SOMMARIO: Dopo oltre 11 anni la legislazione italiana non è stata ancora adeguata alla Convenzione internazionale dell'ONU contro il genocidio. La proposta di legge del senatore socialista Giorgio Fenoaltea.
(AGENZIA RADICALE n. 18, 5 agosto 1963)
Roma, 5 agosto, (A.R.)
Ad oltre 11 anni dalla adesione dell'Italia alla Convenzione dell'ONU per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, il Parlamento non ancora provveduto ad adeguare la nostra legislazione interna alle norme internazionali sancite dalla Convenzione.
In assenza di una iniziativa governativa, il senatore socialista Giorgio Fenoaltea ha presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare che si propone di riparare finalmente a questa grave trascuratezza. Di questo disegno di legge sono state ora diffuse le bozze di stampa. ``Il nostro Paese - afferma il parlamentare socialista nella relazione di presentazione del disegno di legge - non possiede ancora una legge interna che traduca in norma giuridica vincolante per i cittadini questo obbligo internazionale''.
Gli effetti dell'inosservanza di questo obbligo non hanno tardato a manifestarsi. Nella relazione si ricorda che anche recentemente tribunali italiani hanno riconosciuto a cittadini tedeschi colpevoli d genocidio diritti normalmente riconosciuti ai colpevoli di delitti politici. Così il giudice italiano ha negato l'estradizione, richiesta dal Governo della Repubblica Federale tedesca, per un ex-nazista, Erhard Kroger, contro cui l'autorità giudiziaria di Wuppertal aveva spiccato mandato di cattura per reato di genocidio. Kroger si era reso colpevole della soppressione di 2.000 ebrei e di quella di 800 infermi dell'ospedale psichiatrico di Igrin. La sentenza non fu neppure impugnata dal pubblico ministero.
L'Italia rischia di conseguire così - afferma la relazione - ``l'obbrobrioso privilegio di diventare sede di elezione'' per tutti coloro che vogliono sfuggire alla giusta punizione per le carneficine commesse in periodo bellico.
Nella scorsa legislatura non si è giunti alla approvazione per un dissenso di carattere giuridico insorto fra la Camera dei Deputati e il Senato. Il Senato ritenne infatti che, per sottrarre la categoria dei reati di genocidio da quella generale dei delitti politici fosse necessaria una autonoma legge costituzionale. Di differente avviso, la Camera ricorse invece ad una soluzione legislativa più semplice inserendo nella legge per la repressione del genocidio il seguente articolo: ``Agli effetti della legge penale i delitti preveduti dalla presente legge in quanto commessi in violazione del diritto delle genti non sono considerati delitti politici''. Il diverso orientamento dei due rami del Parlamento paralizzò il disegno di legge che non poté arrivare alla approvazione.
Alla soluzione tecnico-giuridica scelta dalla Camera dei Deputati si rifà oggi il sen. Fenoaltea: ``Il dilemma fra delitto comune e delitto politico nei riguardi del genocidio è in realtà un falso dilemma; la coscienza universale avverte che si tratta di un delitto di cui è impossibile la collocazione sia nell'una che nell'altra categoria; il buonsenso lo conferma. Sbaglia il giurista che non tiene conto e pretende che la norma astratta prevalga sulla realtà.''