Con lettera del 4 aprile 2000 la Presidente del PE chiede a la commissione Affari Costituzionali, contemporaneamente alla Commissione Petizioni, di esaminare l'insieme dei problemi che sono legati all'instaurazione di un sistema di presentazione delle petizioni per posta elettronica, al fine di concepire un progetto che permetta al Parlamento di mettere in opera una procedura interamente elettronica per la recezione e l'iscrizione a ruolo pubblico delle petizioni.
La Commissione petizioni ha già emesso un proprio parere sotto forma di risoluzione che è stata trasmessa alla Presidente. Allo stesso tempo il servizio giuridico, su richiesta del Segretariato generale, ha presentato un "avis juridique" nel quale affronta la questione.
Il quadro giuridico attuale:
Le petizioni
Articolo 164 del Trattato.
Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.
Regolamento del PE.
Articolo 174
Diritto di petizione
1. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento su una materia rientrante nel campo di attività dell'Unione europea e che lo (la) concerne direttamente.
2. Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome e cognome, la qualifica, la cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei petenti.
(omissis)
4. Le petizioni vengono iscritte in un ruolo generale nell'ordine in cui sono pervenute, se soddisfano alle condizioni previste al paragrafo 2; in caso contrario esse vengono archiviate e il motivo viene comunicato ai petenti.
(omissis)
8. A meno che i petenti non ne abbiano sollecitato un esame riservato, la petizione viene iscritta in un ruolo generale pubblico.
Articoli 175
(omissis)
Articolo 176 Pubblicità delle petizioni
1. Le petizioni iscritte al ruolo generale di cui all'articolo HYPERLINK "http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=RULES-EP&L=IT&PUBREF=-//EP//TEXT+RULES-EP+-+RULE-174+DOC+SGML+V0//IT&LEVEL=2&LINK=1&SAME_LEVEL=1" 174 , paragrafo 4, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse vengono annunciate in seduta. Tali comunicazioni sono pubblicate sul processo verbale.
2. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte a ruolo nonché i pareri e le principali decisioni tramessi congiuntamente all'esame della petizione sono inseriti in una banca dati di pubblico accesso, sempreché il firmatario sia d'accordo. Le petizioni da esaminare in via riservata sono custodite negli archivi del Parlamento dove possono essere consultate da qualsiasi deputato.
Il regolamento attuale del PE non specifica né le caratteristiche che la firma del petente deve avere per essere riconosciuta come valida ai fini della presentazione di una petizione al PE (autografa o no), né il mezzo che deve essere utilizzato per compiere tale deposito. E fondamentale ricordare che:
la parola firmatario (con il raporto Wibe) è stata sostituita dal termine "petente", proprio al fine di affermare che la petizione non deve essere firmata di proprio pugno (firma autografa) perché sia iscritta al ruolo generale. In pratica le modifiche apportate dal rapporto Wibe autorizzano la presentazione di petizioni attraverso mezzi elettronici alle condizioni previste dall'articolo 174 del Regolamento. Da rilevare che il rapporto aveva quale ulteriore scopo quello di facilitare l'esercizio del diritto di petizione.
Il regolamento impone inoltre la creazione di una banca dati di pubblico accesso che contenga i documenti specificati all'art.176, par. 2.
La procedura attualmente seguita per le petizioni presentate per via elettronica:
I servizi del Parlamento hanno instaurato un meccanismo per il quale i cittadini possono preannunciare la presentazione di petizioni attraverso internet. Tale preannuncio avviene attraverso la compilazione di un formulario al quale si accede attraverso il sito del Parlamento. Tale formulario prevede una serie di campi essenziali alla validità della petizione. Tuttavia tale formulario non ha nessun valore giuridico se semplicemente inviato via internet. Al contrario questo deve essere stampato e inviato per posta.
Nella sostanza il Parlamento ritiene che l'email o la firma sul formulario inviato via internet non siano sufficienti a garantire la validità dell'origine e la sicurezza della trasmissione delle petizioni. Allo stato attuale il Parlamento ritiene che sia necessario prevedere un sistema di validazione e autenticazione delle petizioni trasmesse via Internet.
Il PE ha inoltre predisposto una banca dati di pubblico accesso delle petizioni come richiesto dal regolamento del PE, ma questa non é ancora accessibile via Internet. Sarebbe opportuno e più conforme alla lettera ed allo spirito del regolamento provvedere a mettere in rete tale banca dati al fine di permettere un reale accesso dei cittadini alle petizioni ed ai documenti collegati.
La firma elettronica:
Direttiva 1999/93/CE su un quadro comunitario per le firme elettroniche:
Lo scopo della direttica è innanzitutto quello di assicurare un quadro giuridico per la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi di quei servizi che hanno il compito di autenticare i dati che permettono d'identificare un firmatario, nell'ambito delle comunicazioni legate al commercio elettronico. Questi servizi, chiamati servizi di certificazione, contribuiscono a che la firma elettronica possa essere giuridicamente riconosciuta, prodicendo così effetti giuridici.
A questo scopo, il sistema istituito dalla direttiva distingue:
firma elettronica (non avente alcun valore giuridico);
firma elettronica vanzata (avente effetti giuridici a condizione che sia basata su un certificato qualificato, sia fornita da un prestatore di servizio di certificazione, sia creata da un dispositivo di creazione di firma).
In sostanza perchè la firma elettronica abbia valore giuridico allo stesso titolo di una firma autografa, la direttiva prevede un complesso procedimento di certificazione, il cui elemento centrale è costituito dai prestatari di servizi di certificazione. E da rilevare che questi servizi sono a pagamento (le attuali tariffe sono intorno ai 30 dollari).
Al contrario secondo la direttiva, nè un sistema con protocollo di sicurezza (attraverso i quali oggi la maggior parte delle transazioni commerciali avvengono), né l'e-mail avrebbero valore (e quindi effetti) giuridici. Ciò non toglie che le legislazioni nazionali (o comunitarie) possano essere più "souple" (un esempio è quello del contratto inglese, la cui conclusione può avvenire via e-mail).
Un ulteriore elemento di giudizio è il fatto che la direttiva imponga agli Stati membri come termine per il recepimento il XXX 2002. Tale termine appare troppo lontano per risolvere un problema che il PE potrebbe invece risolvere in tempi molto più rapidi.
Non è secondario il fatto che il regolamento permetta anche ad un solo cittadino di presentare una petizione. In questo senso, anche nella peggiore delle ipotesi per la quale un grande numero di firmatari di una determinata petizione fossero inesistenti o uno solo fosse realmente esistente, cio' non toglierebbe che la petizione dovrebbe essere comunque esaminata dal PE.
Il problema delle petizioni:
I quesiti che rimangono aperti sono:
- l'autenticità della petizione;
- la validità della petizione.
- la certezza del petente.
Due approcci sono possibili: uno liberale, l'altro restrittivo. A seconda che si privilegi l'esercizio del diritto di petizione o l'autenticità della stessa.
Opinione giuridica del Servizio Giuridico:
Su richiesta del segretario generale, il Servizio giuridico del Parlamento ha emesso un'opinione giuridica al riguardo. Nel documento inviato al segretario generale il servizio arriva a queste conclusioni:
In materia di presentazione elettronica delle petizioni, solo la firma elettronica avanzata (secondo i termini della direttiva) è in grado di offrire garanzie di fedeltà e sicurezza, poichè questa firma produce effetti giuridici. In questo caso, una conferma autografa del petente non sarebbe più necessaria.
Al contrario la semplice firma elettronica non produca effetti giuridici. Sarebbe dunque necessario che venisse confermata per iscritto per potr offrire delle garanzie appropiate.
Sulla modifica del Regolamento il servizio giuridico propone di ritornare al regime precendente, e cioè alla parola "firmatario", con l'aggiunta di un paragrafo che precisi il concetto di firmatario.
In sostanza l'approccio alla questione è estremamente restrittivo, in quanto la procedura divverebbe molto più pesante e onerosa per il petente che dovesse scegliere questo mezzo per esercitare il suo diritto di petizione.
Commissione Petizioni:
Su richiesta della Presidente del PE, la Commissione Petizioni ha elaborato il proprio parere sotto forma di risoluzione. La Commissione si dichiara pienamente favorevole:
a accettare il deposito e la firma di petizioni per posta elettronica (e-mail) o altro mezzo elettronico;
alla pubblicazione di una lista di petizioni depositate e del testo delle petizioni su una pagina Web del PE;
a consentire ai cittadini di sottoscrivere delle petizione per posta elettronica o altro mezzo informatica attraverso questa pagina Web.
Anche il segretariato della Commissione ha manifestato la piena disponibilità a accettare come valide le petizioni presentae per posta elettronica.
La Commissine inoltre auspica una modifica del Regolamento in questo senso.
Infine la Commissione petizioni ritiene che l'autenticazione e la validità delle firme possano, in caso di dubbio, essere verificate successivamente; in ogni caso le firme elettroniche sono riconosciute come valide.
Nella sostanza la posizione della Commissione è molto più "souple" e garantisce a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di petizione semplicemente attraverso l'invio di una e-mail (senza escludere le altre opzioni disponibili) o la compilazione del formulario presente nel sito internet del PE, e senza dover ricorrere al complesso meccanismo della firma elettronica avanzata.
La commissione petizioni chiede inoltre che la banca dati di pubblico accesso delle petizioni e dei documenti collegati sia accessibile dal sito Internet del PE. Dal combinato del regolamento attuale e delle richieste della commissione petizioni, tale sito Internet dovrebbe contenere almeno lista delle petizioni presentate, titolo, sintesi e testo delle petizioni, pareri e principali decisioni trasmesse congiuntamente all'esame della petizione.
Posizione del relatore:
Attualmente non è sostanzialmente possibile presentare petizioni per via elettronica. L'attuale sistema di preannuncio delle petizioni per via elettronica é inutile ed é una sorta di specchietto per le allodole che crea solamente confusione nei cittadini facendogli credere di potere presentare petizioni per via elettronica. Infatti la declamata necessità di garantire l'autenticità e l'integrità dell'informazione, nonchè la certezza del petente, imponendo la conferma via posta della petizione, annulla di fatto la praticità dello strumento telematico. (Non vale la pena usare internet, se poi si deve spedire la petizione per posta).
Le osservazioni del servizio giuridico, se da un lato mirano a tutelare, attraverso l'utilizzo della firma elettronica avanzata, le garanzie di autenticità, integrità e certezza della petizione, dall'altro scoraggiano l'utilizzo dello strumento telematico, in quanto troppo macchinoso, pesante ed oneroso, rispetto agli strumenti tradizionali.
Gli attuali sistemi di certificazione elettronica inoltre si basano su diversi standard. Ciascuno standard ha dei livelli di complessità diverse, e non tutti garantiscono la certezza del firmatario, a meno che non implichi uno scambio di documenti fra l'individuo e l'organizzazione, oppure una visita personale presso l'organizzazione. Il PE non puo' inoltre attendere il 2002 ed il recepimento a livello nazionale della direttiva - con le conseguenti disparità tra Statio membri che hanno recepito la direttiva in un deterper permettere ai cittadini di godere pienamente di un diritto che gli é garantito dai trattati.
La Commissione europea ha deciso di creare Protool, un meccanismo di firma digitale che consenta ai consorzi di sottomettere proposte per il 5 programma quadro per il periodo 1998-2000. Uno degli obiettivi di questo programma era una società dell'informazione "user-friendly".
La Commissione europea ha incontrato numerosi problemi per far lavorare in modo soddisfacente il servizio Protool. Tanto che solo il 10% dei progetti aveva una firma digitale. La Commissione ritiene che rispetto alla complessità e alla perdita di tempo dle meccasnismo, gli utenti preferiscano ricorrere al metodo tradizionale della posta. Inoltre bisogna rilevare che, i costi di ciascun certificato, oltre a quelli dell'intero sistema, ammontano a 60 Euro per certificazione, e questi sono interamente a carico dell'istituzione.
Questo sistema si è dunque dimostrato inefficace e di difficile applicazione rispetto alla questione della presentazione di petizioni per via elettronica.
Non bisogna dimenticare infine che la semplice firma autografa su una petizione, non essendo autenticata da pubblico ufficiale, non garantisce di per sé quanto il servizio giuridico vuole tutelare con la firma elettronica avanzata.
La Commissione Petizioni nel suo parere adotta un approccio liberale rispetto al problema.
Nell'affermare la propria volontà ad accettare le petizioni semplcemente via posta elettronica e via formulario internet, garantisce un facile e chiaro utilizzo delle petizioni. All'esigenza sollevata da più parti di garantire l'autenticità della petizione e la certezza del petente, la Commissione Petizioni risponde con una verifica a posteriori in caso di dubbio (in altri termini basta una telefonata da parte del segretariato).
In questo senso credo le proposte fatte dalla commissione Petizioni siano adeguate e rispondano alle esigenze della società dell'informazione "users friendly" e mettano il Parlamento europeo in condizione di essere al passo con i tempi.
Ovviamente questa commissione (la Commissione Affari costituzionali) è libera di non condividere le opinioni espresse dal relatore. Vediamo allora quali sono le possibilità che ci si prospettano:
Istituire in seno al PE un proprio servizio di certificazione, sulla falsa riga di Protool: sarebbe troppo oneroso per la nostra istituzione in termini di personale e di sviluppo di un software apposito.
affidarsi ad un generico Fornitore di Certificazione esterno a spese del PE. Valgono le considerazioni di cui sopra.
Accettare ogni certificazione digitale rilasciato da un fornitore di Certificazione riconosciuto: questo sarebbe il linea con la Direttiva sulla firma digitale avanzata, ma implicherebbe per l'utente costi elevati e una procedura macchinosa, nonché tempi eccessivamente lunghi nell'attesa che gli Stati membri la recepiscano .
Aspettare e vedere quali sono gli sviluppi del meccanismo instaurato dalla Commissione europea, Protool, eventualmente associandosi al suo sviluppo.
Modificare il regolamento al fine di facilitare il più possibile, e sulla linea indicata dalla commissione Petizioni, l'utilizzo degli strumenti telematici per l'esercizio del diritto di petizione (Posiwione del relatore).
Concludendo:
Non boisogna dimenticare l'aspetto politico della questione. Internet rappresenta il futuro, un futuro fatto di comunicazione.
Il Parlamento europeo ha il compito di essere al passo con i tempi. Ed ha anche il compito di essere quanto più vicino ai cittadini, mettendoli nelle condizioni di esercitare i propri diritti, fra cui quello di petizione, nei modi più semplici ed efficaci.
Il Parlamento scozzese ha lanciato un servizio e un sito, chiamato E-Petitioner, che permette ai cittadini di creare una petizione su internet, ed ad altri di sottoscriverla. Oltre a questo è possibile aprire un dibattito in linea.
Nel momento in cui facciamo grandi discorsi sull'essere vicini ai cittadini, alla società civile, etc..., vogliamo non concedere loro la possibilità di sottoporci una petizione via internet?
Ultima osservazione: questa commissione dovrebbe cominciare a pensare a quali sono le implicazioni delle nuove tecnologie sull'intero nostro regolamento. Due esmpi li discutiamo oggi: questo rapporto e il rapporto Corbett sulla pubblicazione delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati. Vi sono altri mille esempi, a partire dal fatto che per presentare un emendamento a questa commissione, sia necessario consegnare l'originale firmato, dopo aver inviato gli emendamenti via e-mail... Forse è ora di pensare a un rapporto che prenda in considerazione tutte le modifiche da apportare al nostro Regolamento, affinchè questo Parlamento sia al passo con le nuove tecnologie.