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Camera dei deputati - 30 giugno 1977
FINANZIAMENTO PUBBLICO: Referendum per l'abrogazione della Legge 2 maggio 1974, n. 195 - Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

SOMMARIO: Scheda sul referendum abrogativo del finanziamento pubblico dei partiti, promosso dal Partito radicale. Ordinanze della Corte di cassazione.

(IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA - CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, Roma 1981)

"30 giugno 1977": presentazione della richiesta

"6 dicembre 1977": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che dichiara legittima la richiesta

"2 febbraio 1978": sentenza n. 16 Corte costituzionale che dichiara ammissibile la richiesta (pubblicata sopra a p. 300)

"14 aprile 1978": D.P.R. di indizione del "referendum"

"25 maggio 1978": ordinanza Ufficio centrale Cassazione con cui si dispone che le operazioni referendarie si svolgano sul quesito relativo alla legge 195/74 come modificata, nell'articolo 3, comma terzo, lett. b) dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11

"1· giugno 1978": sentenza n. 70 Corte costituzionale che dichiara ammissibile la richiesta di "referendum" (pubblicata sopra a p. 338)

"11-12 giugno 1978": svolgimento del "referendum"

voti attribuiti alla risposta affermativa (sì) 13.691.900

voti attribuiti alla risposta negativa (no) 17.718.478

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 6 dicembre 1977

Sulla richiesta di "referendum" abrogativo della legge 2 maggio 1974, n. 195: »Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici .

Ritenuto in fatto e in diritto.

.....

"Si omette la prima parte di questa ordinanza e delle altre emanate nella stessa data che - con le ovvie modifiche derivanti dalla diversità dei dati di fatto citati - è del tutto simile alla prima parte dell'ordinanza sulla richiesta di" referendum "abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, pubblicata sopra per intero".

Considerato per altro che il compito dell'Ufficio Centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimità formale della proposta di "referendum", implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che, pertanto, relativamente all'oggetto del "referendum", spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte costituzionale;

- che nella specie è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a "referendum"; che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione né pronunce di annullamento della Corte costituzionale.

Per questi motivi letti gli articoli 75 Cost., 8, 9, 27 e 32 legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni;

l'Ufficio Centrale per il "referendum" legittima la richiesta popolare sul seguente quesito: »Volete voi l'abrogazione della legge 2 maggio 1974 n. 195: ``Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici''? .

Dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del "referendum".

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 25 maggio 1978

Sulla richiesta di "referendum" abrogativo della legge 2 maggio 1974 n. 195: »Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici .

Vista la precedente ordinanza dell'Ufficio in data 6 dicembre 1977, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della richiesta di "referendum" popolare abrogativo della legge 2 maggio 1974 n. 195: »Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici :

vista la sentenza della Corte costituzionale 7 febbraio 1978 n. 16, che ha dichiarato ammissibile la relativa richiesta;

visto l'articolo 39 legge 25 maggio 1970 n. 352, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 17 maggio 1978 n. 68, che lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo »limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il "referendum" venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il "referendum" si effettui sulle nuove disposizioni legislative ;

ritenuto che, posteriormente alla emanazione della precedente ordinanza, è stata promulgata la legge 16 gennaio 1978 n. 11 »Modifiche alla legge 2 maggio 1974 n. 195 concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" 24 gennaio 1978 n. 23 ed entrata in vigore dopo la normale "vacatio legis");

che l'articolo 1 di tale legge stabilisce: »All'articolo 3, comma 3, lett. b), legge 2 maggio 1974 n. 195, le parole ``e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al comma 4 dell'articolo 1'' sono sostituite con le altre ``e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al comma 4 dell'articolo 1'' ;

che, per effetto della sopravvenuta normativa, si è verificata l'ipotesi, contemplata dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978, di abrogazione sostitutiva;

che di tale abrogazione occorre valutare gli effetti sulle operazioni referendarie;

Considerato che la Corte costituzionale - dopo aver premesso che ogni vicenda abrogativa, comunque attuata, esclude che il "referendum" possa avere ad oggetto la disposizione abrogata - ha precisato che, quando l'abrogazione sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, per stabilire i criteri di distinzione fra l'ipotesi in cui le operazioni referendarie non debbono avere più corso (in tutto o in parte) e quella in cui il "referendum" si trasferisce (o si estende) alle nuove disposizioni, occorre separare il caso della richiesta riguardante una legge (o atto equiparato) nella sua interezza o un organico insieme di disposizioni altrimenti individuate dal legislatore, da quello della proposta diretta soltanto alla abrogazione di disposizioni specifiche; che, alla stregua dei criteri ricavabili da detta sentenza, nel primo caso la cessazione totale delle operazioni referendarie consegue alla modificazione, comunque attuata, dai principi informatori della complessiva disciplina legislativa preesist

ente e la cessazione parziale alla non riconducibilità a quei principi delle singole disposizioni modificative (altrimenti il "referendum" si trasferisce o si estende alle nuove disposizioni) e nel secondo caso il "referendum" non deve avere più corso quando siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

considerato che, sulla base di tali criteri, la modifica introdotta dalla legge n 11 del 1978 comporta la estensione delle operazioni referendarie riguardanti legge n 195 del 1974 all'articolo unico citata legge n. 11 del 1978;

considerato che ricorre, invero, il primo dei casi sopra enunciati, essendo oggetto della richiesta una legge nella sua interezza;

che la introdotta modifica, attenendo alla sola individuazione dei destinatari del finanziamento, opera una innovazione di dettaglio, costituente una ulteriore puntuale applicazione dei principi informatori della complessiva disciplina preesistente;

ritenuto, pertanto, che, estendendosi le operazioni referendarie alla nuova disposizione, occorre modificare correlativamente l'oggetto del quesito e trasmettere in presente ordinanza alla Corte costituzionale perché preveda che verifica di sua competenza in ordine alla esistenza di eventuali ragioni di inammissibilità relative alla suddetta legge n. 11 del 1978.

Per questi motivi, l'Ufficio centrale per il "referendum" dispone che le operazioni relative alla richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195. »Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici si svolgano sul quesito: »Volete voi che sia abrogata la legge 2 maggio 1974 n. 195, ``Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici'' come modificata, nell'articolo 3, comma 3, lett. b), dall'articolo unico legge 16 gennaio 1978 n. 11, ``Modifiche alla legge 2 maggio 1974 n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici''? .

 
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