SOMMARIO: La relazione al progetto di legge contro la censura si fonda principalmente sull'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione, che prevede quale unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero la violazione del buon costume. Tale limite, proprio per il suo carattere eccezionale, deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che tutela chi, a causa della giovane età, non ha la giusta capacità di giudizi e di discernimento verso la scelta da compiere in materia di costume. Per tale ragione, il progetto di legge non cita il buon costume, ma parla di "offesa alla particolare sensibilità dell'età evolutiva".
(PROVA RADICALE, giugno 1976)
LA RELAZIONE AL PROGETTO
Principio primo di una società democratica è il diritto di ogni cittadino non solo di esprimersi liberamente ma anche di comunicare agli altri il propri pensiero. Scopo della proposta di legge che sottoponiamo alla Vostra attenzione è quello di garantire la completa libertà di espressione e comunicazione per tutte le manifestazioni di pensiero in qualunque forma espresse, con l'unica limitazione riguardante i minori di anni 16.
E' noto che l'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione, nel porre alla libertà di espressione il limite della violazione del buon costume, dà luogo ad una eccezione al diritto di libertà della manifestazione del pensiero sancito nello stesso articolo. Per questo carattere eccezionale tale limite non deve essere considerato assoluto ed indiscriminato perché altrimenti sottrarrebbe alla generalità dei cittadini proprio quella libertà di espressione che è invece la regola generale, alla quale lo stesso ordinamento costituzionale riconosce la massima forza espansiva nell'interesse della collettività.
Il limite del buon costume deve quindi venire interpretato restrittivamente, in quanto si oppone ad un diritto amplissimo e non limitabile come quello di esprimersi: unica eccezione può essere solo quella di chi non ha, a causa della giovane età, la capacità di giudizio e di discernimento verso le "scelte" da compiere e le "partecipazioni" da seguire in materia di costume. L'età infantile o adolescenziale impedisce di considerare effettivamente libera e cosciente la scelta del "costume". I cittadini invece che sono usciti dalla adolescenza, così come son liberi di fronte alle scelte fondamentali della vita - il lavoro, il matrimonio, i figli e così via - sono altrettanto liberi di scegliere il "costume" da seguire.
Il legislatore deve determinare, secondo noi in base a queste considerazioni, il contenuto della "norma in bianco" indicata nell'ultimo comma dell'art. 21.
Fino ad oggi il concetto di buon costume veniva definito in un modo che lasciava la più ampia libertà all'interprete: pseudoconcetti del tutto soggettivi come osceno, pudore, comune sentimento non possono infatti offrire nessun elemento di certezza del diritto e consentono azioni di repressione ideologica più o meno mascherata da pretesti moralisteggianti. D'altra parte occorre constatare la rapidissima evoluzione della società italiana, con l'abbandono della cultura patriarcale-contadina, ancorata a concezione repressiva della sessualità restrittivamente finalizzata verso la procreazione. Oggi la sessualità è concepita come bene in sé, l'erotismo è un valore autonomo, uno strumento di comunicazione non meno che il linguaggio o il gesto. Mantenere in vita modelli arcaici di repressioni e reticenze è erroneo.
Ve ancora tenuto presente che la formulazione dell'art. 529 C.P. ("non si considera oscena l'opera d'arte") potrebbe forse comprendersi se nel nostro Paese esistesse una estetica ufficiale, con automatica definibilità dell'opera d'arte. Non esistendo invece in un società pluralistica come la nostra una sola estetica e nessuno possedendo il sigillo per attribuire carattere di artisticità ad un'opera dell'ingegno, occorre escludere dalla nostra legislazione una norma che si è prestata alle più stravaganti contorsioni, come dimostra la giurisprudenza in materia. Né d'altronde una società democratica può ammettere un privilegio per l'arte, perché tutti i cittadini, e non solo gli artisti, hanno il diritto di esprimere il loro pensiero e di diffonderlo.
Il contenuto della "norma in bianco" indicata nell'ultimo comma dell'art. 21 Cost. va quindi definito sulla base della completa libertà di espressione per tutti i cittadini; viene invece indicato un diverso bene giuridico da tutelare nei soggetti che, in ragione, della loro età, non hanno ancora la maturità psico-fisica che consente una normale assunzione di responsabilità. Noi ci preoccupiamo soprattutto del problema della violenza nelle sue manifestazioni più pericolose (l'efferatezza, il sadomasochismo, la descrizione tecnica dei particolari violenti etc.) e perciò l'art. 2 della nostra proposta di legge non cita il buon costume ma offre una ben più ampia formulazione, parlando di offesa alla particolare sensibilità dell'età evolutiva.
Vanno quindi inibite tutte quelle manifestazioni che, in qualsiasi modo, possono costituire una aggressione ai giovanissimi in rapporto alla loro incompleta capacità di intendere e di volere. La linea spartiacque è stata fissata a 16 anni, limite estremo dell'età adolescenziale.
I cittadini maggiori di anni 16 potranno e dovranno essi stessi autoregolarsi così come si autoregolano in tutte le occasioni, anche assai più rilevanti dei problemi di spettacoli e letture.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
La produzione, il commercio, la distribuzione, l'esposizione la pubblico, la introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto, la detenzione, l'esportazione e la circolazione in qualunque forma di qualsiasi opera dell'ingegno ed in particolare dipinti, disegni, incisioni, immagini, fotografie, sculture, pubblicazioni a stampa, dischi, video a audiocassette, spettacoli cinematografici, teatrali a audiovisivi, sono liberi salvo quanto disposto nei successivi articoli.
Art. 2.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e le altre manifestazioni indicate nell'art. 1, contrarie al buoncostume. Si intendono contrarie al buoncostume le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli o le altre manifestazioni indicate nell'art. 1 deliberatamente poste in essere alla presenza di persone minori di anni 16 o ad essi offerte e tali da offendere la particolare sensibilità dell'età evolutiva. Le violazioni alla presente norma sono punite ai sensi dell'art. 527 C.P.
Art. 3.
La rappresentazione in pubblico, comunque eseguita, d'ogni genere di opere teatrali e cinematografiche non è soggetta a nulla-osta salvo quando previsto nei commi seguenti.
Una commissione esprime parere se alle rappresentazioni di cui al comma precedente possono assistere i minori di anni sedici in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva. La commissione delibera per sezioni, la cui ripartizione è fissata dal Ministero dello Spettacolo, ed è composta da un Magistrato del tribunale dei Minorenni o da un Giudice Tutelare, designato dal Consiglio Superiore della Magistratura, presidente, da un professore di ruolo o libero docente di psicologia, ambedue docenti nelle università o istituti equiparati, designati dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e da un assistente sociale, designato dalle Confederazioni Sindacali CGL, CISL, UIL. Ove gli Enti designati non provvedano alle designazioni entro quindici giorni dalla richiesta, il Ministro dello Spettacolo sceglie direttamente i membri non designati. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello Spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di Segretario sono disimpegnat
e da un funzionario del Ministero dello Spettacolo, appartenente alla carriera direttiva.
L'autore ed il richiedente del nulla-osta dell'opera in revisione, possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi. Le deliberazioni, motivate, si prendono a maggioranza assoluta di voti. A parità prevale il voto del Presidente.
Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori di 16 anni, dalle rappresentazioni è adottato dal Ministro dello Spettacolo, su conforme decisione della Commissione prevista nel comma secondo.
Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione. Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato. Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla-osta si intende concesso.
Le opere teatrali e cinematografiche che non sono presentate all'esame della Commissione prevista nel comma secondo, si intendono vietate ai minori di anni sedici.
Le rappresentazioni alle quali siano ammessi i minori di anni 16, sono consentite dietro attestazione in conformità all'esemplare dell'opera depositata presso il Ministero dello Spettacolo.
Per le rappresentazioni alle quali siano esclusi i minori, il concessionario e il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.
Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.
E' vietato abbinare agli spettacoli, alla cui rappresentazione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di futura programmazione dai quali i minori siano esclusi.
Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge. Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito. I termini di cui agli artt. 36 e 37 del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà. L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicare entro dieci giorni dalla udienza di discussione. Quando il consiglio di Stato pronuncia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla-osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità.
Art. 4.
La competenza per il sequestro delle opere di cui all'art. 1 che importino una violazione della legge penale spetta al giudice del luogo dove l'opera è stata stampata, esposta al pubblico o rappresentata per la prima volta. Il sequestro si esegue se l'opera è riprodotta in più esemplari, su un massimo di tre esemplari, secondo le necessità processuali da indicare nel decreto motivato di cui all'art. 337 c.p.p.: in caso che l'opera sia in unico esemplare, facendo estrarre copia dell'opera ai sensi dell'art. 343 c.p.p.
L'inizio dell'azione penale comporta la interdizione ai minori degli anni 16 delle rappresentazioni. Tale interdizione è revocata con la sentenza di proscioglimento, anche se impugnata.
Il sequestro perde efficacia dopo la sentenza di proscioglimento, anche se impugnata. In caso di impugnazione gli esemplari dell'opera sui quali il sequestro viene eseguito sono mantenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria fino alla definitiva conclusione del procedimento. La confisca di tutti gli esemplari dell'opera può essere ordinata solo dopo la sentenza di condanna definitiva.
L'opera confiscata o, in caso di più esemplari, un congruo numero di essi, viene conservata negli archivi dello Stato. L'accesso alle opere confiscate è concesso solo per motivi di studio.
Art. 5.
Per i reati relativi alle manifestazioni di cui all'art. 1 si procede con il rito direttissimo. Il termine per le impugnazioni previste dell'art. 191; IV comma, del Codice di Procedura Penale è di tre giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il termine previsto dall'art. 201, I comma, del codice di procedura penale, è di dieci giorni. Il giudizio di appello deve essere fissato entro trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento impugnato.
Art. 6.
Sono abrogati gli artt. 528, 529 C.P.; la legge 21-4-1962 N. 161 l'art. 2 D.L. 31-5-1946 n. 561, il comma II dell'art. 74 del T.U. Leggi di P.S. e tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente disciplina. Per la consumazione del reato previsto dall'art. 527 c.p. debbono ricorrere gli estremi di cui all'art. 2 seconda parte della presente legge.