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Partito radicale - 14 maggio 1967
Statuto del Partito radicale
Approvato dal III Congresso del Partito radicale (Bologna, 12, 13, 14 maggio 1967)

Presentazione:

Il 14 maggio 1967, a Bologna, a conclusione del 30 Congresso nazionale, i radicali - quasi all'unanimità - votarono quello che speravano davvero rappresentasse un primo »statuto nuovo , e non un nuovo statuto, del Partito.

Agenzia Radicale scriveva: »Nasce così un partito anche strutturalmente libertario e laico. Partito federativo: sarà composto di partiti regionali, cui spetterà la maggior parte dei compiti e delle attività e possono aderire gruppi, associazioni, movimenti che serbano intera la loro autonomia, i cui membri possono anche essere iscritti ad altri partiti, mentre le strutture del partito radicale non saranno più quelle arcaiche, di sezione territoriale, ma quelle di libere, spontanee forme organizzative stabilite secondo criteri propri dai militanti che vi si raggruppano. Partito antiideologico, sperimentale, pragmatico: i Congressi nazionali sono annuali, praticamente autoconvocati a data e luogo fissi.

Le delibere congressuali sono vincolanti per i radicali solo se approvate con maggioranza dei 3/4; il Segretario nazionale è eletto direttamente dal Congresso ed ha poteri e doveri solo verso di questo e solo nell'ambito delle decisioni vincolanti del Congresso; il Consiglio federativo è l'altro organo direttivo espresso dai Partiti regionali.

Rigido principio e strutture di autofinanziamento: non si è radicali se non si assolve, sul piano militante, anche alle responsabilità firanziarie. Contributo nazionale minimo di mille lire al mese. Pubblicità dei bilanci ivi compresi i contributi esterni, che possono venire richiesti ed accettati solo su specifiche iniziative politiche e non per spese di gestione; divieto di funzionariato per gli iscritti.

Gli eletti negli organismi rappresentativi locali e nazionali, nel momento della loro elezione, decadono, nell'espletamento del loro mandato, da qualsiasi vincolo di partito.

Questo il partito nuovo, sul piano delle strutture e dei principi associativi.

STATUTO DEL PARTITO RADICALE

1. DEL PARTITO RADICALE

1.1. Il Partito Radicale è un organismo politico, costituito dagli iscritti al partito, dagli iscritti nelle associazioni non radicali aderenti a livello regionale, dalle associazioni radicali, dai partiti radicali regionali, dalle associazioni o gruppi aderenti a livello regionale, dalle associazioni o gruppi aderenti a livello federale.

Gli organi del partito federale sono il congresso, il consiglio federativo, il segretario e la giunta, il tesoriere, il collegio dei revisori dei conti.

1.2. I finanziamenti del partito federale provengono dalle quote individuali degli iscritti, dalle quote delle associazioni aderenti a livello regionale ai sensi dell'art. 3.3., dai contributi delle associazioni aderenti a livello federale, da altri contributi individuali - anche di persone che non abbiano vincoli associativi con il partito - in relazione a specifiche attività ed iniziative, dai proventi di particolari attività ed iniziative proposte dal segretario e/o dal tesoriere. Il partito federale è tenuto ad amministrare i propri proventi finanziari attenendosi a scritture contabili redatte con criteri di analiticità tali criteri sono proposti dal tesoriere e approvati dal consiglio federativo.

I bilanci del partito federale sono pubblici. Il partito non ammette cariche retribuite.

2. DEGLI ISCRITTI, DELLE ASSOCIAZIONI RADICALI, DEI PARTITI RADICALI REGIONALI

2.1. GLI ISCRITTI

2.1.1. Può iscriversi al partito radicale chiunque, anche non cittadino italiano, abbia compiuto l'età di 16 anni.

Le condizioni di iscrizione al partito sono l'accettazione del presente statuto, il versamento delle quote individuali al partito federale nella misura stabilita dal congresso federale, l'impegno ad aderire o a costituire associazioni radicali secondo i propri interessi politici, culturali, sindacali, o altri. Le iscrizioni sono raccolte dalla segreteria del partito federale, direttamente o tramite le associazioni radicali, o i partiti regionali.

2.2. LE ASSOCIAZIONI RADICALI

2.2.1. Sono costituite ognuna da un minimo di iscritti stabilito dal congresso del partito federale, i quali si associano per conseguire con riferimento territoriale comune finalità politiche, culturali, sindacali o altre autonomamente determinate e finanziate. Sono rette da propri ordinamenti democratici, nel rispetto del presente statuto. Nello svolgere le proprie attività ed iniziative sono tenute attuare, per quanto di propria pertinenza e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi esecutivi federali e regionali, le deliberazioni vincolanti a termini del presente statuto e di quello del partito regionale cui sono federate.

Gli ordinamenti delle associazioni prevedono la nomina di un responsabile della gestione dei fondi il quale terrà regolari scritture di bilancio, secondo i criteri unificati stabiliti dagli organi del partito federale.

2.2.2. Qualora nel territorio di uno stesso comune esistano più associazioni radicali, tra le medesime si provvede ad istituire una rappresentanza comune ogni qualvolta si debbano perseguire finalità che per la loro natura o portata trascendano il raggio di azione o di interessi delle singole associazioni. In particolare, un comitato ad hoc verrà istituito per la partecipazione del partito alle elezioni comunali.

Con criteri analoghi si provvede alla costituzione di un comitato tra le associazioni di una medesima provincia - fino a quando tali organi amministrativi non saranno stati soppressi - per la partecipazione del partito alle elezioni provinciali.

Gli accordi elettorali per le elezioni comunali nei comuni con oltre 500.000 abitanti vengono sottoposti al consiglio federativo del partito federale, che ne riferisce al congresso.

Quelli per gli a]tri comuni e quelli per le provinciali, al consiglio federativo del partito regionale.

2.3. I PARTITI REGIONALI RADICALI

2.3.1. I partiti regionali radicali sono organismi politici che perseguono finalità autonomamente determinate e finanziate, e sono retti da propri ordinamenti democratici, nel rispetto del presente statuto. Sono costituiti ciascuno dalla federazione di più associazioni radicali, con un minimo di iscritti complessivi che è stabilito dal congresso del partito federale e da associazioni e gruppi aderenti non radicali, che svolgono la propria attività a livello e nell'ambito regionale. Nello svolgere le proprie attività ed iniziative, i partiti regionali sono tenuti ad attuare, secondo le indicazioni fornite dagli organi esecutivi del partito federale, le deliberazioni del congresso federale vincolanti a termini del presente statuto. L'adesione delle associazioni e grupni non radicali a livello regionale è approvata dal consiglio federativo del partito regionale interessato, ed è sottoposta a ratifica del congresso regionale.

L'ambito territoriale di ciascun partito regionale è stabilito dal consiglio federativo del partito federale e, in assenza di diverse snecifiche deliberazioni, coincide con quello delle regioni.

Gli ordinamenti dei partiti regionali radicali sono ratificati dal congresso del partito federale. Essi prevedono tra gli organi: il congresso, il consiglio federativo, il segretario e il tesoriere. I partiti regionali sono tenuti ad amministrare i propri proventi finanziari attenendosi a scritture di bilancio uniformate ai criteri stabiliti dagli organi del partito federale.

2.3.2. I partiti regionali provvedono alla scelta e alla presentazione dei candidati per le elezioni regionali, nonché per quelle della camera dei deputati e del senato; il consiglio federativo regionale riferisce al congresso regionale sugli accordi elettorali per le elezioni provinciali e per quelle nei comuni fino a 500.000 abitanti. Sugli accordi elettorali per le elezioni regionali e per quelle della camera dei deputati e del senato, il consiglio federativo del partito federale riferisce al congresso del partito federale.

3. DELLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI NON RADICALI ADERENTI

3.1. Associazioni e gruppi non radicali che perseguono proprie finalità politiche, culturali, sindacali ed altre possono aderire, in quanto tali, al partito radicale. L'adesione di tali associazioni o gruppi non comporta l'iscrizione al p. radicale dei loro iscritti o aderenti. Il periodo di adesione può essere anche limitato nel tempo, e prefissato.

3.2. Si fa luogo all'adesione: a) a livello federale sulla base di accordi fra gli organi direttivi di associazioni o gruppi non radicali che svolgono attività a livello e nell'ambito interregionale e gli organi del partito federale. Gli accordi precisano l'entità e le modalità di versamento del contributo finanziario al partito federale da parte dell'associazione o gruppo che aderisce. Con l'approvazione dell'accordo, l'associazione o gruppo aderente acquista il diritto, per il periodo di adesione, di designare tra i propri iscritti o aderenti da uno a tre rappresentanti come membri effettivi del consiglio federativo del p. federale;

b) a livello regionale, sulla base di analoghi accordi con associazioni o gruppi non radicali che svolgono attività a livello e nell'ambito regionale. Gli accordi precisano l'entità e le modalità di versamento del contributo finanziario al partito regionale da parte dell'associazione o gruppo che aderisce e stabiliscono il diritto di quest'ultima di designare a tutti gli effetti almeno un rappresentante nel consiglio federativo del partito regionale.

3.3. Le associazioni e i gruppi aderenti a livello regionale partecipano con propri delegati ai congressi dei partiti regionali, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinamento del p. regionale cui aderiscono. Esse si impegnano inoltre ad indire tra i propri iscritti ed aderenti le elezioni per l'invio dei delegati al congresso del partito federale, versando al tesoriere del partito stesso, per ogni votante, una quota di ammontare pari alla metà di quella fissata per gli iscritti al p. radicale. In tali elezioni, gli aderenti iscritti al partito radicale godono del diritto di elettorato passivo, ma non di quello di elettorato attivo.

DEGLI ORGANI DEL PARTITO FEDERALE

4.1. IL CONGRESSO

4.1.1. E' l'organo deliberativo del partito, di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. Il congresso ordinario ha luogo ogni anno nella prima settimana di novembre, ed è obbligatoriamente convocato dal segretario del p. federale entro il 30 settembre; il congresso straordinario può essere convocato dal segretario del p. federale, dal consiglio federativo del p. federale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi al partito.

Il congresso è costituito dai delegati delle associazioni radicali e dai delegati delle associazioni e gruppi non radicali aderenti ai partiti regionali. Il consiglio federativo del p. federale stabilisce il rapporto tra i delegati e gli iscritti aderenti alle associazioni radicali, fermo il principio che ogni associazione radicale ha il diritto di inviare almeno un delegato. E' stabilito nella metà di quello precedente il rapporto tra delegati ed iscritti alle associazioni e gruppi non radicali aderenti ai p. regionali.

4.1.2. Le deliberazioni adottate con la maggioranza dei 3/4 sono vincolanti per le associazioni radicali e per i partiti radicali regionali; divengono del pari vincolanti le deliberazioni adottate a maggioranza semplice, qualora sulle stesse si sia successivamente espresso il consiglio federativo del partito federale con maggioranza dei 2/3.

4.1.3. Il congresso:

a) elegge il segretario del partito federale; questi propone una giunta di 7 membri, che viene ratificata dal congresso;

b) elegge un numero di membri del consiglio federativo del p. federale pari ad un terzo dei segretari regionali costituiti;

c) elegge il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti;

d) approva il bilancio consuntivo presentato dal tesoriere e vistato dai revisori dei conti;

e) approva, con maggioranza dei 3/4, lo schieramento unico elettorale nazionale;

f) ratifica le adesioni al p. federale di associazioni o gruppi non radicali, proposte dal segretario e deliberate dal consiglio federativo.

4.2. IL CONSIGLIO FEDERATIVO

4.2.1. E' composto dai segretari dei partiti regionali, dai delegati delle associazioni e gruppi non radicali aderenti a livello federale, dagli eletti al congresso. Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, il segretario del partito federale e la giunta; il segretario del partito federale presiede le riunioni. Il consiglio federativo si riunisce almeno tre volte l'anno.

4.2.2. Il consiglio federativo:

a) esprime parere sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del congresso che abbiano riportato la maggioranza dei 3/4;

si pronuncia sui deliberati del congresso che abbiano riportato la maggioranza semplice; tale parere diviene vincolante se adottato con la maggioranza dei 2/3;

si pronuncia su proposte respinte dal congresso; ove tale parere sia espresso all'unanimità, gli organi federali dovranno dargli attuazione;

si pronuncia su iniziative non trattate dal congresso; ove la pronuncia sia espressa a maggioranza dei 2/3, gli organi esecutivi dovranno darle attuazione;

sulle questioni di cui sopra può fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo;

esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli siano state sottoposte dal tesoriere;

b) coordina la politica del partito federale con quella dei partiti regionali, esprimendo pareri su iniziative politiche di questi ultimi e avanzando agli stessi proposte di iniziativa;

c) esprime parere sugli accordi elettorali stipulati dai partiti regionali per le elezioni regionali e per le elezioni politiche e su quelli stipulati dai comitati ad hoc per le comunali nei comuni con oltre 500.000 abitanti;

d) delibera a maggioranza semplice sull'adesione di associazioni e gruppi che aderiscono a livello federale;

e) approva il regolamento e l'ordine del giorno del congresso; presenta al congresso una relazione; esamina la documentazione relativa alla verifica poteri;

f ) garantisce la circolazione delle informazioni all'interno del partito.

4.3. IL SEGRETARIO, LA GIUNTA

4.3.1. Il segretario è responsabile della attuazione della politica del partito federale, secondo le direttive fissate dal congresso e le pronuncie del consiglio federativo. La giunta coadiuva il segretario nello svolgimento delle sue attività.

4.3.2. Il segretario:

fornisce, agli organi esecutivi dei partiti regionali, le necessarie direttive per l'attuazione delle deliberazioni vincolanti per tutto il partito; prende accordi con tali organi per l'attuazione delle altre iniziative cui deve dare esecuzione;

può chiedere un parere al consiglio federativo sull'attuazione dei deliberati congressuali e delle pronuncie del consiglio stesso; sottopone al consiglio federativo le deliberazioni approvate dal congresso a maggioranza inferiore ai 3/4; sottopone altresì al consiglio federativo le proposte respinte dal congresso che ritenga meritevoli di considerazione ed iniziative sulle quali il congresso non si sia pronunciato.

4.4. Il TESORIERE

4.4.1. Il tesoriere amministra i fondi a disposizione del partito federale ed è responsabile della loro gestione. Presenta al congresso il bilancio, con una relazione finanziaria. Propone alla giunta e al consiglio federativo le iniziative di politica finanziaria e può chiedere al consiglio federativo un parere su qualsivoglia iniziativa, per ragioni di carattere finanziario.

4.5. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

4.5.1. E' composto da tre membri nominati dal congresso; ha poteri di revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta al congresso una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

5. DELLE ELEZIONI E DEGLI ELETTI

5.1. In tutte le elezioni cui participa con le proprie liste (comunali, provinciali, regionali, politiche) il partito si presenta con la denominazione » Partito Radicale e con simbolo » testa di donna con berretto frigio recante la dicitura Partito Radicale .

Gli eletti, nell'esercizio della loro attività rappresantativa, non sono vincolati da mandati né da alcuna disciplina. La libertà di voto non è limitata da deliberazioni dei gruppi degli eletti; tali deliberazioni hanno valore indicativo.

NORME TRANSITORIE

Il terzo congresso del Partito Radicale eleggerà direttamente il segretario del partito, e una direzione di diciannove membri, sulla base di una lista aperta, nella quale sono iscritti tutti coloro che si presentano come candidati. Ogni delegato potrà votare undici nomi.

La direzione sarà integrata con i segretari dei partiti regionali via via che saranno eletti e con rappresentanti delle associazioni e gruppi aderenti a livello federale.

I compiti del consiglio federativo saranno assolti dalla direzione fino a quando il consiglio stesso sarà stato costituito.

Fino a quando saranno stati costituiti i partiti regionali, i loro compiti sono assolti dal partito federale.

Il consiglio federativo del partito federale si costituisce con la presenza di almeno dieci segretari di partiti regionali.

MOZIONE AGGIUNTA, APPROVATA CON LO STATUTO

Il terzo congresso del p.r. determina in lire dodicimila la quota annuale per gli iscritti; in dieci il numero minimo degli iscritti per la costituzione di una associazione radicale; in cento il numero minimo degli iscritti per la costituzione di un partito regionale.

 
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