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ALBANI gianmario, PARRI ferruccio, GATTO Simone, FENOALTEA giorgio, JANNUZZI lino, ANDERLINI luigi, ANTONICELLI franco, BONAZZI delio, CARETTONI Tullia, GALANTE GARRONE carlo, LEVI carlo, MARULLO di condojanni sergio, liac - 11 marzo 1971
TESTO DELLA MOZIONE LIAC PRESENTATA ALLA CAMERA E AL SENATO

SOMMARIO: La mozione impegna il Governo a sottoporre al Parlamento i suoi intendimenti circa quei contenuti dei Patti Lateranensi che esso riconosca contrastanti con i principi e gli indirizzi del nostro ordinamento costituzionale, in relazione ai fatti: a) che la Corte costituzionale ha affermato che l'articolo 7 della Costituzione "non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento dello Stato"; che i contenuti dei patti devono essere coerenti con i principi dell'ordinamento costituzionale; che l'articolo 7 non preclude il controllo di costuzionalità sui Patti del 1929; b) che l'abolizione dell'articolo 1 del Trattato, che pone la religione cattolica come la sola religione dello Stato, consentirà la riconferma della laicità dello Stato.

(1-00131)"SCALFARI,BASSO, BONEA, CAPRARA, FINELLI, LOMBARDI RICCARDO, MATTALIA, MUSSA IVALDI VERCELLI, NATOLI, QUARANTA". 17 marzo 1971

"La Camera,

- preso atto di quanto la Corte costituzinale ha considerato in diritto nel pronunciare le recenti sentenze nn. 30, 31 e 32, e cioè:

"a") che l'articolo 7 della Costituzione, pur avendo sancito "un generico regime pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica" - con preciso riferimento ai Patti Lateranensi - "non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato", e ciò in quanto lo stesso articolo 7 "riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità";

"b") che quindi le stesse clausole e il contenuto specifico dei Patti, e cioè del Trattato, della Convenzione finanziaria e del Concordato, possono e devono essere riconsiderati per accertare la loro coerenza con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale;

"c") che, a maggior ragione, l'articolo 7 della Costituzione "non preclude il controllo di costituzionalità, delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei patti Lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale";

considerando:

che, anche ad un esame sommario, molte delle clausole contenute nei Patti Lateranensi e delle norme applicative risultano in contrasto con i principi fondamentali e con norme specifiche della Costituzione;

che altre possono essere più correttamente riformulate, anche in conformità alle norme del diritto internazionale, nel Trattato che ha istituito e regola i rapporti con lo Stato della Città del Vaticano;

che alcune clausole del Concordato hanno già trovato o possono trovare più coerente formulazione in leggi ordinarie dello Stato conformi alle norme costituzionali, e ciò anche sulla base di preventive intese con le rappresentanze delle confessioni religiose presenti tra i cittadini italiani;

riconoscendo:

che in ogni caso e in modo particolare deve considerarsi in aperto contrasto con la costituzione l'articolo 1 del Trattato, in quanto afferma: "L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno, 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato";

che, con l'inevitabile sopressione del citato articolo 1 del Trattato, risulterà confermata la laicità dello Stato, ribadito il principio della pari dignità sociale e dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, riaffermato il principio della lbertà religiosa, senza ostacoli e impedimenti, ma anche senza privilegi e discriminazioni tra i cittadini italiani per motivi religiosi;

che, pertanto e conseguentemente, altre clausole del Trattato e la maggior parte delle clausole del Concordato risulteranno in contrasto con questi ed altri principi dell'ordinamento costituzionale;

che, infine, si tratterà di riconsiderare la coerenza o meno, con l'ordinamento democratico dello Stato italiano e con i principi costituzionali che lo informano, dello stesso regime pattizio, o concordatario, nei rapporti con l'organizzazione di una confessione religiosa, anche se conta tra i suoi fedeli la maggioranza dei cittadini italiani,

impegna il Governo:

a sottoporre al Parlamento, con carattere d'urgenza e comunque prima di esperire procedure e passare ad intese formali con i rappresentanti della Chiesa cattolica, i suoi orientamenti, con le relative indicazioni, circa le clausole ed i contenuti dei Patti Lateranensi (Trattato, Convenzione finanziaria, Concordato e relative leggi applicative) che esso riconosce in contrasto con i principi e gli indirizzi del nostro ordinamento costituzionale, indicando, inoltre, le materie che, attualmente regolamentate dai Patti e dalle leggi applicative, possono formare oggetto di un'aggiornata riformulazione del Trattato che ha istituito e regola i rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, e indicando, infine, le materie considerae nel Concordato che risultano già regolamentate o possono trovare più corretta regolamentazione in leggi ordinarie dello Stato conformi alle norme costituzionali".

(1-00131) "SCALFARI, BASSO, BONEA, CAPRARA, FINELLI, LOMBARDI RICCARDO, MATTALIA, MUSSA IVALDI VERCELLI, NATOLI, QUARANTA".

17 marzo 1971

ALBANI, PARRI, GATTO Simone, FENOALTEA, JANNUZZI, ANDERLINI, ANTONICELLI, BONAZZI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GALANTE GARRONE, LEVI, MARULLO. -

Il Senato, 11 marzo 1971

 
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