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Camera dei deputati - 30 giugno 1977
REATI D'OPINIONE: Referendum per l'abrogazione di 97 articoli del codice penale

SOMMARIO: Scheda sul referendum abrogativo dei reati d'opinione del codice penale, promosso dal Partito radicale. Ordinanza della Corte di cassazione.

(IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA - CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, Roma 1981)

"30 giugno 1977": presentazione della richiesta

"6 dicembre 1977": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che dichiara legittima la richiesta

"2 febbraio 1978": sentenza n. 16 Corte costituzionale che dichiara inammissibile la richiesta (pubblicata sopra a p. 300)

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 6 dicembre 1977

"Si omette la prima parte di questa ordinanza e delle altre emanate nella stessa data che - con le ovvie modifiche derivanti dalla diversità dei dati di fatto citati - è del tutto simile alla prima parte dell'ordinanza sulla richiesta di" referendum "abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, pubblicata sopra per intero".

Considerato che il compito dell'Ufficio Centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimità formale della proposta di "referendum", implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che, pertanto, relativamente all'oggetto del "referendum" spetta a questo Ufficio contrastare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte costituzionale;

- che è demandato, invece, alla Corte costituzionale il giudizio sull'ammissibilità del "referendum ratione materiae" e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilità, oltre le testuali previsioni dell'articolo 75 comma 2 Cost., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico;

- che non spetta, pertanto, all'Ufficio prendere posizione sulla ammissibilità della proposta in quanto diretta all'abrogazione di un cospicuo numero di articoli del codice penale costituente legge essenziale per il funzionamento dell'ordinamento democratico;

- che è fuori discussione il carattere di atto con forza di legge del decreta di approvazione di tale codice;

- che il "referendum" è diretto contro articoli del codice approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398 »e successive modificazioni ;

- che, in effetti, taluni degli articoli di cui alla proposta di "referendum" sono stati introdotti o modificati con atti normativi successivi, i cui estremi non risultano indicati nella richiesta;

- che, tuttavia, il principio dell'omogeneità della normativa sottoposta a "referendum" non comporta la corrispondenza in senso assoluto di ogni singolo "referendum" ad ogni singolo atto normativo, ma deve ritenersi rispettato anche quando gli atti, pur nella loro pluralità, siano sistematicamente incorporati in un testo legislativo avente unità di oggetto;

- che ciò posto la molteplicità degli atti normativi che hanno inciso su talune delle disposizioni del codice, la cui unitarietà, quale corpo di leggi, è addirittura emblematica, non è ostacolo alla sottoposizione di più articoli del codice medesimo aventi fonte normativa autonoma ad un unico "referendum" abrogativo; e la dizione »e successive modificazioni , nonostante la mancata indicazione formale della fonte di tali modifiche, risulta sufficiente alla individuazione sostantiva delle disposizioni sottoposte a "referendum" che sono quelle risultanti dalle operate sostituzioni, modificazioni o integrazioni »successivamente intervenute fino al momento della proposizione del "referendum";

- che numerose disposizioni fra quelle sottoposte a "referendum" hanno formato oggetto di pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, ma dette pronunce non hanno toccato la portata testuale e lessicale di tali disposizioni - fatta eccezione per l'articolo 272 c.p. - e quindi esse vanno ugualmente sottoposte a "referendum" essendo rimaste immodificate nell'ordinamento: così è per gli articoli 224 (sentenza n. 1/1971); 330 commi 1 e 2 (sentenza n. 31/1969); 415 (sentenza n. 108/1974); 503 (sentenza n. 290/1974); 506 (sentenza n. 222/1972); 507 (sentenza n. 84/1969); 666 (sentenza n. 56/1970); ma così è anche per l'articolo 272, nonostante esso sia stato ridotto a due dei suoi tre commi originari per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1966, e ciò perché la rispettiva proposta di "referendum" devesi ritenere riferibile e riferita allo stesso articolo 272 nella sua formulazione ridotta.

Per questi motivi, letti agli articoli 75 Cost., 8, 9, 27 e 32 legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni;

l'Ufficio Centrale per il "referendum" dichiara legittima la richiesta di "referendum" popolare sul seguente quesito: »Volete che siano abrogati gli articoli 17, comma 1, limitatamente alle parole: »2) l'ergastolo ; 53, comma 1, limitatamente alle parole: »o di vincere una resistenza all'autorità ; 57; 57-"bis"; 203; 204, comma 2, limitatamente alle parole: »Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge ; 205, comma 1, limitatamente alle parole: »o di proscioglimento e comma 2 (Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena e durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge: 206, 222, 223, 224, 225, 226,

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 256, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 290, 290-"bis", 291, 292, 292-"bis", 293, 297, 299, 302, 303, 304, 305, 312, 327, 330, 332, 340, 341, 342, 343, 344, 352, 402, 403, 404, 405, 406, 414, comma (alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti), 415, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 527, 528, 529, 571, comma 2, limitatamente alle parole: »ridotte ad un terzo, se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni , 578, 587, 592, 596-"bis", 603, 633, comma 2 (le pene si applicano congiuntamente, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso da cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi), 654, 655, 656, 657, 661, 662, 663, 633-"bis", 666, 668, 724, 725, e 726 del c.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398, e successive modificazioni? .

Dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del "referendum".

 
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