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Cicciomessere Roberto - 1 luglio 1982
L'ITALIA ARMATA: Capitolo 4 - I capitoli n. 4011, 4031 e 4051 (Armamenti dell'Esercito, Marina e Areonautica)

SOMMARIO: L'Amministrazione della Difesa, soprattutto relativamente alle importanti spese dei capitoli 4011, 4031 e 4051 (ossia armamenti per esercito, marina e aeronautica), applica procedure illegittime che le permettono così di aggirare controlli politici e parlamentari. Il metodo più comune, è l'iscrizione di tali spese nella parte corrente del bilancio: così degli oltre 1881 miliardi di spesa previsti per l'82 per quei capitoli, più di 1479, cioè più dei tre quarti, sono autorizzati da regolamenti amministrativi degli anni 1926/27. - Al Parlamento vengono sottoposti, com'è stato nel 1975-77, preventivi falsi o largamente sottostimati, e ciò solo per ottenere leggi promozionali o per i programmi di costruzione. Per i programmi ordinari, però, la truffa è più netta e definitiva, non essendovi l'obbligo di preventiva presentazione al Parlamento. - Severa censura di tale sistema da parte della Corte dei Conti. - I due maggiori esempi di truffa e abuso: il caccia AM-X e il sistema missilistico anticarro »Mil

an . - Il Parlamento defraudato sia per l'MRCA (il Tornado), sia per il nuovo velivolo intercettore. - Lagorio avvia la spesa per il programma AM-X senza la necessaria autorizzazione parlamentare. - Tra l'altro l'AM-X ha un costo di 20 miliardi, ossia più del doppio del concorrente statunitense A-10, che infatti costa intorno ad otto miliardi. - Solo dopo un anno e mezzo il ministro della Difesa informa il Parlamento del sistema anticarro »Milan : del resto, secondo l'autorità militare, al parlamento non dovrebbe interessare né l'onere finanziario né gli altri dettagli relativi a tale sistema.

("L'ITALIA ARMATA" - Rapporto sul ministero della guerra - di Roberto Cicciomessere - Gammalibri, Milano, luglio 1982)

Procedure illegittime del ministero della difesa

L'analisi di questi tre capitoli fondamentali del Bilancio di previsione del Ministero della Difesa consente di denunciare alcune delle procedure illegittime messe in atto dall'Amministrazione della Difesa per difendere la propria assoluta separatezza dal potere politico e dal Parlamento e la propria discrezionalità nella spesa. Queste caratteristiche della gestione della spesa militare sono assunte dai vertici militari come prerogativa storica, direttamente conseguente alla funzione particolare delle Forze Armate. Ogni tentativo del Parlamento di penetrare, attraverso il dettato legislativo, nelle scelte di politica militare e quindi di spesa sono state, fino ad oggi, duramente rintuzzate attraverso le più raffinate operazioni di aggiramento della legge.

Ma tornando ai citati tre capitoli dello stato di previsione del Ministero della Difesa per il 1982, dove sono raggruppate le autorizzazioni di spesa inerenti gli armamenti terrestri, navali e aeronautici, nonché gli equipaggiamenti del Genio, dobbiamo inizialmente precisare le questioni di natura contabile ed amministrativa sollevate all'inizio.

Come avevamo già scritto l'iscrizione di queste spese nella parte corrente del bilancio è essenzialmente funzionale all'aggiramento del dettato costituzionale, che non consente di stabilire nuove spese con legge di bilancio.

Infatti solo una parte delle spese contenute nei citati capitoli di bilancio è autorizzata da apposita legge sostanziale, mentre la rimanente parte viene considerata come spesa di funzionamento dell'Amministrazione e quindi demandata alla valutazione discrezionale della stessa.

Ma vediamo nel dettaglio:

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TABELLA N. 24

4011 Regio decreto n. 1628 del 1926 (1)

(Esercito) Regio decreto n. 993 del 1927 (2)

Legge n. 372 del 1977 (3)

4031 Regio decreto n. 993 del 1927

(Marina)

4051 Regio decreto n. 993 del 1927

(Aeronautica)

Fonte: Nomenclatore degli atti e indice cronologico degli atti edito dal Senato della Repubblica (n. 1589, I e II appendice).

(1) Regio decreto n. 1628 del 1926: nuovo regolamento per il servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico del regio esercito;

(2) Regio decreto n. 993 del 1927: approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

(3) Legge n. 372 del 1977: ammodernamento degli armamenti dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'esercito

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In poche parole, secondo il nomenclatore degli atti, su 1.881.705 milioni di spese previste dai tre citati capitoli per il 1982, solo 402.500 sono autorizzati da una legge che ha indicato, entro certi limiti, i programmi di ammodernamento, le procedure decisionali, l'obbligo di comunicazione dei programmi al Parlamento e i livelli massimi di spesa, mentre la parte restante, e cioè 1.479.205 milioni sarebbero autorizzati da Regolamenti amministrativi approvati negli anni 1926/27.

Vediamo ancora nel dettaglio la situazione autorizzativa della spesa relativa a questi tre capitoli, sempre per il 1982 (in milioni):

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TABELLA N. 25

capitolo leggi promoz. integrazione programmi totale

leggi promoz. ordinari

esercito

(L. 16.6.1977, (R.D. 1628

n. 372) del 1926;

marina

(L. 22.3.1975, R.D. 443

n. 57) del 1927)

aeronautica

(L. 16.2.1977,

n. 38)

4011

(esercito) 198.485 (a) 195.000 (b) 136.838 539.323

+ 9.000 (c)

4031

(Marina) - (d) 276.261 (e) 218.480,8 494.741,8

4051

(Aeronautica) - (f) 575.750 (g) 271.890 847.640

TOTALE 198.485 1.056.011 627.208,8 1.881.704,8

(a) ultima quota dello stanziamento previsto dalla legge 16.6.1977, n. 372 indicata nella legge finanziaria 1982 (tabella A);

(b) integrazione disposta dalla legge di bilancio, ai sensi dell'art. 2 della legge 16.6.1977, n. 372; (Allegato E - Tab. 12 1982);

(c) dotazione del capitolo n. 7010.

(d) Con la quota del 1981 si è esaurita la copertura complessiva di lire 1.000 miliardi autorizzata dalla legge 22-3-1975, n. 57;

(e) integrazione disposta dalla legge di bilancio in violazione della »legge navale che, diversamente da quelle per l'Esercito e l'Aeronautica, non prevede la possibilità di integrazione della autorizzazione di spesa complessiva di 1.000 miliardi con legge di bilancio;

(f) con la quota del 1981 si è esaurita la copertura complessiva di lire 1.000 miliardi autorizzata dalla legge 16-2-1977, n. 38;

(g) integrazione disposta dalla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16-2-1977, n. 38.

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Preventivi falsi per il Parlamento

Dalla lettura delle tabelle emerge con chiarezza la truffa realizzata nei confronti del Parlamento a cui, nel 1975-1977, erano stati sottoposti preventivi di spesa vergognosamente falsi e sottostimati, al solo fine di ottenere l'approvazione delle leggi promozionali e dei relativi programmi di costruzione. Gran parte della spesa del 1902 (1.056.011 milioni) è costituita infatti dalle integrazioni alle leggi promozionali disposte con legge di bilancio (*).

La truffa diviene definitiva in relazione ai così detti programmi ordinari che non solo non sono autorizzati da alcuna legge di Stato, ma sono svincolati, diversamente da quelli associati alle leggi promozionali, dall'obbligo di preventiva presentazione al Parlamento e dalle norme sulla loro pubblicità analitica.

I Ministri della difesa si sono del resto opposti ostinatamente alla presentazione del quadro dettagliato di questi programmi. L'unico parziale strappo alla regola della »bocca chiusa è stato fatto dal sottosegretario Bandiera che, nel 1981, consegnò »sotto banco ad alcuni deputati un brogliaccio dove venivano indicati alcuni di questi programmi di costruzione di sistemi d'arma. Questi dati, riportati su carta senza intestazione ministeriale, rimangono il documento unico e fondamentale su cui il Parlamento verifica il bilancio dello Stato per quanto attiene ai programmi ordinari di riarmo!

Critiche di natura amministrativa e contabile vengono del resto rivolte anche dalla Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1980, che riportiamo di seguito: »con la nuova impostazione di bilancio, una cospicua parte delle spese inerenti al potenziamento e alle infrastrutture, prima ricomprese in aggregazioni diverse, è stata trasferita ai predetti 5 capitoli della rubrica 12. In particolare i capitoli n. 4011, n. 4031 e n. 4051 hanno conglobato in una unica voce sia i finanziamenti previsti dalle leggi speciali (trattasi delle leggi 22.3.1975, n. 57 - Marina; 16.2.1977, n. 38 - Aeronautica; e 16.6.1977, n. 372 - Esercito), sia quelli che venivano stanziati nel bilancio annuale per soddisfare altre esigenze inerenti agli armamenti terrestri, navali ed aeronautici nonché i lavori del Genio militare.

Una innovazione di tale portata che ha riflessi sulla gestione finanziaria e su importanti aspetti del procedimento contrattuale, come verrà meglio chiarito nell'apposito paragrafo, induce a qualche considerazione, perché ripete la sua origine da una norma per sua natura limitata alla periodicità del bilancio, che sembra muovere in una direzione diversa da quella indicata dalla legge n. 468 del 1978 che, in tema di spese pluriennali, esige la specificità analitica delle stesse, onde consentire la disaggregazione per programmi e per progetti.

Per converso, la concentrazione nei tre suddetti capitoli »serbatoio di tutte le spese afferenti agli interventi di ciascuna forza armata determina, sul piano finanziario contabile, un coacervo di spese, alcune riguardanti la realizzazione dei programmi previsti dalle leggi promozionali, altre relative ad esigenze di carattere ordinario e continuativo che attengono al potenziamento dello strumento militare, senza alcuna possibilità di tenere distinte le une dalle altre.

Inoltre con uno strumento improprio (quale si appalesa, nella fattispecie, la legge annuale di bilancio) si è venuto ad incidere su procedimenti di spesa tra loro non omogenei, tanto è vero, come si dirà anche in seguito, che nelle contrattazioni non rientranti nei programmi delle leggi speciali si continua a richiedere il preventivo parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate, non essendosi neppure raggiunto l'obiettivo di concentrare in un unico organo la funzione consultiva .

»Si è già fato cenno, nei paragrafi precedenti, dell'innovazione apportata dall'art. 72, terzo comma, della legge di approvazione di bilancio 30.4.1980, n. 149 che, nel concentrare tutte le spese inerenti all'ammodernamento e al rinnovamento dell'Esercito, della Marina e de]l'Aeronautica rispettivamente nei capitoli 4011, 4031 e 4051, anche quelle prima ricomprese in altri capitoli di bilancio (ora soppressi), ha, nel contempo, esteso le funzioni consultive spettanti ai comitati istituiti con le leggi promozionali alle spese comunque gravanti sui capitoli suindicati.

Una tale innovazione, che ha incidenza sullo stesso sistema procedurale, ripete la sua origine dalla legge ordinaria di bilancio che, come in precedenza rilevato, non sembra essere lo strumento idoneo per realizzare, nell'ambito dell'ordinamento, un risultato di così ampia portata. Di qui le remore nello svolgimento dell'attività dei comitati, in special modo durante l'esercizio provvisorio, quando la legge non aveva ancora ricevuto l'approvazione parlamentare.

In un primo momento è apparsa dubbia, sempre in ragione della efficacia limitata della norma, la legittimazione dei comitati a formulare pareri in merito ai contratti pluriennali, prima finanziati con i fondi ordinari di bilancio, i cui programmi di impiego (a differenza dei contratti che traggono i mezzi finanziari dalle leggi promozionali) non avevano ricevuto l'approvazione parlamentare.

L'amministrazione ha ritenuto, in tale ipotesi, di far precedere al parere del competente comitato quello del Consiglio Superiore delle Forze Armate, affinché esprimesse il proprio avviso in ordine al programma di impiego dei fondi prima iscritti sui capitoli ordinari di bilancio.

In tal modo però si è vanificato lo scopo di concentrare l'attività consultiva nel Comitato competente, al fine di accelerare la spesa ed unificare le procedure contrattuali .

Pare evidente da questi rilievi che l'Amministrazione della Difesa ha sostituito l'obbligo di preventiva autorizzazione delle spese pluriennali e dei relativi programmi ordinari di armamento da parte del Parlamento con il parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate. E' questa una vera e propria usurpazione delle prerogative parlamentari.

L'ultima violazione attiene alla legge n. 468 del 1978 che impone l'indicazione nella legge finanziaria delle quote annuali previste da leggi che dispongano spese a carattere pluriennale. Nella apposita tabella A (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) allegata alla legge finanziaria non vi è invece alcuna indicazione delle spese pluriennali conseguenti sia ai programmi delle leggi promozionali rifinanziati con leggi di bilancio che a quelli »ordinari . Nella legge finanziaria del 1982 viene solo riportata l'ultima tranche di 198 miliardi autorizzata dalla legge promozionale dell'esercito.

Note

(*) Bisogna sottolineare a questo proposito che l'integrazione dello stanziamento stabilito dalla »legge navale attraverso legge di bilancio è assolutamente illegittimo poiché la legge 57 del '75, diversamente dalle leggi n. 38 del '77 e 372 del '77 non prevede questa possibilità di »aggiornamento del tetto di 1.000 miliardi stabilito per legge.

Truffe e abusi del programmi AM-X

Ma analizziamo le conseguenze delle violazioni delle leggi di contabilità e dell'articolo 81 della Costituzione su due esempi concreti: il caccia AM-X e il sistema missilistico anticarro »Milan .

Riportiamo a questo proposito alcuni stralci della relazione presentata dal Ministro della Difesa alle Commissioni competenti delle Camere che appare essenziale per l'esatta comprensione delle critiche che solleveremo: »L'Aeronautica militare, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e degli impegni assunti dal Paese nell'ambito dell'alleanza atlantica, è dotata di una linea di combattimento attualmente costituita dai seguenti velivoli:

- G. 91/R, caccia tattico leggero (entrato in linea dal 1958, risulta obsolescente sotto l'aspetto operativo ed esaurirà gradualmente la propria vita tecnica a partire dal 1982);

- F. 104/G, caccia, bombardiere ricognitore (entrato in linea dal 1962, esaurirà la propria vita tecnica tra il 1985 e il 1987);

- G. 91/Y, caccia tattico ricognitore leggero (entrato in linea nel 1970, esaurirà la propria vita tecnica a partire dal 1989);

- F. 104/S, intercettore ``ogni-tempo'' dotato anche di buone capacità diurne di attacco al suolo con armamento convenzionale. L'entrata in linea ha avuto inizio nel 1969.

Da tale situazione, considerando che il velivolo F 104/S intercettore manterrà una soddisfacente validità operativa fino al 1995, previo aggiornamento del sistema avionico e di armamento, emerge la necessità di ammodernare gradualmente i velivoli G. 91 ed F. 104/G. L'introduzione in linea del Tornado consentirà di risolvere solo parzialmente il problema di mantenere l'attuale livello di forze aeree. Resta infatti tuttora scoperta l'esigenza di ammodernare 8 Gruppi di Volo, cioè poco meno del 50% della consistenza dell'intera linea da combattimento. In relazione a ciò, gli studi avviati dallo Stato Maggiore Aeronautica fin dal 1970 ed intesi ad assicurare allo strumento militare aeronautico il bilanciamento ottimale a fronte delle prevedibili esigenze operative per i prossimi decenni, sia nazionali sia NATO, hanno portato alla conclusione che ]a futura linea da combattimento dovrà essere articolata su tre componenti:

- una linea intercettori ogni tempo - sul velivolo F. 104/S;

- una linea di incursori e di ricognitori ogni tempo, costituita dai velivoli Tornado/MRCA, con elevate capacità di autodifesa;

-una linea di caccia tattici, specializzata nelle operazioni di appoggio diretto ricognitivo e di fuoco alle forze di superficie (terrestri e navali, atta a svolgere anche un ruolo complementare nelle operazioni proprie degli F. 104/S e dei Tornado/MRCA, in particolari situazione tattiche.

In sintesi, gli studi hanno dimostrato che, mentre lo stato dell'Arte consente la realizzazione di un velivolo polivalente in grado di coprire due o tutti e tre i ruoli citati, la soluzione articolata su tre distinte componenti risulta estremamente più conveniente in termini di efficacia/costo, sia in tempo di pace che in un ipotetico conflitto.

Il velivo]o MRCA - ad esempio - notoriamente multiruolo (ricognizione e penetrazione ogni-tempo, difesa aerea, appoggio ravvicinato) rappresenta una componente necessariamente contenuta dell'intera linea da combattimento, non solo per i costi di acquisizione e di esercizio ad esso associati, ma anche per il fatto che, in termini di efficacia/costo l'impiego ottimale di tale sistema è nelle missioni di controaviazione e non di appoggio ravvicinato.

Stante quindi la validità del velivolo F. 104/S fino a buona parte degli anni '90 per il ruolo intercettore e quella del velivolo Tornado per la controaviazione e l'interdizione lontana, rimane da provvedere all'ammodernamento della parte della linea da combattimento specializzata per i ruoli appoggio diretto alle forze di superficie e di interdizione, con un velivolo i cui costi di acquisizione e di esercizio non dovranno eccedere - in termini reali - un terzo dei corrispondenti costi dell'MRCA.

Individuata così la struttura della futura linea da combattimento, si è posto il problema di verificare la possibilità di acquisire e/o di realizzare un velivolo capace di soddisfare il ``requisito militare'' formulato dallo S.M.A.

Il documento ``requisito militare per un caccia-bombardiere-ricognitore leggero AM-X'' edito nel 1977, concernente sia la filosofia operativa sia le principali caratteristiche e prestazioni che il futuro sistema d'arma dovrà assicurare, è stato affidato alle ditte Aeritalia e Macchi per l'elaborazione di uno studio di fattibilità e per l'analisi dei costi .

E' necessario a questo punto fare due osservazioni sulla relazione del Ministro.

Per la prima volta viene confermato che il velivolo Tornado-MRCA, presentato nel 1977 alle Camere come aereo multiruolo, risulta invece a tutti gli effetti un caccia bombardiere utilizzabile esclusivamente per operazioni di »Strike nel territorio »nemico . In poche parole questo velivolo può essere utilizzato solo per superare le difese dei Paesi dell'Europa orientale e depositare il suo armamento nucleare. Il Ministro riconosce infatti che sarebbe antieconomico utilizzare un aereo che costa 50 miliardi ad esemplare per operazioni di supporto alle forze di superficie o per l'interdizione aerea. In poche parole il Parlamento è stato truffato perché l'MRCA non sostituisce alcun velivolo presente nella nostra linea di volo. La dimostrazione successiva di questo assunto è data dal programma AMX che deve sostituire il caccia tattico leggero G. 91/R, il G. 91/Y e, in parte le funzioni dell'F 104/G.

E' questo il primo costo della truffa preparata ai danni del Parlamento. Ma ne seguirà, a breve, un'altra, nel momento in cui dovrà essere sostituito anche l'F. 104/S con altro velivolo intercettore (*). La seconda considerazione attiene al costo del programma AMX che, secondo le affermazioni del Ministro, non dovrà eccedere - in termini reali - un terzo dei corrispondenti costi dell'MRCA. Poiché l'MRCA costerà circa 50 miliardi a velivolo, l'AMX prevedibilmente costerà circa 17 miliardi a velivolo. Moltiplicando questa cifra per i 200 aerei di questo tipo che dovranno essere acquistati risulta una spesa che si aggira sui 3.400 miliardi, a prezzi 1982.

Il Ministro della Difesa prosegue nel documento affermando che la fase di sviluppo del velivolo AMX, ovvero tutto il lavoro di ricerca e sperimentazione che conduce all'approntamento dei prototipi di pre-serie, è stata affidata alla Aeritalia e alla Aermacchi. Il primo passaggio di questa fase »di sviluppo , è costituita dall'approvazione del progetto di contratto per l'acquisizione di 11 motori »Rolls-Royce Spey ; approvazione sottoposta al Comitato istituito dalla »legge aeronautica il 24 marzo 1981: l'importo previsto è di 32,189 miliardi. E' in questa riunione che vengono a galla tutte le questioni sollevate dal deputato Cerquetti nella sua interrogazione dell'11 novembre 1981 (allegato n. 4.2.).

Nel corso di quella riunione del Comitato alla domanda del Presidente Sterlicchio, del Consiglio di Stato, »ci sono degli affidamenti per la copertura globale del programma nella prospettiva? , il generale Meloni replica che »il finanziamento della fase di sviluppo... è previsto per l'esercizio finanziario 1981 sul capitolo 4051, a mezzo di assegnazioni ordinarie dell'amministrazione difesa da prelevare dalle competenze di Segre Difesa (verbale n. 25 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, relativo all'adunanza del 24 marzo 1981). Si tratta di 54,6 miliardi tratti non già dal capitolo 4051 ma »dalle competenze di Segre Difesa , cioè dalla rubrica 1 »servizi generali del bilancio , capitoli 1073 e seguenti. Questa è la prima violazione delle norme sulla contabilità, perché vengono utilizzati fondi che non hanno niente a che vedere con i capitoli di bilancio relativi alla spesa per armamenti, nei quali il Parlamento aveva voluto concentrare tutte le spese per l'acquisizione di siste

mi d'arma. Tanto più che - come ha osservato Sterlicchio - c'è un problema di »prospettiva . Infatti i 32 miliardi per motori - coperti dai 54,6 miliardi prelevati dalle competenze di Segredifesa, sono solo la primissima parte di una lunga serie di spese necessarie per finanziare prima lo sviluppo e poi la produzione dell'AMX. Per tutte queste spese l'amministrazione fa conto, non su una legge sostanziale, ma su un disegno di legge sulla ricerca scientifica nel quale è contenuto anche il programma AMX, ma che è ancora all'esame del Consiglio dei Ministri. E' bene precisare questo conto ricordando che nell'elenco n. 7 (capitolo 9001) allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro sono indicati i fondi occorrenti per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Fra questi - sia nell'anno finanziario 1981 che in quello 1982 - è indicato un fondo di 72 miliardi per »programmi di ricerca di preminente interesse nazionale per le tre Forze Armate . Questo programma

attiene alla costruzione del caccia tattico leggero AMX, all'elicottero per la Marina Militare EX-101, e al Sistema CAmpale di TRasmissione INtegrato (all. 4.3) CATRIN.

Il disegno di legge che deve indicare le linee generali del programma e autorizzare la spesa è stato presentato solo il 10 marzo 1982 dal Ministro della Difesa al Senato (Allegato n. 4.4). In ogni caso il Governo non è autorizzato a spendere una lira per questi programmi di ammodernamento delle Forze Armate, e quindi per l'AMX, finché le Camere non hanno approvato definitivamente l'apposito provvedimento di legge (**).

Il Ministro della Difesa Lagorio compie quindi un abuso avviando la spesa per il programma AMX senza la necessaria autorizzazione di legge. Sempre nel citato documento il Ministro della Difesa afferma che il Comitato, nella riunione del 24 marzo 1981, »ha espresso unanime parere favorevole all'acquisizione dei motori Rolls-Royce. Dimentica però di dire che a quel parere era acclusa la raccomandazione del Consigliere della Corte dei Conti »per la quale, in presenza di programmi di notevole impegno finanziario, il Comitato sia posto in condizioni di comprendere quanto effettivamente si spende e la effettiva capienza finanziaria . Il Ministro Lagorio giunge perfino ad annunciare che la fase di sviluppo dell'AMX verrà a costare 470 miliardi (a condizioni economiche 30 giugno 1981) tra il 1981 e il 1987, nonostante il fatto che il Parlamento non lo abbia ancora autorizzato a spendere i soldi del contribuente per questi nuovi sistemi d'arma. Alla somma di 470 miliardi dobbiamo aggiungere i 32,1 miliardi per i mot

ori, che produce un totale di 502 miliardi per la sola fase di »sviluppo dell'AMX (***).

Altri elementi di critica emergono dalla lettura del verbale della riunione del 17 giugno 1981 del Comitato per la »legge aeronautica . In quella occasione il Comitato esaminò il progetto di MoU (Memorandum of Understanding) n. 2 tra Brasile e Italia, »relativo alla fase di definizione del programma per la realizzazione di un caccia bombardiere ricognitore leggero AMX . In questa sede i rappresentanti della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato fanno osservare che si propone l'esame del MoU n. 2, quando quello n. 1 è già stato firmato. La scorrettezza della procedura risulta evidente dal fatto »che quelle parti dell'MoU n. 2 che sono vincolate dalle determinazioni assunte con il MoU n. 1 non possono essere confortate dal parere del Comitato essendo vincolate e dipendenti dalle prime (Sterlicchio).

Sempre nel corso di quella riunione il consigliere delle Corte dei Conti Lazzaro avanza una domanda »impertinente quando chiede una quantificazione del costo aggiuntivo per l'Italia causato dalla doppia linea di assemblaggio dell'aereo.

La risposta del gen. Barbato è che il costo aggiuntivo del doppio assemblaggio realizzato in Italia e in Brasile sarà determinabile solo quando si arriverà alla fase di sviluppo.

Giusta la replica di Lazzaro: »E' indispensabile fare la valutazione allorché si inizia un programma, non successivamente . In seguito lo stesso gen. Barbato afferma che questi costi aggiuntivi possono arrivare al 20%.

Dal momento che il contributo del Brasile (Embraer) al programma è pari al 30%, il vantaggio dell'Italia si ridurrebbe ad uno »sconto del 10% sui costi dell'intero programma. »Peraltro - fa osservare giustamente Lazzaro - al momento il comitato deve limitarsi a quel che afferma il gen. Barbato in quanto oggettivamente (tutto ciò) non risulta dagli incartamenti consegnati .

Una conferma a queste preoccupazioni si è avuta nell'incontro che si è tenuto presso l'Aeritalia il 22 gennaio 1982 fra i dirigenti di questa azienda e il Sindacato. In quella sede l'Ing. Crosio ha confermato che il programma originario dell'AM-X è stato ridotto »in quanto la collaborazione della Embraer ha portato a una diversa ridistribuzione del lavoro in quanto i brasiliani richiedono compensazioni industriali in quantità pari all'impegno finanziario .

Sulla bontà della scelta dell'AM-X possono sorgere ulteriori dubbi se lo si paragona a un potenziale concorrente: l'A-10 della statunitense Fairchild. La prima considerazione è che il costo dell'A-10 è molto più basso di quello dell'AM-X. Secondo stime attendibili quest'ultimo verrebbe a costare circa 20 miliardi (compreso lo sviluppo). L'A-10 verrebbe invece a costare 6,5 milioni di dollari e cioè circa 8 miliardi di lire.

La questione del prezzo è una caratteristica particolarmente importante per velivoli adibiti a missioni con alta probabilità di rischio, come quelle assegnate all'AM-X (dalla ricognizione fotografica dei movimenti di truppe, al bombardamento ravvicinato delle colonne »nemiche ).

In queste operazioni ]a probabilità di essere abbattuti da un proiettile del costo di poche migliaia di lire è altissima. Utilizzare per queste missioni aerei da venti miliardi è pura follia.

E' evidente del resto che, in ogni caso, la follia risiede principalmente nella decisione di sperperare migliaia di miliardi per mezzi finalizzati a seminare la morte.

Note

(*) Sempre a proposito del Tornado è utile riportare il testo di una interrogazione che fa riferimento a due servizi giornalistici pubblicati dal settimanale Der Spiegel nel 1981 sulla »truffa del Tornado (allegato n. 4.1).

(**) Il Ministro del Tesoro Andreatta ha confermato, su esplicita sollecitazione del relatore di minoranza, nella seduta dell'1 aprile 1982, alla Camera, che il »Parlamento ha autorizzato l'accantonamento dei fondi occorrenti per la copertura dei relativi oneri a partire dal decorso esercizio . Sono quindi stanziamenti »accantonati che non possono essere spesi prima dell'approvazione del provvedimento di legge apposito.

(***) La truffa viene confermata dal testo del disegno di legge presentato dal Ministro Lagorio (Senato, n. 1816) con circa due anni di ritardo dal suo annuncio.

Il titolo del progetto di legge si riferisce infatti a »Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni . Come viene precisato nel testo e nella relazione, lo stanziamento riguarda solo la fase di sviluppo e di ricerca, e non la costruzione dei sistemi d'arma. Tutte le spese fin qui effettuate per la ricerca e lo sviluppo di questi sistemi d'arma è quindi patentemente illegittima. Non è un caso che il Ministro della difesa indica in 470 miliardi l'onere per l'AM-X, nascondendo letteralmente i 32 miliardi già spesi per acquisire i motori dei prototipi.

Il sistema missilistico anticarro »Milan

Analizziamo adesso il sistema missilistico anticarro »Milan .

Anche in questo caso sino alla riunione del 16 giugno 1980 del Comitato di attuazione della legge 16 giugno 1977 n. 372 (ammodernamento dei mezzi dell'Esercito) né il Comitato stesso, né il Parlamento erano stati informati della scelta operata dall'Amministrazione della difesa a favore del »Milan (missile controcarro filoguidato a media portata - fino a 2 chilometri - prodotto dal Consorzio franco - tedesco »Euromissile ). In origine (1977) il »Milan era solo una delle alternative possibili. Secondo i responsabili della difesa la scelta è stata poi determinata dal fallimento del progetto italiano »Sparviero (Breda).

Il 16 giugno 1980 viene quindi richiesto un parere al Comitato sulle compensazioni industriali che dovrebbero far parte del programma di acquisto del »Milan . In pratica i governi francese, tedesco e inglese assumerebbero l'impegno ad acquistare materiale bellico italiano per un importo stimato in 200 miliardi per compensare l'acquisto italiano del sistema anticarro »Milan prodotto da quei paesi. In quella occasione il Consigliere Gallucci »rappresenta la necessità che della scelta tecnica che sta a base del programma, sia data formale e preventiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16.6.1977 n. 372 .

Solo dopo un anno e mezzo e cioè il 16 dicembre 1981 il Ministro della Difesa adempie all'obbligo di legge presentando una relazione sul sistema anticarro »Milan davanti alla Commissione difesa della Camera.

Fino ad allora il Parlamento era stato »informato solo da una nota (5) contenuta nell'allegato al Bilancio, nella quale si faceva riferimento a »lanciarazzi e sistemi msl. c/c (n. 6): trattative in corso per la coproduzione . E' a questa nota che si riferisce il Gen. Poli, nel corso della riunione del Comitato del 16 giugno 1980, nel sostenere che il Parlamento è stato informato. Secondo il generale l'onere finanziario e lo stesso nome del sistema scelto non sono che dei dettagli ai quali i parlamentari non devono essere interessati.

Il 9 febbraio 1981 il Comitato esamina il progetto di contratto con l'Euromissile per la fornitura della prima tranche - direttamente dall'estero - di 250 lanciatori e 3252 missili del sistema »Milan : onere di 101 miliardi. Viene inoltre sottoposto al Comitato lo »schema sintetico delle caratteristiche fondamentali sulla base delle quali verrà formalizzato il contratto con l'Oto-Melara per gli altri 1080 lanciatori e 32.500 missili del sistema »Milan . Ma il Comitato non approva questo »schema poiché la Oto-Melara prevede di protrarre sino al 1990 le forniture del »Milan , e cioè ben oltre i limiti di programmazione della legge promozionale.

Ma l'aspetto più scandaloso è costituito dal fatto che i missili prodotti dalla Oto-Melara verranno a costare il 60% in più di quelli acquistati direttamente dall'Euromissile: 698 miliardi contro 437. Questa differenza di 261 miliardi dovrebbe essere giustificata dalla apertura a Gioia Tauro di una fabbrica per la produzione del »Milan che forse occuperebbe 700 persone, gran parte delle quali sarebbero tecnici provenienti dal nord d'Italia.

Queste due vicende esemplificano in modo convincente i »trucchi messi in atto dall'Amministrazione militare per aggirare le leggi dello Stato e il totale disprezzo dimostrato dai responsabili politici del Ministero della difesa nei confronti del Parlamento a cui viene assegnato il solo compito di ratificare passivamente le decisioni adottate in altra sede. A questo proposito è bene ricordare che il Ministro della difesa Lagorio ha presentato le due relazioni sull'AM-X e sul Milan il 16 dicembre 1981 solo dopo la presentazione di numerose interrogazioni da parte dei deputati d'opposizione ed una campagna di stampa.

Analizziamo adesso i capitoli 4011, 4031 e 4051 relativi all'ammodernamento dei mezzi delle FF.AA nel loro sviluppo pluriennale, tentando peraltro una stima dell'onere complessivo dei programmi avviati.

Nota aggiuntiva

La ripartizione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 4011, 4031 e 4051 fra programmi associati alle leggi promozionali e programmi »ordinari contenuta nel documento di bilancio è stata sconvolta completamente dalle cifre contenute nel documento: »Elementi per le relazioni parlamentari sullo stato di previsione per l'anno finanziario 1982 consegnato dallo Stato Maggiore ai deputati di maggioranza (allegato n. 4.5).

E' questa una dimostrazione ulteriore dello stato di disordine, d'improvvisazione e di discrezionalità vigente nell'Amministrazione della difesa. In queste condizioni il bilancio è semplicemente un pezzo di carta privo di alcun valore reale e ogni ipotesi di programmazione della spesa militare viene completamente vanificato.

Anche quest'ultima ripartizione viene ulteriormente modificata dai documenti consegnati dal Ministro della difesa nella seduta del 15 aprile 1982, che abbiamo riportato nel capitolo 19.

 
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