SOMMARIO: Il Convegno costitutivo del Partito Radicale si è svolto il 10 dicembre 1955. In tale occasione venne demandato al prof. Messineo il compito di redigere uno Statuto Provvisorio, approvato dal Consiglio Nazionale, nei giorni 4 e 5 febbraio 1956. La stesura che qui si presenta proviene da pubblicazione - probabilmente una rivista di studi politici - non accertata.
"Finalità del Partito"
1) Il Partito Radicale si propone di operare il rinnovamento della vita morale, politica ed economica del paese, per rendere libera giusta e sicura la democrazia italiana ed inserita in un sistema politico ed economico europeo.
"Organi del Partito"
2) Il partito è costituito di Sezioni comunali, di Federazioni regionali, del Consiglio nazionale provvisorio, del Comitato centrale, della Giunta esecutiva e del Comitato nazionale di studi.
3) La Sezione comunale, formata dagli iscritti al partito residenti nel territorio del Comune, si costituisce quando abbia raggiunto il numero di 25 aderenti e su iniziativa di un comitato promotore.
Ogni sezione può essere articolata in gruppi di studio e di circoli di iscritti al partito, per agevolare il funzionamento e la vita democratica delle sezioni stesse e per facilitare l'espansione del Partito e la diffusione delle sue tesi politiche.
Il comitato promotore autorizzato dalla federazione regionale o dalla giunta esecutiva, dirige l'attività della Sezione sino alla prima assemblea che elegge il comitato direttivo.
Le domande di iscrizione devono essere controfirmate da due presentatori iscritti al partito. Sulle ammissioni decide il comitato promotore o una delegazione di già iscritti, costituita dallo stesso.
Nei comuni ove non si raggiunga il numero di iscritti necessari per la costituzione della sezione, potranno essere nominati dalla Federazione regionale fiduciari iscritti alla sezione più vicina col compito di collegare gli aderenti locali con la rispettiva Federazione regionale o con la sezione più vicina.
4) L'Assemblea sezionale stabilisce il programma di attività della sezione nell'ambito della politica generale del partito e può fissare eventuali norme intese a disciplinare la propria organizzazione.
Il Comitato direttivo, composto da un numero dispari di membri, non superiore a 11 è eletto a scrutinio segreto col metodo proporzionale in caso di presentazione di liste concorrenti, da depositarsi presso la sezione tre giorni avanti l'assemblea, o, in mancanza, con la designazione da parte di ogni elettore di un numero di persone non superiore ai due terzi degli eligendi.
Il Comitato direttivo elegge nel suo seno un organo esecutivo.
In caso di dimissioni del comitato direttivo le elezioni per le nuove nomine devono essere indette non oltre giorni 15 dalla dimissioni stesse.
5) La federazione regionale ha il compito di promuovere e coordinare l'attività delle sezioni comunali, d'intesa con la giunta esecutiva, riservata a quest'ultimo la facoltà di corrispondere direttamente con ogni singola sezione.
Il direttivo regionale è composto da un designato dei comitati direttivi sezionali e dai membri elettivi, designati da ciascuna sezione in ragione di uno ogni 50 iscritti o frazione di 50 iscritti. Tra i componenti è eletto un comitato esecutivo regionale di non oltre 7 membri, cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni della federazione e l'amministrazione ordinaria.
Quanto al metodo per la nomina dei membri elettivi della federazione e del comitato si applica il secondo comma dell'art. 4.
In caso di dimissioni del comitato si applica l'ultimo comma dell'articolo 4.
6) Tutti i convocati al Convegno nazionale riunito a Roma nei giorni 4 e 5 febbraio 1956 durano in carica, come consiglieri nazionali, fino alla convocazione del 1· Congresso nazionale del Partito.
Il comitato centrale, di cui all'art. 7, può integrare il Consiglio nazionale con rappresentanti di comitati promotori di nuova formazione.
Il Consiglio nazionale è convocato dal comitato centrale, ma la convocazione è obbligatoria quando ne faccia richiesta un quarto dei componenti.
7) Il Comitato centrale, organo politico centrale del partito, fissa le direttive in ordine all'attività da spiegarsi dalla giunta esecutiva di cui all'articolo seguente.
Il Comitato centrale è composto di quattordici membri designati dal Consiglio nazionale del partito del febbraio 1956 e dai delegati regionali da eleggersi a scrutinio segreto, uno per regione, non oltre il 15 marzo 1956 su iniziativa della Giunta esecutiva.
Il Comitato centrale è convocato dalla Giunta esecutiva; ma la convocazione è obbligatoria quando ne faccia richiesta un quarto dei componenti.
Alle adunanze del Comitato centrale intervengono, con diritto di voto, i componenti della giunta esecutiva di cui all'art. 8 e il Comitato nazionale di studi di cui all'art. 9.
8) La Giunta esecutiva è l'organo centrale politico del partito con funzioni esecutive.
Essa è composta da cinque membri, designati dal Consiglio nazionale del partito.
In caso di dimissioni dei suoi componenti il Comitato centrale provvede alla sostituzione.
9) E' costituito presso la sede centrale del partito un Comitato nazionale di studi. Tale comitato è quello designato nel febbraio 1956 dal Consiglio nazionale.
L'eventuale integrazione di nuovi componenti è demandata al Comitato centrale.
"Disposizioni generali e transitorie"
10) L'appartenenza al partito implica per gli iscritti l'obbligo di corrispondere il contributo stabilito dalla sezione cui l'associato è iscritto o dagli organi centrali del partito.
11) Il Congresso nazionale del partito sarà convocato per iniziativa del Comitato centrale entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto provvisorio.
Le norme per le elezioni dei dirigenti al Congresso e il regolamento interno del Congresso stesso saranno formulati dal Comitato centrale entro il 31 maggio 1956.
12) Il presente statuto cessa di aver vigore con l'approvazione dello statuto definitivo da parte del 1· Congresso nazionale.
Entro il 31 maggio 1956 il Comitato centrale nomina la commissione incaricata di redigere lo schema dello statuto definitivo.
13) Gli organi previsti dal presente statuto durano in carica fino alla convocazione del 1· Congresso nazionale.