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Camera dei deputati - 30 giugno 1977
CONCORDATO: Referendum per l'abrogazione dell'articolo 1 Legge 27 maggio 1929, n. 810, limitatamente al Concordato e al contenuto di alcuni articoli del trattato con la Santa Sede

SOMMARIO: Scheda sul referendum abrogativo del Concordato, promosso dal Partito radicale. Ordinanza della Corte di cassazione.

(IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA - CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, Roma 1981)

"30 giugno 1977": presentazione della richiesta

"6 dicembre 1977": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che dichiara legittima richiesta

"2 febbraio 1978": sentenza n. 16 Corte costituzionale che dichiara inammissibile la richiesta (pubblicata sopra a p. 300)

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 6 dicembre 1977

Sulla richiesta di "referendum" abrogativo dell'articolo 1 legge 27 maggio 1929, n. 810, che dispone »L'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929 limitatamente al contenuto degli articoli 1, 10, 17 e 23 dell'allegato Trattato e all'intero contenuto dell'allegato Concordato.

Ritenuto in fatto e in diritto.

.....

"Si omette la prima parte di questa ordinanza e delle altre emanate nella stessa data che - con le ovvie modifiche derivanti dalla diversità dei dati di fatto citato - è del tutto simile alla prima parte dell'ordinanza sulla richiesta di" referendum "abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, pubblicata sopra per intero".

Considerato che il compito dell'Ufficio centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimità formale della proposta di "referendum", implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che, pertanto, relativamente all'oggetto del "referendum", spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte costituzionale;

- che è demandato, invece, alla Corte costituzionale, il giudizio sulla ammissibilità del "referendum ratione materiae";

- che nella specie è indubbio il carattere legislativo dell'atto sottoposto a "referendum"; che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione né pronunce di annullamento della Corte costituzionale.

Per questi motivi, letti gli articoli 75 Cost., 8, 9, 27 e 32 legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni;

l'Ufficio Centrale per il "referendum" dichiara legittima la richiesta di "referendum" popolare sul seguente quesito: »Volete voi l'abrogazione dell'articolo 1 legge 27 maggio 1929, n. 810, che dispone »L'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 limitatamente al contenuto degli articoli 1, 10, 17 e 23 dell'allegato Trattato e all'intero contenuto dell'allegato Concordato? .

Dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del "referendum".

 
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