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Riforma della legislazione scolastica in materia di religione in base ai princìpi della Costituzione della Repubblica

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI:

TEODORI, FORTUNA, RODOTA', BASLINI, ACCAME, ACHILLI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BABBINI, BALDELLI, BASSANINI, BOATO, BONINO EMMA, BORGOGLIO, CANEPA, CICCIOMESSERE, COVATTA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, FERRARI MARTE, FORTE FRANCESCO, GALANTE GARRONE, GALLI MARIA LUISA, LA GANGA, LOMBARDI, MANCINI GIACOMO, MELEGA, MELLINI, MINERVINI, PANNELLA, PINTO, RAFFAELLI MARIO, ROCCELLA, SCIASCIA, SUSI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 29 maggio 1980

SOMMARIO: Si propone la riforma della legislazione scolastica in materia di insegnamento della religione, stabilendo che ogni confessione religiosa può organizzare, su richiesta degli studenti o dei loro genitori, lezioni facoltative, al di fuori dei programmi e dell'orario scolastico.

(CAMERA DEI DEPUTATI - VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - N. 1770)

COLLEGHI DEPUTATI ! -- La nostra proposta di legge intende riportare in Parlamento una questione antica ma anche attualissima come quella dell'istruzione in materia religiosa nelle scuole italiane.

L'obbligatorietà dell'insegnamento religioso è il retaggio di un'impostazione che trova la sanzione negli anni del fascismo in cui la religione, in questo come in altri campi, viene usata come strumento del regime. Oggi, né lo spirito laico del tempo né lo stesso spirito religioso, liberatosi nella coscienza degli autentici credenti da tutte le pastoie del potere mondano, possono più tollerare un insegnamento religioso come quello previsto dal Concordato e dalle successive normative fasciste e del dopoguerra che poggia sul privilegio e non già sulla libera scelta.

E' per questo che proponiamo al Parlamento un progetto di legge che ha le basi in una concezione autenticamente laica e moderna dell'insegnamento, nel rispetto del libero sviluppo della coscienza dei giovani e giovanissimi, e nella esaltazione della funzione religiosa non più legata a schemi impositivi da parte dello Stato.

Dopo sette decenni dal confronto d'inizio secolo, e dopo tre decenni dalla Costituzione repubblicana, ci sembra urgente che il Parlamento affronti un dibattito sull'istruzione religiosa e decida in maniera consona al livello di maturazione della moderna coscienza collettiva.

Tra '800 e '900 le diverse interpretazioni dell'istruzione religiosa. Salvemini.

La legge Casati del 1859 che rappresenta il fondamento di tutto il sistema scolastico italiano del periodo unitario include l'insegnamento religioso fra le materie che devono essere svolte nelle scuole elementari, pur dispensandone quegli alunni i cui parenti dichiarino di volervi loro stessi provvedere. La dispensa dell'insegnamento avviene, secondo la legge Casati, a semplice richiesta dei genitori senza dover essere motivata con una dichiarazione di appartenenza ad altre religioni. Nel mezzo secolo successivo la questione dell'insegnamento religioso attraversa alterne vicende: due circolari ministeriali nell'anno dell'Unità d'Italia (29 settembre 1870 e 12 luglio 1871) capovolgono l'impostazione Casati prescrivendo che devono seguire i corsi solo quei fanciulli i cui genitori dichiarino che tale sia la loro volontà; la legge Coppino del 1877, che rende effettivo il principio dell'obbligatorietà dell'istruzione elementare, parla solo di »prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino lasciando cadere

ogni accenno al catechismo; in seguito la lunga polemica tra favorevoli e contrari all'insegnamento religioso determina una situazione in cui la questione viene rinviata alle potestà dei consigli scolastici dipendenti dai Comuni sovrani nelle decisioni riguardanti l'istruzione elementare.

E' all'inizio del nuovo secolo che le due tesi, i favorevoli ed i contrari all'insegnamento religioso, si fronteggiano esplicitamente sulla base di opposte impostazioni concettuali: è il momento in cui i cattolici si avvicinano alla vita politica attiva e fanno patteggiamenti con il vecchio ceto liberale. Nel 1907 al congresso di Napoli della Federazione nazionale insegnanti scuola media (FNISM) si scontrano le posizioni di Giovanni Gentile e quelle di Gaetano Salvemini. Ammonisce lo storico meridionale: a il catechismo nella scuola elementare è l'ultima sopravvivenza di un monopolio confessionale, che una volta incombeva su tutte le scuole e di cui vogliamo sopprimere il ricordo anche se conservato da una reliquia inerte; perché questa reliquia, per quanto non abbia nessuna portata pratica, vuole perpetuarsi come l'affermazione di un diritto, come il germe di un nuovo sviluppo in cui il passato debba rinascere . Al centro del pensiero di Salvemini c'è la preoccupazione che una scuola laica non debba vedere

riconosciuta l'istruzione religiosa né in linea teorica né come semplice stato di fatto: »[la scuola laica] deve educare gli alunni alla massima possibile indipendenza da ogni preconcetto non dimostrato. Essa deve sostituire negli alunni all'animo dogmatico, che sembra quasi connaturato con il pensiero infantile e giovanile, e che rafforzato e rivolto in un determinato senso nelle scuole confessionali è stato sempre fonte perniciosissima di intolleranza e di odii civili; a quell'abito dogmatico, dicevo, la scuola deve sostituire l'abito critico, e alla intolleranza settaria il rispetto di tutte le opinioni sinceramente professate. La scuola laica non deve imporre agli alunni credenze religiose o politiche in nome di autorità sottratte al sindacato della ragione. Ma deve mettere gli alunni in condizione di potere con piena libertà e consapevolezza formarsi da sé le proprie convinzioni politiche, filosofiche e religiose. E' laica insomma la scuola in cui nulla si insegna che non sia frutto di ricerca critica e

razionale, in cui tutti gli studi sono condotti con metodo critico e razionale, in cui tutti gli insegnamenti sono rivolti ad educare e rafforzare negli alunni le attitudini critiche e razionali . (G. Salvemini, Il programma scolastico dei clericali, in Clericali e laici, 1951).

Il contraddittore di Salvemini, al congresso del 1907, è proprio Giovanni Gentile, a cui si dovrà successivamente la traduzione in pratica dell'inserimento organico dell'istruzione religiosa nel sistema scolastico italiano per quel che riguarda la scuola elementare.

La mozione Bissolati del 1908 e la cultura socialista e radicale.

Negli stessi anni in cui divampa la polemica intellettuale anche nell'arena politica si ripercuotono direttamente le tesi in contrasto. Il 18 febbraio 1908 è posta all'ordine del giorno della Camera la mozione »La Camera invita il Governo ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento religioso , a firma di Bissolati, Ayroldi, Mirabelli, Taroni, Chiesa, Comandini, Costa, De Felice Giuffrida, Turati, Barzilai, Vallone, Larizza, Camerini, Tasca, Gattorno, Enrico Ferri, Montemartini, Agnini, Badaloni, Morgari e Pansini. Dato il clima del tempo, con la classe politica liberale moderata e liberale progressista intenta a stabilire nuovi rapporti con i cattolici organizzati che si avvicinano al voto, la »mozione Bissolati viene respinta con l'appoggio dei soli 60 voti dell'a estrema socialisti, repubblicani e radicali mentre è approvato a maggioranza l'ordine del giorno Marsengo Bastia, sostanzialmente ambiguo e compromisso

rio, con il patrocinio del governo Giolitti.

Mentre si discute alla Camera, la cultura progressista, radicale e socialista si mobilita a sostegno dell'azione parlamentare del Bissolati sottolineando come lo insegnamento religioso assuma il carattere di appoggio alle posizioni della conservazione sociale e delle classi privilegiate piuttosto che a quelle per l'elevazione morale. Scrive Rodolfo Mondolfo in »Critica Sociale : »Di ogni confessione religiosa fa parte il principio che quanto nell'universo esiste e accade deriva dalla volontà divina ed è per essa determinata ab aeterno e ab aeterno palese alla sua prescienza. Di qui al fatalismo il passo è facile e dal fatalismo alla rassegnazione è inevitabile. La morale religiosa è quindi sempre essenzialmente morale di umiltà e di mortificazione: l'aspirazione al divino si converte in dispregio dell'umano, e in compressione delle energie vivificatrici. Se anche storicamente si verifica il fatto di idee religiose prese ad insegna di moti di rivendicazioni sociali, la logica dell'idea religiosa (nel cattolic

esimo in modo tipico) spinge alla rassegnazione umana di fronte al volere divino . E, allora, il filosofo sostiene che alla base dell'insegnamento religioso è il principio di autorità, »oggi più rigidamente che mai affermato dalla chiesa cattolica contro i modernisti, cui si impone la rinuncia al proprio pensiero e l'accettazione di quelle idee, che loro debbono discendere, attraverso alla gerarchia ecclesiastica dall'alto dei cieli.

E a questo strumento di dominazione e d'asservimento delle coscienze sono naturalmente attaccati i partiti conservatori e per questo la laicità della scuola si fa questione politica. Non perché la religione sia indispensabile alla morale; ma perché è fondamento ad una morale, perché ha una concezione morale sua intrinseca, che è quella della rassegnazione . (Sulla laicità della scuola, in »CS , 1· marzo 1908).

Anche l'organo ufficiale del Partito socialista, l'Avanti !, scende in campo dedicando alla battaglia laica in corso in Parlamento un salace intervento:

»Facciamo un caso concreto scrive il quotidiano socialista il 21 febbraio Che cosa si direbbe se il governo stabilisse che tutte le aule scolastiche debbono d'ora innanzi essere concesse alle associazioni del libero pensiero, perché vi impartiscano, in ore da destinarsi, il loro insegnamento ? Che si penserebbe se a Roma il comune dovesse aprire le aule scolastiche alla Associazione Giordano Bruno perché diffondesse il suo pensiero filosofico ? Oh allora tutti i nostri liberali di princisbecco, che plaudono oggi alla ... Libertà della Chiesa di impartire nella scuola i suoi dogmi, griderebbero allo scandalo, alla inframmettenza anticlericale, al giacobismo massonico. Ebbene, tutto questo invece sarebbe logico. Aperte le scuole alla Chiesa cattolica, bisogna aprirle alla Sinagoga, alla Chiesa luterana, al Libero pensiero, alla Massoneria, a quante associazioni, sette e corporazioni, intendono propagare una fede, illustrare una credenza. Nessun privilegio ad alcuna fede, eguale trattamento a tutte . (»L'Avan

ti ! , 21 febbraio 1908).

La religione come »Filosofia per bambini e la riforma Gentile.

Dopo il vivace dibattito del 1908 che vede, da una parte, socialisti, radicali e repubblicani e, dall'altra, pur con diverse sfumature, i moderati liberali, la questione dell'istruzione religiosa non viene più affrontata alle radici fino agli anni del fascismo, allorché tra le prime leggi organiche del nuovo regime v'è la riforma scolastica. L'impostazione autoritaria del rapporto scolastico viene sancita nella scuola italiana dalla riforma Gentile del 1923. Come ministro del governo Mussolini, il filosofo idealista mette in pratica quelle linee direttrici in materia dell'istruzione religiosa che aveva già esposte nel primo decennio del secolo. Per Gentile lo insegnamento della religione deve rappresentare, nell'educazione dei giovani, un primo gradino sulla via della loro completa formazione spirituale culminante nella filosofia, di cui la religione stessa è considerata una prefigurazione ancora rozza ed informe, in altre parole »una filosofia per bambini . E' la tesi esposta già nel 1907 al Congresso di Na

poli della Federazione nazionale insegnanti scuola media:

»Io credo che sia proprio la scienza ad affermare la necessità, che fin dalla scuola elementare, si miri a formare una coscienza, e promuovere il senso vero della vita. E questo senso della vita, dacché mondo è mondo, l'ha dato all'uomo o la religione o la filosofia; sicché dove non può entrare la filosofia, dev'essere, deve restare la religione... (G. Gentile, Scritti pedagogici, vol. I, 1932).

Gentile ministro introduce così l'insegnamento religioso come materia obbligatoria nelle scuole elementari, da impartirsi in tutti gli istituti di istruzione primaria, senza peraltro poter essere imposta agli alunni, i quali possono esserne esentati, qualora i genitori o chi per essi dichiarino di voler personalmente provvedervi.

Fascisti e clericali nel Concordato.

Nel clima del crescente connubio tra clericali e fascisti che doveva spianare la strada al Concordato, l'insegnamento religioso viene ulteriormente legittimato dal decreto 5 febbraio 1928 che ribadisce il carattere apertamente confessionale della scuola di Stato. All'articolo 27, esso prescrive: »A fondamento e coronamento dell'istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica . Una tale impostazione va al di là dello stesso pensiero gentiliano che considerava l'insegnamento religioso come fondato sulla lettura del Vangelo e sulla conoscenza del tessuto storico e artistico dell'ambiente, mentre la formula adottata fa coincidere strettamente insegnamento religioso e catechismo.

Mussolini tenta attraverso un'interpretazione del Concordato di mascherare la sostanza del definitivo cedimento dello Stato alle ingerenze della Chiesa, che del resto sono la contropartita da pagare per lo appoggio del Vaticano alla politica fascista interna ed internazionale. Scrive Mussolini nella relazione che accompagna il disegno di legge sugli accordi lateranensi:

»Il solo punto nel quale il Concordato fa alla Chiesa cattolica, in materia d'istruzione pubblica, una situazione di favore, è, come ben si comprende, quello dell'insegnamento religioso. Per l'articolo 36 del Concordato, lo Stato consente che l'insegnamento religioso, ora impartito nelle scuole pubbliche elementari, abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie.

Nessun potere di vigilanza dell'autorità ecclesiastica è ammesso, neanche limitata. mente all'insegnamento religioso. Soltanto si prescrive che gli insegnanti debbano es. sere muniti di un certificato di idoneità, da rilasciarsi dal vescovo e che per l'insegnamento religioso siano adottati libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica. Ingerenza ben limitata e perfettamente

ragionevole, perché solo l'autorità ecclesiastica può, con necessaria competenza in materia religiosa, giudicare dell'idoneità dei maestri e dei libri di testo destinati all'insegnamento della religione .

Nonostante queste dichiarazioni, proprio con gli accordi lateranensi si rompe la tradizione liberale, che pur tra molti ondeggiamenti, aveva in linea di principio dominato per cinquanta anni. Ha giustamente notato una studiosa, Giuliana Limiti, che »la recente pubblicazione dei diari Pacelli ha permesso di rilevare il progressivo inesorabile abbandono delle tradizionali posizioni liberali sulla scuola da parte del negoziatore fascista (La scuola privata tra Stato e Chiesa, 1970).

Così, una volta firmati i Patti Lateranensi, l'impostazione clericale sottoscritta dallo Stato fascista, si allarga dalla scuola elementare alla scuola di tutti gli ordini. La legge 5 giugno 1930 estende l'insegnamento religioso agli istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale, come pure agli istituti di istruzione tecnica ed alle scuole ed istituti d'istruzione artistica, situazione questa che è rimasta da allora immutata nei princìpi ed assai aggravata nella pratica.

Infatti anche se la Costituzione repubblicana segna una rottura rispetto alla continuità clerico fascista, con l'articolo 7 viene sancita la regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa dei Patti Lateranensi. E nell'articolo 36 del Concordato è detto che l'Italia »considera fondamento e coronamento dell'Istruzione pubblica lo insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla dottrina cattolica .

La clericalizzazione della scuola nel dopoguerra.

Nei decenni che seguono la Costituzione la situazione peggiora radicalmente anche rispetto al periodo fascista. Infatti è in questo periodo che la Chiesa può fare completo affidamento sugli organi dello Stato per la realizzazione del suo programma di clericalizzazione della scuola italiana andando ben al di là dell'impostazione gentiliana. Mentre per Gentile l'universalità dello spirito si realizza nello Stato e la religione non è che una forma mitica di essa che lo Stato deve adoperare nell'educazione scolastica dei bambini, per i governi democristiani l'universalità dello spirito è monopolizzata dalla Chiesa cattolica e dalla sua dottrina. Il tratto comune delle due concezioni, che ha reso possibile il passaggio senza scosse dall'una all'altra, è la mediazione necessaria dello Stato o della Chiesa per il raggiungimento della libertà del singolo, identificata con l'appartenenza a un tutto, concepito come unità assoluta.

Così i programmi per la scuola primaria approvati con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, non solo ribadiscono il principio concordatario dell'insegnamento religioso come coronamento e fondamento dell'educazione impartita nelle scuole pubbliche, ma sono previsti e articolati in numero tale da procedere oltre nell'assoggettamento della scuola italiana al confessionismo cattolico. Gli stessi concetti sono ribaditi negli anni successivi con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647. Lo Stato abdica volontariamente ad ogni forma di sia pur labile controllo sull'insegnamento religioso, rimettendosi, per quel che riguarda i programmi relativi, alla Guida di insegnamento religioso per le scuole elementari, pubblicata dalla commissione ecclesiastica per la revisione dei testi di religione, andando così anche al di là di quanto richiesto dalla lettera dei Patti Lateranensi.

Più recentemente nei programmi ministeriali della scuola media, emanati dal ministro Pedini nel 1979 (decreto ministeriale 9 febbraio 1979), viene attribuito alla scuola pubblica il compito di dare agli alunni »l'educazione religiosa per tutti al di là delle lezioni di religione cattolica: essa deve promuovere finalità »illuminate dal trascendente . Il riferimento alla trascendenza implica l'esclusione di finalità da essa non »illuminate o che si richiamino all'immanenza; e rappresenta una violazione del principio di uguaglianza dei credenti e dei non credenti oltre che della fede religiosa di eventuali minoranze con una concezione immanentistica della divinità. Una norma che sia finalizzata all'affermazione di una determinata posizione ideologica o filosofica esclude infatti l'affermazione delle posizioni contrarie o divergenti da essa, con tutte le implicazioni intellettuali, morali e pratiche che tale esclusione comporta.

Istruzione religiosa e Costituzione.

Se questa è l'eredità negativa che ci giunge dal ventennio fascista e dal trentennio di predominio democristiano, tanto più marcato nel settore della pubblica istruzione, oggi si impone una radicale revisione proprio per tornare alla lettera e allo spirito della Costituzione, così a lungo disattesi. Un atto significativo in tale direzione può essere dato da una normativa che assicuri la vera facoltatività per l'insegnamento della religione trasformando le norme attualmente in vigore basate sul diritto di recedere in diritto di richiedere l'insegnamento della religione da parte di coloro che vi sono interessati, siano essi appartenenti alla fede cattolica o ad altre fedi che sono di minoranza nel nostro paese.

E' proprio in rapporto alla Costituzione che l'attuale normativa sull'insegnamento religioso non regge. Ciò che non è conseguente non è il fatto che l'insegnamento di questa o quella religione venga impartito nei locali della scuola pubblica, ma che esso sia inserito nei programmi ufficiali e nell'orario scolastico e che i non credenti e i credenti di altra convinzione o religione siano messi nella condizione di dover presentare domanda di esonero dalle lezioni di religione cattolica. Anche la recente intesa con la Chiesa Valdo metodista, non rivendica (all'articolo 9) il diritto »di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da enti pubblici, per gli appartenenti alle chiese rappresentate [dalla tavola Valdese] alcun insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa ed alcuna pratica di culto, essendo essa convinta che l'educazione dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese anziché dello Stato , stabilendo in tal modo un rapporto sostanzialmente separatista co

n lo Stato.

Anche per quel che riguarda il capitolo degli oneri finanziari che la Santa Sede ha preteso e pretende che siano accollati dallo Stato italiano, è opportuno richiamare quello che postula l'Intesa con la Chiesa Valdo metodista imputandoli »a carico degli organi ecclesiastici competenti offrendo così un modello al legislatore di cui si è anche tenuto conto della formulazione del nostro progetto di legge.

Sostiene Luigi Rodelli nel pamphlet dell'ALRI, »Proposta di riforma della legislazione scolastica in materia di religione :

»Del tutto insostenibile è che si conceda alla Chiesa cattolica o a qualsiasi altra chiesa di far pagare allo Stato insegnanti di religione nelle scuole medie e secondarie superiori, nonché nelle scuole elementari. Il Concordato del 1929 e le bozze al revisione finora apprestate stabiliscono invece che insegnanti di religione cattolica, preparati e scelti a suo arbitrio dal vescovo, vengano nominati dalla autorità scolastica competente e pagati dallo Stato; ed è anche previsto che il vescovo li possa privare in qualsiasi momento dell'incarico dell'insegnamento, come è avvenuto in non pochi casi; il vescovo punisce così coloro che non sottostanno alle sue direttive. Lo Stato è in questo campo alla totale dipendenza della Chiesa cattolica, e, per essa, dei suoi vescovi, i quali, da un lato, controllano ciò che viene detto agli alunni dalla cattedra statale, dall'altro si fanno datori di lavoro a carico dello Stato. Non si può non osservare che sentimenti e convincimenti di ciascun cittadino, a qualsiasi et

à della vita, devono poter essere sempre liberi di crescere e nel modificarsi, senza che lo Stato paghi preti, frati e insegnanti di religione perché abbiano ad inculcarli o conculcarli da una cattedra pubblica .

Non basta quindi l'esonero dall'insegnamento religioso per restaurare il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini e quello della laicità e libertà di insegnamento, in quanto l'ideologia cattolica pervade l'intera vita scolastica ben al di là delle stesse ore di religione. Occorre dunque una nuova normativa quale quella che noi proponiamo tale da delimitare chiaramente la volontarietà e la facoltatività di insegnamenti legati alla coscienza di ciascuno e non già al potere dello Stato o al predominio della Chiesa sia pure largamente maggioritaria.

Una tale impostazione renderebbe davvero la scuola italiana omogenea, per quel che riguarda tale problema, con quella europea e porrebbe al suo centro i valori culturali e religiosi improntati ad una concezione problematica della vita. Del resto v'è un importante precedente su questa linea rappresentato dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante gli orientamenti sull'attività educativa della scuola materna, varata con il consenso anche dei pedagogisti cattolici.

Una richiesta che proviene anche dal mondo cattolico.

La riforma della legislazione scolastica in materia di religione in senso separatista è esigenza non solo dello spirito laico ormai largamente diffuso nel paese ma proveniente anche dall'interno dello stesso mondo cattolico. Si allarga infatti, dopo il Concilio Vaticano II, il movimento dei cattolici e dei cristiani che ritengono incompatibile una religione che avanza sull'onda di privilegi e di imposizioni; ed è invece proprio a partire da autentiche posizioni di fede che sono rivendicati i princìpi della dignità della persona umana e della libertà religiosa come esclusione »di ogni forma di coercizione da parte degli

esseri umani in materia religiosa . I

Le voci in questa direzione si vanno 3 moltiplicando. Basta qui ricordare l'ultima in ordine di tempo, quella levatasi dai Cristiani per il socialismo che recentemente hanno votato un ordine del giorno sull'insegnamento della religione nella scuola pubblica:

»Il Movimento dei cristiani per il socialismo ritiene ormai necessario prendere concrete iniziative per modificare l'attuale normativa circa l'insegnamento della religione nella scuola pubblica, perché tali disposizioni non sono più coerentemente difendibili neppure da parte di una Chiesa che ha ripensato i suoi rapporti con il mondo del Concilio Vaticano II. Infatti:

1) l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la tradizione cattolica è stata posta a fondamento e coronamento della istruzione elementare dello Stato fascista che con una normativa ancora in vigore non ha previsto la libertà di scelta tra il dare e non dare una educazione religiosa...;

2) il testo del Concordato del 1929 ha ripreso alcune espressioni letterali dalle norme emanate dal regime fascista e ne ha esteso l'applicazione anche alle scuole medie. Inoltre nella legge 5 giugno 1930, n. 824, approvata quando il Concordato era già in vigore e che quindi non presenta il carattere di dispositivo concordatario, né può essere considerata quale atto annesso con il Concordato, viene implicitamente affermato l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione (l'articolo 2 ammette solo su richiesta scritta la dispensa dall'obbligo di frequentare le suddette lezioni);

3) l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione continua ad essere affermata dopo la caduta del regime fascista in alcune leggi ordinarie dello Stato Italiano che contengono esplicite negazioni o limitazioni della laicità della cultura e pertanto sono in contrasto con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulla libertà di insegnamento;

4) tutti i partiti politici concordano sul principio della piena facoltatività di un insegnamento religioso confessionale e lo stesso magistero ecclesiastico ha più volte riconosciuto che la scuola non deve impartire alcuna ideologia o confessione e che il luogo proprio della catechesi è la comunità religiosa.

Consegue da quanto sopra che è necessario e anche pienamente legittimo pur nella presente situazione concordataria

imprimere una radicale svolta alla politica fin qui seguita riconoscendo finalmente alla Costituzione la sua funzione di filtro e di vaglio anche delle norme connesse al Concordato.

Nell'attesa di una organica riforma dei contenuti e delle strutture della scuola italiana è possibile compiere subito un passo verso una chiara e dignitosa impostazione del problema stabilendo che:

a) l'insegnamento della religione sia impartito a richiesta dei genitori o degli studenti che abbiano compiuto il 14· anno di età;

b) gli insegnanti elementari siano liberati dall'obbligo dell'insegnamento catechistico e, quindi, sottratti al pregiudizio di idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica;

c) sia esclusa l'eventualità di estendere il controllo della gerarchia cattolica anche sul personale delle scuole per l'infanzia statali e comunali così come è previsto dalle bozze di revisione del Concordato;

d) siano in ogni modo garantite ai docenti di religione la libertà di insegnamento e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori .

Sciogliere subito i vincoli incompatibili con la Costituzione !

Colleghi Deputati ! -- La nostra proposta di legge si muove in direzione di una scuola concepita come il luogo in cui sia possibile il libero apporto delle varie esperienze del sentimento religioso e dove possono essere tutelati la formazione e lo svolgimento autonomi della personalità del bambino e dell'adolescente eliminando il privilegio confessionale oggi esistente e che risulta anacronistico da ogni punto di vista.

La libertà di insegnamento, una bandiera tante volte invocata dai cattolici, non si tutela con l'imposizione ! Ce lo ricorda un autorevole esponente della destra storica, Bertrando Spaventa:

»Nei diritti individuali basta alla libertà la guarentigia dell'esercizio individuale del diritto. Ma nelle grandi funzioni sociali, com'è l'educazione e l'insegnamento, non basta la guarentigia del diritto individuale; ci si richiede ancora che sotto il nome di una pubblica libertà non si consacri la prevalenza dei privilegi, e non si perpetuino le disuguaglianze e le ingiustizie sociali ereditate dal passato (B. Spaventa, La libertà d'insegnamento).

In attesa di affrontare il nodo del Concordato che, a nostro avviso, non può che essere sciolto in senso abrogativo, occorre recidere i vincoli che in molte materie sono incompatibili con la Costituzione. La istruzione religiosa obbligatoria è uno di questi.

Noi chiediamo che il Parlamento legiferi fin da ora in piena autonomia ed indipendenza a salvaguardia e della libertà di insegnamento e della stessa libertà religiosa !

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La scuola pubblica di ogni ordine e grado, nell'accogliere tutti i contenuti di esperienza, morali, affettivi e ambientali di cui l'alunno sia portatore, deve favorire lo svolgersi e l'esprimersi della sua personalità e contribuire alla formazione di un costume di reciproca comprensione e di rispetto tra soggetti di differenti posizioni in materia di religione, siano essi credenti o non credenti.

ART. 2.

Nei locali delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, su domanda degli alunni aventi l'età prescritta o altrimenti dei loro genitori o tutori, sono liberamente organizzate dalla Chiesa cattolica e da Chiesa di altra confessione religiosa, lezioni facoltative di religione, al di fuori dai programmi e dall'orario scolastico. I relativi oneri finanziari sono a carico di ciascuna Chiesa.

 
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