(1959 - Carte Teodori)SOMMARIO: Si tratta del progetto di statuto del Partito radicale elaborato dalla Commissione per lo Statuto in vista dell'ormai imminente I· Congresso del partito, che avrà luogo a Roma il 27/28 febbraio - 1 marzo 1959.
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Art. 1 ("Iscrizioni") - Possono chiedere l'iscrizione al P.R. tutti i cittadini italiani d'ambo i sessi che abbiano raggiunto i 16 anni.
Tutti gli iscritti hanno uguali diritti ed uguali doveri. L'iscrizione comporta la fedele osservanza dello Statuto, dei principi programmatici stabiliti dagli organi centrali del Partiti e delle deliberazioni dei vari organi direttivi.
Art. 2 ("Organi Centrali") - Sono organi centrali del partito: 1) il Congresso Nazionale; 2) il Consiglio Nazionale; 3) la Direzione Centrale; 4) la Segreteria Centrale (o Giunta Esecutiva); 5) il Comitato Nazionale di Studi; 6) il Collegio Superiore di arbitrato e di disciplina.
Art. 3 ("Il Congresso Nazionale") - Il Congresso Nazionale è il supremo organo rappresentativo e deliberante del partito. Esso delibera lo Statuto, il programma e l'indirizzo politico del partito, provvede alla nomina di 60 Consiglieri Nazionali. Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni due anni. Può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia richiesta dalla Direzione Centrale o da almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali.
Art. 4 ("Composizione del Congresso") - Al congresso partecipano i membri della Giunta Esecutiva, del Comitato Studi, della Direzione Centrale, i Consiglieri Nazionali in carica, gli iscritti al partito che, all'atto del Congresso, siano membri del Parlamento, di Consigli Regionali, Provinciali e Comunali, i delegati nominati dalle assemblee delle Sezioni. Solo questi ultimi hanno diritto di voto.
I delegati non possono essere sottoposti a mandato vincolante e non sono ammesse sub-deleghe.
Art. 5 ("Il Consiglio Nazionale") - Il Consiglio Nazionale è l'organo promotore e coordinante dell'azione politica e organizzativa del partito secondo l'indirizzo fissato dal Congresso.
Il Consiglio Nazionale è costituito dai componenti della Direzione Centrale, del Comitato Studi, da un rappresentante per ogni circoscrizione elettorale per la Camera dei Deputati, degli iscritti al partito che, all'atto del Consiglio, siano membri del Parlamento o dei Consigli regionali, e da 60 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti al partito. Tutti i membri sono muniti di diritto di voto.
Art. 6 ("Riunioni del Coniglio Nazionale") - Il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato, a cura della Segreteria (oppure Giunta Esecutiva), normalmente ogni 6 mesi e ogni qualvolta la Segreteria (oppure giunta Esecutiva) lo reputi opportuno o quando la convocazione sia richiesta dalla Direzione Generale o da 1/3 dei Consiglieri Nazionali.
Nella sia prima riunione successiva la Congresso provvede ad eleggere 17 Componenti la Direzione Centrale, designando tra loro i 5 componenti il Comitato Studi e i componenti la Segreteria (oppure Giunta Esecutiva).
Art. 7 ("Direzione Centrale") - La Direzione Centrale controlla e coordina l'attività politica e organizzativa degli organi periferici, e prende le decisioni ritenute necessarie ed opportune per l'attuazione e lo sviluppo dell'indirizzo del partito stabilito dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.
Art. 8 ("Riunioni e deliberazioni della Direzione Centrale") - La Direzione Centrale è convocata a cura della Segreteria (o della Giunta Esecutiva) ogni qual volta la Segreteria (o Giunta Esecutiva) stessa lo ritenga opportuno o quando la sua convocazione sia richiesta da 1/3 dei componenti la Direzione Centrale.
Le deliberazioni della Direzione Centrale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Art. 9 ("Giunta Esecutiva") - La Giunta Esecutiva è l'organo permanente esecutivo delle deliberazioni degli organi centrali, prende inoltre quei provvedimenti che, in correlazione alle immediate condizioni della situazione, giudichi necessari od opportuni per l'attuazione e lo sviluppo dell'indirizzo politico ed organizzativo del partito fissato dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.
Art. 10 ("Segreteria politica e Segreteria amministrativa") - La Segreteria si compone di un Segretario Politico e di un Segretario Amministrativo.
Il Segretario Amministrativo controlla il tesseramento, sovraintende alla gestione finanziaria del partito e cura i rapporti amministratici con gli organi periferici.
(Avvertenza: nel caso in cui si intenda sopprimere la Giunta Esecutiva sarà necessario stabilire quale sia l'organo incaricato di limitare e controllare i poteri del Segretario Politico. Per esempio la Direzione Centrale? In quale modo?).
Art. 11 ("Comitato Studi") - Il Comitato Studi approfondisce lo studio dei problemi attinenti al rinnovamento politico economico e sociale del Paese e propone le soluzioni adeguate alle finalità programmatiche del partito. Il Comitato potrà avvalersi nei suoi studi della collaborazione di altri esperti, anche se non iscritti al partito.
Art. 12 ("Collegio Superiore di arbitrato e di disciplina") - E' costituito un Collegio Superiore di arbitrato e di disciplina e sugli eventuali conflitti tra gli organi del partito. Esso è composto di 5 membri scelti dalla Direzione Centrale (o dal Congresso?) tra gli iscritti che non rivestano cariche direttive centrali. Per la validità delle sue decisioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Art. 13 ("Organi periferici") - Sono organi periferici del partito: 1) i Comitati Direttivi delle Sezioni e i Rappresentanti dei Nuclei comunali; 2) il Comitato Direttivo Circoscrizionale; 3) i Comitati Direttivi Regionali.
Art. 14 ("Sezioni e Nuclei comunali") - In ogni località, nella quale gli iscritti raggiungano il numero di 15, si costituisce un Nucleo.
Dove non esistono i Nuclei, gli iscritti faranno capo direttamente all'organizzazione circoscrizionale.
Art. 15 ("Assemblea di Sezione") - L'assemblea di sezione nomina i membri del Comitato Direttivo, designa i candidati alle elezioni amministrative comunali, nomina i delegati al Congresso e, in armonia agli indirizzi fissati dagli organi centrali, adotta i provvedimenti e promuove le iniziative che reputa opportune per lo sviluppo del partito in rapporto alla situazione locale.
L'assemblea di sezione è convocata, a cura del Comitato direttivo, almeno due volte all'anno, ed ogni qual volta il Comitato direttivo lo reputi opportuno o sia richiesto da un numero di iscritti non inferiore a 1/3.
Art. 16 ("Comitato Direttivo della Sezione") - Ogni sezione è retta da un Comitato direttivo, composto da un numero di membri variabile in proporzione al numero di iscritti, non inferiore a 3 e non superiore a 15. Il Comitato direttivo elegge nel suo seno un segretario incaricato di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato direttivo. Può nominare nel suo seno anche il Presidente e un Comitato esecutivo.
Partecipano alle riunioni del Comitato direttivo, con voto consultivo, i Consiglieri Nazionali e i Consiglieri comunali del luogo iscritti al partito, che non facessero parte del Comitato direttivo.
Art. 17 ("Nuclei") - Gli iscritti di ciascun nucleo provvedono alla nomina di un Rappresentante il quale esplica i compiti politici necessari nella località e provvede allo sviluppo organizzativo al fine di raggiungere la costituzione della sezione.
Il Rappresentate interviene, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato direttivo di una sezione della circoscrizione a cui abbia dichiarato di far capo e ne riferisce agli iscritti al proprio nucleo.
Art. 18 ("Comitato Direttivo Circoscrizionale") - In ogni circoscrizione elettorale viene costituito un Comitato direttivo circoscrizionale composto dai segretari delle sezioni e dai delegati dei rappresentanti dei nuclei. Questi ultimi procederanno alla nomina dei loro delegati nel comitato circoscrizionale in numero proporzionale agli iscritti da loro rappresentati in rapporto al totale degli iscritti della circoscrizione.
Il Comitato direttivo circoscrizionale può nominare nel proprio seno un Segretario.
Il Comitato direttivo circoscrizionale designa i candidati alle elezioni amministrative provinciali, i candidati alle elezioni politiche e un suo rappresentate al Consiglio Nazionale, tenendo conto delle indicazioni delle assemblee della circoscrizione. Promuove quelle iniziative che, nell'ambito della circoscrizione, ritiene rispondenti alle finalità del partito avuti presenti l'indirizzo e le deliberazioni degli organi centrali.
Partecipano alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, i Consiglieri Nazionali del Partito, i consiglieri regionali e i parlamentari della circoscrizione iscritti al partito, che non facessero parte del Comitato.
Il Comitato direttivo circoscrizionale si riunisce almeno ogni 6 mesi, e tutte le volte in cui la convocazione sia richiesta da 1/3 dei suoi membri. Le riunioni hanno luogo, di massima, nelle sedi circoscrizionali indicate dalla vigente legge elettorale.
Quando lo ritengano opportuno e comunque quando vengano indette elezioni a base regionale (Senato e Consigli regionali) i Comitati direttivi circoscrizionali si riuniranno dando vita ad un unico Comitato regionale il quale provvederà alla designazione dei candidati tenendo conto delle indicazioni formulate dalle assemblee delle sezioni comprese nella circoscrizione.
Art. 19 ("Provvedimenti disciplinari") - I provvedimenti disciplinari sono: 1) il richiamo; 2) la sospensione fino a un anno da ogni attività del partito, la quale comporta le dimissioni dalle cariche ricoperte nel partito; 3) l'espulsione dal partito.
I provvedimenti sono adottati dal Collegio Superiore di arbitrato e di disciplina.
Art. 20 ("Procedure disciplinari") - L'azione disciplinare è promossa su istanza scritta di un iscritto, o dal Comitato direttivo della sezione alla quale appartiene l'interessato o della Direzione Centrale.
L'istanza deve essere trasmessa direttamente al Collegio Superiore di arbitrato e di disciplina: deve essere contestata all'interessato con invito di presentare le proprie deduzioni ed istruita a cura del Collegio Superiore.
Art. 21 ("Nomina di Commissari") - La Direzione Centrale, per gravi motivi politici o nei casi di accertato irregolare funzionamento dei Comitati direttivi periferici, può, con provvedimento motivato, addivenire al loro scioglimento, sostituendoli con commissari. Nei casi urgenti il provvedimento potrà essere adottato dalla Giunta Esecutiva (o dalla Segreteria), con obbligo di ratifica da parte della Direzione Centrale nella riunione immediatamente successiva al provvedimento.
"Disposizioni regolamentari"
Art. 1 ("Iscrizioni") - L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata da due iscritti al partito. Sulla domanda decide il Comitato direttivo della sezione nella cui circoscrizione risiede l'interessato. Le nuove domande di iscrizione accettate dal commissario straordinario sono soggette a convalida da parte del Comitato direttivo della sezione dopo il suo insediamento.
Nelle altre località nelle quali esiste soltanto un nucleo, il rappresentate di esso trasmetterà la domanda, con il suo parere, al Comitato direttivo della sezione della quale il nucleo ha dichiarato di voler far parte.
Negli altri casi la domanda viene trasmessa direttamente al Comitato circoscrizionale.
(Norma transitoria: sino ad apposito deliberazione del Consiglio Nazionale i poteri del Comitato circoscrizionale per quanto riguarda il tesseramento saranno esercitati dalla Direzione Centrale salvo che questa non li abbia rimessi al Comitato circoscrizionale).
Art. 2 ("Tesseramento") - Le domande di iscrizione approvate dai Comitati direttivi verranno trasmesse in copia dal segretario della sezione alla Direzione centrale. La Segreteria Amministrativa della giunta Esecutiva (oppure: il Segretario Amministrativo) provvederà al rilascio delle tessere, debitamente sottoscritte.
Il rilascio della tessera deve essere preceduto dal versamento della quota stabilita dalla Direzione Centrale a favore dell'Amministrazione Centrale.
Per il rinnovo annuale delle tessere i Direttivi circoscrizionali, i segretari di sezione e i rappresentanti dei nuclei, ciascuno secondo la propria competenza, dovranno trasmettere alla Direzione Centrale, unitamente all'elenco degli iscritti, l'importo spettante all'Amministrazione e corrispondente al numero delle tessere da rinnovare.
Art. 3 ("Contributi degli iscritti") - All'inizio di ogni anno la Direzione Centrale stabilirà l'ammontare della quota di iscrizione dei nuovi iscritti e l'importo della tessera per l'anno in corso, nonché la parte di tale importo che dovrà essere corrisposta all'Amministrazione Centrale.
Art. 4 ("Nomina e durata in carica dei membri degli organi direttivi centrali e periferici") - I membri del Consiglio Nazionale e della Direzione Centrale sono eletti a scrutinio segreto, con la designazione da parte dell'elettore di un numero di persone non superiore ai 2/3 degli eligendi. La Giunta Esecutiva (o la Segreteria) e il Comitato Studi vengono eletti a scrutinio segreto, a maggioranza di voti. Le elezioni dei Comitati direttivi di sezione avverranno con la designazione da parte dell'elettore di un numero di persone non superiore ai 2/3 degli eligendi, salvo che l'assemblea sezionale non abbia deliberato l'adozione del sistema proporzionale stabilendone le modalità. Il Collegio Superiore di arbitrato e di disciplina viene nominato dal Congresso a scrutinio segreto, a maggioranza di voti, salvo che il Congresso non proceda alla nomina per acclamazione.
Art. 5 ("Operazioni preliminari del Congresso") - Almeno tre mesi prima dell'inizio del Congresso, il Consiglio Nazionale nominerà una commissione composta di 5 membri per la preparazione del Congresso. La stessa commissione procederà alla verifica dei poteri; eventuali reclami contro le sue decisioni saranno sottoposti al Congresso.
I segretari delle sezioni, non più tardi di 15 giorni prima della data fissata per il Congresso, dovranno trasmettere alla Commissione l'elenco dei delegati nominati dalle sezioni e quello degli iscritti delle rispettive sezioni.
La Direzione Centrale determinerà il numero massimo di iscritti che ogni singolo delegato potrà rappresentare. Per la determinazione del numero dei delegati i nuclei si collegheranno alla sezione alla quale fanno capo.
La Commissione potrà invitare al Congresso personalità politiche e culturali delle quali reputi opportuna la presenza nell'interesse dei lavori del Congresso. Tali personalità potranno, con il consenso del Comitato di Presidenza, interloquire al Congresso senza diritto di voto.
Art. 6 ("Comitati di Presidenza del Congresso e del Consiglio Nazionale") - All'apertura del Congresso e del Consiglio Nazionale, l'assemblea nominerà un Comitato di Presidenza composto di 5 membri muniti di tutti i poteri necessari per disciplinare lo svolgimento dei lavori. I membri di tale Comitato presiederanno a turno le riunioni.
Art. 7 ("Durata in carica dei Commissari") - I commissari straordinari debbono espletare il loro incarico entro un periodo non superiore ai 4 mesi. Entro tale termine dovranno essere ricostituiti gli organi normali.
Art. 8 - Le disposizioni regolamentari sovraindicate fanno parte integrante dello Statuto, e al pari di esso possono essere modificate soltanto dal Congresso Nazionale.