PER LA DIFESA DEI DIRITTI COSTITUZIONALI DEI CITTADINISOMMARIO: L'atto costitutivo e lo statuto del Centro d'iniziativa giuridica Piero Calamandrei
(LIBERE FRONTIERE, 12 maggio 1979)
"Il 26 settembre 1978 il Gruppo Parlamentare Radicale ha costituito con atto notarile e nelle forme della Fondazione autonoma il "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei": nominandone amministratore l'avv. Luca Boneschi di Milano, che a propria volta sceglieva quali altri membri del consiglio di Amministrazione gli avvocati Corrado De Martini di Roma e Ugo Sandroni di Verona.
Al Centro Piero Calamandrei il Gruppo Parlamentare fondatore - in conformità agli impegni assunti pubblicamente circa il modo di impiego della quota di finanziamento pubblico che il XIX Congresso del Partito Radicale aveva deliberato di restituire al gruppo stesso - ha destinato la somma di L. 250 milioni. La decisione di devolvere tale somma per questa iniziativa è stata presa in considerazione dello statuto e delle proposte di attività del centro Calamandrei.)
L'atto costitutivo e lo Statuto
L'anno millenovecento settantotto il giorno ventisei del mese di settembre (26-9-1978), in Roma, via Capo Le Case tre, nel mio studio. Avanti a me Avv. Vincenzo Augusto Fiduccia, Notaio in Roma ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei Signori: - Organtini Amalia, nata a Camaiore (Lucca) il 26 maggio 1910, residente in Roma, via Capo Le Case 3, pensionata;
- Quarra Laura, nata a Roma, il 2 febbraio 1953, domiciliata in Roma, C.so Trieste n. 133, casalinga; - testimoni noti ed idonei a sensi di Legge, sono comparsi:
-Bonino Emma, nata a Bra (Cuneo) il 9 marzo 1948 domiciliata in Roma, via Giulia n. 169, Deputato al Parlamento, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza, nella qualità di Presidente, del "Gruppo Parlamentare Radicale" con sede in Roma, via Uffici del Vicario 21, di cui fanno parte i Deputati essa stessa Bonino Emma, Presidente, Pannella Giacinto detto Marco, Faccio Adele, Mellini Mauro ed i deputati supplenti Cicciomessere Roberto, Galli Marisa, De Cataldo Franco e Pezzana Angelo;
- Boneschi Avv. Luca, nato a Milano il 31 marzo 1939 ivi domiciliato in via Cesare Balbo 12, Avvocato; - comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo.
La comparente Bonino Emma, nella suindicata sua qualità,
"premesso"
- che allo scopo di tutelare e difendere i diritti primari dei cittadini garantiti dalla Costituzione Italiana, il "Gruppo Parlamentare Radicale" ed i suoi componenti in tale loro qualità intendono promuovere la istituzione di una Fondazione da denominarsi "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei", con le finalità specificate nello Statuto allegato come in seguito, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività,
"ciò premesso"
detta comparente Bonino Emma per realizzare la costituzione della Fondazione dichiara quanto segue:
Art. 1 - E' costituita ai sensi degli art. 12 e segg. C.C. la Fondazione "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei" avente sede in Roma, attualmente in via Torre Argentina n. 18.
Art. 2 - La Fondazione ha lo scopo, attraverso ogni mezzo ed ogni sede, di studiare, accertare approfondire, tutelare e difendere i diritti primari dei cittadini garantiti dalla Costituzione, in ogni loro articolazione e manifestazione diretta ed indiretta. La Fondazione a tale fine promuoverà iniziative di studio e di ricerca sia de jure condito che de jure condendo, quali convegni, ricerche e pubblicazioni; promuoverà o sosterrà iniziative legislative; assumerà la gestione di processi e azioni giudiziarie nei quali siano in gioco diritti costituzionali e primari dei cittadini; assumerà ogni altra iniziativa utile, opportuna o necessaria per il raggiungimento dello scopo.
Nella prima fase della sua attività, la fondazione assumerà la gestione anche finanziaria di alcuni processi o inchieste giudiziarie relative a fatti o avvenimenti che hanno turbato l'opinione pubblica in relazione al comportamento delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico (quali, in via esemplificativa, i fatti del 12 maggio 1977 a Roma e la strage di Peteano), assumendo anche iniziative collaterali alle inchieste giudiziarie nonché promuoverà e realizzerà iniziative di studio, ricerca, ed eventualmente di intervento giudiziario sul tema della correttezza, completezza ed obiettività della informazione, sia con riguardo alle strutture ed ai servizi pubblici di informazione, sia con riguardo alla stampa ed alla editoria.
Art. 3 - La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che la comparente Bonino Emma qui mi esibisce e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa rinuncia fatta, in presenza dei testi, dai comparenti i quali hanno dichiarato di ben conoscerlo.
La comparente Bonino Emma, sempre in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente, del "Gruppo Parlamentare Radicale", dichiara di nominare come membro del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 5 dell'allegato Statuto, il qui comparso Boneschi avv. Luca, così come sopra indicato nelle sue generalità, il quale dichiara di accettare la nomina, nominando a sua volta, sempre a norma dell'art. 5 dello Statuto, come altri membri del consiglio:
- De Martini avv. Corrado, nato a Rieti il 13 novembre 1938, domiciliato in Roma, via della Scrofa n. 117, - Avvocato;
- Sandroni avv. Ugo, nato a Caprino Veronese (VR) il 28 dicembre 1934, domiciliato in Verona, via S. Alessio n. 20, - Avvocato.
Art. 4 - A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, la comparente Bonino Emma, in rappresentanza del "Gruppo Parlamentare Radicale" e di tutti i suoi componenti in quanto tali, assegna e trasferisce alla stessa la somma di lire 250.000.000 (lire duecentocinquantamilioni) in donazione.
Art. 5 - La comparente Bonino Emma, sempre in rappresentanza del "Gruppo Parlamentare Radicale" e di tutti i suoi componenti in quanto tali dichiara espressamente che il presente atto è sottoposto alla condizione sospensiva del legale riconoscimento della fondazione da parte dell'Autorità competente, riservandosi il "Gruppo Parlamentare Radicale" ed essa comparente nella sua qualità del suo Presidente di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento ai sensi dell'art. 12 C.C. ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e quindi riservandosi pure essa comparente Bonino Emma, quale rappresentante del "Gruppo Parlamentare Radicale", di apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle modificazioni, aggiunte e soppressioni che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.
Le spese tutte relative alla costituzione della Fondazione, con le annesse e dipendenti, sono assunte dalla Fondazione, invocando espressamente tutte le agevolazioni fiscali vigenti in materia ed in particolare l'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 637. E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso data lettura, alla continua presenza dei testimoni, ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono unitamente ai testi e a me Notaio. Consta di due fogli interamente scritti a mano da me notaio per pagine otto.
F.ti Emma Bonino - Luca Boneschi - Organtini Amalia - teste - Quarra Laura - teste.
Notaio Vincenzo Augusto Fiduccia.
Lo Statuto
ART. 1. - E' costituita la Fondazione "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei".
ART. 2. - La Fondazione ha sede in Roma.
ART. 3. - La Fondazione ha lo scopo, attraverso ogni mezzo e ogni sede, di studiare, accertare, approfondire, tutelare e difendere i diritti primari dei cittadini garantiti dalla Costituzione, in ogni loro articolazione e manifestazione diretta ed indiretta.
La Fondazione a tale fine promuoverà iniziative di studio e di ricerca si de jure condito che de jure condendo, quali convegni, ricerche e pubblicazioni; promuoverà o sosterrà iniziative legislative; assumerà la gestione di processi e azioni giudiziarie nei quali siano in gioco diritti costituzionali e primari dei cittadini; assumerà ogni altra iniziativa utile opportuna o necessaria per il raggiungimento dello scopo.
Nella prima fase della sua attività, la Fondazione assumerà la gestione anche finanziaria di alcuni processi o inchieste giudiziarie relative a fatti o avvenimenti che hanno turbato l'opinione pubblica in relazione al comportamento delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico (quali, in via esemplicativa, i fatti del 12 maggio 1977 in Roma e la strage di Peteano), assumendo anche iniziative collaterali alle inchieste giudiziarie; nonché promuoverà e realizzerà iniziative di studio, ricerca ed eventualmente di intervento giudiziario sul tema della correttezza, completezza ed obiettività dell'informazione, sia con riguardo alle strutture e ai servizi pubblici di informazione, sia con riguardo alla stampa e alla editoria.
ART. 4. - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di lire 250.000.000 (L. duecentocinquantamilioni) assegnato dal Fondatore, dai contributi, erogazioni, e donazioni che gli perverranno in futuro, da eventuali proventi di iniziative editoriali o di prestazione di servizi che la Fondazione potrà assumere.
ART. 5. - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre membri uno dei quali viene nominato dal Fondatore senza limitazione di tempo nell'atto costitutivo; il membro così nominato procede poi, anche nel medesimo atto costitutivo, alla nomina degli altri due membri sempre senza limitazioni di tempo.
Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e può, a maggioranza cooptare altri membri, nominati anche a tempo determinato.
Enti o persone che devolveranno alla Fondazione erogazioni o donazioni in un unico contesto di importo superiore a lire 50.000.000 (lire cinquantamilioni) avranno diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione. I membri così nominati dureranno in carica un anno.
I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compenso per la loro attività, ma al solo rimborso delle spese che questa comporta.
ART. 6. - Il Consiglio di Amministrazione esercita i più ampi poteri di gestione ed amministrazione del patrimonio della Fondazione.
Le erogazioni di fondi o somme dovranno essere effettuate al fine di finanziare le iniziative della Fondazione dirette al raggiungimento degli scopi, ed a sostenere le spese di organizzazione e funzionamento della fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal proprio Presidente almeno due volte l'anno, entro il 3 giugno ed il 31 dicembre, o su richiesta di uno dei membri del Collegio.
Delibera a maggioranza dei suoi componenti, salve le delibere previste dallo Statuto all'unanimità.
Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia pari, prevale il voto del Presidente.
I criteri del suo funzionamento, nel modo di erogazione di somme e di fondi, e del rimborso delle spese saranno deliberati dal Consiglio, nominato nell'atto costitutivo, nella sua prima riunione e costituiranno il regolamento di funzionamento del Centro.
ART. 7. - Il Consiglio di Amministrazione redige ogni anno, entro il 31 dicembre il conto consuntivo delle entrate e delle uscite, nonché il conto patrimoniale, li sottopone al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, e li approva.
Copia del bilancio approvato con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, per essere registrata nel Registro di cui all'articolo 33 C.C.
ART. 8. - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre persone così nominate:
1) una con funzioni di Presidente dal Gruppo Parlamentare Radicale;
2) una dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti;
3) una dal Presidente del Tribunale di Roma.
Le persone così nominate durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Ai Revisori dei Conti verrà corrisposto un compenso professionale secondo le tariffe dell'Ordine dei Commercialisti.
ART. 9. - L'atto costitutivo e lo Statuto potranno essere modificati dal Consiglio di Amministrazione ad unanimità; "in nessun caso potrà essere modificato l'art. 3 dello Statuto".
ART. 10. - La Fondazione potrà estinguersi per raggiungimento dello scopo o per estinzione del patrimonio; non ne è consentita la trasformazione.
F.ti EMMA BONINO - LUCA BONESCHI - AMALIA ORGANTINI.
Teste: LAURA QUARRA - Notaio: VINCENZO AUGUSTO FIDUCCIA.