PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI:
AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO
Presentata il 24 marzo 1981
SOMMARIO: Si propone una profonda modifica della legge sul finanziamento pubblico dei partiti privilegiando il sostegno e agevolazione delle attività politiche dei cittadini e della loro partecipazione alla vita pubblica piuttosto che il finanziamento diretto delle strutture partitiche. A questo fine si prevede di limitare il finanziamento diretto a partiti e movimenti al solo momento elettorale e a quello della attivazione degli istituti di democrazia diretta, di regolamentare in modo paritetico l'accesso delle formazioni politiche all'informazione radiotelevisiva, di concorrere alle spese per l'attività dei gruppi parlamentari e di inasprire divieti, obblighi e sanzioni per limitare i fenomeni di corruzione.
(Atti Parlamentari - Camera dei Deputati - VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTO N. 2464)
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E PER LO SVOLGIMENTO DEI "REFERENDUM" DI CUI AGLI ARTICOLI 75 E 138 DELLA COSTITUZIONE, NONCHE' IN QUELLE SOSTENUTE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI "REFERENDUM" POPOLARI E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AI TITOLI I, II E IV DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352
ART. 1.
A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti e le formazioni politiche di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 15.000 milioni.
Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e abbiano ottenuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.
Hanno altresì diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputa
ti ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.
ART. 2.
A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 10.000 milioni.
Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
ART. 3.
A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei consigli regionali, di quelli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, i partiti e le formazioni politiche, nonché le formazioni locali di cui al presente articolo, hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di:
a) 10.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale;
b) 5.000 milioni di lire per rinnovo di tutti i consigli provinciali;
c) 10.000 milioni di lire per rinnovo di tutti i consigli comunali di cui al presente comma.
Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste o candidati e abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi delle rispettive leggi elettorali.
ART. 4.
A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme necessarie per le richieste di "referendum" popolari e per le proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione, disciplinati dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, titoli I, II e IV, i comitati promotori di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 hanno diritto ad un contributo finanziario fino alla concorrenza della somma di:
a) 200 milioni di lire per ogni richiesta di "referendum";
b) 20 milioni di lire per ogni proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare.
I comitati promotori hanno diritto al contributo quando, in base alla legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di "referendum" popolare o la proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare sia stata dichiarata:
1) conforme alle norme di legge con ordinanza dell'Ufficio centrale per il "referendum", ai sensi dell'articolo 12 o dello articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda i "referendum" di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
2) regolare con deliberazione della Camera al cui presidente la proposta sia stata presentata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda la proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare.
ART. 5.
A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento del "referendum" popolare di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione, i partiti e le formazioni politiche di cui al secondo comma dell'arti
colo 1 della presente legge, nonché il comitato promotore di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 o i promotori della richiesta di "referendum" di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, hanno diritto a un contributo finanziario fino alla misura complessiva di lire 5.000 milioni.
Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più "referendum", la misura complessiva del contributo è aumentata di lire 1.000 milioni per ciascun "referendum" fino ad un massimo di lire 10.000 milioni.
ART. 6.
L'erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a carico del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri.
ART. 7.
Il versamento dei contributi di cui al presente titolo è effettuato ai soggetti che ne abbiano diritto su domanda indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri da presentarsi entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.
Le domande, sottoscritte dal o dai legali rappresentanti degli aventi diritto quali risultano dai rispettivi atti costituivi, statuti, ordinamenti e deliberazioni, devono indicare i soggetti abilitati alla riscossione.
Nel caso di raggruppamenti di più partiti o formazioni politiche, nonché nel caso di comitati promotori di liste elettorali o di promotori o di comitati promotori di richieste di "referendum" popolari o di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, le domande devono essere sottoscritte, con firme autenticate, congiuntamente dai legali rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche cointeressate o da tutti i componenti i comitati stessi o dai delegati dei promotori di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, salvo che essi abbiano diversamente stabilito con dichiarazione espressa, sottoscritta nelle forme di legge da ciascun componente.
Per quanto attiene alle richieste di "referendum" popolari, nonché alle proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore, agli effetti della presente legge, s'intende costituito dai primi dieci elettori che hanno sottoscritto il verbale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
ART. 8.
I contributi per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere sono versati ai soggetti che ne abbiano diritto secondo i seguenti criteri e con le seguenti modalità:
a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i partiti e le formazioni politiche che ne abbiano diritto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1;
b) la somma residua è ripartita tra i partiti e le formazioni politiche previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti da ciascuno di essi ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.
I contributi di cui alla lettera a) e il 20 per cento dei contributi di cui alla lettera b) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.
Il residuo 80 per cento dei contributi di cui alla lettera b) è versato in rate annuali per la durata della legislatura.
Entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro i successivi nove mesi.
Qualora dai controlli di cui al comma precedente risultino spese ammissibili e documentate per un ammontare inferiore alla quota massima spettante al soggetto e ne ha diritto ai sensi del presente titolo, a tale soggetto non può essere corrisposta una quota complessiva superiore all'ammontare delle sole spese ammissibili e documentate.
Non sono in ogni caso ripetibili le somme già versate ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Nel caso in cui la legislatura non si protragga sino alla scadenza naturale del periodo previsto dalla legge, agli aventi diritto sono liquidati, entro quindici giorni dalla data dello scioglimento delle Camere, le rate annuali a tale data ancora spettanti.
ART. 9.
I contributi per il rimborso delle spese elettorali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono versati ai soggetti che ne abbiano diritto nel rispetto dei seguenti criteri, termini e modalità:
a) per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i soggetti che ne abbiano diritto, mentre la somma residua è ripartita tra gli stessi in proporzione ai voti da ciascuno ottenuti in tutte le circoscrizioni. I versamenti delle somme così determinate ai soggetti che ne abbiano diritto sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi secondo, terzo, quinto e sesto. In caso di scioglimento anticipato del Parlamento europeo, agli aventi diritto saranno corrisposte, entro quindici giorni dalla data dello scioglimento stesso, le rate annuali a tale data ancora spettanti; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo;
b) per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli regionali, ad ogni regione - comprese quelle a statuto speciale - spetta una quota del contributo, complessivamente previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 3, ottenuta ripartendo il 50 per cento del contributo complessivo in parti uguali tra tutte le regioni e il restante 50 per cento in proporzione al numero degli iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione. Le somme di spettanza di ciascuna regione così determinate vengono iscritte ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri. La ripartizione della somma di spettanza di ciascuna regione tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano per ciascuno di esse - indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli - con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste nella precedente lettera a) del presente articolo; si applica inoltre la disposizio
ne prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo;
c) per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, le quote dei contributi, complessivamente previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 3, spettanti a ciascuna provincia e a ciascun comune, l'iscrizione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la ripartizione della somma di spettanza di ciascuna provincia e comune tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano - indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli - con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste nella precedente lettera b) del presente articolo; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo.
ART. 10.
I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme di cui
all'articolo 4 della presente legge sono versati ai soggetti che ne hanno diritto per un terzo entro trenta giorni dalla data dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il "referendum" o della deliberazione della Camera di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 4. La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi quattro mesi.
Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di "referendum" o della proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore deve presentare la documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di effettuazione del primo versamento di cui al comma precedente.
Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 8 sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo.
ART. 11.
I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento dei "referendum" popolari di cui all'articolo 5 del presente titolo sono versati ai soggetti che ne hanno diritto ripartendo in parti uguali tra di essi la somma complessiva stanziata.
Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più "referendum", la somma complessiva stanziata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 viene divisa per il numero dei "referendum" e ciascuna quota così determinata è versata ai soggetti che, per ciascun "referendum", ne hanno diritto secondo quanto disposto al comma precedente.
Un terzo delle somme stanziate è versato ai soggetti che ne hanno diritto entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del "referendum". La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi sei mesi.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dei "referendum" i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione di cui al successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro i successivi cinque mesi.
Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 8 sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo.
ART. 12.
I controlli previsti nell'articolo 8 e successivi del presente titolo sono effettuati da apposita sezione della Corte dei conti, che viene istituita ai sensi dei due ultimi commi del presente articolo.
I controlli devono essere limitati alla verifica della legittimità delle spese sostenute ai sensi di legge dagli aventi diritto e alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese stesse. Dalle risultanze dei controlli eseguiti la sezione dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'emanazione dei relativi decreti.
Le spese ammissibili sono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda, di qualsiasi genere o natura purché di uso circoscritto e di durata limitata al conseguimento degli scopi di cui al presente titolo;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla precedente lettera a) compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali, per la richiesta di "referendum" e per la proposta di progetti di legge d'iniziativa popolare.
Le spese di affitto di locali per le sedi elettorali e dei comitati promotori, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calco
late in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
Per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti commi del presente articolo, è costituita presso la Corte dei conti una apposita sezione, composta di tre magistrati e di nove addetti alla revisione; tale sezione viene inoltre dotata del personale ausiliario indispensabile per lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.
In relazione a quanto stabilito dal comma precedente le tabelle organiche del personale della Corte dei conti sono aumentate di un presidente di sezione e di due consiglieri, nonché di un direttore di revisione e di otto revisori.
ART. 13.
In occasione delle elezioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente titolo, i partiti e le formazioni politiche che hanno presentato liste o candidati nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme elettorali, nonché i loro fornitori, limitatamente al periodo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo utile per la presentazione stessa e il decimo giorno successivo a quello delle votazioni, sono esentati, per le spese che possono essere ammissibili ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 del presente titolo, dal pagamento dell'IVA e dell'IRPEF sugli anticipi corrisposti a fronte di forniture di beni e di servizi.
Analogo beneficio è concesso, per il periodo relativo alla durata della propaganda per lo svolgimento dei "referendum" popolari di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e per i dieci giorni successivi, ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente titolo e ai loro fornitori.
Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno comunque essere regolate fiscalmente entro venti giorni dal termine del periodo dell'esenzione, secondo modalità precisate con decreto del Ministro delle finanze emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II
DIRITTO ALL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO PER LA PROPAGANDA RELATIVA ALLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E ALLO SVOLGIMENTO DEI "REFERENDUM" DI CUI AGLI ARTICOLI 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE
ART. 14.
In occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dello svolgimento dei "referendum" previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti e ai promotori dei "referendum" l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda a partire dal primo giorno stabilito per legge, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti negli articoli seguenti del presente titolo.
ART. 15.
Qualora le elezioni di cui all'articolo precedente impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei "referendum" di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo per ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì, del periodo di propaganda stabilito per legge, almeno:
1) nella prima metà del periodo di propaganda, a giorni alterni, 40 minuti sulla prima rete televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,30; nella seconda metà del periodo di propaganda 60 minuti sulla prima rete
televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,45; tali tempi devono essere utilizzati per conferenze stampa, trasmissioni autogestite e confronti diretti tra i soggetti che ne hanno diritto; i confronti diretti devono occupare un tempo non inferiore al 40 per cento del tempo complessivo;
2) 30 minuti sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte per trasmissioni autogestite di 15 minuti ciascuna.
Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al comma precedente:
a) in tutti i casi da esso previsti, i partiti e le formazioni politiche che nelle precedenti elezioni della Camera dei deputati hanno usufruito del concorso dello Stato a norma del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge;
b) in occasione dello svolgimento dei "referendum" di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i promotori degli stessi;
c) in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, anche i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che non siano compresi nella lettera a) del presente comma, ma abbiano usufruito nelle precedenti elezioni del concorso dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della presente legge;
d) in tutti i casi di elezioni, anche i partiti e le formazioni politiche che non siano compresi nelle lettere a) e c) del presente comma, ma abbiano presentato liste con lo stesso contrassegno o candidati facenti parte del medesimo Gruppo, anche se con contrassegni diversi, per quanto riguarda le elezioni del Senato e dei consigli provinciali, in un numero di collegi i cui elettori siano nel complesso almeno la metà degli elettori impegnati nell'elezione alla quale i partiti e le formazioni politiche stesse prendono parte.
Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più "referendum", la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede ad aumentare adeguatamente i tempi di cui al primo comma. Per la propaganda relativa a ciascun "referendum" è riservato un tempo pari alla somma dei tempi così aumentati divisa per il numero dei "referendum" che si svolgono contemporaneamente; i promotori di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione concorrono all'utilizzo dei tempi relativi alla propaganda del solo "referendum" da essi richiesto.
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi di cui al primo e terzo comma del presente articolo secondo i criteri della pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto e del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione degli stessi.
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede, sulla base dei criteri fissati nel precedente comma, a stabilire i tempi e le modalità anche per l'utilizzo di spazi adeguati sulla terza rete televisiva e sulle reti radiofoniche e a programmare sulla prima e sulla seconda rete televisiva spazi aggiuntivi che si rendano di volta in volta necessari e opportuni.
Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al precedente comma tutti i soggetti che ai sensi del titolo I della presente legge hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.
ART. 16.
Qualora le elezioni di cui all'articolo 14 della presente legge impegnino un numero di elettori inferiore ad un quarto degli
iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei "referendum" previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, prevalentemente nelle emissioni regionali della terza rete televisiva e delle reti radiofoniche, gli spazi per la propaganda ai soggetti che ne hanno diritto, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dal presente articolo.
Hanno diritto agli spazi di cui al comma precedente i soggetti che ai sensi del titolo I della presente legge hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti lezioni del concorso dello Stato, i promotori dei "referendum" previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, nonché i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce i tempi, gli orari e le modalità per l'utilizzo degli spazi di cui al primo comma del presente articolo, nonché per gli spazi aggiuntivi sulla prima e sulla seconda rete televisiva qualora si rendano necessari e opportuni, secondo i criteri di cui al quarto comma del precedente articolo 15.
TITOLO III
CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DEI GRUPPI E ALL'ATTIVITA' DEI PARLAMENTARI.
ART. 17.
A titolo di concorso nelle spese per il proprio funzionamento i Gruppi parlamentari hanno diritto a contributi finanziari per la somma annua complessiva di lire 4.500 milioni. La predetta somma è iscritta per lire 1.500 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 3.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.
Il 25 per cento di tali somme è erogato in parti uguali tra tutti i Gruppi parlamentari; il residuo 75 per cento è ripartito tra i Gruppi stessi in proporzione alla consistenza numerica di ciascuno.
La presidenza dei Gruppi misti è tenuta a ripartire in proporzione tra le componenti politiche dei Gruppi stessi una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi del comma precedente del presente articolo.
ART. 18.
Al fine di assicurare ai singoli membri del Parlamento, indipendentemente da quanto stabilito nel precedente articolo per il funzionamento dei Gruppi parlamentari, più adeguate risorse e mezzi conoscitivi ed operativi atti a favorire l'espletamento del compito a ciascuno di essi spettante in quanto legislatori, viene costituito un fondo di lire 9.000 milioni da reintegrare ogni anno, amministrato da un comitato nel quale siano rappresentati pariteticamente tutti i Gruppi parlamentari e le componenti dei Gruppi misti.
La somma necessaria per il fondo e la sua reintegrazione è iscritta nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica.
Il fondo ha una propria amministrazione autonoma e sede presso il Senato. Una somma non superiore al 3 per cento del fondo è destinata annualmente alle spese necessarie per l'amministrazione e il funzionamento, che saranno regolati da norme emanate dai Presidenti delle due Camere su proposta del comitato.
Il fondo dovrà in particolare consentire il finanziamento dei progetti di studio e di ricerca attinenti all'attività legislativa dei parlamentari da affidarsi a istituti, enti e organizzazioni nazionali ed estere o anche a singoli esperti su richiesta di alme
no dieci parlamentari, indipendentemente dalla Camera e dal Gruppo politico di appartenenza. Il fondo può anche intervenire in toto o in parte a supporto di altre iniziative o servizi dei quali i Presidenti delle due Camere e il comitato riconoscano l'utilità ad esclusivo favore e interesse dell'attività dei singoli parlamentari.
TITOLO IV
DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO DA PARTE DEI PARTITI E DELLE FORMAZIONI POLITICHE, NONCHE' DEI PROMOTORI DI RICHIESTE DI "REFERENDUM" E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AGLI ARTICOLI 71, 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE.
ART. 19.
Al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche e ai promotori di richieste di "referendum" e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri, tempi e modalità stabiliti nei successivi articoli del presente titolo.
ART. 20.
Ai partiti e alle formazioni politiche di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva:
a) fino ad un massimo di 10 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima e sulla seconda rete televisiva al termine dell'edizione di maggiore ascolto del telegiornale per interventi o comunicazioni; ciascun partito e formazione politica che ne ha diritto può intervenire ogni giorno per un tempo di 5 o 10 minuti su ciascuna delle due reti, ma nel complesso per non più di 40 minuti nell'arco di un mese e per non più di 200 minuti nel corso dell'anno, di cui 100 sulla prima rete e 100 sulla seconda;
b) due cicli all'anno di »Tribuna politica , in ciascuno dei quali, ad ogni soggetto che ne ha diritto, sono attribuiti 100 minuti, di cui 50 minuti per una conferenza stampa alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva e almeno 30 minuti per confronti diretti;
c) 15 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte, per trasmissioni autogestite.
Per l'utilizzazione dei tempi di cui alla lettera a) del comma precedente vale il criterio della priorità della domanda da inoltrare non prima di sette giorni dalla data richiesta per la messa in onda; per l'utilizzazione dei tempi di cui alla lettera b) vale il criterio del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione dei soggetti che ne hanno diritto; per la utilizzazione dei tempi di cui alla lettera c) vale il criterio della rotazione. Le trasmissioni in oggetto vengono sospese in occasione di elezioni che impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei "referendum" previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, per la durata del periodo di propaganda stabilito per legge. Le trasmissioni di cui alla lettera b) del comma precedente sono altresì sospese durante i periodi di crisi di Governo. Al loro posto vengono trasmesse:
1) una tavola rotonda di 60 minuti una volta alla settimana alle ore 20,40 alternativamente sulla prima e sulla seconda rete televisiva;
2) la registrazione integrale delle dichiarazioni di voto e della replica del Gover
no in occasione del voto di fiducia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
L'utilizzazione dei tempi e le modalità delle trasmissioni di cui al primo comma e al numero 1) del secondo comma del presente articolo sono regolate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le trasmissioni di cui al numero 2) del secondo comma del presente articolo sono a cura dei servizi parlamentari della Concessionaria del servizio pubblico.
Le parole: »Tribuna politica , »Tribuna elettorale , del terzo alinea del primo comma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogate.
ART. 21.
Al comitato promotore della richiesta di "referendum" di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione che abbia già raccolto firme da parte di almeno 100.000 elettori, come attestato da ordinanza dell'Ufficio centrale per il "referendum" di cui all'articoIo seguente, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel periodo precedente al deposito di cui all'articolo 9 o all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, riserva:
a) 60 minuti da utilizzarsi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per due trasmissioni autogestite di 30 minuti ciascuna alle ore 20,40 una sulla prima e una sulla seconda rete televisiva;
b) 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente, in quanto applicabile.
Sulla base dell'ordinanza di cui all'articolo seguente, il comitato promotore rivolge la domanda per la messa in onda delle due trasmissioni di cui alla lettera a) del presente articolo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Se richiesto dal comitato promotore, tra la data di detta domanda e quella di messa in onda della prima delle due trasmissioni non possono intercorrere più di cinque giorni.
Nel caso in cui contemporaneamente più comitati promotori abbiano acquisito il diritto di cui al comma precedente, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva a tutti i comitati promotori, per ciascun mese, complessivamente non più di 60 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera a) del precedente comma e non più di 30 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera b) del precedente comma. La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi disciplina l'utilizzo di tali tempi secondo criteri di pariteticità.
ART. 22.
La verifica che la richiesta di "referendum" sia stata sottoscritta da almeno 100 mila elettori conformemente a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è effettuata, su richiesta del comitato promotore, dall'Ufficio centrale per il "referendum" presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 12 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352.
Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione dei fogli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta della verifica di cui al comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 9 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352. L'Ufficio centrale per il "referendum" attesta il risultato della verifica con ordinanza entro il termine di sette giorni dal deposito di cui al presente comma.
Al fine della pronuncia di legittimità della richiesta di "referendum" di cui all'articolo 12 o all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio per il "referendum" computa anche le firme contenute nei fogli e corredate dei certificati elettorali dei sottoscrittori depositati ai sensi del precedente comma, qualora lo richiedano i promotori di cui all'articolo 9 o all'articolo 28 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352.
ART. 23.
A ciascuno dei comitati promotori che abbiamo già acquisito il diritto di cui all'articolo 21 del presente titolo e a ciascuno dei promotori delle richieste di "referendum" di cui agli articoli 6, 10 e 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che abbiano già effettuato il deposito della richiesta di "referendum" presso la cancelleria della Corte di cassazione, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, nel periodo intercorrente tra la data di detto deposito e quella di emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 13 o all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 21.
Qualora l'ordinanza di cui al comma precedente dichiari la legittimità della richiesta di "referendum", a ciascuno dei promotori o comitati promotori la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva altresì, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione di detta ordinanza, per quanto riguarda le richieste di "referendum" di cui all'articolo 138 della Costituzione, e nel periodo intercorrente tra la data di emanazione dell'ordinanza medesima e il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda le richieste di "referendum" di cui all'articolo 75 della Costituzione, 30 minuti da utilizzarsi per una trasmissione autogestita alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva in un giorno feriale, dal lunedì al venerdì, e 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 21.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 21 del presente titolo.
ART. 24.
Ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere, nel Parlamento europeo, nei consigli regionali, provinciali e in quelli dei comuni con più di 30.000 abitanti o che, pur avendo una popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e che non siano compresi fra i soggetti di cui all'articolo 20 del presente titolo, nonché ai promotori di richieste di "referendum" e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 123 e 132 della Costituzione e agli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva spazi sulle reti televisive e radiofoniche secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
TITOLO V
FINANZIAMENTO DEI PARTITI E DELLE FORMAZIONI POLITICHE: DIVIETI, OBBLIGHI E SANZIONI.
ART. 25.
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di:
1) partiti e formazioni politiche o loro articolazioni politico-organizzative e Gruppi parlamentari;
2) membri delle Camere, rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, candidati alle elezioni politiche e amministrative e membri degli organi deliberativi ed esecutivi nazionali e locali dei partiti e delle formazioni politiche.
Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 314 del codice penale. Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Chiunque riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 314 del codice penale.
Sono inoltre vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel primo comma del presente articolo o di persone giuridiche soggette per legge agli obblighi di bilancio a favore dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con il doppio della pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Si applica la disposizione dell'articolo 2641 del codice civile.
ART. 26.
Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ad enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture o di servizi, a favore dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del precedente articolo.
Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme corrisposte o ricevute.
ART. 27.
I responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti e negli ordinamenti dei partiti e delle formazioni politiche, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue la interdizione temporanea dai pubblici uffici.
ART. 28.
I segretari politici o i tesorieri dei partiti o delle formazioni politiche che percepiscono dallo Stato i contributi ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono tenuti a pubblicare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sul giornale ufficiale del partito o della formazione politica e su un quotidiano di diffusione nazionale il rendiconto finanziario del partito o della formazione politica relativo all'esercizio dell'anno precedente, approvato e revisionato dagli organi competenti secondo i propri statuti e ordinamenti, e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.
In allegato al bilancio devono inoltre essere specificate, con l'indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni superiori a lire 1.000.000 e devono altresì essere specificate, indicandone l'ammontare, le partecipazioni in società di capitali nazionali ed estere.
ART. 29.
L'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 285 e 286 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
ART. 30.
Il titolo I della presente legge, con l'esclusione dei controlli di cui all'articolo 12, esplica i suoi effetti anche in relazione alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e della Sardegna svoltesi il 25 e 26 giugno 1978, il 19 novembre 1978 e il 17 e 18 giugno 1979; nonché in relazione alla raccolta delle firme di cui all'articolo 4 della presente legge per le richieste di "referendum" e le proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare presentate a partire dal 1· gennaio 1980.
Per la durata della legislatura parlamentare in corso restano in vigore gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e si applica la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge; la disposizione prevista dall'articolo 28 della presente legge si applica ai partiti e alle formazioni politiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195.
Fino alle prossime successive elezioni delle Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, i partiti e le formazioni politiche che, sulla base dei due precedenti commi e della legge 8 agosto 1980, n. 422, percepiscono contributi dallo Stato, hanno titolo per usufruire dei diritti previsti dalla presente legge ai titoli II e IV.
ART. 31.
Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa od imposta, diretta o indiretta.
ART. 32.
In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione dei contributi previsti dalla presente legge, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato o il Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo.
Le eventuali controversie relative ai contributi di cui all'articolo 17 della presente legge sono decise dagli Uffici di Presidenza della Camera o del Senato, secondo le rispettive competenze.
ART. 33.
La legge 2 maggio 1974, n. 195, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 30 della presente legge, è abrogata.
ART. 34.
L'erogazione dei contributi e la costituzione del fondo di cui al titolo III della presente legge, nella misura annua in esso stabilita, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
ART. 35.
L'ammontare dei contributi e del fondo di cui ai titoli I e III della presente legge è aggiornato annualmente, a partire dal 1· gennaio 1981, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
ART. 36.
All'onere complessivo previsto per l'esercizio finanziario 1980 nella misura
massima di lire 17.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento: »Finanziamento dei partiti politici .
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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ALLEGATO.
BILANCIO DEL PARTITO O DELLA FORMAZIONE POLITICA
ENTRATE
1) Quote associative annuali L.
2) Contributi dello Stato per rimborsi spese
elettorali e consultazioni referendarie L.
3) Proventi finanziari diversi:
a) fitti, dividendi su partecipazioni e interessi
su titoli L.
b) interessi su finanziamenti
c) altri proventi finanziari
4) Entrate diverse:
a) da attività editoriali L.
b) da manifestazioni
c) da altre attività statutarie
5) Atti di liberalità:
a) contribuzioni straordinarie degli associati L
b) contribuzioni di non associati (privati, società
private, organismi privati vari, contribuzioni
di associazioni sindacali e di categoria)
Totale entrate L.
SPESE
1) Personale L.
2) Spese generali
3) Contributi alle sedi e organizzazioni
periferiche (1)
4) Spese per attività editoriali, di informazione
e di propaganda
5) Spese straordinarie per campagne elettorali
Totale spese L.
RIEPILOGO
Totale entrate L.
Totale spese L.
Differenza L.
(1) E' in facoltà dei partiti e delle formazioni politiche, secondo i propri statuti o regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei contributi fra le sedi e organizzazioni periferiche.