SOMMARIO: La legge per la protezione civile n. 119 del 1981 prevede interventi delle forze armate per opere di soccorso in territorio nazionale ed estero; quindi anche interventi a favore delle popolazioni civili colpite dalla fame o da calamità dei paesi del terzo e quarto mondo. - L'art. 17 autorizza per il 1981 una spesa di 50 miliardi, nonché 300 miliardi per il 1981 e altrettanti per il 1983. - Gli stanziamenti sono stati poi iscritti nel capitolo 4071 del bilancio della Difesa, i cui programmi debbono essere preventivamente sottoposti al Parlamento. Fino ad oggi, però, nessun programma è stato presentato. - La legge finanziaria per il 1982 dilaziona la spesa fino al 1984 per un totale, nell'intero periodo, di 650 miliardi. - Il ministero della Difesa, però, sta operando per utilizzare gli stanziamenti per la protezione civile per le parti del programma di riarmo che non riesce a realizzare con le dotazioni di bilancio. - Il caso scandaloso della nave »anticalamità .
("L'ITALIA ARMATA" - Rapporto sul ministero della guerra - di Roberto Cicciomessere - Gammalibri, Milano, luglio 1982)
Tentativo di truffa del Ministero della difesa
Con legge 30 marzo 1981, n. 119 il Parlamento recepì un emendamento presentato dal gruppo parlamentare radicale relativo al concorso delle Forze Armate alla protezione civile. L'art. 17 della citata legge (legge finanziaria 1981) è infatti così titolato: »Disposizioni in materia di costituzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle Forze Armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite in Italia e all'estero da calamità . Bisogna sottolineare il fatto che l'articolo prevede l'intervento di soccorso delle Forze Armate non soltanto nel territorio nazionale ma anche all'estero. Si intende con ciò affermare che gli interventi di reparti specializzati e disarmati possono essere effettuati anche a favore delle popolazioni del terzo e quarto mondo colpite dalla fame o da calamità. E' questo il primo esempio concreto di conversione della spesa militare per finalità civili.
Con questo articolo 17 venne autorizzata la spesa di L. 50 miliardi per il 1981 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per la costituzione dei reparti operativi delle Forze Armate finalizzati esclusivamente alle attività di cui al titolo dello stesso capitolo. Questi stanziamenti furono successivamente iscritti nel capitolo 4071 del bilancio del Ministero della Difesa. Veniva poi autorizzata la spesa di L. 300 miliardi per ognuno degli anni 1982 e 1983. L'articolo 17 della legge finanziaria stabiliva poi con precisione le procedure per la spesa delle somme autorizzate.
In particolare si estendevano a questo capitolo di bilancio le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, e cioè le norme relative all'ammodernamento degli armamenti per l'esercito.
In particolare l'art. 3 della legge n. 372 del 77 dispone la presentazione preventiva dei programmi al Parlamento da parte del Ministro della Difesa e il rispetto di quelle particolari norme che attribuiscono ad apposito Comitato il parere consultivo sui contratti relativi all'attuazione del programma.
Fino ad oggi il Ministro della Difesa non ha ancora provveduto alla presentazione del programma di attuazione dell'art. 17 della legge finanziaria per il 1981.
In ogni caso nel bilancio di previsione assestato per il 1981 si prevedeva una autorizzazione di cassa di 5 miliardi. Dal rendiconto delle spese del Ministero della Difesa per l'anno 1981 risulta inoltre che la spesa effettiva è stata di 4,8 miliardi.
La legge finanziaria per il 1982 prevede un dilazionamento della spesa fino all'anno 1984 (200 miliardi per il 1982; 300 miliardi per il 1983; 100 miliardi per il 1984). In ogni caso il Ministro della Difesa non sarebbe autorizzato a spendere una lira dei 650 miliardi stanziati con il citato art. 17.
Ma si prospettano altre truffe, non solo formali, ai danni della volontà del Parlamento. Il Ministro della Difesa sta infatti tentando di trasferire in questo capitolo di bilancio esclusivamente previsto per attività protezione civile le spese per quelle parti del programma di riarmo delle Forze Armate che non riesce a realizzare con le dotazioni di bilancio iscritte negli appositi capitoli e cioè nei capitoli 4011, 4031 e 4051.
Il caso più scandaloso è quello della nave »anticalamità . L'agenzia ASCA n. 5 del 2 febbraio 1982 riporta infatti la notizia dell'intenzione di realizzare una nave »in grado di provvedere al trasporto di ingenti quantità di materiale e uomini, dare soccorso (anche sanitario) e eventuale alloggio a molte persone, spostarsi rapidamente e avere dotazioni e attrezzature tali da consentirle di funzionare in prossimità della zona colpita, (da calamità), da centro di comando e coordinamento .
La stessa agenzia ci indica le specifiche tecniche della cossiddetta nave anticalamità: lunghezza: 145 m.; larghezza 21,50 m.; dislocamento standard: 7.000 tonn., pieno carico: 8.300 tonn.; ponte di volo per ospitare un elicottero; comparto allagabile destinato ad ospitare 4 imbarcazioni per lo sbarco di uomini e materiali della portata di 30 tonn. ciascuno. Sono queste le specifiche della »unità da trasporto per operazioni anfibie prevista dalla legge navale!
Ancora una volta il gioco delle tre carte per imbrogliare il Parlamento e vanificare la sua volontà. Si vuole quindi scaricare la spesa di più di 300 miliardi della nave da sbarco in un capitolo che, con una disponibilità complessiva di 650 miliardi, doveva essere finalizzato esclusivamente ad attività pacifiche, disarmate, di solidarietà fattiva con le popolazioni colpite da eventi calamitosi.
Con la stessa tecnica »sciacallesca si vogliono utilizzare questi fondi per la realizzazione di un programma di acquisizione di automezzi militari da trasporto che non hanno trovato copertura nelle dotazioni del capitolo 4011.
Dalle poche notizie raccolte presso il Commissariato per protezione civile risulterebbero invece forti opposizioni al finanziamento di un sistema nazionale di allarme per le calamità e per l'acquisizione di adeguati mezzi per la lotta contro gli incendi.