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- 23 settembre 2000
Status consultivo, fase 3. conclusioni della memoria difensiva

TRADUZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA RISPOSTA DEL PRT ALLA RACCOMANDAZIONE DI SOSPENSIONE PER TRE ANNI DELLO STATUS CONSULTIVO FORMULATA DAL COMITATO SULLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER L'ECOSOC.

Di Matteo Mecacci

CONCLUSIONI (pg 28 e 29)

Nella sua lettera dell'11 luglio 2000 al Rappresentante del PRT, il Sig. Perduca, il Capo della Sezione sulle ONG, la Sig.ra Hanifa Mezoui, sostiene che i paragrafi del Rapporto del Comitato discussi sopra ( I paragrafi da 101 a 107) "contengono e costituiscono le motivazioni scritte della raccomandazione del Comitato all'Ecosoc, relative alla sospensione dello status consultivo del PRT". La lettera continua informando accuratamente il Sig. Perduca che "ai sensi del paragrafo 56 della Risoluzione dell'Ecosoc 1996/31, l'organizzazione avendo ricevuto le motivazioni scritte della decisione presa dal Comitato, "deve avere l'opportunita' di presentare, il prima possibile, la sua risposta per le opportune considerazioni da parte del Comitato".

Il dibattito di cui sopra, chiarisce, al di la' di ogni dubbio che, nei fatti il Rapporto non contiene le motivazioni scritte ai sensi del paraggrafo 56 della risoluzione 1996/31 relative alla decisione sospendere lo status consultivo del PRT per tre anni. Questo significa quindi che al PRT non e' stata fornita l'opportunita' di rispondere alle motivazioni scritte. Percio' le norme della risoluzione 1996/31 non sono state rispettate.

Nonostante il mancato rispetto delle previsioni dela risoluzione 1996/31 da parte delle Nazioni Unite, il PRT ha cercato di analizzare l'intero Rapporto inviato dalla Sig.ra Hanifa Mezoui, e ha cercato di fornire al Comitato la risposta o il commento complessivo che il PRT ha potuto dare a un documento cosi' incompleto.

Questa analisi, a nostro parere puo' portare solo ad una conclusione :

Il Comitato manca delle prove per decidere che il PRT ha violato gli articoli 57 a) o b) della risoluzione Ecosoc 1996/31. Il Rapporto mostra che le accuse sostenute dal rappresentante della Federazione Russa, tutte le accuse con l'eccezione dell'errore nell'intervento del Sig. Idigov alla 56a sessione della Commissione sui diritti umani, sono prive di fondamento e come tali vanno considerate solo accuse e niente piu' di questo.

Il PRT non comprende in che modo la raccomandazione del Comitato contenuta nel Paragrafo 112 del Rapporto possa essere sostenuta.

Per questi motivi il PRT chiede che il Comitato, nella valutazione di questa risposta e nella revisione del caso (come da paragrafo 56 della risoluzione 1996/31), di decidere di accettare le scuse presentate dal PRT per l'errore comesso dal proprio delegato nel corso della 56a sessione della Comissione sui Diritti Umani e di lasciar cadere il resto delle accuse.

 
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