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Prova Radicale - 30 agosto 1976
IL PROGETTO DI LEGGE RADICALE SULL'ABORTO

SOMMARIO: I due progetti di legge radicale e socialista sull'aborto sono sostanzialmente differenti. Innanzitutto, il testo radicale non prevede alcun controllo medico preventivo; in secondo luogo, non richiede l'autorizzazione dei genitori per le minorenni; in terzo luogo, per l'interruzione della gravidanza oltre i primi 90 giorni, stabilisce limiti e controlli molto meno stretti. Nella relazione allegata al progetto di legge, si sostiene che l'abrogazione delle norme penali incriminatrici non comporterebbe un vuoto legislativo da colmare, quanto piuttosto uno spazio di libertà. Dopo aver illustrato alcuni articoli del suddetto progetto di legge, imperniato sul principio della libera scelta della donna, si rileva peraltro che la presente proposta non intende esaurire tutte le previdenze che devono essere assicurate alle donne.

(PROVA RADICALE, luglio/agosto 1976)

Depositati quasi contemporaneamente, i due progetti di legge radicale e socialista sull'aborto presentano sostanziali differenze.

Innanzitutto il progetto del PSI prevede che la donna, entro i primi 90 giorni di gravidanza, debba fare richiesta preventiva di aborto a un medico il quale "esercita controlli", rimanda a un consultorio e, se la donna "mantiene la richiesta", è tenuto a fornire l'indirizzo degli istituti dove la gravidanza può essere interrotta e fissare la data dell'intervento. Il progetto radicale non richiede alcuna consultazione preventiva; la donna è libera di abortire direttamente presso le strutture pubbliche (fra di esse sono contemplati anche i consultori previsti dalla legge 29-7-75, n. 405) entro i primi 90 giorni. Altra importantissima differenza è che il progetto socialista stabilisce che le minorenni debbano avere l'autorizzazione di almeno uno dei genitori mentre questo è espressamente escluso nel testo radicale (art. 4); voler condizionare le minorenni al consenso dei genitori significa infatti necessariamente far continuare la piaga dell'aborto clandestino.

Infine, se l'aborto si rendesse necessario dopo i primi 90 giorni di gravidanza entrambi i progetti lo condizionano a una casistica formulata su tre ipotesi: a) per pericolo di vita della donna durante la gravidanza, il parto o il post-parto; b) per gravi conseguenze psico-fisiche sulla donna durante la gravidanza; c) per gravi malformazioni del feto; il testo socialista prevede però dei limiti e un controllo molto più stretti di quello radicale che in ogni caso "impegna" gli enti pubblici a eseguire gli aborti richiesti se verificate le ipotesi di cui sopra.

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ARTICOLO 1

E' abrogato il titolo X del libro II del codice penale. Chiunque cagiona l'aborto di una donna non consenziente è punito con la reclusione da 4 a 8 anni. Alla stessa pena soggiace chi cagiona l'aborto se il consenso è stato estorto con violenza o minaccia o inducendo la donna in errore determinante circa le condizioni di salute e le conseguenze della prosecuzione della gestazione anche in ordine alla vitalità e alla sanità del nascituro.

ARTICOLO 2

Chiunque procura l'aborto di una donna consenziente nel periodo presunto successivo al 90· giorno dal concepimento è punito con la multa di lire centomila fino a lire un milione. La donna che ha consentito l'aborto è punita con la multa fino a lire centomila. Non è punibile la donna che abbia richiesto tempestivamente che le fosse praticato prima di tale epoca l'intervento abortivo nei modi e nelle condizioni previste dall'art. 5 e che non abbia potuto conseguire l'interruzione della maternità senza sua colpa nei termini indicati. In tal caso non è punibile altresì il sanitario che abbia praticato l'aborto come al primo comma, salvo che abbia anche per colpa concorso a ritardare l'intervento. Il sanitario, il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio e l'amministratore dell'ente ospedaliero o assistenziale che omettendo o ritardando atti del suo ufficio e della sua professione abbia indotto la donna nelle condizioni di cui al comma 2, è punito con la stessa pena prevista per il sanitario che p

ratichi l'intervento di cui al Comma 1.

ARTICOLO 3

In ogni caso le disposizioni penali di chi esegue l'aborto oltre i limiti di tempo di cui al comma 1 dell'art. 2 e della donna che vi consente non si applicano, anche al di fuori delle condizioni di cui all'art. 54 c.p.:

a) quando la gravidanza o il parto o il post-partum comportino comunque un pericolo per la vita della donna;

b) quando sussistano motivi di rilevante compromissione per la salute fisica e psichica della donna in caso di prosecuzione della gravidanza;

c) quando sia accertata la presenza di processi patologici che comportino gravi malformazioni fetali o gravi anomalie congenite del nascituro.

ARTICOLO 4

Per l'interruzione della gravidanza di donne minorenni non è richiesto il consenso di chi esercita la potestà o la tutela.

ARTICOLO 5

I consultori previsti dalla legge 29-7-1975 n. 405, gli ambulatori convenzionati ed ogni altra struttura ospedaliera pubblica, le cliniche convenzionate con la regione e con gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali hanno l'obbligo di effettuare gli interventi per l'interruzione della gravidanza, quando l'intervento sia effettuato nelle condizioni di cui all'art. 3 esso deve avvenire presso gli ospedali o le case di cura. Qualora l'intervento per qualsiasi motivo, non possa essere effettuato a livello ambulatoriale, il ricovero presso gli enti e le case di cura di cui all'art. 5 dovrà essere considerato con carattere di urgenza. Negli altri casi l'intervento dovrà essere praticato entro 8 giorni dalla richiesta.

Essi devono assicurare la disponibilità di personale medico e paramedico aggiornato per la pratica delle tecniche più avanzate e in particolare preparati all'esecuzione della interruzione della gravidanza con il metodo dell'isterosuzione.

ARTICOLO 6

Il personale medico e paramedico può essere esonerato, su preventiva richiesta dal prendere parte agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando il suo rifiuto sia determinato da obiezione di coscienza nei confronti della pratica dell'aborto. Il Sanitario esonerato dall'adempimento della funzione professionale inerente all'aborto per l'obiezione di coscienza di cui sopra, che compia in altra sede interventi abortivi, è punito con la reclusione fino a sei mesi. Gli enti ospedalieri, le regioni, gli enti che stipulano convenzioni con sanitari ed ambulatori, cliniche ecc... devono provvedere ad assicurare, con altro personale idoneo, il servizio relativo all'interruzione della gravidanza e a rendere pubblico un elenco dei medici che vi prestano servizio e che sono stati esonerati. In nessun caso il personale che ha notificato l'obiezione di coscienza può rifiutare l'assistenza alla donna che abbia già praticato l'aborto.

ARTICOLO 7

E' abolita la lettera B dell'art. 103 del TU delle leggi sanitarie RD il 27-7-34 n. 1265. Il sanitario che effettua l'interruzione della gravidanza dopo i novanta giorni di cui all'art. 3 è tenuto ad inviare al medico provinciale una dichiarazione relativa alle cause che hanno determinato l'intervento e agli accertamenti che lo hanno preceduto, all'esito dell'intervento e alle condizioni della donna, senza fare menzione dell'identità della donna stessa.

ARTICOLO 8

Le spese di accertamento, di intervento, di cura e di eventuale degenza relative all'interruzione della gravidanza sono a carico del fondo ospedaliero istituito dall'art. 14 del D.L. 8-7-1974 n. 264 convertito in legge con modificazione della legge 17-8-1974 n. 386.

ARTICOLO 9

La presente legge entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE

Con il referendum ormai dichiarato ammissibile e regolare sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Costituzionale, è sottoposta al voto popolare l'abrogazione delle norme del Titolo X del Libro II c.p. escluse quelle relative all'aborto procurato su donna non consenziente. La natura dell'istituto del referendum impediva e impedisce naturalmente di aggiungere alla proposta abrogativa qualsiasi quesito circa disposizioni positive. Va detto però che non è esatto che l'esito positivo del referendum abrogativo comporterebbe un "vuoto legislativo"; una situazione cioè del tutto abnorme, caratterizzata dalla carenza di una norma altrimenti necessaria cui rimediare necessariamente con la "sostituzione" delle norme abrogate. Vero è invece che il senso politico del referendum e di ogni soluzione conforme alle aspirazioni delle forze che l'hanno richiesto, presuppone proprio come fatto positivo l'eliminazione della norma penale incriminatrice dell'aborto su donna consenziente e la creazione di un "vuoto" che in re

altà è uno spazio di libertà, nel quale soltanto si può costruire una regolamentazione delle attività sociali, sanitarie ed assistenziali necessarie a sostenere la donna nelle drammatiche situazioni in cui essa deve affrontare il problema della eventuale interruzione della gravidanza.

Pertanto è evidente che qualsiasi "sostituzione" delle norme soggette a referendum con altre norme che, anziché completare e sviluppare il quadro, rappresenterebbero soppressione delle norme in questione ormai scadute e squalificate, pretenderebbe di istituire in loro vece altre norme direttamente o indirettamente repressive dell'aborto.

... della proposta politica rappresentata dal referendum abrogativo e, in ultima analisi, un dato di sopraffazione nei confronti della funzione legislativa costituzionalmente prevista, esercitata direttamente dal popolo con il referendum.

Va pure precisato che non è fondata la tesi secondo cui la sentenza della Corte Costituzionale in data 18 febbraio 1975 n. 27 abbia imposto limiti precisi e invalicabili alla depenalizzazione dell'aborto. E' ovvio che la sentenza in questione fa stato solo in ordine alla soppressione legislativa da essa operata e non anche sulla mancata soppressione di altra norma o altra parte della norma, potendo al riguardo la stessa Corte, in epoca successiva, adottare diverse situazioni. Inoltre sta di fatto che la sentenza in questione ha affrontato temi e problemi quali quello del diritto alla vita non già per stabilire limiti ad una eventuale legge permissiva dell'aborto, bensì quale criterio integrativo di altri principi costituzionali per trarne un criterio di valutazione della opposta situazione relativa cioè alla inesistenza di una legge incriminatrice dell'aborto e per determinare entro quali limiti possa tale legge considerarsi incostituzionale. Ora è evidente che il limite di incostituzionalità della legge per

missiva dell'aborto e di quella incriminatrice dell'aborto non coincidano affatto, ben potendo sussistere, come in effetti sussiste, una larga fascia entro cui il legislatore possa, orientandosi nell'una o nell'altra direzione, muoversi senza violare norme e principi costituzionali.

La presente proposta di legge si fonda e si impernia sul principio della depenalizzazione dell'aborto, sulla base della libera scelta della donna, per i primi novanta giorni della gravidanza in ciò seguendo la normativa vigente anche in altri paesi (Stati Uniti, Francia, Rep. Federale Tedesca, ecc.).

Il limite di tempo potrebbe in realtà anche non aver preoccupato il legislatore penale in quanto, considerando il problema nei suoi aspetti generali e delle finalità che la legge deve proporsi, non può non ammettersi che, in una situazione di libertà dell'aborto questo sarebbe, salvo eccezioni determinato da circostanze speciali, praticato nelle prime settimane di gravidanza, non dipendendo certamente dal capriccio della donna la scelta di effettuarlo invece in un'epoca in cui esso comunque potrebbe essere più difficile, doloroso e pericoloso.

I proponenti ritengono tuttavia di dover raccogliere una indicazione largamente condivisa da altre forze politiche che al riguardo fanno dell'osservanza di tale limite, una questione di primaria importanza convinti che, salvaguardati con apposite norme i diritti della donna che sia indotta da particolari circostanze a ritardare l'intervento abortivo, il limite in questione finirà col non rappresentare una limitazione ed una imposizione esterna alle decisioni della donna, coincidendo in realtà con l'interesse di questa e con la normalità dei comportamenti.

I proponenti hanno ritenuto di addivenire ad una nuova formulazione dell'articolo incriminativo dell'aborto su donna non consenziente, con una diminuzione della pena adottata e non certo perché si ritenga che tale reato sia da considerare di minore gravità, ma piuttosto per una tendenza ad una meno rigorosa determinazione delle misure delle pene rispetto a quelle del codice Rocco.

La pena prevista per l'aborto procurato oltre il 90· giorno di gravidanza è stata determinata entro il limite di L. 100.000 di multa per ciò che riguarda la donna che abbia consentito l'aborto e di lire 1.000.000 per chi lo abbia praticato e ciò in considerazione sia della diversa natura ed entità della responsabilità, sia del fatto che generalmente chi pratica l'aborto è un professionista, per cui occorre comminare la pena pecuniaria alle condizioni soggettive anche di carattere economico dell'agente.

Si è ritenuto di dover escludere la punibilità della donna che, determinatasi tempestivamente a praticare l'aborto entro il limite di 90 giorni, abbia finito per doverlo effettuare al di fuori di tali limiti per non averne ottenuto la tempestiva attuazione dagli enti obbligati.

In tal caso, oltre ad esentare da ogni pena il sanitario che abbia praticato l'aborto, si è ritenuto di dover prevedere l'applicazione della pena pecuniaria per i responsabili del ritardo, esentandone invece il sanitario che, senza aver determinato il ritardo, abbia praticato l'aborto dopo i 90 giorni.

Inoltre si prevede l'inapplicabilità di ogni sanzione penale per l'aborto pur eseguito dopo i 90 giorni in circostanze speciali quali le condizioni di pericolo per la vita e per la salute fisica e psichica della donna e l'accertamento di malformazioni ed anomalie congenite del feto.

Per ciò che riguarda il consenso all'aborto da parte della donna minore di età, si è ritenuto di dover escludere che alla volontà della donna stessa si possa o si debba sostituire la volontà del genitore, del tutore, o eventualmente di un organo giudiziario anche in posizione suppletiva e sostitutiva della volontà dell'esercente la patria potestà. A parte molte altre considerazioni che al riguardo potrebbero svolgersi, sarebbe a dir poco controproducente che in una legge che intende anzitutto combattere l'aborto clandestino, porre alla volontà determinatasi nella donna minore, che poi in generale si trova più facilmente a dover affrontare drammatiche difficoltà in caso di gravidanza non desiderata, limiti e ostacoli rappresentati anche dal dover esporre situazioni che proprio nell'età minore possono pesare più gravemente, comportando il solo fatto dell'esposizione e del giudizio altrui motivi di grave turbamento psichico. Ciò non rappresenterebbe altro che un grave incentivo all'aborto clandestino senza una

effettiva realizzazione di quella "integrazione" della volontà della donna minore che la legge si preoccupasse di perseguire.

La presente proposta non pretende di esaurire tutte le previdenze che debbono essere realizzate per venire incontro alle esigenze delle donne sia per realizzare il loro diritto alla libera scelta della maternità sia solamente per assicurare una civile e ottimale soluzione del problema dell'interruzione della gravidanza. Tuttavia la stessa abrogazione delle norme penali dell'aborto con la conseguente legittimazione di tale pratica, non potrebbe essere destinata ad effettiva realizzazione senza la determinazione di un preciso obbligo per le strutture sanitarie pubbliche di corrispondere alle richieste al riguardo avanzate dalle donne.

L'intento di non condizionare la depenalizzazione all'osservanza di norme dettate dalla finalità di assicurare alle donne condizioni positive anche in ordine alla gratuità ha consigliato di non prevedere come esclusiva la sede pubblica degli interventi, ma di limitare alle sedi pubbliche l'obbligo della esecuzione degli interventi stessi nonché il privilegio della gratuità.

La presenza di rilevanti posizioni religiose e morali contrarie alla pratica dell'aborto, se non giustificherebbe minimamente la pretesa di vietare o di condizionare gravemente l'aborto alle donne determinatesi a praticarlo, impone però nel meccanismo delle norme che regolano la pratica nelle strutture sanitarie pubbliche, con l'obbligo di esse di assicurare il relativo servizio, di garantire l'astensione dal partecipare direttamente ed attivamente all'intervento per il personale medico e paramedico che in via preventiva e generale abbia notificato la propria obiezione di coscienza assicurando però nel contempo una adeguata sostituzione con altro personale idoneo. E' chiaro che tale facoltà di astensione non si estende all'assistenza postabortiva, né potrebbe ammettersi se dovesse essere formulata di volta in volta e non in via generale. E' chiaro altresì che una così grave e delicata dichiarazione relativa alla propria posizione di coscienza, ove dovesse essere accompagnata da un comportamento opposto consi

stente nella pratica in privato dell'aborto malgrado la dichiarata obiezione, anche in mancanza di una specifica prova di un intento speculativo deve trovare una adeguata recessione di carattere penale, che si è ritenuto di dover fissare nella reclusione fino ad un massimo di sei mesi.

La depenalizzazione dell'aborto rende ultranéa e inopportuna la norma del testo unico delle leggi sanitarie che pone l'obbligo di denunciare al medico provinciale ogni caso di aborto con intento chiaramente inquisitivo. La comunicazione con il rispetto della segretezza sul nome della donna deve invece essere prevista solo per gli aborti oltre il 90· giorno della gravidanza, e ciò allo scopo di consentire la formulazione di un quadro generale dell'andamento di tali pratiche che anche nella presente proposta vengono considerate come abnormi e determinate da condizioni particolari e patologiche.

 
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