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Bettinelli Ernesto - 25 maggio 1977
SERVIZI PER FARE POLITICA, NON SOLDI AI PARTITI

Un progetto da discutere

di Ernesto Bettinelli

SOMMARIO: La proposta alternativa al finanziamento pubblico dei partiti. Al posto della erogazione di fondi alle segreteria dei partiti si propone la predisposizione di servizi e strutture delle quali possano usufruire i partiti stessi e in generale tutte le organizzazioni politiche.

(ARGOMENTI RADICALI - BIMESTRALE POLITICO PER L'ALTERNATIVA - anno I, n. 2, giugno-luglio 1977)

Contemporaneamente alla decisione di proporre la richiesta di referendum abrogativo della legge n. 195 del 1974, istitutiva del finanziamento pubblico dei partiti, il Consiglio federativo del Partito radicale (8 e 9 gennaio 1977) delibero anche di presentare un progetto sostitutivo ed alternativo alla normativa vigente. In tal modo veniva ad essere inequivocabile e chiara la posizione di massima dei radicali: la contrarietà alla legge n. 195 non può essere assolutamente interpretata come una manifestazione di ostilità o, ancora più semplicemente di diffidenza verso il sistema costituzionale dei partiti (o magari come la riproposizione della polemica ormai antica sulla partitocrazia). Anzi l'atteggiamento radicale muove da motivazioni e da preoccupazioni del tutto opposte. Proprio il rafforzamento del "sistema dei partiti", con la conseguente massiccia associazione di "tutti i cittadini" in queste formazioni (al fine di determinare con metodo democratico la politica nazionale: art 49 della nostra Carta), rich

iede una diversa disciplina dell'intervento statale. Non dunque l'erogazione di un finanziamento diretto e centralizzato alle segreterie nazionali dei partiti, ma piuttosto la predisposizione dei servizi essenziali e delle necessarie strutture di sostegno, delle quali possano usufruire i partiti stessi considerati, però, nella loro realtà e complessità di libere associazioni a partecipazione diffusa e "non" in quanto apparati di rigide e difficilmente controllabili oligarchie. Al consolidamento delle quali giova sicuramente il sistema della distribuzione diretta di fondi che, al limite, costituisce per esse un'ulteriore fonte di legittimazione oggettiva.

Proprio per lo stesso insieme di ragioni anche in altre occasioni e per altri temi i radicali si sono sempre opposti a tutti quegli interventi assistenziali "a pioggia" con cui lo Stato si propone di "sanare" o più spesso di "salvare" i settori ritenuti in crisi. In tale contesto una mozione del gruppo parlamentare radicale (presentata alla Camera il 10 gennaio 1977: n. 1-00015) rifiuta il "finanziamento pubblico della stampa privata, partitica o parapubblica" nel momento in cui rappresenta un non indifferente agente del fenomeno della concentrazione delle testate e delle priorità giornalistiche. E si indica quale soluzione alternativa "la realizzazione di grandi e modernissimi complessi e strutture regionali e interregionali di servizio alla libertà di stampa dei cittadini e alla libertà di informazione dei giornali e nei giornali". La creazione di simili strutture di servizi appare la forma più razionale e democratica di intervento pubblico, nella constatazione indubbiamente non marginale degli elevati liv

elli delle somme stanziate per il finanziamento diretto della stampa.

Sulla base di queste considerazioni ho redatto per invito del partito un progetto di cui qui di seguito si riproduce integralmente il testo. Si tratta, evidentemente non di un progetto definito, ma di una bozza su cui è utile discutere, proprio per arrivare a una soddisfacente e compiuta determinazione della posizione dei radicali. Ed é per questo che su tale bozza "Argomenti radicali" intende provocare un dibattito che si apre a partire da questo numero con una puntualizzazione problematica di Gianfranco Pasquino.

La proposta è breve e credo sufficientemente chiara e quindi accessibile anche per i non iniziati ai misteri delle formule normative: non abbisogna, dunque, di particolari illustrazioni introduttive. Forse, però, è opportuna da parte mia una sola precisazione. Dall'art. 2 si desume che i destinatari dei benefici di cui alle successive disposizioni sono i "partiti" che siano nella condizione di "provare" la loro "effettiva" presenza nella comunità "esclusivamente" attraverso il conseguimento di un risultato minimo alle consultazioni elettorali (politiche o amministrative), pur disponendo le stesse formazioni di "altri" strumenti di partecipazione e di mobilitazione politica, quali gli istituti di democrazia diretta (che offrono una possibilità di incisione sugli equilibri e nei rapporti di forza tra i partiti talvolta superiore alle stesse competizioni elettorali). Ho tuttavia ritenuto più corretto e più compatibile con la logica del nostro sistema democratico e rappresentativo non estendere la qualificazione

di "partiti" anche a quelle associazioni (indubbiamente "politiche") che non vogliano o non riescano a misurarsi sul terreno elettorale e che di conseguenza non si propongono come immediate alternative di governo (a tutti i livelli, con riferimento anche alle amministrazioni locali, e in senso lato).

In ultima analisi un criterio discriminante non arbitrario e controllabile, idoneo a individuare quei soggetti politici identificabili come partiti, può a mio avviso essere dato "solo" dalla fissazione di una soglia elettorale (pur relativamente bassa come in questa proposta). L'adozione di criteri diversi e magari "combinati" complicherebbe solo le cose senza peraltro prospettare sostanziali alternative.

Questo non comporta, sia ben chiaro, che debbano essere confinati nell'indifferenza o nell'irrilevanza istituzionale i gruppi che si avvalgono solo della democrazia diretta o tanto meno che non debbano essere previste e proposte misure atte a facilitare il ricorso dei cittadini all'iniziativa legislativa popolare e al referendum. Significa semplicemente concludere che simili e opportuni provvedimenti devono essere oggetto di una diversa iniziativa legislativa magari indirizzata a modificare gli aspetti più illiberali e di assurde strozzature burocratiche della legge n. 352 del 1970 (sull'attuazione dei referendum previsti dalla costituzione).

Bozza di lavoro: "Norme sui servizi e sulle strutture di sostegno in favore dei partiti politici"

Art. 1 (Finalità)

Al fine di garantire concretamente il diritto costituzionale dei cittadini di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere alla determinazione della politica nazionale, la Repubblica istituisce ed organizza su base regionale i servizi e le strutture di sostegno necessarie ai partiti politici per l'adempimento dei loro fini istituzionali.

Art. 2 (Partiti aventi diritto)

Nell'ambito di ciascuna regione hanno diritto di usufruire dei benefici di cui alla presente legge i partiti politici che, avendo presentato proprie liste o propri candidati ad elezioni politiche o amministrative, abbiano conseguito una cifra regionale elettorale pari all'un per cento dei voti validamente espressi.

Art. 3 (Servizi)

I partiti politici, nell'ambito delle regioni in cui hanno ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo precedente possono avvalersi gratuitamente, nei limiti fissati dalla presente disposizione. dei seguenti servizi:

a) la franchigia postale per gli stampati e per le lettere circolari aperte, purché su di esse sia impresso in maniera ben visibile il contrassegno del partito;

b) l'allacciamento telefonico delle proprie sedi nella misura di un apparecchio nei comuni con popolazione inferiore ai 200 mila abitanti e nella misura di tre apparecchi nei comuni con la popolazione superiore nonché per detti apparecchi l'esonero dal pagamento dei relativi canoni d'abbonamento e l'assegnazione di una quota fissa forfettaria complessiva regionale nella misura di....... scatti telefonici utilizzabili per le comunicazioni in partenza da tali apparecchi;

c) l'affissione senza alcun onere di bollo di manifesti negli appositi spazi riservati in misura adeguata dai singoli comuni per la propaganda politica murale dei partiti;

d) la cessione alle organizzazioni regionali dei partiti, le quali ne abbiamo diritto, da parte dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di quantitativi di carta utibilizzabili per l'edizione di qualsiasi tipo di stampato per un ammontare complessivo annuo di....... quintali. La carta distribuita dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta non può essere impiegata nemmeno parzialmente dalle organizzazioni beneficiarie per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, né può essere dalle medesime ceduta a qualsiasi titolo anche solo in parte a terzi o ad altre informazioni sia pure politiche. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta deve imprimere sul margine destro di ciascun foglio di carta utile il contrassegno dell'organizzazione di partito cessionaria con l'indicazione della regione;

e) la fruizione delle sale o degli ambienti aperti al pubblico di proprietà dei comuni ai fini dello svolgimento di riunioni politiche secondo quanto disposto in appositi regolamenti comunali emanati sentite tutte le forze politiche che abbiano titolo per godere dei benefici di cui alla presente legge e nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento tra le stesse.

Art. 4 (Sedi per i partiti)

Le regioni in necessaria collaborazione con comuni e province devono provvedere alla costruzione od al reperimento di immobili da destinare in uso, quali strutture di sostegno, alle organizzazioni politiche regionali che ne abbiano diritto ai sensi della presente legge.

In particolare a ciascuna organizzazione politica regionale deve essere assicurata nei comuni con popolazione non inferiore ai trenta mila abitanti la disponibilità di due locali adeguatamente serviti da luce e riscaldamento aventi complessivamente le seguenti dimensioni...............

Nei comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, le relative amministrazioni devono istituire "centri politici" da mettere a disposizione delle organizzazioni politiche che ne abbiano diritto con l'osservanza dei turni e delle modalità di esercizio stabilito in apposito regolamento comunale emanato sentite tutte le suddette organizzazioni, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento tra le stesse.

Art. 5 (Tipografie regionali per l'attività dei partiti)

Le regioni devono provvedere alla organizzazione di proprie tipografie da destinare esclusivamente alla stampa di giornali, bollettini o altro tipo di pubblicazioni dei partiti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 2.

Ciascuna formazione politica regionale ha diritto ogni anno alla stampa complessiva di 50 pagine formato tabloid con una tiratura pari al 20 per cento del corpo elettorale della regione.

Le formazioni politiche si avvalgono di tali servizi delle tipografie regionali a norma di un regolamento emanato da ciascun consiglio regionale sentite tutte le formazioni aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge, e secondo un programma di lavoro annuo concordato tra gli organi di gestione delle tipografie e i singoli partiti.

Sulle pubblicazioni di partito stampate ai sensi delle precedenti disposizioni è vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

Art. 6 (Decadenza dai benefici)

Le formazioni politiche che contravvengono ai divieti della presente legge decadono immediatamente dai benefici da questa disposti.

Art. 7 (Finanziamento dei gruppi parlamentari)

Sono a carico dei bilanci delle Camere i contributi ai gruppi parlamentari per l'esplicazione delle loro funzioni, nonché i rimborsi delle spese-elettorali sostenute dai partiti cui i gruppi stessi fanno riferimento.

I regolamenti parlamentari disciplinano le forme e stabiliscono i criteri per l'attuazione del precedente comma tenendo presente la consistenza numerica di ciascun gruppo parlamentare.

Art. 8 (Clausola abrogativa e copertura finanziaria)

E' abrogata la legge 2 maggio 1974 n. 195.

Sono assegnati a ciascuna regione i finanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge secondo un piano di ripartizione fissato annualmente dal Parlamento tenuto conto della popolazione di ciascuna regione.

Agli oneri finanziari derivanti dalla prima applicazione della presente legge si provvede impiegando gli stanziamenti in bilanci disposti per l'attuazione della legge 2 maggio 1974 n. 195.

 
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