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Camera dei deputati - 30 giugno 1977
CODICE PENALE MILITARE: Referendum per l'abrogazione dell'articolo 1 R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente al testo del codice penale militare

SOMMARIO: Scheda sul referendum abrogativo del codice penale militare, promosso dal Partito radicale. Ordinanza della Corte di cassazione.

(IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA - CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, Roma 1981)

"30 giugno 1977": presentazione della richiesta

"6 dicembre 1977": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che dichiara legittima la richiesta

"2 febbraio 1978": sentenza n. 16 Corte costituzionale che dichiara inammissibile la richiesta (pubblicata sopra a p. 300)

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 6 dicembre 1977

Sulla richiesta di "referendum" abrogativo dell'articolo 1 r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 (codici penali militari di pace e di guerra) limitatamente alle parole »il testo del codice militare di pace .

Ritenuto in fatto e in diritto.

.....

"Si omette la prima parte di questa ordinanza e delle altre emanate nella stessa data che - con le ovvie modifiche derivanti dalla diversità dei dati di fatto citati - è del tutto simile alla prima parte dell'ordinanza sulla richiesta di" referendum "abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, pubblicata sopra per intero".

Considerato che il compito dell'Ufficio centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimità formale della proposta di "referendum", implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che, pertanto, relativamente all'oggetto del "referendum", spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte costituzionale;

- che è demandato, invece, alla Corte costituzionale il giudizio sulla ammissibilità del "referendum ratione materiae", e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilità, oltre le testuali previsioni dell'articolo 75, comma secondo Cost., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico;

- che non spetta pertanto all'Ufficio prendere posizione sulla ammmissibilità della proposta in quanto diretta all'abrogazione di un intero corpo di leggi, vale a dire dell'intero codice penale militare di pace, che d'altronde potrebbe anche essere considerato legge costituzionalmente obbligatoria;

- che nella specie è indubbio il carattere di atto con forza di legge del decreto di approvazione del codice penale militare di pace; che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione né pronunce di annullamento della Corte costituzionale.

Per questi motivi, letti gli articoli 75 Cost., 8, 9, 27 e 32 legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive abrogazioni;

l'Ufficio Centrale per il "referendum" dichiara legittima la richiesta di "referendum" popolare sul seguente quesito: »Volete voi l'abrogazione dell'articolo 1 r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 (codici penali militari di pace e di guerra) limitatamente alle parole »il testo del codice militare di pace? .

Dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del "referendum".

 
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