SOMMARIO: [Volantino a stampa, maggio 1977]. Invito a firmare "per l'abrogazione della legge Reale". Nel verso, una dettagliata elencazione e spiegazione delle otto leggi investite dai referendum radicali.
[RECTO]
FIRMA PER L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE REALE
E DELLE ALTRE NORME FASCISTE, CLERICALI, MILITARISTE E DEMOCRISTIANE
LA PROSSIMA VOLTA POTREBBE ACCADERE A TE
[VERSO]
Le leggi da abrogare subito
Il progetto di legge che il Partito Radicale ha presentato in Cassazione il 25 febbraio è il primo di una serie di progetti di legge di iniziativa popolare per la piena attuazione della Costituzione, l'affermazione delle libertà e dei diritti civili, una nuova regolamentazione dei rapporti fra Stato e Chiesa.
Questo primo progetto composto di 8 articoli, contiene quasi esclusivamente una serie di proposte abrogative che investono: una serie di norme del Codice Rocco (reati di opinione e sindacali), una serie di norme concordatarie, scelte fra quelle che sono in più stridente contrasto con la Costituzione, la legge Reale sull'ordine pubblico, una serie di norme di legge di P.S. limitatrici dei diritti di libertà dei cittadini, molte norme del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare, la legge e regolamento manicomiale, le leggi di prevenzione delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità e la legge sulla mafia.
Fra tutti i progetti di legge è quello più vicino, anche nel contenuto, alle proposte di referendum abrogativo che il Partito Radicale ha promosso negli anni passati. Anche se si salda logicamente agli altri progetti di legge, il Partito Radicale ha voluto mantenere distinta, in un apposito progetto, la parte abrogativa delle sue proposte da quella propositiva. A trent'anni dalla Costituzione, esiste, infatti, per tutte le forze politiche democratiche una priorità che non può essere più a lungo elusa: quella di spazzare via immediatamente tutta la parte più evidentemente autoritaria, fascista, clericale e corporativa del nostro ordinamento giuridico. La obiezione che l'abrogazione di una serie di norme, non accompagnata e non seguita contestualmente da altre norme che regolino in maniera diversa la stessa materia, crea un vuoto giuridico, è una obiezione che va respinta.
Va respinta, innanzitutto, per considerazioni politiche e costituzionali: è a causa di questa obiezione che la classe dirigente democratica assicurò e impose al paese, dopo la Resistenza, la continuità con le strutture e le leggi dello Stato fascista: una continuità che neppure la Costituzione è riuscita a interrompere, sicché sopravvivono nel nostro ordinamento norme che contraddicono formalmente e sostanzialmente i principi costituzionali, e l'intero ordinamento è regolato tuttora da principi e logiche generali - quella della Costituzione e quella della legislazione ordinaria - che si ispirano a valori profondamente contrastanti fra loro.
Essa va respinta anche per considerazioni di opportunità e di tecnica legislativa. La Costituzione ha preposto all'ordinamento giuridico due istituti che hanno una funzione abrogativa delle leggi vigenti (il referendum ordinario e la Corte Costituzionale), il cui compito è proprio quello di creare dei vuoti giuridici che spetterà al Parlamento riempire.
Rovesciando una regola di comportamento che ha ispirato l'attività legislativa fino ad oggi, lo schieramento riformatore deve ispirarsi alla stessa logica, e senza attendere riforme sistematiche (i nuovi codici, che da tempo attendiamo), procedere, intanto, e con urgenza, all'abrogazione di quelle parti dell'ordinamento che sono incompatibili con uno stato di diritto e con la democrazia repubblicana.
Lo stesso metodo è stato seguito per il divorzio. Si è partiti da una legge particolare che aveva un ruolo centrale nella strategia della riforma del diritto di famiglia: questa legge, lungi dal contrastare l'approvazione della riforma, l'ha favorita e accelerata. Se fosse stato seguito il criterio opposto, come pure anche a sinistra, in un certo momento, si è pensato di fare, oggi, probabilmente, non avremmo né il divorzio, né la riforma del diritto di famiglia.
Esistono leggi che vanno puramente e semplicemente abrogate. Su questo, almeno a parole, è d'accordo l'intera classe politica: si tratta delle norme del Codice Rocco, abolite da questo progetto di legge, e di alcune norme concordatarie. Per altre norme, invece, dovrà seguire la creazione di altri istituti, che sono previsti da un altro progetto di legge di iniziativa popolare. Questo è vero in particolare per l'ordinamento giudiziario militare.
E' inoltre proposta l'abrogazione di leggi speciali approvate, anche recentemente, da Parlamento, in particolare della Legge Reale. Questa legge è stata approvata lo scorso anno. Per affermazione dello stesso governo, avrebbe dovuto avere la durata di un anno, fino all'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale. Come sempre accade in Italia, il nuovo codice è ancora lontano dall'essere approvato e la legge speciale rischia di rimanere in vigore per molti anni.
Era una legge che aveva valore transitorio e rischia di diventare una legge definitiva. Era stata approvata per combattere la criminalità e per difendere l'ordine pubblico e, dopo un anno di prova, non risulta che essa abbia contribuito a diminuire la pericolosità della criminalità organizzata, mentre ha provocato guasti serissimi con i suoi procedimenti speciali che favoriscono le uccisioni di poveri sciagurati da parte della polizia e reintroducono, di fatto, il fermo di polizia.
Sulla legge manicomiale e il suo regolamento di attuazione basta dire la data della sua approvazione: 1904. Gli orrori di Aversa e Nocera e degli ospedali psichiatrici e manicomi criminali sono stati denunciati per anni dalla stampa.
Sulle leggi speciali di prevenzione, in particolare di quella sulla mafia, è parere ormai quasi unanime che la delinquenza di stampo mafioso si è potuta estendere nel resto d'Italia soprattutto per i provvedimenti di confino. Le leggi in questione, quindi, favoriscono il fenomeno mafioso; per difendere i cittadini e lo stato sono necessari ben altri mezzi.