mercoledi' 17, quale ultimo punto.
All'apertura della seduta, su richiesta del deputato Dupuis, il presidente afferma che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a 24 ore dopo la distribuzione del testo in tutte le lingue (scorretta interpretazione dell'articolo 115 del Regolamento, che prevede che un testo possa essere discusso e votato solamente dopo 24 dalla distribuzione in tutte le lingue). Il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato poi alle 20h00.
I servizi del Parlamento si accorgono allora che, secondo l'articolo 115, il testo non puo' essere messo in discussione né nella giornata di mercoledi', né in quella di giovedi' prima delle 12h00, perché alle 12h00 del mercoledi' 17 il testo non è ancora distribuito in tutte le lingue.
Conseguentemente la discussione dovrebbe essere spostata al giovedi' e la votazione il giovedi pomeriggio o venerdi' mattina, senza quindi che vi sia il quorum perché venga approvata la modifica del Regolamento.
A questo punto il gruppo del PSE e quello ELDR chiedono la procedura d'urgenza a norma dell'articolo 112 del Regolamento, che prevede che possa essere richiesta su una proposta sulla quale è stato richiesto il parere del Parlamento.
Questa richiesta viene contestata dai deputati Dupuis e Voghenhuber: l'articolo in questione rimanda all'articolo 60 che si riferisce ad atti legislativi o aventi carratteri legislativi, mentre la modifica del Regolamento ha unicamente carattere interno.
La presidente del Parlamento risponde che essendo una modifica che recepisce un accordo interistituzionale, in applicazione del Regolamento sull'OLAF, il quale ha carattere legislativo, puo' essere assimilato ad un atto di questo tipo e di conseguenza la richiesta d'urgenza è ricevibile.