Tribunale Militare di Torino - Martedì 23 maggio 1972SOMMARIO: La scheda informativa sul processo all'obiettore di coscienza Roberto Cicciomessere che si terrà davanti al tribunale militare di Torino.
Il 23 maggio il Tribunale Militare di Torino giudicherà Roberto Cicciomessere, imputato del reato previsto dall'art. 151 del codice penale militare di pace (``Il militare che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di leva, non si presenta "senza giusto motivo" nei cinque giorni successivi a quello fissato, è punito dalla reclusione da sei mesi a due anni...'').
Roberto Cicciomessere, studente, 26 anni, è stato segretario nazionale del Partito Radicale nel 1971 e ne è attualmente membro della Direzione nazionale. All'ultimo congresso nazionale della Lega Italiana per il Divorzio è stato eletto segretario nazionale della LID.
Cicciomessere ha motivato la sua obiezione di coscienza e il conseguente rifiuto a prestare servizio militare con una dichiarazione collettiva, firmata insieme a lui da altri otto obiettori, e con una ``lettera ai compagni radicali, antimilitaristi, libertari'' pubblicata dal n. 155 di ``Notizie Radicali'' del 29 marzo 1972. In questa lettera richiama i deliberati dei congressi del Partito Radicale. Il Partito Radicale, infatti, fin dal congresso di Ravenna del novembre 1969 ha impegnato tutti i suoi militanti ``a promuovere l'obiezione di coscienza insieme ad ogni altra forma di lotta che valga a contrastare la funzione oppressiva dell'organizzazione militare''.
L'ex segretario del P.R. si è spontaneamente consegnato alle autorità militari l'11 marzo scorso al termine di una manifestazione antimilitarista, pacifica e non violenta, organizzata a Torino dal Partito Radicale e da altri movimenti pacifisti e antimilitaristi, insieme agli obiettori Valerio Minnella, Gianni Rosa e Alerino Peila, anch'essi in attesa di processo. Ha già scontato un mese e mezzo di detenzione preventiva prima presso il carcere militare di Peschiera e successivamente presso quello di Cagliari. Il trattamento riservatogli nel carcere militare di Peschiera, dove è stato sottoposto a continui provvedimenti restrittivi, ha provocato numerose proteste da parte del Partito Radicale e di uomini politici di altri partiti fra cui Pietro Nenni, Riccardo Lombardi, Loris Fortuna ed Eugenio Scalfari.
Incostituzionalità dei Tribunali militari
Roberto Cicciomessere sarà diverso da un collegio di avvocati composto da Mauro Mellini, Sandro Canestrini e Umberto De Luca.
La difesa eccepirà l'incostituzionalità dei Tribunali militari. La sopravvivenza di questi Tribunali in tempo di pace è palesemente in contrasto con gli art. 25, 101 e 108 della Costituzione per due motivi: a) perché si tratta di tribunali speciali; b) perché i giudici che li compongono non godono di alcuna indipendenza, essendo nominati di volta in volta dal Presidente che è loro superiore gerarchico.
Si tratta in pratica dell'ultima forma di giurisdizione speciale sopravvissuta nel nostro ordinamento giuridico, tutte le altre essendo state da tempo giudicate incostituzionali e di conseguenza abolite. Questa sopravvivenza è stata resa possibile dal fatto che i Tribunali militari, cui spetta il compito di rimettere le eccezioni di incostituzionalità alla Corte Costituzionale, hanno sempre dichiarato tali eccezioni ``manifestamente infondate'', privando così gli imputati della concreta possibilità di un controllo di costituzionalità delle leggi a cui sono sottoposti. Il problema sarà risollevato nei modi e nelle forme più opportuni anche in questo processo perché si tratta di combattere un comportamento di autoconservazione dell'istituzione giudiziaria militare, che è a sua volta espressione di un più generale atteggiamento di resistenza dell'istituzione militare nei confronti della Costituzione repubblicana.
Trattazione dell'obiezione di coscienza nel merito
Il diritto civile all'obiezione di coscienza non è ancora riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico a differenza di quanto accade negli altri paesi democratici, anche se una legge in questo senso era già stata approvata nel corso dell'ultima legislatura in un ramo del Parlamento e sarebbe stata probabilmente votata anche nell'altro se non fosse intervenuta la chiusura anticipata delle Camere. La mancanza alla leva per obiezione di coscienza non è tuttavia prevista come reato autonomo dal codice penale militare di pace. Essa viene pertanto giudicata dai Tribunali alla stregua di ogni altra mancanza alla leva, cioè alla stregua della discrezione. La difesa sosterrà che la mancanza alla leva per obiezione di coscienza non può essere punita in base all'art. 151 del codice penale militare e che, al contrario, in base a questa norma deve essere considerata legittima perché conforme a un preciso dettato della coscienza civile e politica (il ``giusto motivo'').
Va inoltre ricordato, a questo proposito, che almeno in un caso le leggi militari vigenti riconoscono l'obiezione di coscienza: è infatti evidentemente per motivi di coscienza che i chierici sono esentati dal servizio militare. Questa situazione determina l'illegittimità delle norme applicate che violano il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di fede religiosa.
In subordine la difesa si batterà per ottenere il riconoscimento all'imputato dell'attenuante per ``aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale''.
Attenuante per motivi di particolare valore morale e sociale
Questa attenuante non è mai stata riconosciuta e applicata dai Tribunali militari agli obiettori di coscienza. I tribunali si sono limitati ad applicare le attenuanti generiche o l'attenuante prevista dall'art. 48 del codice penale militare per tutti coloro che non abbiano ancora compiuto 30 giorni di servizio militare. Argomentano i Tribunali che, poiché ``servire la Patria'' è motivo di alto valore morale e sociale, non servirla non lo è.
Sul piano strettamente giuridico tale motivazione per il rifiuto è assurda: l'attenuante in questione può essere applicata per qualsiasi reato senza dovervi trovare giustificazione. Il motivo di particolare valore, in base al quale si concede l'attenuante, è pur sempre un motivo ``per delinquere'' e non deve essere confuso né con le condizioni di non punibilità, né con la giustificazione del fatto o con l'incostituzionalità della norma.
Sul piano politico la motivazione è assai più grave. Negare infatti agli obiettori di coscienza i particolari motivi di valore morale e sociale significa anche esprimere un giudizio analogo sull'attività del Parlamento che si è a lungo occupato del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza.