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Notizie Radicali - 31 dicembre 1975
Per attuare la Costituzione

SOMMARIO: La proposta avanzata dal Partito radicale al Partito Socialista Italiano per un impegno comune di alternativa democratica fondato sulla battaglia per la depenalizzazione dell'aborto e su una campagna per la raccolta di un milione di forme su progetti di legge d'iniziativa popolare di difesa dei diritti civili e di attuazione della Costituzione. La prima stesura dei progetti di legge d'iniziativa popolare.

(NOTIZIE RADICALI n. 240, 31 dicembre 1975)

Progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare sui rapporti fra lo stato e la chiesa

"Art. 1" - L'art. 7 e l'art. 8, comma 2 e 3 della costituzione sono abrogati.

"Art. 2" - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali privilegi, ivi comprese le esenzioni fiscali, che non siano parimenti riconosciuti alle associazioni o enti aventi finalità politiche e culturali in quanto non abbiano finalità di lucro.

E' vietata ogni forma di sovvenzione diretta o indiretta con denaro o mezzi pubblici in favore di qualsiasi confessione religiosa e delle sue organizzazioni, associazioni ed istituzioni.

I beni accumulati da enti o associazioni religiose fruenti in passato di sovvenzioni i esenzioni fiscali possono essere oggetto di riappropriazione da parte dello stato e delle regioni.

La condizione religiosa delle associazioni ed enti religiosi è regolata dal codice civile.

"Art. 3" - L'istituzione di scuole da parte di privati, ivi comprese le confessioni religiose, è libera nel rispetto dei diritti della personalità e di quelli riconosciuti e garantiti ad ogni lavoratore per i discepoli e gli insegnanti. E' vietata qualsiasi sovvenzione diretta o indiretta da parte dello stato o di enti pubblici e comunque con denaro o mezzi pubblici in favore di scuole ed istituti di istruzione privati.

E' fatto divieto di riconoscimento di titoli di studio rilasciati da scuole nelle quali l'accesso e la permanenza siano limitati per ragioni di professione ideologica o di natura religiosa.

L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche è abolito.

"Art. 4" - Le leggi 27 maggio 1929, n. 810 e 27 maggio 1929, n. 847 sono abolite.

L'arto. 7 della legge 24 giugno 1929 n. 1159 è così modificato:

"Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di qualsiasi culto praticato nella Repubblica produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti".

"Art. 5" - Le sentenze e i rescritti emessi da Tribunali ed autorità ecclesiastiche dichiarati esecutivi con ordinanze delle Corti di appello passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente legge possono a richiesta di entrambi i coniugi essere trascritte sugli originali degli atti di matrimonio e spiegare così effetti civili.

Per il giudizio di revocazione avverso tali è competente la Corte di appello del luogo dove è stato celebrato il matrimonio.

Progetto di legge ordinaria di iniziativa popolare: Carta dei diritti civili

"Codice Rocco": abrogazione delle norme sui reati di opinione e sindacali.

"Legge Reale": abrogazione della Legge sull'ordine pubblico e delle norme integrative della legge di P.S. del 1956.

"Carcerazione preventiva": riduzione dei termini alle misure precedenti l'ultimo aumento.

"Modifiche alla legge sulla stampa": abolizione dell'obbligo dell'iscrizione all'albo per la direzione responsabile e qualsiasi attività giornalistica; riduzione delle pene per la diffamazione a mezzo stampa; obbligo per il pubblico ufficiale e per le pubbliche amministrazioni di fornire tutte le notizie, documentazioni ecc. in caso di querela a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando l'imputato chiede facoltà di prova; abolizione del segreto politico-militare; se viene opposto, l'azione penale resta sospesa.

"Giuramento": nella formula del giuramento (art. 54 della costituzione) non può essere imposta professione di fede religiosa o evocazione della divinità.

"Censura cinematografica": abolizione della censura cinematografica e competenza unica per i sequestri di film attribuita al tribunale del luogo dove il film venga per la prima volta proiettato. Giudizio direttissimo sul film entro 5 giorni dal sequestro; immediato dissequestro del film in caso di assoluzione in primo grado, anche se sia stato frapposto appello da parte del P.M.

"Diritto di questua": per le attività politiche e sindacali è sempre consentita la pubblica raccolta di fondi. Sono abolite le restrizioni del codice postale circa l'uso di conti correnti e l'inserzione dei relativi moduli in pubblicaz. in abbon. postale.

"Diritti del cittadino nell'infanzia e nella minore età": diritto al rifiuto di imposizioni ideologiche e confessionali e di atti di culto: diritto di interloquire nei procedimenti relativi al suo affidamento; diritto di iniziativa giudiziaria con assistenza tecnica per tutti i provvedimenti che lo riguardano. Divieto di mezzi coercitivi violenti o che consistono nella privazione della assistenza, mantenimento ecc.

"Diritto dell'assistito": abolizione delle legge manicomiali del 1904.

Attuazione del principio degli ospedali e istituti assistenziali aperti.

Negli ospedali pubblici è stabilito il diritto al consulente medico di parte, con potere di documentazione e controllo delle terapie: è stabilito, inoltre, un controllo degli elementi atti a determinare le precedenze e le disponibilità terapeutiche e di degenza.

"Diritti politici del carcerato": nelle carceri sono istituiti seggi elettorali per l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto.

I direttori delle carceri hanno la funzione certificativa per le raccolte di firme per le candidature elettorali, le petizioni al parlamento e i referendum.

"Situazioni patrimoniali dei pubblici amministratori": i membri del governo e delle Camere, gli amministratori pubblici delle regioni, province e comuni, i presidenti e i membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici o a partecipazione pubblica, i direttori generali dei ministeri e assimilati sono tenuti a dichiarare all'atto dell'assunzione la propria situazione patrimoniale. Il possesso di beni per interposta persona è punito con le stesse pene del peculato.

"Anagrafe delle cariche pubbliche": è istituita una pubblica anagrafe nominativa delle cariche pubbliche.

"Diritti civili dei militari": chiunque, investito di comandi o funzioni militari, sopprime o limita i diritti civili o politici dei subordinati o comunque sottopone i medesimi a maltrattamenti o discriminazioni in conseguenza dell'esercizio dei diritti civili e politici, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

"Rappresentanti dei militari": nell'ambito delle varie unità vengono eletti rappresentanti dei militari per le questioni attinenti alla vita interna e alla convivenza organizzata nonché per le questioni di natura disciplinare.

"Commissari parlamentari": le Camere eleggono propri commissari presso le forze armate, con rappresentanza delle minoranze; i commissari sono individualmente forniti dei più ampi poteri di inchiesta e di indagine ed esprimono collegialmente pareri su tutte le questioni concernenti le forze armate.

"Impiego dell'esercito in compiti di ordine pubblico": le forze armate possono essere utilizzate in via eccezionale in operazioni di ordine pubblico, previo parere favorevole di Commissari parlamentari presso le Forze armate. In tale eventualità le Forze armate impiegate sono incaricate delle sole funzioni e soggette alle sole norme relative alla polizia giudiziaria e non a quelle militari.

"Principi relativi alla prestazione del servizio militare": occorre muovere dalla distinzione tra: - vita privata del militare - convivenza organizzata, che si svolge sulla base del principio di collaborazione (tale principio può estendersi alle attività non tipicamente militari) - esercitazioni militari operative in senso stretto - di natura bellica o in tempo di guerra, che si svolgono sulla base del principio di obbedienza (limitata peraltro nell'ambito dei seguenti principi: - l'ordine deve essere attinente ai fini di servizio, cioè alla legittima esplicazione delle funzioni; - l'ordine non deve offendere la dignità umana; - l'ordine non deve comportare la commissione di un reato).

"Principi della difesa nonviolenta": nella premessa dell'esistenza di una organizzazione delle Nazioni Unite che ha notevolmente mutato i caratteri dei rapporti internazionali anche in caso di guerra, acquista particolare rilevanza la determinazione dei principi della difesa civile nonviolenta (che a ben vedere muove dal presupposto della non accettazione dello stato di belligeranza, e con le conseguenze che ne possono derivare tra invasori e invasi).

In caso di occupazione del territorio nazionale da parte di potenza straniera viene proclamato lo stato di resistenza passiva (difesa civile non violenta); - vengono stabiliti gli obblighi degli investiti delle più altre funzioni dello stato al fine di opporsi in maniera non-violenta all'occupazione del territorio; - vengono precisati i doveri di non collaborazione da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblici servizi, scioperi, manifestazioni, creazione di particolari forme di disservizio...); - perdita di particolari diritti per i collaborazionisti.

"Abrogazione del codice penale militare di pace": stabilire in linea generale l'applicabilità delle norme sui pubblici ufficiali e gli incaricati dei pubblici servizi, salvo la configurazione di particolari reati tipicamente militari in relazione alle sole funzioni militari, come innanzi precisate, e con estensione dei reati stessi al servizio militare generale solo in quanto ci siano comportamenti incidenti sulla possibilità di esplicazione delle funzioni militari in senso stretto.

"Abrogazione dell'ordinamento giudiziario militare": sostituzione degli attuali tribunali militari con tribunali istituiti con la partecipazione di militari di ogni grado scelti per sorteggio e aventi giurisdizione per i reati esclusivamente militari e per le più gravi infrazioni disciplinari. Ricorso in cassazione nei confronti delle sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale supremo militare.

"Smilitarizzazione della polizia".

"Sindacato di polizia".

 
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