Importante sentenza della Cassazione sull'art. 34 del ConcordatoSOMMARIO: Fino al 15 gennaio le decisioni dei tribunali ecclesiastici venivano automaticamente recepite dallo Stato italiano, e, quindi, non era ammesso ricorso, per le parti in causa, contro l'automatismo della delibazione. La Cassazione ha accolto il ricorso degli avv. Mellini e Piccardi, riconoscendo il contrasto tra l'art.17 della legge di applicazione del concordato e l'art.24 della Costituzione. La sentenza della Cassazione sull'art.34 del concordato costituisce una risposta al metodo e alle lotte radicali di questi anni.
(NOTIZIE RADICALI N. 189-190, 23 gennaio 1973)
"In nome della Santissima Trinità... Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re l'Italia hanno risoluto di fare un Concordato..."
E di questo concordato vi è una legge di applicazione che all'art. 17 dice: "La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio o il provvedimento col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura... sono presentati in forma autentica alla Corte di Appello di circoscrizione cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio. La Corte di Appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza... e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio".
Così fino a ieri - e più esattamente fino al 15 gennaio scorso - in virtù di un "meccanismo" instaurato in nome della SS. Trinità dal governo presieduto da Benito Mussolini, le decisioni dei tribunali ecclesiastici venivano automaticamente recepite dallo Stato italiano. Nessuna possibilità di opporsi, di fare valere ragioni o valori; non era ammesso ricorso, per le parti in causa, contro l'automatismo della delibazione.
Il 15 gennaio la Cassazione ha cancellato questa ulteriore vergogna concordataria. La decisione prendeva lo spunto da una questione sollevata dagli avvocati Mauro Mellini e Leopoldo Piccardi, che fra i vari motivi di doglianza - tutti relativi a violazioni della Costituzione - considerava il chiaro indiscutibile contrasto fra l'art. 17 ricordato e l'art. 24 della Costituzione, che dichiara che "la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". La 1· Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto questo primo, assorbente, motivo di ricorso proposto da Mellini e Piccardi, ed ha dichiarato la nullità delle decisioni emesse su tale materia in Camera di Consiglio, senza instaurazione di un valido contraddittorio fra le parti.
Con buona pace della SS. Trinità, che i laici italiani - che non sono necessariamente non cristiani o non credenti - hanno salutato in questa pronuncia della Corte di Cassazione un primo accenno alla comprensione dei problemi essenziali suscitati della aberrante legislazione concordataria. E' stata la risposta, necessaria e dovuta, al metodo e alle lotte radicali di questi anni; ed è una risposta che rinnova la speranza che non solo i militanti del Partito Radicale, della LID, gli amici credenti sempre più uniti ormai in queste battaglie civili, intervengano attivamente per lo smantellamento di quelle norme che inquinano la famiglia come la scuola o l'assistenza, infine le scelte quotidiane di milioni di uomini. Ché se non fosse così, la "solitudine" non ci spaventa; siamo pronti, dietro e su questa sentenza, a nuove iniziative, giudiziarie e politiche, vincenti.
Ma adesso attendiamo, con qualche motivo di fiducia in più, la decisione della Corte Costituzionale, alla quale chiediamo, l'11 febbraio, di mostrare lucidità e fermezza di fronte alla sfida già lanciata in materia di divorzio dalla Corte di Cassazione, che oggi - sia pure in altra sede - si è dimostrata (ed è buon segno) tutt'altro che certa della validità delle sue massime.